Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Ordinanze contingibili e urgenti
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Cass. Sez. III n. 10266 del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007) Pres. Papa Est. Lombardi Ric. Fiorito Rifiuti. Ordinanze contingibili e urgenti
L'applicazione delle disposizioni
in tema di ordinanze contingibili ed urgenti non può effettuarsi tenendo conto,
ai fini del computo del limite legislativo alla reiterabilità delle predette
ordinanze, del numero di provvedimenti emessi da ciascun sindaco quale persona
fisica in quanto tale interpretazione
contrasta con la lettera della norma,che si riferisce ai sindaco quale
organo di governo dell'ente locale e non alla persona fisica che di volta in
volta ne assume l'incarico, e con lo spirito della disposizione, che mira a
limitare la possibilità di aggirare le
prescrizioni della normativa in materia di rifiuti anche da parte degli organi
della pubblica amministrazione, facendo ricorso alla illimitata reiterazione
dei provvedimenti derogatori.
Udienza pubblica del 26.01.2007
SENTENZA N. 283
REG. GENERALE n. 44107/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
1. Dott. Enrico
Papa
Presidente
2. Dott. Pierluigi
Onorato
Consigliere
3. Dott. Ciro
Petti
Consigliere
4. Dott. Alfredo Maria
Lombardi
Consigliere
5. Dott. Mario
Gentile
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dall'Avv. Alvaro Storella, difensore di fiducia di
Fiorito Luigi Nicola, n. a Ruffano l'11.7.1960, dall'Avv. Silvio
Caroli, difensore di fiducia di Stefanelli Giuseppe, n. a Supersano il
19.7.1961, e da Cacciatore Vito, n. a Ruffano il 13.7.1956, ivi res.
Via Torino n. 13, avverso la sentenza in data 22.4.2005 della Corte di
Appello di Lecce, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di
Lecce, sezione distaccata di Casarano, in data 4.3.2004, vennero
condannati il Fiorito alla pena di mesi cinque di arresto ed 3.000,00
di ammenda, lo Stefanelli alla pena di mesi quattro di arresto ed
€ 2.000,00 di ammenda e il Cacciatore alla pena di mesi sette
di arresto ed € 4.000,00 di ammenda, quali colpevoli dei reati
di cui agli art. 51, commi 1 e 3, del D. L.vo n. 22/97 e 674 c.p..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo
Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.
Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la
pronuncia di colpevolezza di Fiorito Luigi Nicola, Stefanelli Giuseppe
e Cacciatore Vito, in ordine ai reati di cui agli art. 51, commi 1 e 3,
del D. L.vo n. 22/97 e 674 c.p., loro ascritti perché, il
Fiorito in qualità di sindaco del Comune di Ruffano e lo
Stefanelli di sindaco del Comune di Supersano, effettuavano lo
smaltimento di rifiuti liquidi, costituiti dalle acque reflue
provenienti dagli insediamenti abitativi dei rispettivi comuni, in un
impianto di proprietà e gestito dal Cacciatore, cosi
realizzando una discarica in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Si rileva in sintesi dall'accertamento di fatto esposto nella sentenza
che i Comuni di Ruffano e di Supersano, al fine di risolvere l'annoso
problema del conferimento dei reflui urbani provenienti dai rispettivi
insediamenti abitativi, determinato dall'assenza di impianti fognari,
in attesa della realizzazione di un depuratore consortile, avevano
stipulato in data 28.5.1999 con la ditta f.lli Cacciatore S.r.l. un
contratto di affitto di un'area di proprietà di Cacciatore
Vito, amministratore unico della predetta società, ubicata
in territorio di Ruffano, sulla quale la stessa ditta avrebbe
realizzato e gestito un impianto provvisorio per lo smaltimento dei
predetti reflui.
Stradiotti Rocco, sindaco del Comune di Ruffano, nei confronti del
quale è stata emessa pronuncia di non doversi procedere per
intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli, in data 28.5.1999 aveva
disposto, con ordinanza contingibile ed urgente, l'attivazione del
predetto impianto.
A tale provvedimento facevano seguito successive ordinanze di proroga
emesse dello stesso sindaco Stradiotti e del suo successore, Fiorito
Luigi Nicola, di cui l'ultima in data 21.2.2001.
In sede di verifica delle modalità di smaltimento dei
predetti reflui, effettuata nel corso di un sopralluogo in data
24.2.2000 da parte dì organi di polizia giudiziaria, era
emerso che le vasche destinate alla chiarificazione dei liquami non
risultavano affatto idonee allo scopo e che i reflui venivano
convogliati, senza essere sottoposti ad alcun processo di clorazione o
di effettiva chiarificazione, ad un'area di spandimento, cosiddetto
vespaio, che non riusciva ad assorbire tutto il liquame sparso, con
conseguenti fenomeni di ruscellamento e di lagunaggio; che in aree
adiacenti alle vasche erano stati rinvenuti anche fanghi abbandonati,
risultati alle analisi inquinati, e la presenza di crateri, segno del
versamento dei liquami, portati dalle autobotti, direttamente sul suolo.
Tanto rilevato in punto di fatto, la sentenza ha osservato in diritto,
rigettando i corrispondenti motivi di gravame, che le citate ordinanze
emesse dai sindaci del Comune di Ruffano non sono state adottate in
presenza delle condizioni richieste dall'art. 13 del D. L.vo n. 22/97
per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, che
dispongano il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti.
La sentenza ha inoltre rigettato i motivi di gravame degli appellanti
Cacciatore e Stefanelli, che avevano rispettivamente dedotto il primo
la legittimità del proprio operato, per avere agito in
virtù di una formale convenzione ed autorizzazione
rilasciata dall'autorità amministrativa, ed il secondo la
propria estraneità alla gestione dell'impianto.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, che la
denunciano con vari motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento la difesa del Fiorito denuncia la
violazione ed errata applicazione dell'art. 51, commi 1 e 3, del D.
L.vo n. 22/97.
Si deduce che la fattispecie in esame è stata erroneamente
inquadrata nell'ipotesi della discarica abusiva, trattandosi invece di
un impianto di chiarificazione delle acque reflue, attivato solo
successivamente alla emissione di un parere favorevole del SSN,
dipartimento di prevenzione della AUSL di Maglie. Si deduce inoltre che
il procedimento diretto alla attivazione dell'impianto era stato
espletato prima che l'imputato assumesse la carica di sindaco, mentre
il Fiorito si è limitato ad emettere le ordinanze di proroga
della gestione dell'impianto, quale atto dovuto in ottemperanza alle
prescrizioni delta stessa ASL. Si osserva ancora che l'accertamento
della presenza di sostanze inquinanti è stata effettuato
prima che il Fiorito assumesse la carica di sindaco, mentre non vi
è una prova adeguata in ordine alla situazione fattuale
esistente durante la permanenza dell'imputato nella predetta carica.
Con riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal
Fiorito si deduce che il termine ultimo nel quale ne è
consentita la reiterazione, ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 22/97,
doveva farsi decorrere dal 20.4.2000, data della prima ordinanza emessa
dallo imputato; che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, nel
caso in esame non era possibile adottare soluzioni alternative per lo
smaltimento dei reflui urbani e ci si duole, più in
generale, della equiparazione, sul piano sanzionatorio, della posizione
di soggetti che hanno avuto nella vicenda ruoli diversi.
A sua volta con un unico motivo di gravame lo Stefanelli denuncia la
sentenza per violazione di legge.
Si deduce che i giudici di merito hanno erroneamente affermato la
colpevolezza dell'imputato, malgrado l'esistenza di una delega di
funzioni, con il conseguente effetto liberatorio per l'organo della
pubblica amministrazione delegante in applicazione dei principi di
diritto che regolano la materia.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente Cacciatore denuncia la
violazione ed errata applicazione degli art. 17 e 491 c.p.p..
Si osserva che ai sensi delle disposizioni citate le questioni
concernenti la riunione dei procedimenti sono precluse se non sono
proposte subito dopo che è stato compiuto l'accertamento
della regolare costituzione delle parti.
Si deduce, quindi, che il giudice di primo grado ha disposto la
riunione dei vari procedimenti instaurati per i fatti di cui alla
contestazione solo all'udienza del 19.2.2004, ossia al termine
dell'istruttoria dibattimentale, in violazione delle predette
disposizioni del codice di rito con la conseguente nullità
dell'ordinanza che ha disposto la riunione e degli atti consequenziali.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed
errata applicazione dell'art. 51 del D. L.vo n. 22/97.
Si deduce che i giudici di merito hanno erroneamente inquadrato il
fatto di cui alla contestazione nella fattispecie contravvenzionale
prevista dalla disposizione citata, che commina sanzioni in materia di
violazione delle disposizioni sui rifiuti, poiché l'impianto
di cui si tratta aveva natura di impianto di chiarificazione e non di
depurazione delle acque reflue e veniva gestito dall'imputato in base
ad una convenzione stipulata con l'ente locale, nel rispetto dei
requisiti prescritti dalla L. n. 319/1976 e dai Regolamenti regionali
n. 1, 2 e 5 del 1998.
Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione
ed errata applicazione dell'art. 674 c.p..
Si deduce che nel caso in esame non poteva essere ravvisato il reato di
cui alla disposizione citata in assenza di prove del superamento dei
valori limite fissati dalla legge per le emissioni in atmosfera; che,
in ogni caso, non poteva ritenersi sussistente la prova di detto reato
sulla base di una sola testimonianza in contrasto con quanto attestato
dalla ASL LE/2 di Maglie circa le buone condizioni di
funzionalità dell'impianto e l'accertamento che "nella zona
non si avvertono cattivi odori."
Con altro motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione
dell'art. 51, comma 3, del D. L.vo n. 22/97.
Il ricorrente censura il provvedimento di confisca dell'area sulla
quale era stata ritenuta sussistente una discarica abusiva, osservando
che autore del reato era un soggetto giuridico diverso dal proprietario
della predetta area, in quanto non possono essere confuse le posizioni
del Cacciatore, quale rappresentante legale della società
F.lli Cacciatore S.r.l., in quanto tale responsabile del reato
ascritto, e quella del medesimo soggetto quale persona fisica
proprietaria dell'area.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata
applicazione degli art. 62 bis e 133 c.p..
Si deduce che la sentenza è carente di motivazione in punto
di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio
applicato all'imputato.
Con l'ultimo motivo infine si chiede, in subordine, dichiararsi la
prescrizione dei reati ai sensi dell'art. 157 c.p..
I ricorsi non sono fondati.
Preliminarmente deve essere rilevato che tuttora non si è
verificata la prescrizione dei reati ascritti agli imputati, essendo
stata accertata dalla sentenza di primo grado, confermata in appello,
la permanenza della commissione degli stessi fino al 2003, per effetto
della reiterazione dei provvedimenti di proroga della gestione dei
rifiuti liquidi di cui si tratta.
Tanto premesso, per ragioni di ordine logico deve essere anticipato
l'esame della questione proposta in rito dal ricorrente Cacciatore.
L'eccezione di nullità formulata dal predetto ricorrente
è manifestamente infondata.
La preclusione stabilita dall'art. 491, comma 1, c.p.p. riguarda,
infatti, la possibilità per le parti di proporre la
questione concernente la riunione dei procedimenti e le altre previste
dalla norma, ma non la facoltà del giudice di disporla
successivamente all'accertamento della costituzione delle parti.
In ogni caso, inoltre, non è prevista alcuna sanzione di
nullità quale conseguenza della violazione da parte del
giudice del limite temporale stabilito dalla disposizione citata.
Si palesa altresì pregiudiziale la questione proposta dal
predetto imputato con il secondo motivo di ricorso, concernente
l'applicabilità nel caso in esame della normativa di cui al
D. L.vo n. 22/97.
Le acque reflue provenienti da civili abitazioni, non immesse nella
pubblica fognatura, ma trasportate mediante autobotti in apposite
vasche di raccolta, sono state qualificate esattamente dai giudici di
merito quali rifiuti liquidi, ai sensi degli art. 6, comma 1 lett. a),
del D. L.vo n. 22/97 e dell'art 8, comma 1 lett. e), del medesimo
decreto legislativo, trattandosi di sostanze di cui ci si disfa o si
è obbligati a disfarsi.
La normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento,
infatti, disciplina esclusivamente lo smaltimento dei reflui nelle
ipotesi dello scarico degli stessi diretto o mediante appositi corpi
recettori nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali o
sotterranee, mentre in ogni altro caso i reflui di qualsiasi tipo di
attività e le sostanze liquide in genere non sono sottratte
alle disposizioni in materia di rifiuti, ai sensi del citato art. 8,
primo comma lett. e), del D. L.vo n. 22/97.
Esattamente, pertanto, i giudici di merito hanno ricondotto le
attività di trasporto dei predetti reflui urbani nelle
vasche predisposte dalla ditta di cui era titolare il Cacciatore ed il
successivo smaltimento degli stessi mediante spandimento sul suolo, in
assenza di una effettiva attività di depurazione, nelle
fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 51, comma 1 e 3, del D.
L.vo n. 22/97 a carico dei sindaci che si sono succeduti nella carica
presso il Comune di Ruffano e del sindaco di Supersano,
nonché del predetto Cacciatore, per avere effettuato tali
attività senza essere in possesso delle prescritte
autorizzazioni.
Pertanto, a proposito della questione di diritto dedotta dal predetto
appellante con riferimento alla esistenza di una convenzione con la
pubblica amministrazione e della conformità del proprio
operato alle previsioni del Regolamento della Regione Puglia 3.1.1989
n. 2, la sentenza impugnata ha esattamente rilevato che la convenzione
stipulata con l'ente locale non esimeva l'imputato dall'obbligo di
rispettare le prescrizioni di cui al D. L.vo n. 22/97 e che il citato
regolamento regionale era stato emanato in applicazione dell'art. 4
lett. e) della L. 10.5.1976 n. 319, non più applicabile,
trattandosi di normativa abrogata dall'art. 63 del D. L.vo n. 152/99.
Passando all'esame della censura formulata dal Fiorito circa la
legittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse
dallo stesso per provvedere al temporaneo smaltimento dei reflui urbani
secondo le modalità già stabilite nei precedenti
provvedimenti amministrativi oggetto di proroga, è
senz'altro infondata l'osservazione del ricorrente, secondo la quale
dovrebbe tenersi conto, ai fini del computo del limite legislativo alla
reiterabilità delle predette ordinanze, del numero di
provvedimenti emessi da ciascun sindaco quale persona fisica.
Si tratta con tutta evidenza di una interpretazione che contrasta con
la lettera della norma, che si riferisce al sindaco quale organo di
governo dell'ente locale e non alla persona fisica che di volta in
volta ne assume l'incarico, e con lo spirito della disposizione, che
mira a limitare la possibilità di aggirare le prescrizioni
della normativa in materia di rifiuti anche da parte degli organi della
pubblica amministrazione, facendo ricorso alla illimitata reiterazione
dei provvedimenti derogatori.
Peraltro, in ogni caso, la sentenza impugnata ha rilevato che i
provvedimenti emessi non potevano considerarsi rispondenti alle
prescrizioni di cui all'art. 13 del D. L.vo n. 22/97, non sussistendo
in particolare la impossibilità di provvedere altrimenti
allo smaltimento dei predetti reflui urbani, sulla base dì
una valutazione di fatto, desunta dalle stesse ordinanze emesse ed
oggetto di adeguata motivazione, che non può essere
contestata in sede di legittimità sulla base di
considerazioni di merito di segno opposto a quello affermato nella
sentenza impugnata.
Le ulteriori doglianze del Fiorito si palesano quali generiche censure
della decisione di merito in punto di trattamento sanzionatorio, che
peraltro la sentenza ha già rilevato essere stato applicato
nel minimo edittale; censure non deducibili in sede di
legittimità.
Quanto alla doglianza dello Stefarielli se ne palesa evidente
l'infondatezza, indipendentemente dai riferimenti giurisprudenziali
citati, considerato che il ricorrente fa riferimento all'esonero di
responsabilità per l'organo preposto al vertice
dell'amministrazione locale derivante dalla delega di funzioni
effettuata in applicazione della L. n. 142 del 1990, mentre nel caso in
esame la decisione di effettuare lo smaltimento dei reflui urbani
mediante il conferimento alla ditta F.lli Cacciatore S.r.l. si palesa
riconducibile, secondo l'accertamento di merito, proprio all'organo
preposto al vertice dell'ente.
Peraltro, è stato precisato dal più recente
indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte a proposito di una
fattispecie analoga che: "In tema di gestione dei rifiuti, la
prosecuzione dell'attività di gestione di discarica in
difetto di autorizzazione successivamente alla scadenza della
validità dell'ordinanza emessa dal sindaco ex art. 13 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, configura in capo a questi il reato di
cui all'art. 51 del citato decreto n. 22 anche in presenza della
attribuzione di compiti in materia al dirigente dell'ufficio tecnico
comunale, attesa la distinzione tra compiti di gestione politica ed
amministrativa nella organizzazione dell'ente e stante la
riferibilità all'organo politico dei compiti di
organizzazione generale e di predisposizione dei mezzi occorrenti al
corretto funzionamento dei singoli settori di attività
dell'ente." (sez. III, 200435700, Pinta, RV 229391; conf. sez. III,
200428674, Caracciolo, RV 229293)
E' ancora infondato il motivo di gravame con il quale l'imputato
Cacciatore ha dedotto la insussistenza della fattispecie
contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p..
La sentenza impugnata, invero, ha puntualmente rilevato che nel caso in
esame è stato accertato in fatto la esistenza di cattivi
odori, che superavano la soglia di normale tollerabilità, e
in diritto che in materia non sussistono parametri normativi e
strumenti di misurazione della intensità degli odori
applicabili in altre ipotesi di immissioni in atmosfera, con la
conseguente inconferenza dei generici rilievi afferenti al mancato
superamento di non meglio precisati standard fissati dalla legge.
Anche la doglianza del Cacciatore, afferente alla confisca dell'area
utilizzata quale discarica abusiva dei liquami, è infondata,
poiché proprio la natura personale della
responsabilità penale per la fattispecie di cui all'art. 51,
comma 3, del D. L.vo n. 22/97 implica che il Cacciatore, quale persona
fisica proprietaria della predetta area, non può essere
considerato soggetto estraneo alla commissione del reato, del quale si
è reso responsabile nello svolgimento della
attività di amministratore della ditta Fili Cacciatore.
Le doglianze relative alla concessione delle attenuanti generiche ed
alla misura della pena proposte sempre dal predetto ricorrente
Cacciatore sono generiche, oltre che di merito.
Peraltro, la sentenza ha rilevato che a tutti gli imputati sono state
concesse le attenuanti generiche e, in ogni caso, ha puntualmente
motivato la misura della pena con il riferimento alla esistenza di
precedenti penali a carico del predetto imputato.
E', infine, inammissibile la censura del Fiorito, con la quale si
deduce che l'accertamento della polizia giudiziaria ed i prelievi sono
stati effettuati prima che assumesse la funzione di sindaco. Si tratta,
invero, della deduzione di una questione di fatto, inammissibile in
sede di legittimità, e, in ogni caso, dallo stesso motivo di
gravame si evince che i verbalizzanti sono stati sentiti sul permanere
di una situazione di degrado ambientale anche in epoca successiva al
sopraluogo di cui al verbale e ne hanno confermato l'esistenza,
sicché in effetti con il motivo di ricorso viene contestata
la valutazione sul punto da parte dei giudici di merito.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto delle impugnazioni segue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in
solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 26.1.2007.
L'
estensore
Il presidente
Alfredo Maria
Lombardi
Enrico Papa
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