Trib. Pinerolo sent. 3 maggio 2007
Est. Reynaud Imp. Ferrero
Aria. Impianto (nozione di struttura fissa)
Il carattere di “struttura fissa” che l’impianto deve possedere per essere assoggettato alla normativa prevista dalla legge speciale non può essere, però, limitato alla più o meno agevole amovibilità del macchinario o al tipo di ancoraggio al suolo che allo stesso sia stato dato.
N.1384/2006
R.G. Notizie di reato
N. 97/2007
R.G. Tribunale
TRIBUNALE DI PINEROLO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pinerolo in composizione
monocratica nella persona del giudice dr. Gianni Reynaud;
alla
pubblica udienza del 3 maggio 2007
ha
pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale
motivazione la seguente
SENTENZA
nei
confronti di:
FERRERO
Mario - nato a
Torino il 16 luglio 1955–
Residente in Bricherasio – Via
Circonvallazione n. 97 –
- LIBERO PRESENTE -
con
l’assistenza e la difesa dell’avv. Marco BORNO del Foro di Pinerolo – di fiducia
IMPUTATO
In
ordine al reato di cui all’art. 279 D.lgs 152/06, perché, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della “NOVA SIRIA S.r.l.” corrente
in Bibiana – via delle Rocchette, 4, installava edc esercitava un impianto di
combustione con emissione di rifiuti in atmosfera (forno mobile per la
combustione di giunti metallici) senza le autorizzazioni e le comunicazioni di
legge.
Accertato
in Osasco il 16.06.2006.
Le parti hanno concluso come segue:
Il pubblico ministero:
- Condannare
l’imputato alla pena di euro 500 di ammenda.
Il difensore dell’imputato:
- Assolvere
l’imputato perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché il fatto non
costituisce reato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Tratto a giudizio avanti a questo giudice
per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica – poi parzialmente
modificato nel senso in epigrafe trascritto dal pubblico ministero nel corso
del processo - l'imputato è comparso al dibattimento. Svolta la necessaria
istruttoria, il pubblico ministero e la difesa hanno conchiuso come in
epigrafe.
E’ pacifico in processo che la società di cui
l’imputato era legale rappresentante – avente ad oggetto sociale la produzione
di particolari metallici e in ghisa - ha installato nel cortile dello
stabilimento produttivo (senza il rispetto dell’iter amministrativo fondato sul
previo ottenimento dell’autorizzazione provinciale e sulla preventiva
comunicazione della messa in uso quale previsto dalla legislazione in materia
di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera) un forno da
utilizzarsi saltuariamente per riscaldare alcuni particolari che, a causa della
loro conformazione o durezza, non potevano essere agevolmente lavorati a
freddo. Trattandosi di evenienza infrequente, il forno non era stato concepito
come macchinario del normale ciclo produttivo – che si svolgeva all’interno di
un capannone industriale in cui erano occupati circa 20 operai – ma come
strumento appunto collocato in cortile e destinato ad un uso saltuario. Il
16.6.2006, a seguito di una segnalazione telefonica giunta all’ARPA circa
l’emissione di fumi maleodoranti in atmosfera provenienti dallo stabilimento
della NUOVA SIRIA Srl, operatori del servizio ambientale effettuarono un
accertamento e constatarono l’esistenza del forno, l’utilizzo a cui era stato
destinato nell’ambito dell’azienda e il fatto che lo strumento era stato da
poco impiegato. Sul rilievo che si trattava però di un forno mobile – e quindi
ritenuto non “fisso”ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. h, d.lgs. 3.4.2006,
n. 152 – i funzionari dell’ARPA non effettuarono comunicazione di notizia di
reato in ordine alle ipotesi criminose di cui all’art. 279 del decreto, ma
segnalarono alla Procura della Repubblica la possibile violazione dell’art. 674
c.p. Il pubblico ministero ha invece ipotizzato la sussistenza della
contravvenzione della legge speciale per la quale l’imputato è stato tratto a
giudizio.
Esclusa la possibilità di riqualificare il
fatto nel reato di cui all’art. 674 c.p. – di cui, peraltro, non sono stati
provati i presupposti - rileva il Tribunale che l’illecito penale contestato si
riferisce all’installazione e all’esercizio di un impianto, definito come
<<il macchinario o il sistema o
l’insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato
di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività>>
(art. 268, comma 1, lett. h, d.lgs. 3.4.2006, n. 152). A giudizio del
Tribunale, il carattere di “struttura fissa” che l’impianto deve possedere per
essere assoggettato alla normativa prevista dalla legge speciale non può
essere, però, limitato alla più o meno agevole amovibilità del macchinario o al
tipo di ancoraggio al suolo che allo stesso sia stato dato. Se si desse
l’interpretazione qui rifiutata, in palese violazione della ratio legis, si potrebbe legittimare la
sottrazione al regime dei controlli di impianti che – per dimensioni, frequenza
di utilizzo, tipologia delle emissioni, normalità e stabilità d’impiego –
rappresentano un concreto pericolo di inquinamento dell’atmosfera: basterebbe,
ad esempio, “appoggiare” al suolo, senza ancorarlo, un enorme impianto con
punti di emissione per sottrarlo alla disciplina di settore. Pur dando atto
della non felice locuzione impiegata dal legislatore, deve piuttosto ritenersi
– facendo applicazione, mutatis mutandis,
della consolidata interpretazione che si dà del carattere di “costruzione”
soggetta alla disciplina dei reati urbanistici e in chiave finalistica, sì da
escludere la sua estensibilità alle opere precarie – che per “struttura fissa”
deve intendersi una struttura destinata ad un impiego non temporaneo,
indipendentemente dalle caratteristiche del suo ancorag gio al suolo. Una “stabilità”, dunque, non
tanto fisica quanto temporale.
Applicando questo parametro di valutazione al
caso di specie, e tenendo conto che in istruttoria è emerso che il forno era
utilizzato almeno dal 2000, si dovrebbe dunque ritenere che il fatto rientra
nel campo di operatività delle norme penali contestate. Non si può, tuttavia,
non prendere atto della difficoltà di interpretazione della norma, quale
palesata dal difforme convincimento delle autorità locali preposte ai
controlli, che nel caso di specie è stato anche supportato dalle non elevate
dimensioni del forno (che, a giudizio dell’imputato, ha però un peso di alcune
centinaia di chilogrammi, sicché tanto facilmente movibile non è) e dalla
saltuarietà del suo utilizzo (indicato dai testimoni escussi in 3-4 volte
l’anno). Tenuto conto di ciò, del fatto – che appare a questo punto verosimile
– che l’imputato avrebbe ricevuto da un proprio consulente aziendale
l’assicurazione che quel forno non richiedeva alcuna autorizzazione, della
circostanza che, subito dopo l’accertamento, l’impianto è stato rimosso ed
eliminato dal ciclo produttivo (ciò che ulteriormente conforta la natura
episodica del suo precedente utilizzo), della circostanza che non constano
precedenti specifici di giurisprudenza diffusi sul punto, la ritenuta ignoranza
della legge penale nell’interpretazione data da questo Tribunale in capo
all’imputato appare in concreto inevitabile nel senso di cui all’art. 5 c.p.
come riscritto a seguito della sent. Corte cost. n. 364/1988. L’imputato deve
dunque essere assolto dagli addebiti a lui ascritti perché il fatto non
costituisce reato.
P. Q. M.
Letto
l'art. 530 c.p.p.,
ASSOLVE
L’imputato
FERRERO Mario dagli addebiti a lui ascritti perché il fatto non costituisce
reato.
Pinerolo,
3 Maggio 2007.
IL
GIUDICE
(Gianni Reynaud)