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Giurisp.Penale Cass.: Beni Ambientali. Nozione di bosco
Inserito il Martedì, 31 luglio @ 18:43:51 CEST da God

Beni Ambientali
Cass. Sez. III n. 24258 del 20 giugno 2007 (Cc 10 mag. 2007)
Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati
Beni Ambientali. Nozione di bosco

Il bosco è definito nel comma 6 dell'art. 2 del d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco medesimo.


UDIENZA C.C. DEL 10.05.2007

SENTENZA N.440
REG. GENERALE N.05668/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Signori:


dott. Amedeo Postiglione                Presidente
1. dott. Guido De Maio                    Consigliere
2. dott. Alfredo Teresi                      Consigliere rel.
3. dott. Amedeo Franco                   Consigliere
4. dott. Maria Silvia Sensini              Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Rosati Piero, nato a Luco dei Marsi il 29.07.1941, indagato del reato di cui agli art. 44 letto c) d.P.R. n. 380/2001 e 142 lett. g) del d. lgs. n. 42/2004, avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 30.10.2006 che ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo immobiliare emesso dal GIP in data 27.09.2006;


Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dotto Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Alessandra Giovagnoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;


osserva


Con ordinanza in data 30.10.2006 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta da Rosati Piero, indagato per avere eseguito lavori edilizi d'urbanizzazione primaria senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla asta dalla competente autorità, su un terreno esteso mq. 6.700 sottoposto a vincolo paesaggistico, avente le caratteristiche di area boscata per la presenza di pini domestici e situato in continuità con un bosco di altre essenze avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 27.09.2006.


Proponeva ricorso per cassazione l'indagato eccependo la "nullità dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione" perché l'area interessata ai lavori di edificazione non era soggetta ad alcun vincolo, ciò risultando dal Piano Territoriale Paesaggistico nel quale non rientra quella oggetto di sequestro, nonché dal verbale della Conferenza dei servizi con la quale era stata approvata la convenzione di lottizzazione in cui era testualmente affermato che i vincoli indicati nel certificato di destinazione urbanistica sono ubicati al di fuori dell'area oggetto di opere edilizie.

Comportando l'inesistenza del vincolo l'insussistenza del fumus, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.


Il ricorso è infondato.


In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, ad una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.


Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.


Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.


Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicché è legittimo il disposto sequestro preventivo dell'area dell'indagato, la cui condotta è sicuramente riconducibile sub specie iuris alle fattispecie di cui agli art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 e 142 letto g) del d. 19s. n. 42/2004, alla stregua degli accertamenti eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato, secondo cui l'area sulla quale sono state eseguire le opere, senza il previo conseguimento del nulla osta paesaggistico, è soggetta a vincolo paesaggistico perché trattasi, per la presenza di pini domestici, di area boscata posta in contiguità con un bosco di essenze quercine.


Quindi il Tribunale, nella presente fase cautelare, ha correttamente fatto rientrare l'area sulla quale ha operato l'imputato nella nozione di bosco come definito nel comma 6 dell'art. 2 del d. L.gs. 18.05.2001 n. 227 e coincidente con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento.


AI bosco sono assimilate anche altre superficie di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.


Alla luce di tali principi esattamente è stato ritenuto che nel caso di specie ricorresse la fattispecie giuridica di bosco, come tale vincolata a fini paesaggistici, poiché il terreno, esteso 6.700 mq e contiguo ad un bosco di altre essenze, su cui era in corso di realizzazione l'intervento de quo, era coperto da pini domestici.


Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 10.05.2007.


 
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