Cass. Sez. III n. 10270 del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007)
Pres. Papa Est. Lombardi Ric. Noaro
Rifiuti. Sottoprodotti e rapporti con la previgente
disciplina
L'art. 14 del D.L. 8.7.2002 n.
138, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.2002 n. 178, è stato abrogato
dall'art. 264, comma 1 lett. l), del D. L.vo 3.4.2006 n. 152, senza che risulti
riprodotta l'eccezione alla applicabilità della normativa in materia di rifiuti
di cui all'abrogato articolo 14. La disciplina abrogata è più favorevole per
l'imputato, con la conseguente applicabilità di quest'ultima ai sensi dell'art.
2, comma 3, C.P.
Svolgimento
del
processo
Con
la sentenza
impugnata il Tribunale di Vicenza
ha affermato la colpevolezza di Noaro Orlando in ordino al reato di cui agli artt. 14 e 51,
comma 2, del
D.L.vo n.
22/97, ascrittogli perché, quale
legale rappresentante della ditta Noaro Costruzioni
s.r.l., effettuava l’abbandono
di rifiuti derivanti da demolizioni
edili, costituiti da mattoni, calcinacci,
cemento armato, parti in legno, ringhiere ed altro,
livellandoli
sul terreno e reimpiegandoli quale sottofondo
per una nuova costruzione.
Il
giudice di merito ha fondato l’affermazione
della colpevolezza dell’imputato sulla
circostanza che
i
residui dell’attività
di demolizione edilizia
non erano stati sottoposti ad
una cernita adeguata per rendere omogenea
la parte dei rifiuti
reimpiegata per le operazioni di
livellamento del terreno.
Avverso
la sentenza ha proposto
ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.
Motivi della decisione
Con
un unico motivo di gravame il ricorrente deduce
che il giudice di merito ha erroneamente affermato la sussistenza del reato ascrittogli,
in quanto il reimpiego dei materiali provenienti
dalla attività di demolizione
edilizia
avveniva mediante l’utilizzazione di sostanze omogenee per effetto della
cernita dei materiali
di risulta che era ancora in corso
di esecuzione
all’atto dell’accertamento.
Si deduce quindi, in punto
di diritto, che
l’operazione di reimpiego dei
rifiuti con le descritte
modalità deve
considerarsi lecita alla luce dell’indirizzo
interpretativo di cui ad una pronuncia di
questa Suprema
Corte e che la affermazione della colpevolezza dell’imputato
è frutto di
un’errata valutazione delle
risultanze processuali,
essendo emerso chiaramente dall’istruttoria dibattimentale che le operazioni di cernita dei
materiali di risulta delle demolizioni
non era stata ancora completata e che gli agenti accertatori sono intervenuti
allorché era ancora in corso
una prima fase di separazione
dei predetti materiali.
Il ricorso, che
è al
limite dell’ammissibilità, essendo
prevalentemente fondato su deduzioni
di natura fattuale, non è
fondato.
Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 14 del D.L 8 luglio
2002 n. 138, convertito con modificazioni
dalla L. 8 agosto 2002 n. 178, è stato
abrogato dall’art. 264, comma 1 lett.
l), del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, mentre
ai sensi dell’art.
184, comma 3 lett. b) del medesimo testo normativo i
materiali provenienti da
attività di demolizione
rientrano nella categoria dei rifiuti
speciali, senza che risulti riprodotta
l’eccezione alla
applicabilità della
normativa in materia di rifiuti
di cui all’abrogato
articolo 14 della L. n. 178/2002, con riferimento
all’ipotesi del riutilizzo dei materiali
nel medesimo o in analogo ciclo
produttivo.
Si palesa, quindi,
evidente
che la disciplina abrogata è
più
favorevole per l’imputato, con la conseguente applicabilità di quest’ultima
ai sensi dell’art.
2, comma 3, c.p..
Tanto premesso, si deve, però, rilevare
che secondo l’ormai consolidato
indirizzo interpretativo di questa Suprema
Corte, dal quale non si ravvisano
ragioni per discostarsi, “I materiali provenienti da
demolizione
edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere
riutilizzati
nello stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle opere
di
riempimento - previo
preventivo “test di cessione”
degli stessi in conformità
al D.M. 5febbraio 1998, in
modo da non
recare pregiudizio all’ambiente;
in assenza del menzionato
test
ogni recupero dei materiali
cosiddetti di risulta integra
la contravvenzione di cui all’art.
51, comma primo, lett. a) del D.Lgs. n. 22 del 1997.”
(sez. III,
200430127, Piacentino, RV 229467; conf. sez.
III, 200536955, P.M. in proc.
Noto ed altri, RV 232192)
Deve, pertanto, sussistere la prova
positiva della inesistenza di un pregiudizio per
l’ambiente a
seguito del reimpiego dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, affinché gli
stessi possano essere sottratti alla
disciplina dei rifiuti, ai
sensi
dell’art. 14, comma secondo lett. a), del D.L. 8 luglio 2002
n. 138, convertito
con modificazioni nella L 8 agosto 2002 n.
178, quale disposizione più
favorevole
per l’imputato.
Orbene,
nel caso in esame, non solo non risulta che l’imputato
abbia
prodotto prova della inesistenza di un pregiudizio
per l’ambiente in conseguenza
delle operazioni
di riutilizzo dei materiali di cui si
tratta, ma il giudice di
merito ha, altresì, accettato che tra i rifiuti provenienti da demolizioni
edilizie oggetto del reimpiego insieme a calcinacci
erano
presenti parti di infissi, sia in plastica
che in alluminio, sicché nella specie non
era stata neppure effettuata una cernita adeguata per
assicurare
l’omogeneità dei materiali utilizzati per
operazioni di riempimento e, tanto
meno, risulta provata l’assenza di danno per
l’ambiente in conseguenza del loro
reimpiego.
Né
l’accertamento di fatto può formare
oggetto di censure di merito, in sede di
legittimità, in punto
di
valutazione delle risultanze probatorie, in assenza della deduzione di
elementi
che evidenzino la illogicità manifesta o
contraddittorietà della motivazione
sul punto.
Il
ricorso, pertanto, deve essere
rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto
dell’impugnazione segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.