Cass. Sez. III n. 21814 del 5 giugno 2007 (Ud. 11 mag. 2007)
Pres. Grassi Est. Marini Ric. Pierangeli
Aria. Getto pericoloso di cose
Il reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 C.P. (emissioni di gas, di vapori o di fumo) può essere integrato dalle emissioni maleodoranti qualora queste abbiano carattere non momentaneo e siano capaci di provocare un impatto negativo, anche solo a livello psichico, sulle attività lavorative e di relazione delle persone. Per le attività produttive occorre distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge vanno valutati secondo criteri di "stretta tollerabilità" senza poter fare riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art.844 C.C. Quando, invece, l'attività produttiva si svolga secondo le prescritte autorizzazioni, si è in presenza di una situazione che può assumere rilevanza penale solo nella ipotesi che si verifichino contrasti con la disciplina vigente (lettura, questa, che dà concreta e puntuale applicazione all'espressione "nei casi non consentiti dalla legge")
Svolgimento
del
processo
Con
decreto
penale di condanna emesso il 20 maggio 2002 e relativo ai fatti oggetto del presente giudizio,
il Sig. Pierangeli fu condannato alla pena di Euro 154,00 di ammenda.
Avverso
tale provvedimento egli ha presentato istanza di oblazione, che il
Giudice
delle indagini preliminari ha respinto con ordinanza del 7 ottobre 2002 in
quanto “dalla
relazione di sopralluogo in data del 20 agosto 2002
dell’azienda Sanitaria
U.S.L. risultano permanere le conseguenze del reato”. In sede
di richiesta di
oblazione il Sig. Pierangeli produsse documentazione da cui risultava
che in
data 14 giugno 2001 l’impresa aveva ottenuto
l’autorizzazione ad installare un
nuovo impianto che avrebbe ridotto le emissioni nei limiti
dell’art. 1 della
L.R. n. 6 del 1992, e risultava che tale impianto era destinato ad
entrare in funzione
il 20 settembre dello stesso anno.
Il
Giudice delle
indagini preliminari, respinta l’istanza di oblazione, ha
emesso il 7 ottobre
2002 decreto di giudizio immediato. Quindi, con decreto di citazione
del 6
novembre 2002 il Sig. Pierangeli è stato quindi tratto a
giudizio avanti il
Tribunale di Pesaro, Sezione distaccata di Fano, per rispondere, quale
presidente
del consiglio di amministrazione della Agroter Spa (azienda che
svolgeva
attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti), del reato
previsto dagli artt.
81 cpv e 674 c.p. per avere l’attività produttiva
della Agroter provocato fino
al 20 giugno 2001 emissioni non consentite di gas e vapori che si
diffondevano
in più località site nel territorio del Comune di
Mondavio. Con recidiva
infraquinquennale.
In
sede di
apertura del dibattimento la difesa ha eccepito la nullità
del capo di imputazione
a causa della sua “indeterminatezza”.
L’eccezione è stata respinta dal giudice.
Si
sono
costituiti parte civile la associazione Legambiente Marche Onlus e il
Comune di
Mondavio, tramite la suddetta Onlus. Per il Comune di Fratte Rosa e
quello di
San Lorenzo in Campo il Tribunale con ordinanza 8 luglio 2003 non ha
accolto la
istanza di costituzione.
La
costituzione
delle parti civili era stata avversata dalla difesa, che ha sostenuto
il
difetto di legittimazione sia
in capo alla associazione Legambiente Marche sia in capo agli enti
comunali,
dovendosi per questi ultimi contestare anche la possibilità
di agire mediante
surroga (art. 9 d.lgs. n. 267 del 2000) ad opera della stessa
Legambiente.
Entrambe le prospettazioni sono state respinte dal Tribunale.
All’esito
dell’istruttoria
dibattimentale, non accolta una nuova istanza di oblazione in quanto
considerata tardiva (presentata cioè dopo l’inizio
della discussione finale, in
violazione del termine fissato dal quinto comma dell’art. 162
c.p.), il
Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità
dell’imputato e lo ha
condannato nei limiti sopra illustrati.
Avverso
tale
sentenza propone ricorso per cassazione il Sig. Pierangeli con motivi
che
possono sintetizzarsi come segue.
Con
primo motivo
si contesta, ai sensi dell’art. 60, lett. b), c) ed e)
c.p.p., l’ordinanza di
ammissione delle parti civili. Sostiene il ricorrente che
sussisterebbero
plurimi aspetti di non corrispondenza la dato normativo. In
particolare:
a)
carenza di
potere di surroga: violazione dell’art. 9, comma 3 del d.lgs.
n. 267 del 2000
che prevede soltanto per le conseguenze di “danno
ambientale” la costituzione
di parte civile delle associazioni di protezione ambientale (art. 13
della
legge n. 349 del 1986) per proporre azioni risarcitorie spettanti agli
enti
comunali e provinciali. Il
concetto di danno ambientate è definito dall’art.
15 della legge n. 349 del
1986 e non sembra potersi applicare alla fattispecie contestata al
ricorrente,
anche considerando che né il Comune di Mondavio
né altri enti pubblici sono
indicati come persone offese del reato nel presente procedimento.
A
tal proposito
il ricorso contesta la lettura che il Tribunale badato del concetto di
“danno
ambientale”, esteso fino a ricomprendere il diritto
dell’individuo ad un
“ambiente salubre”, secondo l’espressione
utilizzata dalle sentenze della Terza
Sezione Penale della Corte di cassazione citate
nell’ordinanza del Tribunale
stesso.
b)
Quanto alla
costituzione di Legambiente Marche Onlus, il ricorso, richiamata
l’assenza del
consenso delle persone offese richiesto dall’art. 92 c.p.p.
per la costituzione
degli enti esponenziali, evidenzia come anche la costituzione in
proprio
sarebbe priva di presupposti. Avrebbe dunque errato il Tribunale a
considerare
Legambiente legittima sotto il profilo della “tutela
dell’ambiente e della
salute pubblica” (secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2
dello Statuto
sociale).
Con
secondo
motivo si lamenta, in relazione all’art. 606, lett. b), d) ed
e) c.p.p., la
violazione dell’art. 552, comma 2 c.p.p. con riferimento
all’ordinanza
dibattimentale che ha rigettato l‘eccezione di
nullità del capo di imputazione
per indeterminatezza dello stesso.
Erroneamente
il
Tribunale avrebbe ritenuto che la chiara contestazione dei fatti legati
alle
emissioni renda ininfluente la circostanza che il capo dì
imputazione non
indica “in quali casi, non consentiti dalla legge”
quelle emissioni siano state
provocate. Ritiene il ricorrente che in presenza di
un’azienda debitamente
autorizzata, la mancata indicazione nell’imputazione dei casi
non consentiti
dalla legge “significa ...omettere l’imputazione
stessa”, posto che la legge
processuale richiede che la contestazione sia “chiara e
precisa”. Così non
facendo, infatti, si priva l’imputato della
possibilità di conoscere quali sono
le violazioni poste in essere che si pongano come rilevanti ai fini
della
molestia arrecata.
Con
terzo motivo
si lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p., la
violazione dell’art. 162
bis c.p. da parte
dell’ordinanza che in data 29 maggio 2006 ha
respinto l’istanza di oblazione
presentata dalla difesa in quanto presentata oltre il termine previsto
dall’art. 162, comma 5 c:p.
(rectius, art. 162 bis) e
cioè dopo
che il Pubblico ministero aveva reso le proprie conclusioni ai sensi
dell’art. 523
c.p.p.
Ritiene
il
ricorrente che i termini previsti dal citato art. 162 bis
non siano tutti perentori, e certamente tale non sarebbe,
a
differenza del termine contenuto nel primo comma dell’art.
162 bis c.p.p. per la
presentazione
dell’istanza, quello previsto dal comma quinto per la sua
riproposizione; né la
logica dell’istituto, né la
disciplina dell’art. 173 c.p.p. autorizzano a ritenere
invalicabile il termine
fissato dal citato quinto comma, mentre è la logica
deflativa dell’istituto
dell’oblazione che giustifica la non superabilità
del termine previsto dal
primo comma del medesimo articolo.
Con
quarto
motivo si lamenta, in relazione all’art. 606, lett. b) ed e)
c.p.p. la
manifesta illogicità e contraddittorietà della
sentenza impugnata con conseguente
erronea applicazione dell’art. 674 c.p. In altri termini, il
ricorrente lamenta
l’errata o parziale lettura di alcune risultanze probatorie,
ivi compreso
l’accertamento tecnico del Prof. Veronesi e delle spiegazione
da costui fornite
in sede dibattimentale, con conseguente erronea ricostruzione dei fatti
in
assenza di motivazioni che diano conto delle ragioni per cui gli
elementi di
prova acquisiti con valenza favorevole all’imputato sono
stati dal Tribunale
esclusi o ritenuti superati.
Con
quinto motivo
si lamenta, in relazione all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.,
manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione,
con conseguente errata
applicazione dell’art. 674 c.p., per avere il giudice
erroneamente deciso e
motivato in ordine al mancato superamento dei limiti di
tollerabilità da parte
di un’azienda debitamente autorizzata, con la conseguenza che
non sussistendo
violazioni
delle
norme in materia ambientale non sussistono neppure i presupposti stessi
del
reato previsto dall’art. 674 c.p.
Con
sesto motivo
si lamenta la violazione dell’art. 159 c.p., in relazione
all’art. 606, lett.
b) ed e) c.p.p., per avere il giudice erroneamente omesso di dichiarare
la
prescrizione del reato. Ciò sotto un duplice profilo: a)
errata cessazione del
reato alla data del 20 giugno 2001, essendo pacifico che la Agroter Spa
aveva
presentato fin dall’8 novembre 2000 la istanza per ottenere
l’autorizzazione ad
installare gli impianti di essiccazione, con la conseguenza che non
può farsi
carico al ricorrente dei tempi di rilascio
dell’autorizzazione stessa; b)
errata applicazione dell’art. 159 c.p. per avere il giudice
calcolato per
intero i periodi di sospensione del dibattimento; posto che alla data
di
entrata in vigore della legge Cirielli (8 dicembre 2005) il
dibattimento era
già stato aperto, detta legge non può trovare
applicazione, con la conseguenza
che non tutte le sospensioni disposte su istanza della difesa assumono
rilievo
e che, in ogni caso, la sospensione può essere considerata
ai fini
prescrizionali sono nella parte di effettivo impedimento e non per
l’intero
periodo del rinvio.
Motivi della decisione
Ritiene
la Corte
che il ricorso meriti accoglimento e che la sentenza impugnata debba
essere
annullata.
1.
Invero,
l’ampia e motivata sentenza ed il pregevole ricorso hanno
messo la Corte di
fronte ad un complesso spettro di problematiche interpretative, che
meriterebbero un’altrettanto complessa disamina.
Va
peraltro
rilevato che in questo contesto sembrano assumere valore centrale il
quarto e
quinto motivo di ricorso, che hanno come oggetto l’analisi
dell’art. 674 c.p.,
tanto sotto il profilo della valutazione delle risultante processuali,
quanto
con riferimento alla struttura della disposizione sanzionatoria e alla
sua
interpretazione.
2.
Deve osservarsi
preliminarmente che la giurisprudenza di legittimità, a
differenza della
lettura che la sentenza impugnata ne offre, dà ormai da
alcuni anni una
interpretazione dell’art. 674 c.p. che, distinguendo fra i
contenuti della
prima e della seconda parte della disposizione, può dirsi
costante e stabile.
La stabilità della interpretazione giurisprudenziale, che ha
superato i
contrasti segnalati dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni e
che non
rende necessario investire le Sezioni Unite della questione, autorizza
questa
Corte ad esporre in modo molto sintetico le proprie motivazioni.
3. In
sostanza, si rileva
come la giurisprudenza abbia fissato il principio secondo il quale il
reato
previsto dalla seconda parte dell’art. 674 c.p. (emissioni di
gas, di vapori o
di fumo) può essere integrato dalle emissioni maleodoranti
qualora queste
abbiano carattere non momentaneo e siano capaci di provocare un impatto
negativo, anche solo a livello psichico,
sulle attività lavorative e di relazione delle persone (tra
le altre, Sezione
Terza Penale, n. 3678 del 1° dicembre 2005-31 gennaio 2006,
Giusti, rv 233291).
Ciò
detto, per
le attività produttive occorre distinguere
l’ipotesi che siano svolte senza
autorizzazione (perché non prevista o perché non
richiesta o ottenuta) oppure
in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima
ipotesi, il contrasto
con gli interessi protetti dalla disposizione di legge vanno valutati
secondo
criteri di “stretta tollerabilità” senza
poter fare riferimento alla “normale
tollerabilità” delle persone quale si ricava dal
contenuto dell’art. 844 c.c.
(per tutte, Sezione Terza Penale, sentenza n. 11556
del 21 febbraio-31 marzo 2006, Davito Bava, rv 233565). Occorre, in altre parole,
procedere ad una libera e attenta valutazione delle conseguenze che le
emissioni producono sull’area esterna all’azienda e
sulle persone che vi
abitano o comunque operano.
4. Quando, invece, l’attività
produttiva si svolga secondo
le prescritte autorizzazioni, si è
in presenza di una situazione che può assumere
rilevanza penale solo nella ipotesi che si verifichino
contrasti con la disciplina vigente (lettura, questa, che dà concreta e puntuale
applicazione all’espressione “nei
casi non consentiti dalla legge”). In particolare,
la giurisprudenza ha fissato il
principio interpretativo secondo cui non sussiste rilevanza penale delle
emissioni quando esse siano
inferiori ai limiti previsti
da generali disposizioni normative o dalle autorizzazioni in concreto rilasciate
(sentenze della Terza Sezione Penale n.
33971 del 21 giugno-10 ottobre
2006, Bortolotto, rv. 235056;
n. 8299 del 8 gennaio-9
febbraio 2006, Tortora, rv. 233562; n. 19898 del 21 aprile-26 maggio
2005, Pandolfini,
rv. 231651). Al di sotto di
tali limiti, dunque, le emissioni non integrano forme di responsabilità
penale e possono solo dare corso
all’eventuale applicazione della disciplina fissata
dal citato art. 844 c.c.
Ed anche le decisioni che dal mancato
superamento dei limiti fissati
non fanno discendere in modo inevitabile la
non rilevanza penale della
condotta, hanno cura di precisare che la tutela dei diritti
delle persone non può spingersi,
in presenza
di legittime autorizzazioni
rilasciate all’impresa, oltre il livello della concreta
esigibilità dell’adozione
di misure atte a prevenire ed
evitare
potenziali lesioni o effettive
conseguenze dannose. Si sostiene, in altri termini, che una
responsabilità può sussistere
anche all’interno dei limiti fissati
qualora l’azienda non adotti
quegli
accorgimenti tecnici ragionevolmente
utilizzabili per ulteriormente abbattere l’impatto sulla realtà
esterna (si veda Sezione Terza
Penale, sentenza n. 38396 del 28
settembre-24
ottobre 2005, Riva e altri, rv 232359).
5. Ritenendo di aderire alle interpretazioni
qui esposte, alle cui motivazioni si
rinvia,
questa Corte può
limitarsi a
rilevare che l’attività svolta dall’azienda
amministrata dal ricorrente
era in possesso delle prescritte
autorizzazioni e non risulta avere violato
le relative prescrizioni né
avere ecceduto
i limiti di emissione previsti.
Sotto altro profilo, sia la consulenza
di ufficio sia il complessivo
materiale probatorio sia la
documentazione prodotta dal ricorrente impongono di ritenere che
l’impresa
abbia nel tempo operato ai fine di ridurre al massimo le emissioni, fino alla installazione di
specifici e costosi
accorgimenti tecnici nel corso dell’anno 2001.
6. Così ricostruita la situazione di
fatto e le linee interpretative
della fattispecie disciplinata dall’art.
674, la Corte non può che concludere per la non sussistenza
del reato contestato
al ricorrente. La sentenza impugnata deve
essere pertanto
annullata senza rinvio.
7. La soluzione così adottata,
pienamente liberatoria per il ricorrente, esclude che si debba procedere
all’esame dei restanti motivi
di ricorso.
Non quelli relativi alla nullità
del
decreto di citazione a giudizio e
delle ordinanze in tema di oblazione, oppure relativi alla mancata
dichiarazione di prescrizione del reato, che a giudizio della Corte
non sono fondati e condurrebbero a risposte
comunque meno favorevoli. Lo stesso
dicasi per il motivo di
ricorso
relativo alla costituzione delle parti civili, a questo punto privo di rilievo.