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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Responsabilità direttore generale USL
Inserito il Lunedì, 30 luglio @ 17:12:35 CEST da God

Rifiuti
Cass. Sez. III n.26481 del 9 luglio 2007 (Up 14 mar. 2007)
Pres. Onorato Est. Onorato Ric. Manelli
Rifiuti. Responsabilità direttore generale USL

In tema di abbandono dei rifiuti il direttore sanitario dell'USL, a norma dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421) è un medico "che dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza". Anche nel contiguo settore dei servizi ospedalieri, il direttore sanitario si limita a dirigere l'ospedale cui è preposto solo ai fini igienico-sanitari (ex art. 5 del D.P.R. 27.3.1969 n. 128, che elenca anche una serie di competenze particolari, del tutto estranee alla materia dei rifiuti). Di contro, il direttore amministrativo dell'USL, sempre a mente del succitato comma 7 dell'art. 3, è un laureato in discipline giuridiche o economiche che "dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale". A norma del comma 4 del medesimo art. 3 il direttore sanitario e il direttore amministrativo coadiuvano, nei rispettivi settori di competenza, il direttore generale dell'USL, al quale, secondo il comma 6 dello stesso articolo, sono riservati "tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale".
Sulla base di questa disciplina dettata dal D. Lgs. 502/1992, il responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dalla USL può essere individuato nel direttore generale e/o nel direttore amministrativo, ma non nel direttore sanitario, il quale ha competenza solo nell'organizzazione dei servizi sanitari, che sono sicuramente estranei al settore amministrativo della gestione dei rifiuti e della tutela dell' ambiente.



Svolgimento del processo

 

1 - In seguito a opposizione a decreto penale di condanna, il tribunale monocratico di Sanremo, con sentenza del 5 maggio 2006, ha dichiarato Emilio Manelli colpevole del reato di cui all’art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997, perché - quale responsabile della USL n. 1 Imperiese - aveva depositato in modo incontrollato nel piazzale della sede legale della USL rifiuti vari non pericolosi (fatto commesso in Bussana di Sanremo sino al 22 settembre 2001); e per l’effetto, in concorso con le attenuanti generiche, l’ha condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda. In particolare, il giudice ha accertato e ritenuto:

- che nell’area retrostante Villa Spinola - in passato struttura ospedaliera e attualmente adibita a sede della USL n. 1 Imperiese - erano accatastati alla rinfusa rifiuti di vario genere (lastre radiografiche vetuste, a volte risalenti agli anni ‘50 e ‘60, vecchi referti radiologici, sacchi di plastica contenenti materiale inerte, un’autovettura bruciata, etc.);

- che responsabile di siffatto deposito incontrollato di rifiuti era il direttore sanitario dell’USL, e quindi il dottor Emilio Manelli, il quale, avendo un dovere di vigilanza e organizzazione dal punto di vista igienico sanitario, non ha adeguatamente controllato il processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti in oggetto.

2 - Il difensore del Manelli ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

Col primo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 3, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dell’art. 5 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, giacché il potere e il dovere di provvedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati non spetta al direttore sanitario, ma al direttore generale e/o al direttore amministrativo dell’ASL.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione, giacché il giudice di merito non ha considerato che l’agente accertatore del Corpo Forestale, nella sua deposizione testimoniale, aveva precisato che al momento del sopralluogo “il responsabile dei controlli era Revello Mario, direttore amministrativo dell’USL”, e che un altro teste, dirigente dell’Ufficio Personale dell’USL, aveva escluso che il direttore sanitario avesse compiti operativi e quindi di controllo.

Con memoria scritta aggiuntiva il difensore ha eccepito anche la prescrizione del reato.

3 - Ritiene il collegio che l’imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto.

Il giudice di merito, dopo aver analizzato la nozione di “rifiuto” e quella di “abbandono” e di “deposito incontrollato” di rifiuti, ha accertato che nell’area retrostante Villa Spinola erano abbandonati da tempo rifiuti eterogenei, risalenti anche agli anni ‘50 e ‘60, senza preoccuparsi di verificare se detti rifiuti provenivano dalla struttura ospedaliera un tempo insediata nella villa (come poteva far pensare la qualità di molti rifiuti, come le lastre radiografiche, i referti radiologici, etc.) o se provenivano dalla Unità Sanitaria Locale che vi si era insediata successivamente.

Ma soprattutto il giudice di merito ha attribuito la responsabilità dell’abbandono dei rifiuti al direttore sanitario dell’USL, senza considerare che questi a norma dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) è un medico “che dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza”.

Giova ricordare che, anche nel contiguo settore dei servizi ospedalieri, il direttore sanitario si limita a dirigere l’ospedale cui è preposto solo ai fini igienico-sanitari (ex art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, che elenca anche una serie di competenze particolari, del tutto estranee alla materia dei rifiuti).

Di contro, il direttore amministrativo dell’USL, sempre a mente del succitato comma 7 dell’art. 3, è un laureato in discipline giuridiche o economiche che “dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale”.

A norma del comma 4 del medesimo art. 3 il direttore sanitario e il direttore amministrativo coadiuvano, nei rispettivi settori di competenza, il direttore generale dell’USL, al quale, secondo il comma 6 dello stesso articolo, sono riservati “tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell’unità sanitaria locale”.

Sulla base di questa disciplina dettata dal D.Lgs. 502/1992, il responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dalla USL può essere individuato nel direttore generale e/o nel direttore amministrativo, ma non nel direttore sanitario, il quale ha competenza solo nell’organizzazione dei servizi sanitari, che sono sicuramente estranei al settore amministrativo della gestione dei rifiuti e della tutela dell’ambiente.

Le sentenze di questa corte citate dal giudice di merito a sostegno della sua tesi o non sono pertinenti al tema, o non possono condividersi, prive come sono di sostegno testuale (v. Cass. Sez. III, n. 10155 del 9 giugno 1994, Bencini, rv. 199345; Cass. Sez. III, n. 11660 del 21 settembre 1994, P.M. in proc. Nolli, rv. 200525; Cass. Sez. IV, n. 8442 del 7 maggio 1996, Rossattini, rv. 206263). Ne deriva che, pur essendo già maturata la prescrizione del reato, la impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio a norma dell’art. 129, comma 2, c.p.p., perché il Manelli doveva essere assolto per non aver commesso il fatto.


 
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