Cass. Sez. III n. 10269 del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007)
Pres. Papa Est. Petti Ric. Di Censi
Rifiuti. Incenerimento parti di autovetture e articolo 674
c.p.
L'articolo 674 C.P. punisce tra
l'altro chiunque, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di
fumi ecc. tra questi rientra l'incenerimento di accessori e parti di
autovetture senza alcuna autorizzazione perché vietato dalla legge e
configurante un fatto idoneo a molestare le persone intendendosi come tale
quello idoneo a recare disagio, fastidio e disturbo ovvero a turbare il modo di
vivere quotidiano.
In fatto
Con
sentenza del
14 gennaio del 2005, il
tribunale di Roma condannava Di Censi Alfredo alla pena di € 2.000 di ammenda, quale
responsabile
dei seguenti reati:
a)
del reato di
cui all’art. 51 comma 1 lett. a) D.L.vo 5 febbraio 1997 n.
22, perché, quale
amministratore della società M.A.G. s.a.s., con sede in Roma
via Fosso della
Magliana n. 72, all’interno della sede della
società, su di un’area di circa
8.000 mq, effettuava senza la prescritta autorizzazione
attività di smaltimento
mediante incenerimento a terra di rifiuti speciali non pericolosi
costituiti da
parti di veicoli: volanti, sedili e parti metalliche;
b)
del reato di
cui all’art. 674 c.p., perché nelle condizioni di
cui al capo b) provocava
emissioni di gas, vapori e fumi atti ad imbrattare e a molestare le
persone.
Accertato in Roma, il 30 marzo 2003.
Secondo
la ricostruzione fattuale
contenuta nella sentenza impugnata la vicenda ha avuto origine da una
denuncia sporta
dagli abitanti degli immobili vicini alla sede della società
dell’odierno
imputato i quali, in data 30 marzo 2003, infastiditi
dall’emissione di fumi
provenienti dal terreno della medesima società, avevano
informato la polizia
municipale. Gli agenti Tarantini Francesco e Battista Paolo del XV
Comando di
Polizia Municipale, giunti sul posto, accertavano che
nell’area appartenente
alla società dell’imputato erano stati costituiti
dei cumuli di rifiuti che
erano inceneriti manualmente.
Tanto
premesso in fatto, il
tribunale osservava che non era credibile il teste Di Censi Mario,
padre
dell’imputato, il quale aveva dichiarato che
l’incendio era stato appiccato da
ignoti e che egli era accorso per spegnerlo, in quanto soltanto alla
vista
degli agenti si era munito di tubo dell’acqua e si era
diretto verso il fuoco
che, ancora in atto, provocava l’emissione di fumi; che
pertanto per quanto
concerneva il reato di cui all’art 51 decreto Ronchi era
stato provato che era
in atto un’opera di smaltimento di rifiuti non pericolosi
senza la prescritta
autorizzazione; che per quanto riguardava la contravvenzione di cui
all‘articolo 674 c.p. era stato provato che
l’incenerimento aveva provocato
emissioni di fumi atti a molestare le persone.
Ricorre
per cassazione l’imputato
deducendo:
la
violazione dell’art 674 c.p.
nonché omessa motivazione sul punto, per avere il tribunale
omesso di accertare
l’idoneità delle emissioni di fumo a mettere in
pericolo la pubblica
incolumità;
la
mancanza o manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla
testimonianza del Di Censi,
per avere la corte ritenuto inattendibile il predetto teste solo sulla
scorta
del grado di parentela con l’imputato.
In diritto
Il
ricorso va respinto perché
infondato.
Logicamente
prioritario è l’esame
del secondo motivo perché riguarda entrambi i reati. Esso
è infondato perché il
tribunale ha ritenuto inattendibile il teste, non perché
fosse il padre
dell’imputato ma perché solo all’arrivo
dei vigili si era munito di un tubo e
si era diretto verso il fuoco. La valutazione
d’inattendibilità del giudice del
merito non si fonda sul grado di parentela del teste, ma su una
obiettiva
circostanza fattuale, e perciò non può
considerarsi illogica, anzi, essendo
plausibile, non è sindacabile in questa sede.
Infondato
è anche il secondo
motivo. L’articolo 674 c.p. punisce tra l’altro
chiunque, nei casi non
consentiti dalla legge, provoca emissione di fumi ecc. Orbene quello in
questione è senza dubbio un caso non consentito dalla legge,
giacché l’incenerimento
di accessori e parti di autovetture senza alcuna autorizzazione
è vietato dalla
legge e configura un fatto idoneo a molestare le persone. Invero con il
termine
molestia alla persona si intende ogni fatto idoneo a recare disagio,
fastidio e
disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano. La prova del
disagio si
trae dalla stessa denuncia dei vicini di cui si da atto nella sentenza.
Per la
configurabilità della contravvenzione non si richiede un
effettivo nocumento
alle persone. L’accertamento del superamento dei limiti di
tollerabilità
fissati da leggi speciali rileva allorché il fatto viene
commesso da soggetto
in possesso di regolare autorizzazione e non pure quando
l’incenerimento del
tutto abusivo, come nella fattispecie.