TAR Veneto Serz. III sent. 2290 del 6 luglio 2007
Ambiente in genere. Industrie insalubri e provvedimenti del Sindaco
Sulla legittimità di un provvedimento con il quale un Sindaco ha ordinato all'esercente di una carrozzeria dapprima di astenersi da attività lavorative che producano rumori molesti e dall’esercitare attività di verniciatura; quindi di cessare subito l’attività di carrozzeria e ordinato la cessazione immediata di ogni attività di carrozzeria e attività connesse in conformità a quanto prevedono gli articoli 216 e 217 T. U. L. San. con motivazione assai analitica e sulla base di una istruttoria coerente
Ricorsi nn. 1059/96, 2203/96 e 2028/97 Sent. n. 2290 del 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso
di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della
L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
|
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
sezione terza, con l’intervento dei magistrati:
Rita Depiero -Presidente
f. f.
Marco Buricelli -Consigliere,
rel. ed est.
Angelo Gabbricci -Consigliere
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 1059 del 1996, 2203 del 1996 e 2028 del
1997 proposti da Zanin Virginio, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido
Zago e Franco Zambelli – e, limitatamente al ricorso n. 2203 del 1996, anche
dall’avv. Paolo Neri -, con elezione di
domicilio presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Venezia –Mestre, Via
Cavallotti n. 22;
contro
il Comune di Albignasego (PD), in persona del legale
rappresentante “pro tempore”, rappresentato
e difeso dall’avv. Alberto Cartia, con domiciliazione presso la segreteria del
Tar ai sensi dell’art. 35 del r.d. n. 1054 del 1924;
e nei confronti
della Provincia di Padova, in persona del legale
rappresentante “pro tempore”, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
-quanto al ricorso n. 1059 del 1996: a)dell’ordinanza
sindacale n. 35 del 30 gennaio 1996, con la quale è stato intimato al
ricorrente di astenersi da attività lavorative che producono rumori molesti e
dall’esercitare attività di verniciatura;
-quanto al
ricorso n. 2203 del 1996: b)dell’ordinanza sindacale n. 110 del 9 maggio 1996,
concernente cessazione immediata di attività di carrozzeria;
-quanto al
ricorso n. 2028 del 1997: c)dell’ordinanza n. 63 del 17 aprile 1997 con la
quale il Sindaco di Albignasego ha disposto di confermare le ordinanze
sindacali nn. 35/96 e 110/96 e ha ordinato la cessazione immediata di ogni
attività di carrozzeria e attività connesse;
visti i ricorsi,
rispettivamente notificati il 1° aprile 1996, il 12 luglio 1996 e il 10 giugno
1997, e depositati in segreteria l’11 aprile 1996, il 17 luglio 1996 e il 26
giugno 1997, con i relativi allegati;
viste le memorie di costituzione in giudizio della P.
A., con i relativi allegati;
vista l’ordinanza cautelare
n. 1129 del 29 luglio 1997 con la quale la sezione seconda ha accolto la
domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata con
il ricorso n. 2028 del 1997;
viste le memorie prodotte
dall’Amministrazione resistente a sostegno della propria difesa;
visti gli atti tutti delle
cause;
uditi, all'udienza pubblica
del 7 giugno 2007 (relatore il
consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Stevanato, su delega di Zambelli,
per il ricorrente e Salmaso, su delega di Cartia, per il Comune di
Albignasego;
ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue:
1.-Ai fini di un esaustivo
inquadramento in fatto della vicenda appare opportuno esporre quanto segue:
-31 marzo 1989: la Polizia municipale di
Albignasego, in seguito a numerose segnalazioni di cittadini residenti nella
zona, effettua un sopralluogo presso il laboratorio ad uso carrozzeria del
signor Virginio Zanin.
Nel corso del sopralluogo
si constata che il fabbricato utilizzato per l’attività di carrozzeria è
inserito in un quartiere residenziale di circa una cinquantina di abitazioni,
in un’area classificata, dal PRG vigente, come ZTO B3 di completamento.
La Polizia municipale
accerta inoltre che lo Zanin svolge attività di carrozziere sin dal 1969 senza
avere mai acquisito la necessaria autorizzazione comunale. Lo Zanin risulta
semplicemente iscritto al registro ditte presso la CCIAA di Padova dal 1978 e
all’albo provinciale delle imprese artigiane –attività di carrozziere- dal
1969. Lo stesso risulta inoltre avere presentato denuncia di inizio di attività
solamente alla Camera di commercio in data 16 marzo 1989, a decorrere dal 21
gennaio 1989. Risulta inoltre che lo Zanin, pur avendo comunicato la cessazione
dell’attività di carrozziere a decorrere dal 29 settembre 1979, ha continuato a
svolgere l’attività suddetta anche nel periodo intercorso tra la data della
cancellazione e quella (marzo 1989) di denuncia di iscrizione –inizio di
attività alla Camera di commercio.
La Polizia municipale
rileva inoltre che l’attività di carrozzeria svolta dallo Zanin risulta
classificata come industria insalubre di prima classe ai sensi del d. m. 19
novembre 1981, giusta provvedimento dell’ULSS n. 21 del 22 ottobre 1983 e,
pertanto, rientra, come tale, tra le attività che devono essere isolate nelle
campagne e tenute lontane dalle abitazioni, come prevede l’art. 216 del
T.U.L.San., o consentite nell’abitato, purché chi le eserciti comprovi che, per
l’introduzione di particolari metodi o speciali cautele, il suo esercizio non
reca nocumento alla salute del vicinato. Durante il sopralluogo si accerta poi
che lo Zanin:
-svolge anche attività di verniciatura
dei veicoli senza, peraltro, avere mai interpellato alcuna ditta specializzata
nello smaltimento dei relativi filtri;
-sta eseguendo –senza
autorizzazioni- alcune opere edilizie dirette a realizzare una cabina di
verniciatura;
-non ha mai comunicato – o,
per dir meglio, non è mai stato in grado di poter dichiarare- le modalità di
smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni;
-non detiene alcun registro
di carico –scarico relativo ai rifiuti tossici –nocivi e/o speciali.
Ciò posto, la Polizia
municipale ritiene doveroso suggerire al Sindaco di emettere nei confronti
dello Zanin ordinanze con cui imporre al predetto:
-di rispettare orari di
lavoro che siano compatibili con la zona come definita dal vigente P.R.G.
(dalle 7.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.00) escludendo lo svolgimento di
attività lavorativa nei giorni festivi;
-di limitare l’uso di
strumentazioni rumorose (flessibili, battilamiera ecc. …) con eventuale
esecuzioni di lavori da parte di ditte terze, e comunque di impiegare tali
strumentazioni con le porte del laboratorio chiuse e con orari che vanno dalla
9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30;
-di adeguare l’attuale sistema di smaltimento dei
residui di vernice (ventola e armadietto filtri) alle vigenti norme in materia,
o eventualmente di sospendere l’attività di verniciatura in attesa che venga
dato parere favorevole da parte delle autorità competenti alle opere per la
creazione di una cabina di verniciatura disponendo che, in caso di parere
positivo, la stessa cabina venga messa in opera;
-di cessare lo smaltimento dei rifiuti tossico –
nocivi e speciali prodotti attraverso qualsiasi sistema non consentito, e di
affidare lo smaltimento ad apposite ditte specializzate;
-di munirsi di registri di carico e scarico dei
suddetti rifiuti e del relativo formulario di identificazione;
-di mantenere costantemente puliti e in ordine sia il
locale laboratorio, sia i locali annessi, per evitare che i vari rifiuti
possano venire accumulati in modo disordinato, e che possano verificarsi
dispersioni di liquidi quali solventi o vernici o oli.
Peraltro, la Polizia
municipale conclude affermando che “si ritiene doveroso infine suggerire
un’attenta valutazione della precisa ubicazione del laboratorio in premessa per
stabilire se lo stesso, ossia l’attività in questione, possa o meno coesistere
con l’esistente”.
-7 giugno 1989: il Comune
evidenzia che l’installazione della progettata cabina di verniciatura è
subordinata alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione ex art. 6 del
d.P.R. n. 203 del 1988 relativamente alla compatibilità ambientale delle
immissioni inquinanti prodotte; nel contempo il Sindaco, con ordinanza n. 126,
nel recepire il rapporto informativo della Polizia municipale del 31 marzo
1989, ordina allo Zanin di rispettare determinati orari di lavoro compatibili
con la zona residenziale, e di limitare l’uso di strumentazioni rumorose;
-13 febbraio 1992: ai sensi
dell’art. 15 del d.P.R. n. 203 del 1988 l’Ufficio tecnico del Comune esprime
parere contrario ad autorizzare lo Zanin ad apportare modificazioni sostanziali
all’impianto comportanti variazioni delle emissioni inquinanti: nelle premesse
dell’atto viene fatto richiamo alla incompatibilità urbanistica dell’impianto,
alle segnalazioni di inconvenienti fatte da alcuni residenti e alla insalubrità
e pericolosità dell’attività svolta (nella seduta del 24 novembre 1995 la
Commissione tecnica provinciale per l’ambiente, in sede di riesame della istanza di modifica per ristrutturazione
dell’impianto di verniciatura, ex art. 15 cit., renderà parere contrario per
incompatibilità urbanistica);
- tra l’aprile e l’agosto del 1995, in seguito a
segnalazioni telefoniche e a esposti scritti la
Polizia municipale esegue una serie di sopralluoghi presso il
laboratorio dello Zanin e riscontra che lo stesso, violando quanto disposto con
l’ordinanza sindacale n. 126 del 1989, aveva proseguito le operazioni di
verniciatura adibendo alle stesse un’apposita cabina, e continuava a svolgere attività di carrozziere
anche la sera e nei giorni festivi. A carico dello Zanin la Polizia municipale
compie diverse segnalazioni giudiziarie per presunta violazione dell’art. 650
cod. pen..
- 30 gennaio 1996: il Sindaco, con ordinanza n. 35,
richiamate la propria precedente ordinanza n. 126/89, il parere contrario reso
nel 1992 ai sensi dell’art. 15 del decreto n. 203/88 e il parere sfavorevole
reso il 24 novembre 1995 dalla Commissione tecnico –urbanistica per l’ambiente,
nonché le segnalazioni dei vicini residenti per molestie e inconvenienti da
rumori e da odori, ordina allo Zanin di astenersi dal compiere attività
lavorative che producano rumori molesti e dall’esercitare attività di
verniciatura. Avverso l’ordinanza lo Zanin propone il ricorso n. 1059/96
formulando quattro censure, concernenti violazione di legge ed eccesso di
potere sotto svariati profili;
- 9 maggio 1996: il Sindaco, richiamata l’ordinanza n.
35, il messaggio 9 febbraio 1996 con il quale i Vigili del fuoco di Padova
avevano segnalato al Comune di essere intervenuti nei pressi della carrozzeria
“per forti odori di diluente” provenienti “dal pozzetto della rete fognaria
stradale in corrispondenza della carrozzeria Zanin”, e il referto di analisi
dell’ULSS n. 16 del 10 febbraio 1996 di conferma della presenza di solventi
aromatici e clorurati nelle rete fognaria all’incrocio a valle della
carrozzeria; considerato che lo Zanin, nell’esercizio dell’attività di
carrozzeria –peraltro incompatibile con il carattere residenziale della zona-
ha danneggiato la salute pubblica e l’ambiente violando le disposizioni imposte
con le ordinanze del 1989 e del 1996, ordina allo stesso di cessare
completamente, con effetto immediato, l’attività di carrozzeria e le attività
connesse.
Avverso l’ordinanza n.
110/96 lo Zanin presenta il ricorso n. 2203 del 1996 proponendo censure
sostanzialmente coincidenti con i motivi dedotti con il ricorso n. 1059/96.
Con ordinanza cautelare n.
1273 del 2 agosto 1996 la seconda sezione feriale del Tar respinge l’istanza di
sospensiva affermando che il provvedimento impugnato, per il suo carattere di
diffida, non è produttivo di danno grave e irreparabile.
Infine con ordinanza 17
aprile 1997, n. 63, il Sindaco, richiamati:
-le ordinanze nn. 35/96 e 110/96;
-l’ordinanza cautelare di rigetto del Tar;
-il verbale ULSS –Igiene Pubblica, 20 marzo 1997, in cui si comunica
che lo stesso Zanin dichiara di non avere cessato, ma solo notevolmente
ridotto, l’attività di carrozziere;
-diversi rapporti informativi della Polizia municipale,
tutti del 1997, dai quali si ricava che lo Zanin, pur dichiarando che
l’attività di carrozzeria era cessata, non ha permesso l’accesso al
laboratorio, con conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria per
violazione dell’art. 650 cod. pen.;
-l’incompatibilità urbanistico –ambientale rispetto alla
zona residenziale, con abitazioni, al confine con la quale lo Zanin svolge la
propria attività;
richiamato tutto questo il Sindaco conferma le proprie
precedenti ordinanze nn. 35/96 e 110/96 e, per l’effetto, ordina la cessazione
immediata di ogni attività di carrozzeria e attività connesse.
Il terzo ricorso, proposto
contro l’ordinanza n. 63/97, si regge su quattro censure, concernenti
violazione di legge ed eccesso di potere, sostanzialmente identiche alle
censure mosse con i precedenti due ricorsi.
La domanda di sospensiva viene accolta con
ordinanza n. 1129 del 1997.
Nel gennaio del
2007 il Comune, nel rispondere a una richiesta di chiarimenti del Tar, ha
precisato che la Polizia municipale, anche dopo l’emissione dell’ordinanza
cautelare di accoglimento, ha eseguito sopralluoghi –a seguito di segnalazioni,
da parte di alcuni residenti, di inconvenienti igienico –ambientali determinati
da inquinamento acustico e da emissioni in atmosfera- constatando che
l’attività di carrozziere continua a essere svolta “almeno in forma saltuaria”:
di qui il persistere, da parte della P. A., dell’interesse alla decisione del
ricorso nel merito.
Sempre nel 2007 i difensori
dello Zanin hanno dichiarato di rinunciare al mandato.
La decisione dei ricorsi è
stata rinviata per consentire allo Zanin di nominare un nuovo difensore. Ciò
non è avvenuto e all’udienza del 7 giugno 2007 le cause sono state trattenute
in decisione.
2.-In via preliminare il
collegio ritiene di poter riunire i ricorsi in epigrafe, per ragioni di
connessione soggettiva e oggettiva, e di poter esaminare e decidere in maniera
congiunta le censure, ove di contenuto sostanzialmente identico, proposte in
ciascuno dei tre ricorsi.
Con le censure rubricate
sub 1) e concernenti, essenzialmente, violazione e falsa applicazione dell’art.
38 della l. n. 142 del 1990, lo Zanin muove dal presupposto che il Sindaco
avrebbe adottato “ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e
igiene” quale Ufficiale del Governo in base, appunto, a quanto prevede il
citato art. 38, e ciò allo scopo di “prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità dei cittadini”. Nelle censure si sostiene che nella
specie non sussiste alcun evento, di carattere eccezionale e imprevedibile,
tale da concretare un grave pericolo di danno imminente al quale rimediare con
provvedimenti come quello in esame. Nel ricorso si legge tra l’altro che
l’attività di carrozziere svolta dallo Zanin è di entità assai modesta, essendo
esercitata dallo stesso titolare direttamente, senza avvalersi di alcun
dipendente: ne consegue che da tale attività non può derivare alcun pericolo
per la salute pubblica e l’incolumità dei cittadini.
Le censure sopra riassunte
sono infondate e vanno respinte.
Il presupposto argomentativo dal quale prende le mosse il
ricorrente è infatti erroneo e, in ogni caso, palesemente insufficiente per
poter condurre all’annullamento degli atti impugnati.
Il
Sindaco, infatti, in tutte e tre le ordinanze impugnate, prima di menzionare il
citato art. 38, richiama gli articoli 216 e
217 del T. U. L. San. –in base ai quali, rispettivamente (art. 216), le
industrie insalubri di prima classe, che di regola “debbono essere isolate
nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”, possono essere permesse
nell’abitato quante volte l'industriale che le esercita provi che, per
l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l’esercizio delle stesse
“non reca nocumento alla salute del vicinato”; e (art. 217), “quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli
di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche,
possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il (sindaco)
prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo
e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il
(sindaco) può provvedere di ufficio…”-; e riassume le risultanze dell’ampia e
documentata attività istruttoria svolta (principalmente, ma non solo) dalla
Polizia municipale a partire dal 1989.
Ora, in base a una interpretazione letterale e logica dei
provvedimenti impugnati (arg. ex articoli 1362 e seguenti cod. civ.), il
Sindaco ha ordinato allo Zanin dapprima di astenersi da attività lavorative che
producano rumori molesti e dall’esercitare attività di verniciatura; quindi di cessare
subito l’attività di carrozzeria e infine ha disposto di confermare le
ordinanze sindacali nn. 35/96 e 110/96 ordinando nuovamente la cessazione
immediata di ogni attività di carrozzeria e attività connesse; ciò è avvenuto
essenzialmente in conformità a quanto prevedono gli articoli 216 e 217 T. U. L.
San., con motivazione assai analitica e sulla base di una istruttoria coerente
(cfr. doc. da 3 a
8 fasc. P. A. sub ric. 1059/96, doc. 4
ss. fasc. P. A. sub ric. 2203/96 e doc. fasc. P. A. sub ric. 2028/97) tenendo
conto, in particolare, come emerge dalle premesse delle ordinanze impugnate:
-delle ripetute –e attendibili- segnalazioni fatte a
carico dello Zanin;
-delle risultanze dei reiterati sopralluoghi eseguiti
dalla Polizia municipale;
-degli esiti delle verifiche compiute dai Vigili del
Fuoco e dall’ULSS;
-più in generale, degli atti posti in essere
dall’amministrazione comunale a partire dal 1989 e del fatto che l’attività
svolta dallo Zanin costituisce industria insalubre di prima classe ex d. m. 19
novembre 1981 (v. n. 73 “carrozzerie …” e n. 245 “verniciatura a fuoco e con
vernici a solvente organico”) e che le prescrizioni e gli accorgimenti
tecnici imposti dall’amministrazione
medesima per conciliare la prosecuzione dell’attività con il rispetto
dell’ambiente e della salute dei cittadini allo scopo principalmente di
eliminare il pregiudizio per la salute pubblica o di riportarlo nei limiti
della tollerabilità non sono state rispettate;
-del fatto che lo
Zanin ha proseguito nell’esercizio delle attività di carrozzeria e di
verniciatura, causa di inquinamento acustico e atmosferico, indifferente alle
prescrizioni dell’autorità;
-della incompatibilità, anche sotto il profilo
urbanistico, dell’attività svolta con l’area in cui si trova il laboratorio.
In altre parole il riferimento, contenuto nelle premesse
degli atti impugnati, all’art. 38 della l. n. 142 del 1990, appare come un
richiamo di mero stile, non corroborato da altri elementi, inseriti nella
motivazione delle ordinanze medesime, idonei a suffragare la tesi secondo la
quale le ordinanze medesime costituirebbero esercizio delle attribuzioni
sindacali contingibili e urgenti previste a suo tempo dal citato art. 38 (v.
adesso, l’art. 54 del t. u. n. 267 del 2000).
Alla luce dei riferimenti normativi e delle motivazioni
che, nel loro complesso, sostengono le ordinanze impugnate, ben può concludersi
affermando che i provvedimenti in epigrafe indicati da a) a c) dovevano
ritenersi atti dovuti ai sensi degli articoli 216 e 217 T. U. L. San. .
Tutto ciò preclude l’accoglibilità delle censure
imperniate sull’asserita violazione dell’art. 38 della l. n. 142 del 1990: ma
anche a volere ammettere che il laconico riferimento all’art. 38, inserito
nelle premesse delle ordinanze impugnate,
basti per costituire presupposto dell’esercizio del potere –il che, per
le ragioni sopra viste, appare fortemente discutibile-, resta che, per
consolidata giurisprudenza, il che esime il collegio dal fare citazioni
specifiche, ai fini della valutazione di legittimità di un atto amministrativo
è sufficiente, in caso di pluralità di motivazioni autonome poste a fondamento
dell’atto stesso, che almeno una delle dette motivazioni sia riconosciuta
idonea a sorreggere l’atto stesso, con conseguente inammissibilità per carenza
di interesse del motivo con il quale viene censurata una delle due motivazioni
autonome di un atto amministrativo, stante la congruità e la sufficienza
dell’altra motivazione (riguardante, nel caso di specie, la violazione degli
articoli 216 e 217 del r. d. n. 1265 del 1934).
Anche le censure –tra loro analoghe- di violazione
dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 (v. le censure sub II ricorsi nn. 1059 e
2203 e sub III ric. n. 2028), concernenti
omessa comunicazione dell’avvio del procedimento diretto a verificare
l’esistenza delle circostanze dedotte a fondamento delle avversate ordinanze,
non possono trovare accoglimento.
In base alla consolidata
giurisprudenza del giudice amministrativo sul punto, infatti, le norme in
materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli art. 7, 8
e 10 della l. 7 agosto 1990 n. 241, non vanno applicate meccanicamente e
formalisticamente, nel senso che sia necessario annullare ogni procedimento in
cui sia mancata la fase partecipativa, ma vanno interpretate nel senso che non
sono annullabili i procedimenti che hanno comunque raggiunto lo scopo cui la
comunicazione di avvio tende, in quanto, in caso contrario, si farebbe luogo ad
un’inutile ripetizione del procedimento, con aggravio sia per l’amministrazione
sia per l’interessato. In particolare, la violazione dell’art. 7 della l. n.
241/90 va esclusa qualora vi sia stato un atto equipollente alla comunicazione
dell’avvio del procedimento.
Nella specie il ricorrente,
già destinatario della su citata ordinanza sindacale n. 126 del 1989 e –si
noti- sempre presente ai ripetuti sopralluoghi effettuati dalla Polizia
municipale nel corso degli anni (si vedano in particolare i verbali del 29
aprile, 4 luglio e 25 agosto 1995,
in atti)-, era
perfettamente a conoscenza delle infrazioni commesse e, più in generale, della
ritenuta incidenza negativa, dal punto di vista dell’inquinamento acustico e
atmosferico, derivante dall’esercizio dell’attività di carrozzeria, cosicché lo
Zanin ben avrebbe potuto, dopo il 1989, fornire all’amministrazione elementi di
conoscenza e di giudizio tali da orientare la scelta del Comune verso una
direzione diversa rispetto a ciò che si
è verificato.
Quanto poi alla censura di
eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione
e di istruttoria e sviamento, riferita, nel ricorso n. 1059 del 1996 (v. p. 3),
alla assolutezza del divieto di svolgere attività di verniciatura e, nel
ricorso n. 2203 del 1996 (v. p. 3), all’ordine di cessazione totale, e con
effetto immediato, dell’attività di carrozzeria, è appena il caso di ribadire
che, alla luce del disposto di cui agli articoli 216 e 217 T.U.L. San. e delle
risultanze degli accertamenti istruttori eseguiti dal Comune (e non solo),
l’autorità emanante non aveva altra scelta se non quella di adottare ordinanze
del contenuto di quelle impugnate sub a) e b), e questo indipendentemente dalle
dimensioni della attività artigianale esercitata dallo Zanin.
Considerazioni analoghe
servono per respingere la censura sub 2) mossa nel ricorso n. 2028/97, avverso
l’ordinanza sindacale n. 63 del 1997 –avente peraltro carattere confermativo
della precedente ordinanza n. 110/96- , nonché la censura sub 4), con cui si
lamenta l’indebito carattere generale e assoluto del divieto imposto –o, per
dir meglio, confermato- con l’ordinanza n. 63/97 cit. : anche a quest’ultimo
riguardo e più in generale va rimarcato che gli accertamenti istruttori
comunali risultano specifici e attuali.
Con il quarto motivo del
ricorso n. 1059 del 1996 lo Zanin evidenzia l’erroneità e, comunque,
l’incongruenza del richiamo, contenuto nelle premesse del provvedimento in
epigrafe indicato sub a), all’art. 24 del d.P.R. n. 203 del 1988.
Per respingere anche questa
ulteriore censura basta osservare che, al di là dell’esattezza e, in ogni caso,
della pertinenza del riferimento al citato art. 24, resta il fatto che, come si
è spiegato sopra, l’ordinanza n. 35 del 1996 si regge sul richiamo alla
violazione degli articoli 216 e 217 del r. d. n. 1265 del 1934 valutata alla
luce della –adeguata- attività istruttoria fatta dal Comune.
Per quanto riguarda,
infine, l’asserita violazione degli articoli 216 e 217 del T.U.L. San. e
l’eccesso di potere per difetto di istruttoria dedotti con la censura sub 4)
del ricorso n. 2203 del 1996 va riconfermato che:
-l’attività di carrozziere
dello Zanin è stata classificata e comunque rientra tra le industrie insalubri
di prima classe (arg. ex d. m. 19 novembre 1981 e d. m. 5 settembre 1994); e
-il Comune, con l’ordinanza
in epigrafe indicata sub b), ha ordinato allo Zanin di cessare l’attività di
carrozzeria dopo avere rilevato la persistente inottemperanza, da parte
dell’interessato, alle prescrizioni imposte dal Comune stesso.
In conclusione, i ricorsi
riuniti vanno respinti.
Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
sezione terza, definitivamente decidendo sui ricorsi in epigrafe, previa
riunione degli stessi, li rigetta.
Condanna il
ricorrente a rimborsare al Comune di Albignasego le spese e gli onorari della
lite, che si liquidano nella complessiva misura di € 4.000,00 (euro
quattromila/00), oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Venezia, nella camera di consiglio del 7 giugno 2007.
Il Presidente
f.f. L'Estensore
Il Segretario
SENTENZA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art.
55, L.
27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza
Sezione