Trib. S. Maria C.V. Sez. II ord. 105 del 3 aprile 2007
Pres. Toscano Est. De Chiara Ric. Saporiti
Beni Ambientali. Realizzazione impianto eolico
Sulla natura e el carattersitiche dle titoloa bilitativo richiesto per la realizzaizone di impianti eolici
N. 105/2007 T.R.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
II sezione penale - collegio B

ORDINANZA
Il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa
Luisa Toscano Presidente
dott.ssa
Flora Mazzaro Giudice
dott.
Marcello De Chiara Giudice
est.
decidendo sulla richiesta di riesame avanzata
dal difensore di SAPORITI Mario avverso il decreto di sequestro preventivo
emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria
C. V., in data 12.03.2007;
esaminati gli atti del procedimento,
pervenuti in cancelleria in data 26.03.2007, e sciogliendo la riserva di cui al
separato verbale d’udienza
OSSERVA
Il presente gravame ha per oggetto il
provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari sede
disponeva il sequestro preventivo dell’area sita nel Comune di Pratella (CE),
località “Malle”, p.lle 6, 5001 e 5002, foglio n. 1 (Catasto dei terreni del
Comune di Pratella), per essere sulla stessa in corso di realizzazione opere di
viabilità connesse alla costruzione di un impianto di produzione di energia
elettrica ad alimentazione eolica, in assenza di ogni titolo abilitativo.
Ai fini di un più corretto inquadramento
della fattispecie in esame, già oggetto, sotto un diverso profilo, di una
precedente ordinanza di questo Tribunale, è necessario premettere che la
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa
vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all’esercizio degli impianti stessi risultano attualmente
regolati da una speciale disciplina, parzialmente derogatoria delle ordinarie
competenze amministrative in materia, contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387. Nel dare attuazione alla direttiva 2001/77/CE, ed ancora prima agli
obblighi internazionali scaturenti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto, tale
normativa persegue lo scopo di promuovere un maggior contributo delle fonti
energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato italiano e
comunitario, anche attraverso misure di razionalizzazione
e semplificazione amministrativa, tese ad accelerare i tempi di definizione
delle necessarie procedure autorizzative.
In particolare, l’art. 12 di tale decreto,
recependo un modulo procedimentale sempre più ricorrente in tema di opere di
interesse pubblico, stabilisce che la realizzazione degli impianti di
produzione di energia elettrica sopra richiamati è soggetta ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale
delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. La
predetta autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al
quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
In altri termini, ogni atto amministrativo
inerente alla costruzione e all’esercizio dei detti impianti ovvero alle opere
ad esso connesse ed alle infrastrutture indispensabili, qualunque sia
l’Autorità amministrativa ordinariamente competente, è sostituito ex lege dall’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o
dall’autorità da questa eventualmente delegata.
Non può dubitarsi, in particolare, che l’autorizzazione unica, contemplata dalle citate
disposizioni, assorba in sé anche l’assenso di carattere edilizio necessario
per la realizzazione di tali impianti: ciò si desume sia dal fatto che, ove
così non fosse e permanesse l’esigenza di acquisire, in aggiunta ad essa, il
permesso di costruire di competenza comunale, le disposizioni medesime
vedrebbero del tutto obliterato il loro significato innovativo (dal momento che
anche nel precedente regime, che pur faceva salva la necessità di munirsi della
concessione edilizia, il titolo autorizzatorio aveva carattere unitario,
riferendosi agli aspetti della installazione e dell’esercizio dell’impianto:
cfr. art. 31, comma 2, lett. b d.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998), sia dal rilievo
in base al quale la sostituzione del termine “installazione”, quale oggetto
dell’autorizzazione de qua, con il termine “costruzione”,
esprime anche sul piano semantico l’assimilazione da parte sua dei contenuti
abilitativi propri del(l’altrimenti necessario) permesso di costruire.
E’ chiaro, tuttavia, che un simile effetto di
semplificazione può prodursi sempre che gli interessi rappresentati dalle
singole amministrazioni comunali abbiano trovato adeguata ponderazione
attraverso la partecipazione dell’ente esponenziale allo speciale procedimento
unico all’uopo designato, con l’ulteriore conseguenza che in caso di
pretermissione di una delle parti necessaria del procedimento amministrativo il
provvedimento autorizzatorio finale non potrà produrre gli stessi effetti
dell’atto abilitativo di competenza dell’amministrazione pretermessa.
Così ricostruito il contesto normativo di
riferimento, può procedersi alla disamina della fattispecie concreta,
cominciando con il dire che dalla trasmessa documentazione amministrativa
emerge che la s.r.l. Dotto, odierna impugnante, con decreto dirigenziale n. 246
della Regione Campania del 16.06.2005, veniva autorizzata ad eseguire i
seguenti lavori:
a) un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica, costituito da n. 15 aerogeneratori da 1.650 KW,
posti su torri metalliche alte circa 78 mt., per una potenza nominale
complessiva di 24.750 KW da realizzarsi in “parco eolico” su terreni siti nel
Comune di Cirolano (CE) in località “Colle la Croce” e riportati in catasto al
foglio n. 9, particelle 9, 48, 61, 69, 95 e 144, facenti parte del demanio
comunale;
b) una soluzione di connessione alla rete
elettrica con un elettrodotto in doppia terna di cavi interrati lungo
complessivamente 9,8 km, interessando per circa 6,3 km il comune di Ciorlano e
per circa 3,5 km il comune di Capriati al Volturno e con un collegamento in
antenna a 20 kv alla costruendo stazione di trasformazione 20/150 kv adiacente
alla cabina primaria 150/20 kv di Capriati al Volturno di proprietà di Enel
Distribuzione;
c) cabine di trasformazione BT/MT alla base
di ogni torre e cabina MT di connessione alla rete di distribuzione di Enel.
Con il suddetto decreto veniva, dunque,
autorizzata la realizzazione di opere ricadenti esclusivamente nel territorio
dei comuni di Ciorlano e di Capriati al Volturno, previa acquisizione, in sede
di conferenza di servizi, dell’assenso delle rispettive amministrazioni, in
quanto direttamente interessate.
Dall’informativa di reato del Corpo forestale
dello Stato emerge, tuttavia, la realizzazione di opere di viabilità per
l’accesso al suddetto impianto insistenti, sia pure parzialmente, anche sul
territorio del comune di Pratella (CE), alla località “Malle”. Più
precisamente, nel territorio del predetto Comune, è stata rilevata la realizzazione
“mediante scavi in roccia calcarea, riporti, livellamenti, compattazione del
fondo attraverso la costipazione dei materiali ricavati in loco” delle seguenti
opere: a) “un primo tratto più a monte, realizzato ex novo, della lunghezza di circa 950 mt. Ed una larghezza media di
circa 6-8 mt., ricadente su fondi distinti al N.C.T. del comune di Pratella
(CE) al foglio n° 1 - part.lle 5001 parte e 6”; b) “un tratto più a valle,
realizzato mediante allargamento dell’originaria pista esistente che aveva una larghezza
di circa 4 mt., la quale è stata ampliata fino a 6-8 mt. circa nei tratti
lineari, mentre in curva si estende fino ai 12 mt. Circa, avente una lunghezza
di circa 2800 mt. Ricadente su fondi distinti al N.C.T. del comune di Pratella
(CE) al Foglio n°1 – part.lle 5001 parte e 5002 parte”.
Tanto premesso in fatto, risulta pacifico che
l’amministrazione del comune di Pratella non ha partecipato alla conferenza di
servizi prodromica all’adozione del decreto di autorizzazione unica, nonostante
la stessa rientrasse, senza dubbio, tra le “amministrazioni interessate” di cui
all’art. 12, cit.
Sul punto deve osservarsi, infatti, che
secondo l’interpretazione operata dalla costante giurisprudenza amministrativa,
sebbene su di una fattispecie disciplinata da una norma diversa, ai fini
dell’individuazione delle “amministrazioni interessate”, in quanto tali
legittimate ad esprimersi nel corso del procedimento di autorizzazione unica,
occorre far riferimento, in mancanza di specifiche indicazioni normative, al criterio
territoriale, così da ricomprendervi tutti i comuni nel cui territorio
risultino localizzati l’impianto da realizzare ovvero le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello stesso,
mentre viceversa la predetta qualità non
può riconoscersi anche ai comuni confinanti, siccome solo
potenzialmente esposti alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla
realizzazione dell’impianto in questione.
Né varrebbe osservare che le opere insistenti
sul territorio del comune di Pratella riguardano soltanto la viabilità per
l’accesso all’impianto eolico, perché la normativa sopra richiamata prevede
espressamente che anche per le suddette opere, rientranti tra le
“infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
impianti”, si osservi lo speciale procedimento unico dalla stessa prefigurato.
Orbene dalla constatazione che le opere
strumentali alla realizzazione dell’impianto de quo ricadono, sia pure parzialmente sul territorio di
un’amministrazione non debitamente convocata dalla regione Campania consegue,
allo stato degli atti, che il decreto di autorizzazione unica da questa
adottato, all’esito di tale parziale istruttoria, non può ritenersi, salvo ogni
successiva ed ulteriore valutazione, idoneo ad assentire anche i lavori
realizzati nel territorio del comune di Pratella, per non avere la relativa
amministrazione preso parte alla conferenza di servizi, alla quale debbono
partecipare “tutte le Amministrazioni interessate”.
A tal riguardo non ha alcun pregio il rilievo
difensivo secondo cui la partecipazione dell’amministrazione pretermessa
dovrebbe ricavarsi dalla circostanza che nel verbale sullo stato di consistenza
dei luoghi e di immissione nel possesso temporaneo, redatto dalla società
proponente al momento dell’occupazione delle aree necessarie per la
realizzazione dell’impianto, si faccia espresso riferimento a porzioni di
terreno ricadenti nel territorio del Comune di Pratella. E’ infatti agevole
osservare che il suddetto verbale, proveniente dallo stesso soggetto che ha
attivato la procedura di autorizzazione, non può certo sanare a posteriori il mancato intervento
dell’unica amministrazione legittimata a rappresentare, nella prevista sede
procedimentale, l’interesse di una delle comunità locali direttamente
interessate dalla realizzazione dell’opera de
qua.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, per
ritenere integrato il presupposto del fumus
del reato di cui all’art. 44, d.p.r. 30 giugno 2001, n. 380, come pure
della violazione dell’art. 181, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dal momento che
le opere di cui si tratta, insistendo su aree boschive, sono ex lege sottoposte al vincolo ambientale
di cui all’art. 142 (almeno fino a diversa determinazione del piano
paesaggistico regionale da adottare). Da ciò consegue infatti che la
realizzazione delle stesse era subordinata al rilascio del nulla osta da parte
delle competenti amministrazioni, non potendo ritenersi, per le ragioni sopra
esposte, che di tale provvedimento possa tener luogo, per la porzione ricadente
nel territorio del Comune di Pratella, il decreto di autorizzazione adottato
dalla regione Campania.
Nella presente fase procedimentale non può
peraltro approfondirsi l’ulteriore questione, richiamata nella memoria
difensiva, se la mancata convocazione alla conferenza di servizi di una delle
amministrazioni interessate dia luogo ad una nullità insanabile del
provvedimento autorizzatorio finale oppure se la suddetta violazione possa
ritenersi sanata attraverso forme di partecipazione successiva, anche per facta concludentia, da parte dei
rappresentanti dell’amministrazione pretermessa, da ritenersi equipollenti
all’intervento prefigurato dalla legge.
Deve osservarsi peraltro che sul presupposto
della mancanza di un idoneo titolo abilitativo il comune di Pratella, con
ordinanza n. 33/2006, disponeva l’immediata sospensione dei lavori di
adeguamento del tratto viario ricadente sul proprio territorio. Il suddetto
provvedimento veniva, quindi, revocato, nell’esercizio dei poteri di
autotutela, di cui all’art. 21 quinquies,
l. 241 del 1990, con l’ordinanza n. 1/2007 del 09.01.2007, in base al rilievo
della ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione
dell’impianto eolico rispetto ad una violazione di carattere meramente
procedurale. In data 29.01.2007, però, la medesima amministrazione emetteva una
nuova ordinanza di sospensione dei lavori in corso di realizzazione, alla luce
della relazione di servizio trasmessa dagli organi di polizia giudiziaria
preposti alla salvaguardia del territorio.
In realtà le predette circostanze solo
indirettamente incidono sulla thema del
presente gravame, in quanto la configurabilità dei reati ipotizzati non è in
alcun modo collegata all’emanazione di un’efficace ordinanza di sospensione da
parte dell’amministrazione comunale, anche se adottata al fine di prevenire il
protrarsi dell’abuso edilizio, quanto alla mancanza di un valido titolo per la
realizzazione delle opere eseguite.
Sotto il profilo propriamente cautelare è
sufficiente rilevare che l’adozione dell’impugnata misura appare necessaria ad
evitare che la libera disponibilità delle aree
ricadenti nel comune di Pratella, sopra meglio specificate, possa
protrarre o aggravare le conseguenze dei reati ipotizzati.
P.Q.M.
non
accoglie l’istanza di riesame;
condanna
l’istante al pagamento delle spese della presente procedura.
Manda la
cancelleria per gli adempimenti di rito.
Santa
Maria Capua Vetere, 03.04.2007
Il Presidente
Il Giudice estensore Il Giudice