Corte Cost.le sent. 237 del 26-6-2007
Rifiuti. Poteri commissariali
Giustizia amministrativa -Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte lesituazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5,comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -Competenza, in via esclusiva, in primo grado,attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma
SENTENZA N. 237
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006,
n. 21, promossi – con riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25,
111, 113 e 125 Cost., e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – con
ordinanze del 6 marzo 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, del 7 marzo 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 18 maggio 2006 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana,
del 10 maggio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto,
del 23 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania
e del 21 aprile 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della
Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 129, 293, 336, e 394 del
registro ordinanze 2006 ed ai nn. 43 e 178 del registro ordinanze 2007
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 18, 37, 39 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2006 ed ai nn. 8 e
14, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visti
gli atti di costituzione della Palermo energia ambiente s.c.p.a., del
Comune di Paternò, della Sicil Power s.p.a., della Provincia Regionale
di Catania, della Associazione Legambiente Comitato regionale siciliano
(fuori termine), della Maggioli s.p.a., di Manente Liliana ed altri,
della Regione Veneto nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 e nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Giuseppe Mingiardi per il Comune di Paternò, Francesco Mineo per la Provincia Regionale di Catania, Mario Ettore Verino per Manente Liliana ed altri, Salvatore Raimondi per la Maggioli s.p.a., Alberto Romano e Gaetano Armao per la Palermo energia ambiente s.c.p.a., Paola Salvatore per la Sicil Power s.p.a., Alfredo Biagini e Fulvio Lorigiola per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.¾
Con quattro ordinanze, il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sede centrale (r.o. n. 129 del 2006) e sezione staccata di
Catania (r.o. 293 del 2006), il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana
(r.o. n. 336 del 2006) ed il Tribunale amministrativo regionale del
Veneto (r.o. n. 394 del 2006) hanno sollevato – con riferimento, nel
complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all'art. 23
del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
parametro, quest'ultimo, evocato solo dal primo e dal terzo dei giudici
rimettenti – questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater,
del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006,
n. 21.
1.1.¾
In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
(r.o. n. 129 del 2006), premesso di dover conoscere dell'impugnativa
proposta avverso ordinanza emessa dal Commissario delegato per
l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, assume di
essere stato investito, su eccezione dell'amministrazione intimata e
del soggetto controinteressato, della questione relativa alla propria
competenza territoriale.
Il rimettente, pur riconoscendo di dover declinare – ai sensi dei citati commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005 – la competenza in favore
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, reputa, tuttavia,
tali disposizioni costituzionalmente illegittime, per contrasto con gli
artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost. e con l'art. 23 dello statuto
regionale siciliano.
Quanto,
in particolare, al primo degli evocati parametri, la sua violazione è
ipotizzata, innanzitutto, sotto il profilo della «disparità di
trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle
competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive
posizione giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali».
Difatti,
le censurate disposizioni, derogando al principio secondo cui
l'impugnazione di provvedimenti adottati nell'esercizio delle ordinarie
attribuzioni rientra nella competenza del Tribunale amministrativo
regionale del luogo ove i provvedimenti hanno incidenza (art. 3 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei Tribunali
amministrativi regionali»), stabiliscono che è sufficiente l'avvenuta
dichiarazione della situazione di emergenza, «ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225» (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile),
per comportare la devoluzione al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio della «impugnazione dei provvedimenti volti alla cura dei
medesimi interessi, idonei a produrre le medesime conseguenze, ed
eventualmente a comprimere uguali posizioni soggettive». Di qui,
pertanto, «la disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie
regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela
giurisdizionale delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in
situazioni eguali», riservando, difatti, dette disposizioni un
trattamento ingiustificatamente differenziato ai «destinatari delle
ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati,
nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al
territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti,
aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria – in
genere dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali».
Né
tale diversità di regime appare giustificabile in considerazione della
eventuale maggiore rilevanza dell'interesse sotteso ai provvedimenti
adottati in situazione di emergenza, giacché «nel nostro sistema non
esiste una distribuzione di competenza» basata su di un simile
criterio, che sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 125 Cost., il
quale pone i diversi tribunali amministrativi regionali «su un piano
paritario».
Del
resto, che non sia possibile giustificare su tali basi la deroga
all'art. 3 della legge n. 1034 del 1971 sarebbe confermato dallo stesso
tenore letterale del censurato comma 2-bis dell'art. 3
del decreto-legge n. 245 del 2005, ai sensi del quale tale deroga
«riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle
situazioni di emergenza», dichiarate ai sensi del citato art. 5, comma
1, della legge n. 225 del 1992, «ma non i provvedimenti che tali
situazioni dichiarino» e che, ove si riferiscano a situazione di
limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a
rientrare nella ordinaria competenza del Tribunale amministrativo della
Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.
Evenienza, questa da ultimo descritta, che testimonia la
«irragionevolezza del disegno complessivo» attuato dalle censurate
disposizioni.
Ciò
premesso, il giudice rimettente dichiara di non ignorare la sentenza
della Corte costituzionale n. 189 del 1992, che ha ritenuto non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 12
aprile 1990, n. 74 (Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), disposizione
che, rammenta il rimettente, modificando l'art. 17, secondo comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), attribuisce
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio «la competenza
esclusiva sull'impugnazione degli atti del C.S.M.». Invero, la deroga
così introdotta all'ordinario sistema di riparto della competenza tra i
tribunali amministrativi regionali troverebbe la sua giustificazione
nella «particolare posizione che il Consiglio Superiore della
Magistratura occupa nell'ordinamento costituzionale», oltre che nella
«peculiare funzione svolta dai magistrati ordinari» (ciò che rende
questi ultimi «non assimilabili o comparabili ad altre categorie di
pubblici dipendenti»), non essendo neppure «secondario rilevare» –
sempre a giudizio del rimettente – che il foro previsto per i
dipendenti pubblici dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 1034
del 1971 «costituisce una deroga, seppur di carattere generale, alla
prioritaria regola» che fa dipendere la competenza territoriale del
giudice amministrativo dall'«ambito di efficacia del provvedimento
impugnato».
Nel
caso in esame, invece, la scelta del legislatore «non appare supportata
da alcuna plausibile ragione, dotata di copertura costituzionale,
idonea a giustificare la disparità di trattamento che indubbiamente si
viene ad operare tra situazioni eguali», donde l'ipotizzata violazione
dell'art. 3 della Carta fondamentale.
Il rimettente ipotizza, poi, la violazione anche dell'art. 24 Cost., atteso che la translatio iudicii
in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
«indiscutibilmente comporta un ingiustificato aggravio organizzativo e
di costi» a carico dei soggetti «incisi dai provvedimenti adottati
dagli organi governativi e dai commissari nelle situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225».
Inoltre,
contravvenendo all'esigenza «del decentramento territoriale della
giurisdizione amministrativa», le norme censurate si porrebbero in
contrasto anche con l'art. 125 Cost., che intende garantire una
distribuzione territoriale delle controversie tale da agevolare il
ricorso alla giustizia amministrativa, «in sostanziale coerenza e
continuità logica con i principi desumibili dall'art. 24 della
Costituzione». Il suddetto parametro costituzionale viene, difatti,
svuotato di contenuto, «creando una sorta di gerarchia» tra il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio e gli altri Tribunali,
recando un vulnus anche al principio del “giusto processo”, «quale desumibile dal testo novellato dell'art. 111 della Costituzione».
Infine, il rimettente deduce la violazione dell'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana.
Infatti,
l'impugnativa dei «provvedimenti adottati da organi dello Stato
centrale, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con efficacia
territoriale limitata alla Regione Siciliana» rientra certamente tra
quegli «affari concernenti la Regione»
che, ai sensi della predetta disposizione statutaria, sono devoluti, in
sede di appello, alla competenza del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana. Conseguentemente,
lo spostamento delle controversie di primo grado al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, comportando, di riflesso, anche il
mutamento del giudice d'appello, viene ad incidere sul «plesso
giurisdizionale» costituito dal Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana,
ritenuto «un vero e proprio comparto dotato di competenza funzionale a
conoscere di tutte le controversie insorgenti nell'ambito
territoriale». Orbene, la deroga a tale competenza funzionale si pone
in contrasto con il predetto parametro costituzionale allorché risulti,
come nella specie, «non assistita da adeguato supporto parimenti di
rango costituzionale».
Un'autonoma
censura è, invece, quella che investe «il regime transitorio previsto
dalle disposizioni di legge in esame», atteso che, interessando lo
spostamento della competenza – ai sensi, in particolare, del comma 2-quater
del censurato art. 3 – anche i procedimenti in corso al momento
dell'entrata in vigore delle norme censurate, risulterebbe violato
l'art. 25 Cost., essendo tali controversie sottratte al «giudice
naturale precostituito per legge».
1.1.1.¾
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Assume,
in particolare, la difesa erariale l'infondatezza della censura
formulata ai sensi dell'art. 3 Cost., sul presupposto della (pretesa)
«irragionevole disparità di trattamento (nella individuazione del
Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente) tra
provvedimenti adottati in via ordinaria e provvedimenti emanati in
situazioni di emergenza», ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n.
225 del 1992, «attesa la evidente disomogeneità tra le due situazioni
poste a raffronto». La difesa dello Stato, difatti, «giustifica la
diversità della contestata disciplina», espressione di una scelta «non
arbitraria», giacché assunta in funzione della ragionevole «esigenza di
concentrare in un unico giudice di primo grado, anche nella fase
cautelare, la pronta e uniforme cognizione delle controversie» in
esame, relative a provvedimenti caratterizzati, per loro natura, dalla
finalità di realizzare «interventi miranti a fronteggiare situazioni
emergenziali».
L'Avvocatura
generale dello Stato esclude, inoltre, l'esistenza del dedotto
contrasto con l'art. 24 Cost., atteso che il maggior aggravio ed i più
rilevanti costi destinati ad essere sopportati dai destinatari dei
provvedimenti in questione, oltre a costituire «conseguenze di mero
fatto», non integrano l'evenienza della impossibilità o dell'estrema
difficoltà dell'esercizio del diritto di difesa, idonea a concretare la
violazione dell'evocato parametro costituzionale.
Né,
d'altra parte, si potrebbe ipotizzare che le disposizioni censurate
violino l'art. 125 della Carta fondamentale, in quanto esso «non
preclude certamente al legislatore statale di individuare non
irragionevolmente, per determinate “categorie” di controversie,
particolari criteri di riparto della competenza territoriale tra
giudici di primo grado», derogando a quelli di cui agli artt. 2 e 3
della legge n. 1034 del 1971.
Analogamente,
è da escludere anche il contrasto con l'art. 23 dello statuto
regionale, che esprime «soltanto la necessità» che in Sicilia sia
istituita «una particolare articolazione del giudice amministrativo di
secondo grado», e che non implica anche il riconoscimento, in suo
favore, di una generale «competenza a conoscere ogni tipo di
controversia», incluse quelle che – come nella specie – «non hanno
alcun rapporto con la materia regionale».
La difesa erariale, infine, nega che il comma 2-quater
dell'art. 3, nella parte in cui estende la nuova disciplina anche ai
processi in corso, violi il principio del giudice naturale, e ciò non
solo perché la norma censurata fa in ogni caso (temporaneamente) salva
«l'efficacia dei provvedimenti cautelari eventualmente adottati dal
giudice già competente», ma soprattutto perché la disposta translatio iudicii «non
può intendersi come diretta alla arbitraria successiva indicazione di
un giudice diverso “appositamente istituito per quella controversia e
per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di
un determinato giudizio”», evenienza che la giurisprudenza
costituzionale (è citata la sentenza n. 460 del 1994) individuerebbe
come la sola idonea ad integrare il contrasto con l'art. 25, primo
comma, Cost.
1.1.2.¾ Si è costituita in giudizio la società Palermo energia Ambiente s.c.p.a., parte controinteressata del giudizio principale.
Dopo aver rammentato, nei suoi tratti essenziali, lo svolgimento del giudizio a quo (ed
il contenuto delle disposizioni censurate) la predetta società ha
svolto una serie di rilievi volti a confutare il ragionamento svolto,
nella propria ordinanza di rimessione, dal giudice a quo.
Evidenzia,
infatti, quanto all'ipotizzata disparità di trattamento cui darebbe
luogo la contestata disciplina, che le due ipotesi poste a raffronto
dal giudice rimettente «confrontabili non sono», e ciò «per un divario
dovuto ad un fattore decisivo». Ed invero, provvedimenti del tipo di
quelli oggetto del giudizio principale non risultano emanati da
autorità locali (sicché, in tal caso, «la vicenda sarebbe totalmente
ricondotta» a tale livello, «quello locale, appunto»), atteso che le
stesse, invece, «sono sostituite da un Commissario delegato»;
conseguentemente i medesimi provvedimenti costituiscono «nient'altro
che la fase conclusiva di un procedimento che è iniziato e proseguito,
nei momenti salienti, a livello governativo e ministeriale».
Assume,
poi, che la contestata disciplina, lungi dal manifestare quel profilo
di irragionevolezza denunciato dal rimettente, appare del tutto
giustificata in ragione della «specificità» che connota le fattispecie
devolute all'esame del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Del
resto, che ciò possa essere sufficiente a consentire una deroga agli
ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale tra
giudici amministrativi di primo grado risulterebbe confermato dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1992, laddove riconosce
«al legislatore ampia discrezionalità nell'operare il riparto di
competenza tra organi giurisdizionali», purché «nel rispetto del
principio di eguaglianza, e, segnatamente, del canone di
ragionevolezza». Né, d'altra parte, la scelta compiuta dall'art. 3 del
decreto-legge n. 245 del 2005 costituisce un unicum nel
sistema della giustizia amministrativa, visto che numerose disposizioni
legislative hanno scelto di concentrare determinati giudizi
esclusivamente presso un unico Tribunale amministrativo regionale.
Ciò
premesso in ordine all'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost., quanto
alle altre censure prospettate dal rimettente, la predetta parte
privata si riporta alle considerazioni espresse nella già più volte
citata sentenza n. 189 del 1992 della Corte costituzionale. In
particolare, tale pronuncia è richiamata – quanto al dedotto contrasto
con l'art. 125 Cost. – laddove afferma che «l'attribuzione della
competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai
diversi tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il
territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia
amministrativa», essendo il Tribunale laziale parte di un complessivo
sistema «che consta di numerosi gangli periferici e di uno centrale».
Analogamente,
sempre alla luce della decisione suddetta, viene esclusa la violazione
dell'art. 23 dello statuto regionale siciliano, trattandosi di norma
che «stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali
debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la
regione», dettando così «una previsione che non implica affatto – anzi
esclude – la competenza a conoscere di ogni tipo di controversie,
specie con riguardo a questioni che non hanno alcun rapporto con la
materia regionale». Osservazione, quest'ultima, che si riconosce essere
non del tutto «pertinente al caso in esame», ma che, comunque, non
esclude la rilevanza che «l'interesse governativo» riveste rispetto
alle fattispecie contemplate dalla censurata disciplina, rendendole
idonee – come detto – ad essere devolute alla cognizione esclusiva del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
1.2.¾
Anche la sezione staccata di Catania del Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia (r.o. 293 del 2006) censura – in riferimento
agli artt. 24, 25, 111 e 125 Cost. – l'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005.
Premette
il Tribunale rimettente di essere stato investito dell'impugnativa
proposta avverso ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza
rifiuti e di aver accolto l'istanza cautelare di sospensione,
provvedendo – di seguito – a fissare udienza pubblica per la
trattazione del merito, ai sensi dell'art. 23-bis della
legge n. 1034 del 1971. Proposto appello avverso il provvedimento
cautelare innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana,
il gravame è stato dichiarato improcedibile per ritenuta incompetenza
funzionale, essendo stati inseriti, nelle more del giudizio, nel testo
dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, i predetti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Ai
sensi, difatti, delle sopravvenute disposizioni la competenza a
decidere, anche quanto alla misura cautelare, di controversie quali
quella oggetto del giudizio principale spetta in via esclusiva al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con obbligo per i giudici
originariamente aditi di rilevare (anche d'ufficio) il proprio
sopravvenuto difetto di competenza, pronunciando all'uopo sentenza
succintamente motivata ex art. 26 della legge n. 1034 del 1971.
Il
rimettente, pertanto, investito del regolamento di competenza proposto
(già prima della sopravvenienza delle disposizioni censurate) da uno
dei controinteressati intervenuto in giudizio, reputa rilevante la
questione di legittimità dei suddetti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
osservando che «soltanto a seguito della declaratoria di illegittimità
costituzionale» degli stessi esso potrebbe pronunciarsi sul regolamento
di competenza e sulle eccezioni (segnatamente di tardività del mezzo)
formulate dal ricorrente.
Richiama,
sul punto, il «concetto ampio di rilevanza» al quale si ispirerebbero
«diverse decisioni della Corte costituzionale», citando in particolare
la sentenza n. 137 del 1983.
In ordine, invece, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ipotizza,
innanzitutto, che le disposizioni censurate contrastino con l'art. 125
Cost., «e segnatamente con il principio della articolazione su base
regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo
grado», principio che «non ha ragione di subire deroghe nella materia
di cui trattasi, in cui le singole situazioni di emergenza», dichiarate
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «hanno
rilievo spiccatamente locale».
Deduce,
altresì, la violazione dell'art. 24 Cost., «per la evidente maggiore
difficoltà» di esercitare le relative azioni presso il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio «piuttosto che presso gli organi
giurisdizionali localmente istituiti».
Sul
punto richiama, pur riconoscendo che «la fattispecie in esame sia
diversa da quella oggetto della citata pronuncia», la sentenza della
Corte costituzionale n. 123 del 1987. Questa, difatti, sul presupposto
dell'accertata violazione del «valore costituzionale del diritto di
agire, in quanto implicante il diritto del cittadino ad ottenere una
decisione nel merito senza onerose reiterazioni», dichiarò
l'illegittimità costituzionale di una disposizione che imponeva
l'estinzione ope legis di giudizi pendenti, in
qualsiasi stato e grado gli stessi si fossero trovati alla data di
entrata in vigore della norma allora denunciata. In modo non del tutto
dissimile, anche le norme impugnate impongono a chi abbia già
incardinato il giudizio, «ed addirittura abbia ottenuto una decisione
cautelare», di «proseguire altrove la propria iniziativa giudiziaria».
Assume,
inoltre, il rimettente «la violazione del principio del giudice
naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della
Costituzione», il quale esclude «che vi possa essere una designazione
tanto da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a
regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia
insorta» (sentenza n. 393 del 2002), atteso che il rispetto del citato
principio esige che «la regola di competenza sia prefissata rispetto
all'insorgere della controversia» (sentenza n. 193 del 2003).
La dedotta illegittimità connoterebbe, in particolare, il censurato comma 2-quater, che non solo estende le previsioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter
del medesimo art. 3 (cioè le norme che configurano la nuova ipotesi di
competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)
ai processi pendenti, «ma addirittura consente una riforma dei
provvedimenti assunti, in sede cautelare, in tali giudizi».
Infine,
il rimettente – sul presupposto che «il principio del doppio grado di
giudizio nella giustizia amministrativa, sia in sede cautelare sia in
sede di merito», riceve garanzia costituzionale dall'art. 125 della
Carta fondamentale (è citata, sul punto, la sentenza della Corte
costituzionale n. 8 del 1982) – evidenzia l'esistenza di un'ulteriore
profilo di illegittimità costituzionale.
Le
norme censurate, difatti, contravvengono alla regola generale
applicabile ad ogni giudizio, compreso quello cautelare, secondo cui ad
una sua prima fase deve seguirne una d'appello, e non già «una doppia
pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo
grado». Tale evenienza, per contro, è proprio quella che si verifica
nel caso di specie, con violazione del principio del «giusto processo» ex art. 111 Cost., giacché la parte soccombente nel giudizio cautelare, incardinato innanzi al giudice divenuto ex post incompetente,
risulta «fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico»,
quale è quello che le consente di rivolgere, al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, la richiesta di revoca o modifica
del provvedimento cautelare già adottato. In tal modo, difatti, si
realizza «una evidente violazione del principio del ne bis in idem,
che, se pure non espressamente contemplato dalla Carta costituzionale,
deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del “giusto
processo” testé richiamato».
1.2.1.¾
Anche nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
proponendo osservazioni e conclusioni analoghe a quelle formulate nel
giudizio che trae origine dall'ordinanza di rimessione r.o. n. 129 del
2006.
Avendo,
tuttavia, la sezione staccata di Catania del Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia ipotizzato (sebbene solo nella motivazione
della propria ordinanza di rimessione, e non nel dispositivo) la
violazione anche dell'art. 111 Cost., la difesa erariale ha ritenuto
necessario prendere posizione pure in relazione a tale censura. Ha,
pertanto, osservato che il principio del «giusto processo» non è
certamente violato dal potere, riconosciuto al Tribunale amministrativo
regionale, «di revocare o modificare (su istanza dell'interessato) il
provvedimento cautelare già assunto dal giudice in origine competente».
1.2.2.¾
Si è costituito in giudizio il Comune di Paternò, ricorrente del
giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata
dal Tribunale rimettente e ripercorrendo l'iter logico del ragionamento da questo svolto nel proprio provvedimento.
1.2.3.¾ Anche la società Sicilpower
s.p.a., cointrointeressata nel processo principale, si è costituita in
giudizio, chiedendo la declaratoria di non fondatezza della sollevata
questione di legittimità costituzionale.
Essa
sottolinea, in particolare, il «rilievo degli interessi nazionali e
generali che ineriscono i provvedimenti» contemplati dalle censurate
disposizioni, ritenendo, pertanto, che gli stessi, a prescindere dalla
loro formale imputazione alle gestioni commissariali, siano «adottati
dalla amministrazione centrale», sebbene essa agisca «per il tramite di
propri organi delegati operanti a livello locale»; di conseguenza, la
questione «non afferisce alla sottrazione al Tribunale amministrativo
regionale locale (quello della Sicilia nel caso di specie) di una
competenza allo stesso attribuita ex lege», bensì
attiene «alla corretta riconduzione ad un unico, eguale e paritario
organo giudiziario di questioni aventi rilievo nazionale».
Questi
rilievi vengono invocati per escludere la fondatezza anche del dubbio
di costituzionalità prospettato ai sensi dell'art. 25, primo comma,
Cost.
Tale questione sarebbe, difatti, «erroneamente posta», in quanto già prima dell'introduzione dei censurati commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
dell'art. 3 «doveva essere individuato quale giudice naturale il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in virtù della
provenienza ministeriale (ovvero dell'amministrazione governativa
centrale) della figura del Commissario delegato».
D'altra
parte, anche a ritenere il contrario, e dunque escludendo tale
competenza “originaria” del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, ciò non determinerebbe l'illegittimità, per contrasto con il
citato art. 25, primo comma, Cost., della disposta translatio iudicii, non esistendo nella giurisprudenza costituzionale – si assume – «un chiaro ed univoco orientamento o principio che escluda ex se
la possibilità di una modifica del giudice naturale, anche in corso di
causa». In particolare, è richiamata la sentenza n. 207 del 1987 (che a
sua volta riprende la precedente sentenza n. 72 del 1976), secondo cui
il principio del giudice naturale «viene rispettato quando la legge,
sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale
i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente,
poiché in tali casi lo spostamento di competenza non avviene in
conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in
vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto
di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo
giudice naturale – che il legislatore, nell'esercizio del suo
insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente».
1.2.4.¾ Si è costituita in giudizio anche la Provincia Regionale
di Catania (anch'essa parte del giudizio principale), la quale – oltre
a ribadire, in via di sintesi, gli argomenti già svolti nell'ordinanza
di rimessione a sostegno della sollevata questione di legittimità
costituzionale – ipotizza anche l'esistenza di «una violazione del
principio della separazione dei poteri», in quanto, «ove mai le
disposizioni in materia di riforma o revoca dei provvedimenti cautelari
di primo grado dovessero imporre di fatto al giudice di primo grado di
nuova competenza di intervenire» sui medesimi provvedimenti, si
dovrebbe concludere che «un atto legislativo rifluirebbe direttamente
sui contenuti di un atto giurisdizionale».
1.2.5.¾
Si è costituita in giudizio, peraltro oltre il termine di legge,
l'Associazione Legambiente, Comitato Regionale Siciliano, insistendo
per l'accoglimento della sollevata questione di legittimità
costituzionale.
1.3.— Anche il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (r.o. n. 336 del 2006) ipotizza che l'art. 3, commi 2-bis, 2-ter (ma limitatamente all'inciso secondo cui le «questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio») e 2-quater,
del decreto-legge n. 245 del 2005, violi gli artt. 3, 24 e 125 Cost. e
l'art. 23 dello statuto regionale, prospettando, subordinatamente,
l'illegittimità costituzionale – alla stregua degli stessi parametri –
del solo comma 2-bis, limitatamente alle parole «e dei
consequenziali provvedimenti commissariali», ovvero – in via
ulteriormente gradata – unicamente del comma 2-quater, per contrasto con gli artt. 24 e 25 della Carta fondamentale.
Il
giudice rimettente evidenzia di dover conoscere dell'appello proposto
avverso il provvedimento con cui il Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia ha disposto la sospensione di un'ordinanza e degli atti
consequenziali adottati dal Sindaco del Comune di Palermo nella veste
di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a
fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città nel
settore del traffico e della mobilità.
Richiesto
dal Comune di Palermo di dichiarare il proprio difetto di competenza,
il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale
delle norme suddette.
Il giudice a quo
reputa, difatti, che le disposizioni censurate violino, innanzitutto,
l'art. 125 Cost., «che prevede una organizzazione su base regionale
degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado»,
finalizzata non solo «a ripartire in modo razionale e equiordinato
l'organizzazione dei giudici amministrativi di primo grado», ma anche
ad «agevolare il ricorso delle parti alla giustizia amministrativa, in
coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall'art. 24
della Costituzione».
A
queste esigenze risponde la disciplina, di cui agli artt. 2 e 3 della
legge n. 1034 del 1971, che fissa i criteri di distribuzione
territoriale della competenza tra i diversi tribunali amministrativi
regionali, disciplina certamente derogabile, a condizione, però, che la
deroga sia «sorretta da giustificazioni logiche», giacché altrimenti
essa sarebbe destinata a tradursi in un ingiustificato «aggravio per
l'attività di alcuni Tribunali e per l'attività difensiva delle parti».
Così, ad esempio, la giurisprudenza costituzionale – sottolinea il
rimettente – ha ritenuto (sentenza n. 189 del 1992) «compatibile con il
dettato costituzionale l'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74» (che
devolve in via esclusiva al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio l'impugnativa di atti del Consiglio superiore della Magistratura
riguardanti i magistrati ordinari), giustificando, tuttavia, tale norma
derogatoria «avuto riguardo alla particolare posizione che il Consiglio
Superiore della Magistratura occupa nell'ordinamento costituzionale»,
oltre che alla «peculiare funzione svolta dai magistrati ordinari».
Nessuna
valida ragione giustificativa ricorrerebbe, invece, nel caso in esame,
come confermerebbe anche la circostanza che il legislatore del 2006 ha inteso riferirsi a tutte le situazioni di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, delle legge n. 225 del 1992.
Il rimettente ipotizza, inoltre, che i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
del censurato art. 3 contrastino anche con l'art. 3 Cost., «sotto il
profilo della disparità di trattamento in situazioni eguali di fronte
alla tutela giurisdizionale», e che, inoltre, configurino per la parte
privata «un aggravio all'esercizio del diritto di difesa», in
violazione anche dell'art. 24 della Carta fondamentale.
Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è ravvisato nel contrasto con l'art. 23 dello statuto regionale siciliano.
Nel
premettere che, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, il
«decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali,
sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad
un'antica tradizione siciliana e si ricollega alla singolarità
dell'autonomia siciliana» (è citata la sentenza n. 316 del 2004), e
nell'evidenziare come tale peculiare condizione, seppure non implichi
affatto una competenza generale, di esso Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana,
«a conoscere ogni tipo di controversie, specie con riguardo a questioni
che non hanno alcun rapporto con la materia regionale» (sentenza n. 189
del 1992), il rimettente sottolinea che, nella specie, verrebbe,
invece, in rilievo proprio quella condizione – l'impugnativa «di atti
di esclusivo rilievo regionale» – idonea a radicare la competenza del
«plesso giurisdizionale» costituito dal Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana. Orbene,
venendo in rilievo «un vero e proprio comparto dotato di competenza
funzionale a conoscere di tutte le controversie insorgenti nell'ambito
territoriale della Regione siciliana» (e
destinate ad esaurirsi nello stesso ambito), la deroga a tale
competenza, che non sia assistita «da adeguato supporto parimenti di
rango costituzionale», deve ritenersi in contrasto con il richiamato
parametro costituzionale.
Conclusione,
questa, vieppiù da ribadire, se si tiene conto che secondo la
giurisprudenza costituzionale – si richiama la sentenza n. 26 del 1961
– «le ordinanze di necessità non potrebbero mai menomare diritti
costituzionalmente garantiti e neppure operare in sostituzione della
legge nei campi riservati al legislatore».
Di qui, quindi, la richiesta di caducazione dei predetti commi 2-bis, 2-ter (limitatamente all'inciso secondo cui le «questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio») e 2-quater
dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, l'ablazione dei quali
dovrebbe, dunque, fare salvo solo il frammento di disposizione secondo
cui, allorché innanzi al giudice amministrativo si controverta di
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge n. 225 del 1992, «il giudizio è definito con sentenza
succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i
commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge».
I
medesimi rilievi varrebbero a maggior ragione, secondo il rimettente,
ove si consideri il peculiare caso (al quale corrisponde, si precisa,
quello oggetto del giudizio principale) in cui il giudice
amministrativo risulti investito dei «soli provvedimenti attuativi
commissariali», allorché questi «abbiano carattere (soggettivo e
oggettivo) esclusivamente locale». Difatti, «non venendo in rilievo
atti di organi centrali», trattandosi invece di atti ad efficacia
territorialmente circoscritta alla Regione, risulta ulteriormente
rafforzata la tesi che esclude l'esistenza di un nesso logico tra le
controversie de quibus e la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Su
tali basi, quindi, il rimettente solleva questione subordinata di
legittimità costituzionale – sempre in riferimento agli artt. 3, 24 e
125 Cost. e all'art. 23 dello statuto regionale – del solo comma 2-bis del predetto art. 3, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali».
Infine,
ed in via ulteriormente gradata, il rimettente prospetta un'ulteriore
questione di costituzionalità – ai sensi degli artt. 24 e 25 Cost. –
che investe il solo regime transitorio previsto dalla censurata
disciplina (e dunque unicamente il comma 2-quater).
Esso,
difatti, sarebbe «in contrasto con il principio del giudice naturale
precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione), in
base al quale la regola di competenza deve essere prefissata rispetto
all'insorgere della controversia» (sono richiamate le sentenze della
Corte costituzionale n. 124 del 2005 e n. 193 del 2003), principio
operante anche rispetto alla competenza territoriale (sentenza n. 41
del 2006).
Infine,
sarebbe violato anche «il principio della difesa (art. 24 Cost.)»,
giacché esso implica – secondo la giurisprudenza costituzionale (è
citata la sentenza n. 123 del 1987) – «il diritto del cittadino ad
ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni»; nella
specie, invece, si assiste ad una estinzione del giudizio
originariamente incardinato, con la necessità della riproposizione del
ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, «al
quale vanno altresì presentate eventuali istanze di revoca o modifica
delle misure cautelari in precedenza disposte».
1.3.1.¾
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche in questo
giudizio, ribadendo le stesse conclusioni e formulando gli stessi
rilievi già espressi nei giudizi che traggono origine dalle ordinanze
r.o. n. 129 e n. 293 del 2006.
1.3.2.¾ Anche la società Maggioli
s.p.a. – ricorrente del giudizio principale – è intervenuta in giudizio
per chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale delle
censurate disposizioni sulla base delle medesime considerazioni
espresse nell'ordinanza di rimessione pronunciata dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
1.4.—
Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (r.o. n. 394 del 2006)
dubita della legittimità costituzionale delle stesse disposizioni, i
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, ipotizzando la
violazione degli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione.
Premette,
non diversamente dagli altri giudici rimettenti, di essere chiamato a
conoscere dell'impugnativa proposta avverso un provvedimento (e i suoi
atti consequenziali) adottato dal Commissario delegato per l'emergenza
socio-economico ambientale della viabilità di Mestre, impugnativa che
dovrebbe essere definita, proprio ai sensi delle censurate
disposizione, mediante una decisione che dichiari «tout court improcedibile il ricorso», ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034 del 1971. Secondo il giudice a quo,
difatti, la sopravvenuta disciplina, dal medesimo sospettata di
illegittimità costituzionale (ed applicabile «anche ai processi in
corso», come prescritto, in particolare, dal censurato comma 2-quater),
comporta lo spostamento di competenza, in favore del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, di tutte le controversie, come
quella oggetto del giudizio principale, in cui si discuta della
legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti
commissariali adottati in «tutte» le «situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225».
Tanto
osservato in via preliminare, circa la rilevanza della sollevata
questione di legittimità costituzionale, quanto invece alla sua non
manifesta infondatezza, assume il rimettente che le disposizioni
censurate siano «in contrasto con l'art. 125 della Costituzione, e
segnatamente con il principio del decentramento e dell'articolazione su
base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di
primo grado», oltre che «col principio di ragionevolezza desumibile
dall'art. 3 Cost.».
Ai
sensi, infatti, del primo dei richiamati parametri costituzionali, del
quale costituirebbe attuazione il sistema di riparto delle controversie
tra i diversi tribunali amministrativi regionali delineato dalla legge
n. 1034 del 1971, si dovrebbe ritenere che la sfera di competenza di
questi ultimi sia oggetto di garanzia costituzionale, non suscettibile,
dunque, di deroga allorquando (come nella specie) «le singole
situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale». Né,
d'altra parte, tale deroga potrebbe essere giustificata «facendo
ricorso all'argomento che il tribunale locale sarebbe troppo sensibile
ed esposto alle tensioni che possono sorgere presso la popolazione
locale, derivanti dagli eventi emergenziali». A prescindere, infatti,
dal rilievo che la soluzione legislativa della translatio iudicii si presenta non idonea a soddisfare tale esigenza nell'ipotesi di «situazioni di emergenza riguardanti la Regione Lazio»,
è evidente come siffatta esigenza potrebbe essere più adeguatamente
soddisfatta attraverso «rimedi, di carattere non generale ed assoluto
ma da applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni
contingenti», come, ad esempio, accadrebbe se lo spostamento di
competenza «fosse concepito e disciplinato similmente alla fattispecie
di rimessione del processo», previsto dagli artt. 45 e seguenti del
codice di procedura penale. Né, poi, la ratio della
disciplina censurata potrebbe ravvisarsi nella volontà «di assicurare
un sistema più “rafforzato” di protezione civile», atteso che tale
obiettivo sembra essere già efficacemente garantito dall'applicazione,
ai processi de quibus, delle «norme di accelerazione» di cui agli artt. 23-bis e seguenti della legge n. 1034 del 1971.
Appare,
pertanto, evidente che il sistema delineato dalle norme in
contestazione realizza «un'asimmetria» tra il tribunale amministrativo
«centrale» e quelli «periferici», dando vita ad un sistema di
distribuzione delle controversie «che va ben oltre l'attuale criterio
di riparto delle competenze basato sull'efficacia (regionale o
ultraregionale) dei provvedimenti delle autorità centrali dello Stato»,
presentandosi, così, «irrazionale ed incompatibile con il dettato
costituzionale dell'art. 125 Cost.».
Ulteriori
profili di irragionevolezza consisterebbero, poi, nel fatto che «lo
spostamento della competenza su questa materia è irrazionalmente solo
parziale», giacché «riguarda le ordinanze ed i consequenziali
provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che
dichiarano lo stato di emergenza», e dalla circostanza che il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio (ai sensi del censurato comma 2-quater)
«non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo
grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di
appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo
“modificare” o “revocare” le misure cautelari da questo concesse».
Dubbi, infine, sono avanzati anche in relazione alla scelta di imporre
la pronuncia declinatoria di competenza con sentenza succintamente
motivata ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (rientrando
la sua adozione, invece, nella discrezionalità del giudicante), ovvero
in ordine alla permanenza dell'efficacia delle misure cautelari
adottate da un tribunale amministrativo regionale dichiaratosi
incompetente, allorché il relativo ricorso non venga riproposto innanzi
al Tribunale del Lazio.
Viene,
altresì, ipotizzata la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.,
in relazione sia alla scelta di applicare «lo spostamento di competenza
ai processi pendenti» (derogando alla regola secondo cui la competenza
deve, invece, essere «prefissata rispetto all'insorgere della
controversia»), sia di consentire «una riforma dei provvedimenti
assunti in sede cautelare» dal giudice ab origine adito.
Inoltre,
il «grave disagio ai ricorrenti», determinato da entrambe tali
evenienze, competerebbe anche «una violazione degli artt. 24 e 113
della Costituzione», e ciò «per la maggiore difficoltà e i maggiori
costi» da sopportare da parte del ricorrente, del quale, quindi, si
riducono «le possibilità di tutela dei diritti soggettivi e degli
interessi legittimi».
Infine, si ipotizza che la «concentrazione» di tutte le controversie de quibus presso
lo stesso giudice «potrebbe influire negativamente sui tempi dei
processi», in contrasto con il principio della “durata ragionevole”
(art. 111, primo comma Cost.).
1.4.1.¾
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche in questo
giudizio, reiterando quanto affermato nei giudizi instaurati per
effetto delle ordinanze r.o. n. 129, n. 293 e n. 336 del 2006.
1.4.2.¾ Anche i ricorrenti del giudizio principale si sono costituiti nel presente giudizio, concludendo affinché la Corte
costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale delle censurate
disposizioni, all'uopo riproponendo gli stessi argomenti già dedotti
dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto (e dagli altri
giudici a quibus summenzionati).
1.4.3.¾ Si è costituita in giudizio anche la Regione Veneto, parte anch'essa del giudizio a quo, per chiedere la declaratoria d'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
2.—
Nell'imminenza dell'udienza pubblica di discussione, l'Avvocatura
generale dello Stato ha deposito una ulteriore memoria, ribadendo le
ragioni a sostegno della richiesta declaratoria di non fondatezza delle
sollevate questioni di legittimità costituzionale.
2.1.¾
Anche le società Palermo energia Ambiente s.c.p.a. e Sicilpower, oltre
al Comune di Paternò ed ai ricorrenti nel giudizio pendente innanzi al
Tribunale amministrativo regionale del Veneto, hanno depositato
un'ulteriore memoria, ribadendo le ragioni già svolte – secondo i casi
– a sostegno o a confutazione della prospettata illegittimità
costituzionale delle censurate disposizioni.
3.¾
Infine, anche i Tribunali amministrativi regionali della Campania, sede
di Napoli (r.o. n. 43 del 2007), e della Calabria, sede di Catanzaro
(r.o. n. 178 del 2007), hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale, in relazione, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111,
113 e 125 Cost., il primo unicamente del comma 2-bis, il secondo anche del comma 2-ter dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005.
3.1.¾
In particolare, il rimettente campano (r.o. n. 43 del 2007) premette,
in fatto, di essere investito dell'impugnativa degli atti di avvio di
una procedura espropriativa e di occupazione di urgenza adottati sulla
base di un accordo di programma stipulato il 28 ottobre 2005 tra la Regione Campania,
la Provincia di Benevento, il Comune di Montesarchio e il Commissario
di governo per l'emergenza rifiuti in Campania, accordo relativo alla
realizzazione di una discarica e alla riqualificazione ambientale
dell'area “Tre Ponti” del predetto Comune di Montesarchio.
Ciò
premesso, e non senza evidenziare la ricorrenza dei presupposti per
l'accoglimento della proposta domanda cautelare, ove la cognizione
della controversia devoluta al suo esame non gli fosse preclusa (come
eccepito dalla resistente Provincia di Benevento, che assume il difetto
di competenza dell'adito Tribunale amministrativo regionale della
Campania) proprio in forza di quanto disposto dal predetto art. 3,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005, il giudice a quo
reputa di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimità
costituzionale di tale disposizione per contrasto con gli artt. 3, 24,
25, 113 e 125 Cost.
Ipotizza,
innanzitutto, che la norma censurata deroghi ingiustificatamente «al
normale criterio di riparto della competenza per territorio dinanzi al
giudice amministrativo di primo grado stabilito dagli artt. 2 e 3 della
legge n. 1034 del 1971», in quanto le situazioni di emergenza,
dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992,
«si caratterizzano nella quasi totalità dei casi» (ed in particolare,
«pacificamente», in quello oggetto del giudizio a quo) «per essere spazialmente delimitate», di talché anche i provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri extra ordinem,
conferiti per fronteggiare tali situazioni, presentano «un ambito di
efficacia spaziale territorialmente delimitato a dimensione
infraregionale».
Assume,
poi, il rimettente che tale deroga alla ordinaria disciplina sulla
competenza «si traduce in un aggravio significativo nella tutela del
cittadino» (atteso che lo stesso, per effetto della translatio iudicii,
«si vede gravato di oneri economici e logistici sicuramente maggiori»
di quelli che deve normalmente affrontare), ponendosi anche «come una
differenziazione limitativa del regime ordinario di impugnabilità degli
atti» che «ridonda in disparità di trattamento», donde l'ipotizzata
violazione anche degli artt. 113 e 3 della Costituzione.
Inoltre,
la censurata disposizione violerebbe anche l'art. 25, primo comma,
Cost., sebbene essa «sembri obbedire formalmente al criterio della
precostituzione per legge del giudice competente».
Difatti, la «generalizzazione a priori»
di una sorta di «legittima suspicione derogatoria della competenza
ordinaria» finirebbe per alterare «la regola fondamentale del diritto
processuale per cui il sospetto di condizionamento del giudice va
verificato nel singolo caso concreto come eccezione che conferma la
regola di competenza territoriale», senza poi trascurare che la formula
«giudice naturale precostituito per legge» non costituirebbe
«un'endiadi», rendendo, dunque, necessario «che la precostituzione del
giudice ad opera del legislatore avvenga nel rispetto di un principio
di naturalità, nel senso di razionale maggiore idoneità del giudice
rispetto alla risoluzione di determinate controversie».
L'evenienza
da ultimo descritta non ricorrerebbe, invece, nel caso di specie,
atteso che la disciplina introdotta dal censurato comma 2-bis
dell'art. 3 «non è sorretta da alcuna plausibile giustificazione
logica, né tanto meno appare diretta alla salvaguardia di valori
costituzionalmente protetti tali da giustificare la compressione di
quelli, sopra enunciati, che ne risultano pregiudicati». Per contro, il
ricorso al «metodo dell'allontanamento dal territorio delle
controversie che in esso si sono generate» – seguito dalla censurata
disposizione – si pone in contrasto, oltre che con il principio del
«giudice naturale», anche con l'art. 125 della Carta fondamentale, «che
esprime un profilo attuativo degli art. 24 e 113 della Costituzione nel
senso dell'apprestamento di organi di giustizia amministrativa
distribuiti sul territorio secondo un criterio di vicinanza e di
accessibilità per il cittadino».
3.1.1.¾
Anche nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
proponendo osservazioni e conclusioni analoghe a quelle formulate nei
giudizi che traggono origine dalle ordinanze di rimessione r.o. n. 129,
n. 293, n. 336 e n. 394 del 2006.
3.2.¾
Infine, anche il Tribunale amministrativo regionale della Calabria,
sede di Catanzaro (r.o. n. 178 del 2007), censura – con riferimento
agli artt. 3, 24, 111 e 125 Cost. – i commi 2-bis e 2-ter
del predetto art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, ipotizzandone
l'illegittimità nella parte in cui prevedono la competenza in primo
grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sui ricorsi
giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti
adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Il
Tribunale calabrese premette di essere chiamato a giudicare di un
ricorso proposto dal Comune di Longobardi avverso l'ordinanza – ed
alcuni atti presupposti – con cui il Commissario delegato per
l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ha
autorizzato il medesimo ricorrente «al conferimento dei rifiuti solidi
urbani presso l'impianto tecnologico trattamento rifiuti sito in
località Bucita del Comune di Rossano».
Costituitosi
in giudizio il predetto Commissario, ed eccepito dallo stesso (ai sensi
delle censurate disposizioni) il difetto di competenza territoriale
dell'adito Tribunale, il rimettente – chiamato a pronunciarsi
sull'istanza cautelare avanzata dal ricorrente – reputa di «dover
esprimere dubbi di conformità alle norme costituzionali delle norme di
cui all'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater» del decreto-legge n. 245 del 2005. In particolare, il giudice a quo
evidenzia – quanto alla rilevanza della sollevata questione di
legittimità costituzionale – che, proprio «in applicazione di tali
norme», esso dovrebbe «limitarsi a declinare la propria competenza».
Quanto,
poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente ipotizza,
innanzitutto, la violazione dell'art. 3 Cost., «per la disparità di
trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle
competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive
situazioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali»; difatti,
risultano assoggettati ad un trattamento differenziato i «destinatari
delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari
delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, eventi efficacia
limitata al territorio di una Regione», rispetto ai «destinatari dei
provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via
ordinaria», e posti in essere, in genere, «dagli organi esponenziali di
enti territoriali regionali o sub regionali». In definitiva, osserva il
giudice a quo, mentre l'impugnazione dei provvedimenti
adottati nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni rientra nella
competenza del Tribunale amministrativo regionale del luogo ove i
provvedimenti hanno incidenza, in caso di dichiarazione della
situazione di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n.
225 del 1992, la cognizione a conoscere di quegli stessi provvedimenti,
sebbene «volti alla cura dei medesimi interessi» e quindi «idonei a
produrre le medesime conseguenze, ed eventualmente a comprimere uguali
posizioni soggettive», spetta al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio.
Né,
d'altra parte, tale diversità potrebbe essere giustificata «dalla
maggiore o minore rilevanza dell'interesse sotteso ai provvedimenti» in
questione, in quanto il nostro sistema di giustizia amministrativa non
contempla una distribuzione di competenza tra gli organi
giurisdizionali di primo grado fondata su un simile criterio, che
sarebbe, oltretutto, «in contrasto con le disposizioni costituzionali»
(segnatamente con l'art. 125 Cost.) che li «pongono su un piano
paritario». Inoltre, decisivo – nella stessa prospettiva – appare il
rilievo che le situazioni di emergenza di cui all'art. 5 della legge n.
225 del 1992 «non si caratterizzano per il particolare rilievo
dell'interesse considerato», bensì soltanto «per l'urgenza di
provvedere». Del resto, conclude sul punto il rimettente, che le
disposizioni censurate non possano, neppure in ipotesi, trovare
fondamento nella pretesa maggiore rilevanza dell'interesse curato è
conclusione confermata dal fatto che il peculiare regime processuale da
esse previsto riguarda unicamente le ordinanze e gli atti commissariali
adottati in situazioni emergenziali, «ma non i provvedimenti che tali
situazioni di emergenza dichiarino»; ciò che, pertanto, rivela anche
l'irragionevolezza del «disegno complessivo» realizzato dal legislatore.
A
giustificazione dello stesso – e quindi della deroga introdotta
all'ordinario criterio di riparto della competenza territoriale tra
tribunali amministrativi regionali previsto dagli artt. 2 e 3 della
legge n. 1034 del 1971 – neppure potrebbero invocarsi ragioni analoghe
a quelle valorizzate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189
del 1992 .
La
disciplina censurata, inoltre, violerebbe sia l'art. 24 Cost., in
ragione dell'«ingiustificato aggravio organizzativo e di costi a cui
debbono andare incontro i soggetti incisi dai provvedimenti impugnati»
a causa della prevista translatio iudicii, sia l'art.
125 della Carta fondamentale, che, «in sostanziale coerenza e
continuità logica» con il precedente art. 24, enuncia il principio «del
decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa» con
riferimento a tutte le controversie scaturenti dalla contestazione di
atti amministrativi «destinati ad esaurire i propri effetti “in loco”».
Senza trascurare che le censurate disposizioni creano «una sorta di
gerarchia tra i Tribunali territoriali», realizzando anche un non
irrilevante “vulnus” del principio generale del “giusto processo”, quale desumibile dal testo novellato dall'art. 111 della Costituzione.
Infine,
«e per inciso, in quanto la questione non ha rilevanza nel presente
giudizio», il rimettente evidenzia che anche la disposizione di cui al
comma 2-quater del censurato art. 3, nella parte in cui
estende la nuova disciplina anche ai processi in corso, violerebbe
l'art. 25, primo comma, Cost., «determinando la sottrazione del
giudizio al “giudice naturale precostituito per legge”».
3.2.1.¾
Anche nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
proponendo osservazioni e conclusioni analoghe a quelle formulate nei
giudizi che traggono origine dalle ordinanze di rimessione r.o. n. 129,
n. 293, n. 336 e n. 394 del 2006 e n. 43 del 2007.
Considerato in diritto
1.¾
Vengono all'esame della Corte sei ordinanze di rimessione, le prime
quattro trattate nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007, le altre due
nella camera di consiglio del 23 maggio 2007, rispettivamente emesse
dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo
(r.o. n. 129 del 2006) e sezione staccata di Catania (r.o. 293 del
2006), dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
(r.o. n. 336 del 2006) e dai Tribunali amministrativi regionali del
Veneto (r.o. n. 394 del 2006), della Campania, sede di Napoli (r.o. n.
43 del 2007) e della Calabria, sede di Catanzaro (r.o. n. 178 del
2007), relative alla disciplina processuale recata dall'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania), aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
Tutti i rimettenti dubitano, innanzitutto, della legittimità costituzionale del comma 2-bis,
secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile), «la competenza di
primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e
dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva,
anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma».
Inoltre, quattro dei sei giudici a quibus
– giacché il Tribunale amministrativo regionale della Campania (r.o. n.
43 del 2007) e quello della Calabria (r.o. n. 178 del 2007) limitano la
propria iniziativa alla censura, l'uno, del solo comma 2-bis, l'altro, anche del successivo comma 2-ter – reputano costituzionalmente illegittima la restante disciplina processuale introdotta dalla legge n. 21 del 2006. In base ad essa, alla declaratoria del difetto di competenza (comma 2-ter), da adottarsi anche «d'ufficio» e con «sentenza succintamente motivata» ex
art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali
amministrativi regionali), da parte di ogni Tribunale amministrativo
regionale – diverso da quello del Lazio con sede a Roma – che risulti
investito della definizione di tali controversie, o che lo fosse già
stato, stante l'applicazione del sopravvenuto regime processuale «anche
ai processi in corso» (comma 2-quater), segue la previsione secondo cui la «efficacia delle misure cautelari adottate», medio tempore, dal
giudice inizialmente adito «permane fino alla loro modifica o revoca da
parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in
Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso» (così,
nuovamente, il già citato comma 2-quater).
Di
tali disposizioni i giudici rimettenti – ciascuno nei limiti anzidetti
– ipotizzano il contrasto, nel complesso, con gli artt. 3, 24, 25, 111,
113 e 125 della Costituzione e con l'art. 23 del regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, parametro, quest'ultimo, evocato soltanto dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, e dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
Il rimettente da ultimo menzionato, subordinatamente, solleva anche questione di legittimità costituzionale del solo comma 2-bis,
limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti
commissariali», mirando a conseguire – attraverso una parziale
declaratoria d'illegittimità costituzionale del testo normativo
censurato – un intervento della Corte che sottragga almeno
l'impugnativa di tali atti al peculiare regime processuale sopra
delineato. In via ulteriormente gradata, lo stesso rimettente censura, infine, solo il comma 2-quater, che regola – estendendoli «anche ai processi in corso» – gli effetti transitori della sopravvenienza della nuova disciplina.
2.¾
Ciò premesso, in via preliminare deve essere disposta la riunione dei
giudizi, atteso che la loro comunanza di oggetto ne giustifica
l'unitaria trattazione; deve, inoltre, essere dichiarata la tardività
dell'intervento effettuato dall'Associazione Legambiente, Comitato
Regionale Siciliano, parte di uno dei giudizi a quibus (r.o. n. 293 del 2006).
3.¾
La disamina delle varie questioni sollevate dai rimettenti deve essere
compiuta, in primo luogo, con riferimento alle censure che investono la
nuova disciplina a regime prevista per l'impugnativa delle ordinanze e
dei provvedimenti commissariali (distinguendo, peraltro, le censure
formulate in base a parametri tratti direttamente dalla Costituzione da
quelle fondate sull'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana), e,
in secondo luogo, con riferimento al regime transitorio.
Infine,
oggetto di esame devono essere le questioni sollevate, in via
subordinata, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (r.o. n. 336 del 2006), che investono – parimenti – sia la disciplina a regime che quella transitoria.
3.1.¾
Ai fini di tale complessiva disamina, occorre necessariamente fare
riferimento all'ordinario sistema di riparto della competenza
territoriale tra gli organi di primo grado del sistema della giustizia
amministrativa, come delineato dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034
del 1971.
È
noto che la citata legge n. 1034 del 1971, nell'istituire i Tribunali
amministrativi regionali, ha attribuito a ciascuno di essi la
competenza a decidere «sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge» contro «atti e provvedimenti» emessi
sia «dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che
esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività»,
sia «dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del
tribunale amministrativo regionale» (così, rispettivamente, i numeri 2
e 3 della lettera b dell'art. 2).
Il successivo art. 3, in
relazione agli stessi ricorsi che investono «atti e provvedimenti
emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a
carattere ultraregionale», stabilisce, quanto all'impugnativa degli
atti «la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione
del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a
pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto,
presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale», che la competenza spetti al «Tribunale
amministrativo regionale medesimo» (così, in particolare, il secondo
comma del predetto art. 3). Quale norma di chiusura, infine, il
successivo terzo comma dispone che, negli altri casi, «la competenza,
per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede
a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è
del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
l'ente».
3.2.¾
Su questo sistema, tuttavia, si sono innestate numerose disposizioni
legislative, in forza delle quali la competenza a decidere i relativi
ricorsi per determinati tipi di controversie è stata attribuita al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Viene
in rilievo, innanzitutto, l'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74
(Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), che, novellando il testo
dell'art. 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme
sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
Magistratura), ha attribuito allo stesso tribunale «la competenza
esclusiva sull'impugnazione degli atti del C.S.M.». Scelte analoghe
sono state, poi, compiute dall'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n.
287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), dall'art.
104, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dall'art. 2, comma
25, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità), disposizione, questa,
che devolve la competenza a giudicare l'impugnativa dei provvedimenti
adottati dalle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità,
al «Tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità»,
dall'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), dall'art. 13, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), nonché, da ultimo, dall'art. 3 del
decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia
di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
ottobre 2003, n. 80 e dall'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
4.¾ In questo solco si inserisce la disciplina a regime recata dalle censurate disposizioni e segnatamente dai commi 2-bis e 2-ter
dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005 della cui legittimità
costituzionale dubitano i giudici rimettenti, deducendone il contrasto,
innanzitutto, con gli artt. 3 (parametro non evocato nella sola
ordinanza r.o. n. 293 del 2006) e 125 della Costituzione.
È, comunque, opportuno precisare che i citati commi 2-bis e 2-ter, al pari del successivo comma 2-quater,
seppure inseriti formalmente in un articolo del decreto-legge n. 245
del 2005, sull'emergenza rifiuti della regione Campania, debbono
ritenersi dettati per tutte le situazioni di emergenza in qualunque
Regione esse si manifestino, come risulta anche dai lavori preparatori
della legge di conversione n. 21 del 2006 (in particolare, dal parere
espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati).
4.1.¾
Proprio dalle riportate censure – sostanzialmente comuni a tutte le
ordinanze di rimessione – è necessario prendere le mosse ai fini del
sollecitato scrutinio di costituzionalità.
4.1.1.¾
La violazione dell'art. 3 Cost. viene prospettata, innanzitutto, sotto
il profilo della «disparità di trattamento» che deriverebbe dal
contestato regime processuale.
Al
riguardo, viene denunciata – in primo luogo – la «disparità di
trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle
competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive
posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali», giacché le
disposizioni censurate riserverebbero un trattamento
ingiustificatamente differenziato ai «destinatari delle ordinanze
adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle
situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al
territorio di una Regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti
aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria – in
genere dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub
regionali» (così, in particolare, r.o. n. 129 del 2006, nonché r.o. n.
178 del 2007). In sostanza, si pone in luce che, se di regola quei
provvedimenti sono impugnati innanzi al Tribunale amministrativo
regionale con sede nel luogo in cui essi esplicano la propria
efficacia, ove, invece, la loro adozione avvenga (sulla base di una
situazione di emergenza ex art. 5, comma 1, della
legge n. 225 del 1992) ad opera degli organi governativi o dei
commissari all'uopo nominati, la loro impugnazione – sebbene questi
provvedimenti siano comunque «volti alla cura dei medesimi interessi,
idonei a produrre le medesime conseguenze, ed eventualmente a
comprimere eguali posizioni soggettive» (così, nuovamente, r.o. n. 129
del 2006) – risulta devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale
amministrativo del Lazio, sede di Roma.
In
secondo luogo, si stigmatizza che «lo spostamento della competenza»,
operato dalle norme censurate, sarebbe «irrazionalmente solo parziale»,
giacché riguarderebbe «le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti
commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di
emergenza» (r.o. n. 394 del 2006; in senso sostanzialmente conforme
anche r.o. n. 129 del 2006).
Infine, si denuncia l'irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore anche sotto ulteriori profili.
Si osserva, infatti, che – ove si ritenesse di individuare la ratio legis
«facendo ricorso all'argomento che il tribunale locale sarebbe troppo
sensibile ed esposto alle tensioni che possono sorgere presso la
popolazione locale, derivanti dagli eventi emergenziali» – si dovrebbe
riconoscere la necessità di soddisfare tale esigenza attraverso la
previsione di «rimedi di carattere non generale ed assoluto», bensì con
soluzioni «da applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni
contingenti», come, ad esempio, accadrebbe se lo spostamento di
competenza «fosse concepito e disciplinato similmente alla fattispecie
di rimessione del processo» penale (r.o. n. 394 del 2006).
Si
sottolinea, poi, che la scelta di derogare al normale criterio di
riparto della competenza per territorio innanzi al giudice
amministrativo di primo grado stabilito dagli artt. 2 e 3 della legge
n. 1034 del 1971, sarebbe del tutto ingiustificata, in quanto le
situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge n. 225 del 1992, si caratterizzano nella quasi totalità dei
casi per essere territorialmente delimitate.
Infine,
il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (r.o. n. 394 del 2006)
individua ulteriori profili di irragionevolezza intrinseca della
censurata disciplina, ponendo in rilevo la circostanza che il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio (ai sensi del censurato comma 2-quater)
«non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo
grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di
appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo
“modificare” o “revocare” le misure cautelari da questo concesse».
A
tale censura, il Tribunale del Veneto aggiunge un'ulteriore questione
di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost., contestando
la scelta legislativa di imporre, alla pronuncia declinatoria della
competenza, la forma della sentenza succintamente motivata ex
art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (giacchè la sua adozione rientra,
invece, nella discrezionalità del giudice), disponendo, inoltre, la
contemporanea applicazione dei commi secondo e seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge, «che riguardano un diverso e più complesso modo di procedere in giudizio».
4.1.2.¾
Ai suddetti rilievi si affianca la censura di violazione dell'art. 125
della Costituzione, articolata sulla base di ulteriori argomenti.
Si
deduce, infatti, che le norme censurate contravverrebbero alla
«articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia
amministrativa di primo grado», regola che – enunciata per «agevolare
il ricorso delle parti alla giustizia amministrativa, in coerenza e
continuità logica con i principi desumibili dall'art. 24 della
Costituzione» (r.o. n. 336 del 2006), nonché dallo stesso art. 113
della Carta fondamentale, che esige una distribuzione, sul territorio,
degli organi di giustizia amministrativa «secondo un criterio di
vicinanza e di accessibilità per il cittadino» (r.o. n. 178 del 2007) –
«non ha ragione di subire deroghe nella materia di cui trattasi, in cui
le singole situazioni di emergenza» presentano «rilievo spiccatamente
locale» (r.o. n. 293 del 2006), venendo, difatti, in evidenza
l'impugnativa di atti amministrativi «destinati ad esaurire i propri
effetti “in loco”» (r.o. n. 43 del 2007). La disciplina
contestata, dunque, darebbe vita ad un sistema di distribuzione delle
controversie «che va ben oltre l'attuale criterio di riparto delle
competenze basato sull'efficacia (regionale o ultraregionale) dei
provvedimenti delle autorità centrali dello Stato» (r.o. n. 394 del
2006), in forza di un sistema che non potrebbe essere neppure
giustificato in considerazione «della eventuale maggiore rilevanza
dell'interesse sotteso ai provvedimenti adottati», poiché esso
violerebbe il principio secondo il quale i diversi Tribunali
amministrativi regionali sono posti «su un piano paritario» (r.o. n.
129 del 2006).
5.¾
Così precisato l'insieme delle censure formulate ai sensi degli artt. 3
e 125 della Costituzione, le relative questioni di costituzionalità non
sono fondate.
5.1.¾
Deve premettersi che si presenta priva di fondamento la censura di
violazione dell'art. 3 Cost., formulata ipotizzando, innanzitutto, la
disparità di trattamento tra i «destinatari delle ordinanze adottate
dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di
dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una
Regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti aventi lo stesso
ambito di efficacia, adottati – in genere – dagli organi esponenziali
di enti territoriali regionali o sub regionali».
Difatti, proprio l'avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, ex
art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, costituisce l'elemento
caratterizzante la fattispecie oggetto della censurata disciplina,
impedendo, così, di ravvisare quel profilo di omogeneità tra tale
ipotesi e quella – con cui essa viene posta a confronto –
dell'ordinario esercizio dei poteri amministrativi; profilo che
rappresenta, invece, il presupposto indispensabile ai fini della loro
valutazione comparativa.
E
deve anche osservarsi – ad ulteriore conferma dell'eterogeneità delle
fattispecie che si pretenderebbe, viceversa, di porre a confronto –
che, indipendentemente dal loro (più o meno delimitato) ambito
territoriale di efficacia, i provvedimenti posti in essere dai
commissari delegati sono atti dell'amministrazione centrale dello Stato
(in quanto emessi da organi che operano come longa manus
del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli
delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza,
e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della
straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte.
Difatti,
la dichiarazione della situazione di emergenza – ai sensi del citato
art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 – ha quale suo presupposto
il verificarsi di taluno degli eventi «di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c)», della medesima legge, e cioè, non quelli «naturali
o connessi con l'attività dell'uomo» suscettibili di «essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria» (o attraverso un
coordinamento degli stessi), bensì solo «calamità naturali, catastrofi
o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari». Circostanza, questa, che
– come si vedrà più avanti – assume rilievo decisivo anche nella
valutazione, della quale questa Corte pure risulta essere investita dai
giudici rimettenti, in ordine alla intrinseca ragionevolezza della
complessiva disciplina processuale introdotta dalle censurate
disposizioni.
5.2.¾
La violazione del medesimo art. 3 della Costituzione non può essere
ravvisata nemmeno per il carattere (asseritamente) solo parziale della
competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e cioè per
il fatto che essa riguarderebbe le ordinanze ed i consequenziali
provvedimenti commissariali, ma non anche i decreti governativi che
dichiarano lo stato di emergenza.
Al
riguardo, va innanzitutto rilevato che i giudici rimettenti, i quali
suggeriscono tale lettura delle norme censurate, non si sono posti alla
ricerca di una differente interpretazione che – sulla base, peraltro,
della semplice lettera della norma – consenta di ritenere sottoposta
alla competenza di quel Tribunale anche l'impugnativa dei provvedimenti
dichiarativi dello stato di emergenza, qualunque sia il loro ambito
territoriale di efficacia, attesa, tra l'altro, la loro natura di atti
presupposti.
5.3.¾
Quanto, invece, alle censure, pure proposte con riferimento all'art. 3
Cost., ma sotto il profilo del difetto di ragionevolezza,
preliminarmente ad ogni altro rilievo questa Corte deve ribadire quanto
già in passato ripetutamente affermato, e cioè che spetta «al
legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli
istituti processuali, col solo limite della non irrazionale
predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati»
(così, da ultimo, la sentenza n. 341 del 2006); discrezionalità di cui
il legislatore fruisce anche «nella disciplina della competenza» (così,
nuovamente, la citata sentenza n. 341 del 2006 e, nello stesso senso,
tra le tante, anche la sentenza n. 206 del 2004).
5.3.1.¾
Ciò premesso, è innegabile che la contestata disciplina – tanto in
ragione del suo carattere derogatorio dell'ordinario sistema (delineato
dagli artt. 2 e 3 della già citata legge n. 1034 del 1971) di
ripartizione della competenza tra i diversi organi di primo grado della
giurisdizione amministrativa, quanto per il fatto di costituire solo
l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di ripetuti
interventi legislativi che hanno concentrato presso il Tribunale
amministrativo romano interi settori del contenzioso nei confronti
della pubblica amministrazione – fa sorgere un delicato problema di
rapporto con l'articolazione su base regionale, ex
art. 125 Cost., del sistema di giustizia amministrativa. Di qui, la
necessità di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della non
manifesta irragionevolezza della disciplina processuale in esame.
Sotto
questo profilo, più che nell'«esigenza largamente avvertita circa
l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado»
(che questa Corte, con la sentenza n. 189 del 1992, reputò di
individuare – unitamente alla peculiare posizione costituzionale del
Consiglio superiore della magistratura – quale motivo idoneo a
giustificare la prima, in ordine di tempo, delle deroghe introdotte dal
legislatore all'ordinario sistema di ripartizione della competenza tra
i diversi tribunali amministrativi regionali), la disciplina
processuale a regime cui ha dato vita, in particolare, il comma 2-bis
del contestato art. 3, trova la sua ragion d'essere proprio nella
straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità
dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il
presupposto dei provvedimenti amministrativi, l'impugnativa dei quali
forma l'oggetto dei giudizi devoluti alla competenza esclusiva del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
In
questa prospettiva, pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato
dalla giurisprudenza costituzionale, cioè che le situazioni di
emergenza, prese in considerazione dall'art. 5 della legge n. 225 del
1992, consentono l'esercizio di poteri derogatori della normativa
primaria solo a condizione che si tratti «di deroghe temporalmente
delimitate, non a