Cass. Civ. Sez. II sent. 11122 del 15/5/2007
Acque. Sanzioni amministrative scarichi non autorizzati
In materia di sanzioni amministrative, incorre nella violazione degli artt. 15 e 21 della legge 10 maggio 1976,n. 319 -che sanziona chiunque si renda responsabile dell'apertura o, comunque, dell'effettuazione di uno scarico da un insediamento civile senza autorizzazione,non solo il proprietario dell'immobile o comunque chi, realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli scarichi, ma anche chi, valendosi dell'impianto, in quanto lo gestisca o lo detenga di fatto, effettui gli scarichi, e quindi anche il conduttore.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il
Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 28 giugno 2002,
rigettò l'opposizione proposta dal Raffaele Tardino avverso
l'ordinanza n. 308381, notificata il 19 giugno 2001, con la quale il
Comune di Roma aveva ingiunto allo Tardino il pagamento della sanzione
amministrativa di L. 10.000.000 per violazione di cui all'art. 15, 1.
10 maggio 1976, n. 319, accertata il 21 gennaio 1994, avendo
"effettuato in zona priva di fognatura uno scarico da insediamento
civile senza avere richiesto l'autorizzazione prescritta dalla legge
Regione Lazio n. 41/82".
Premesso
che l'art. 15, 1. 10 maggio 1976, n. 319, impone ai titolari degli
scarichi già in essere, provenienti da insediamenti civili
che non scaricano in pubbliche fognature, di denunciare la loro
posizione all'autorità comunale e che 1' art. 6, 1. 15
maggio 1995, n. 172, punisce chiunque effettui scarichi civili (... )
senza avere richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 15, 13°
co., cit. 1. n. 319/76, osservò il giudice che nessuna
autorizzazione dello scarico era stata richiesta ai sensi della 1.r.
Lazio n. 41/82 e che "a nulla rileva che, all'epoca dei fatti, il
ricorrente fosse solo l'affittuario, e pertanto non responsabile
dell'illecito sanzionato, in quanto l'art. 6, della legge sopra citata
dispone espressamente "chiunque", compreso quindi l'affittuario
dell'immobile".
Lo
tardino è ricorso con due motivi per la cassazione della
sentenza ed il Comune di Roma ha resistito con controricorso notificato
il 7 novembre 2003.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il
primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza
impugnata per violazione degli artt. 15 e 21, 1. 10 maggio 1976, n.
319, giacché l'effettuazione di uno scarico da insediamento
civile senza autorizzazione, in relazione alla quale va individuato il
"chiunque" destinatario della sanzione, è costituita non
dall'azione materiale dello scarico, bensì dalla
realizzazione delle attività che rendono possibile detta
effettuazione, quali l'esecuzione delle opere e degli impianti di
deflusso delle acque, e detta condotta non è ascrivibile al
conduttore dell'immobile, ma al proprietario di esso.
Il
motivo è infondato.
La
Regione Lazio, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti affidatile
dalla I. n. 319/76 e, in generale, dagli artt. art, 101, d.p.r. n.
616/77, con 1. 15 settembre 1982, n. 41, ha disciplinato le acque di
scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili,
introducendo, all'art. 6, l'obbligo di autorizzazione anche degli
scarichi degli insediamenti civili esistenti, non previsto
nell'originaria formulazione dell'art. 15, L. n. 319/76, che imponeva
soltanto l'onere della loro denuncia.
Benché
l'accertamento del 21 gennaio 1994 sottraesse ratione temporis
la violazione contestata al regime del d.l. n. 79/95, che, aggiungendo
un ultimo comma all'art. 21, l. n. 319/76, ha sanzionato la condotta di
"chiunque apra o comunque effettui scarichi civili ... senza avere
richiesto l'autorizzazione prevista dalla legislazione regionale",
nessuna censura sull'applicabilità della norma sopravvenuta
è stata formulata nel ricorso ed il suo rilievo va comunque
escluso, tenuto conto che l'opponente ha implicitamente ammesso la
permanenza nella condotta illecita sino alla riconsegna dell'immobile
ai proprietari in data 6 ottobre 1997.
Con
riferimento alla norma sopravvenuta va verificata, dunque, e condivisa
l'affermazione del giudice di merito che, in mancanza della richiesta
di autorizzazione all'effettuazione degli scarichi, era irrilevante ai
fini della sanzionabilità della violazione contestata la
qualità dell'autore di conduttore dell'immobile dal quale
essi provenivano.
L'art.
21, cit. l. n. 319/76, infatti, nell'individuare il soggetto attivo
della violazione in "chiunque" si renda responsabile dell'apertura o,
comunque, dell'effettuazione di uno scarico senza avere richiesto
l'autorizzazione, chiarisce che, coerentemente con la
finalità perseguita dalla normativa sulla tutela delle acque
non solo di prevenire, ma anche di reprimere l'inquinamento, la
violazione non presuppone una particolare qualità del
soggetto attivo, potendo lo stesso identificarsi sia in colui che,
realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli scarichi e sia in
chi, valendosi dell'impianto, in quanto lo gestisca o lo detenga di
fatto, od anche in assenza di esso, effettui, gli scarichi.
In
assenza di autorizzazione agli utenti non è consentita
l'effettuazione degli scarichi, neppure se aperti da terzi, e, se non
può escludersi una responsabilità concorrente del
proprietario dell'immobile ad uso abitativo o del locatore, nel caso in
cui gli scarichi delle acque reflue domestiche non siano autorizzati,
non può negarsi neppure quella del conduttore, sia
perché costituito detentore e custode dello scarico nella
parte in cui esso è destinato all'uso ed al godimento
proprio e sia perché direttamente autore della violazione
del divieto imposto.
Con il
secondo motivo, per violazione dell'art. 3, 1. 24 novembre 1981, n.
689, e per omessa motivazione, non avendo considerato e motivato in
ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione, pur
avendo l'opponente dedotto che non era e non poteva essere
ragionevolmente a conoscenza della irregolare situazione dello scarico
dell'abitazione di cui era conduttore.
Il
motivo, sostanzialmente diretto a fare valere un vizio di mancata
pronuncia, è fondato.
L'opponente
nell'impugnare l'ingiunzione aveva dedotto l'assenza di colpa nella
violazione commessa, da un lato, non essendo da lui esigibile l'obbligo
di verificare la regolarità degli scarichi dell'immobile
locato, e, dall'altro, essendo stato indotto in errore dal
comportamento della pubblica amministrazione, che aveva rilasciato il
certificato di abitabilità.
L'espresso
e specifico richiamo all'incolpevolezza della condotta imponeva,
infatti, al giudice di pronunciarsi sulla questione sollevata e di
verificare se la commissione dell'illecito fosse attribuibile ad un
errore incolpevole sul fatto ovvero ad un errore sulla
liceità del fatto indotto nell'agente da un comportamento
positivo della p.a. e da lui non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Alla
fondatezza del secondo motivo segue la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di
legittimità ad altro Giudice di Pace di Roma.
P.Q.M.
Rigetta
il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese,
ad altro Giudice di Pace di Roma.
Così
deliberato in camera di consiglio, in Roma il 27 marzo 2007.