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II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
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Giurisp. Pen. Merito: Aria. Nozione di struttura fissa
Inserito il 07/06/07 da God

Aria
Trib. Pinerolo sent. 3 maggio 2007
Est. Reynaud Imp. Ferrero
Aria. Impianto (nozione di struttura fissa)

Il carattere di “struttura fissa” che l’impianto deve possedere per essere assoggettato alla normativa prevista dalla legge speciale non può essere, però, limitato alla più o meno agevole amovibilità del macchinario o al tipo di ancoraggio al suolo che allo stesso sia stato dato.


N.1384/2006 R.G. Notizie di reato                                           

N.    97/2007 R.G. Tribunale                                                    

                                 
 

TRIBUNALE DI PINEROLO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Tribunale di Pinerolo in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Gianni Reynaud;

alla pubblica udienza del  3 maggio 2007

ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

 
SENTENZA

nei confronti di:

 

FERRERO Mario  - nato a Torino il 16 luglio 1955–

Residente in Bricherasio – Via Circonvallazione n. 97 – 

 
 - LIBERO PRESENTE -

con l’assistenza e la difesa dell’avv. Marco BORNO del Foro di Pinerolo  – di fiducia

 
IMPUTATO
 

In ordine al reato di cui all’art. 279 D.lgs 152/06, perché, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “NOVA SIRIA S.r.l.” corrente in Bibiana – via delle Rocchette, 4, installava edc esercitava un impianto di combustione con emissione di rifiuti in atmosfera (forno mobile per la combustione di giunti metallici) senza le autorizzazioni e le comunicazioni di legge.

Accertato in Osasco il 16.06.2006.

 
Le parti hanno concluso come segue:
 
Il pubblico ministero:

-  Condannare l’imputato alla pena di euro 500 di ammenda.

 
Il difensore dell’imputato:

-  Assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato.

 
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
 

     Tratto a giudizio avanti a questo giudice per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica – poi parzialmente modificato nel senso in epigrafe trascritto dal pubblico ministero nel corso del processo - l'imputato è comparso al dibattimento. Svolta la necessaria istruttoria, il pubblico ministero e la difesa hanno conchiuso come in epigrafe.

   E’ pacifico in processo che la società di cui l’imputato era legale rappresentante – avente ad oggetto sociale la produzione di particolari metallici e in ghisa - ha installato nel cortile dello stabilimento produttivo (senza il rispetto dell’iter amministrativo fondato sul previo ottenimento dell’autorizzazione provinciale e sulla preventiva comunicazione della messa in uso quale previsto dalla legislazione in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera) un forno da utilizzarsi saltuariamente per riscaldare alcuni particolari che, a causa della loro conformazione o durezza, non potevano essere agevolmente lavorati a freddo. Trattandosi di evenienza infrequente, il forno non era stato concepito come macchinario del normale ciclo produttivo – che si svolgeva all’interno di un capannone industriale in cui erano occupati circa 20 operai – ma come strumento appunto collocato in cortile e destinato ad un uso saltuario. Il 16.6.2006, a seguito di una segnalazione telefonica giunta all’ARPA circa l’emissione di fumi maleodoranti in atmosfera provenienti dallo stabilimento della NUOVA SIRIA Srl, operatori del servizio ambientale effettuarono un accertamento e constatarono l’esistenza del forno, l’utilizzo a cui era stato destinato nell’ambito dell’azienda e il fatto che lo strumento era stato da poco impiegato. Sul rilievo che si trattava però di un forno mobile – e quindi ritenuto non “fisso”ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. h, d.lgs. 3.4.2006, n. 152 – i funzionari dell’ARPA non effettuarono comunicazione di notizia di reato in ordine alle ipotesi criminose di cui all’art. 279 del decreto, ma segnalarono alla Procura della Repubblica la possibile violazione dell’art. 674 c.p. Il pubblico ministero ha invece ipotizzato la sussistenza della contravvenzione della legge speciale per la quale l’imputato è stato tratto a giudizio.

   Esclusa la possibilità di riqualificare il fatto nel reato di cui all’art. 674 c.p. – di cui, peraltro, non sono stati provati i presupposti - rileva il Tribunale che l’illecito penale contestato si riferisce all’installazione e all’esercizio di un impianto, definito come <<il macchinario o il sistema  o l’insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività>> (art. 268, comma 1, lett. h, d.lgs. 3.4.2006, n. 152). A giudizio del Tribunale, il carattere di “struttura fissa” che l’impianto deve possedere per essere assoggettato alla normativa prevista dalla legge speciale non può essere, però, limitato alla più o meno agevole amovibilità del macchinario o al tipo di ancoraggio al suolo che allo stesso sia stato dato. Se si desse l’interpretazione qui rifiutata, in palese violazione della ratio legis, si potrebbe legittimare la sottrazione al regime dei controlli di impianti che – per dimensioni, frequenza di utilizzo, tipologia delle emissioni, normalità e stabilità d’impiego – rappresentano un concreto pericolo di inquinamento dell’atmosfera: basterebbe, ad esempio, “appoggiare” al suolo, senza ancorarlo, un enorme impianto con punti di emissione per sottrarlo alla disciplina di settore. Pur dando atto della non felice locuzione impiegata dal legislatore, deve piuttosto ritenersi – facendo applicazione, mutatis mutandis, della consolidata interpretazione che si dà del carattere di “costruzione” soggetta alla disciplina dei reati urbanistici e in chiave finalistica, sì da escludere la sua estensibilità alle opere precarie – che per “struttura fissa” deve intendersi una struttura destinata ad un impiego non temporaneo, indipendentemente dalle caratteristiche del suo ancorag  gio al suolo. Una “stabilità”, dunque, non tanto fisica quanto temporale.

   Applicando questo parametro di valutazione al caso di specie, e tenendo conto che in istruttoria è emerso che il forno era utilizzato almeno dal 2000, si dovrebbe dunque ritenere che il fatto rientra nel campo di operatività delle norme penali contestate. Non si può, tuttavia, non prendere atto della difficoltà di interpretazione della norma, quale palesata dal difforme convincimento delle autorità locali preposte ai controlli, che nel caso di specie è stato anche supportato dalle non elevate dimensioni del forno (che, a giudizio dell’imputato, ha però un peso di alcune centinaia di chilogrammi, sicché tanto facilmente movibile non è) e dalla saltuarietà del suo utilizzo (indicato dai testimoni escussi in 3-4 volte l’anno). Tenuto conto di ciò, del fatto – che appare a questo punto verosimile – che l’imputato avrebbe ricevuto da un proprio consulente aziendale l’assicurazione che quel forno non richiedeva alcuna autorizzazione, della circostanza che, subito dopo l’accertamento, l’impianto è stato rimosso ed eliminato dal ciclo produttivo (ciò che ulteriormente conforta la natura episodica del suo precedente utilizzo), della circostanza che non constano precedenti specifici di giurisprudenza diffusi sul punto, la ritenuta ignoranza della legge penale nell’interpretazione data da questo Tribunale in capo all’imputato appare in concreto inevitabile nel senso di cui all’art. 5 c.p. come riscritto a seguito della sent. Corte cost. n. 364/1988. L’imputato deve dunque essere assolto dagli addebiti a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato.

 
P. Q. M.
 

Letto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE
 

L’imputato FERRERO Mario dagli addebiti a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Pinerolo, 3 Maggio 2007.

                                                                                               IL  GIUDICE

                                                                                          (Gianni Reynaud)
 
 

 
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