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Giurisp. Pen. Merito: Ambiente in genere. Vicenda Ilva di Taranto
Inserito il 18/05/07 da God

Ambiente in genere Trib. monocratico Taranto, sent. n° 408 del 20.4.2007
Est. Martino Rosati Impp. Riva Emilio ed altri

La sentenza integrale INEDITA relativa alla nota vicenda Ilva di Taranto
Tra gli argomenti trattati: art. 437, c.p.; art. 674, c.p., anche in rapporto con le leggi speciali anti-inquinamento; costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste dopo il T.U. n° 152/06.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SOMMARIO

capitolo I - IL PROCESSO…………………………………………………………………………1

1. - Le fasi principali. 1

2. - L’istruttoria dibattimentale. 2

3. - Conclusioni delle parti. 7

4. - Ordinanze istruttorie e “sul processo”: rinvio. 8

capitolo II - I FATTI RIGUARDANTI LE COKERIE (capi A, B e C dell’imputazione) 9

1. - Premessa. 9

2. - La vicenda storica delle cokerie. 10

3. - L’omessa predisposizione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (capo A dell’imputazione). 15

4. - segue: L’individuazione dei soggetti responsabili. 24

5. - Le contravvenzioni di cui al D.P.R. n° 303 del 1956 (capo B). 26

6. - L’inosservanza dell’ordinanza del Sindaco di Taranto n° 244 del 22 maggio 2001 (capo C). 28

capitolo III - I REATI IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA PARTE DELL’“ILVA” (capi D, E e F dell’imputazione). 30

1. - Premessa. 30

2. - La contravvenzione di cui all’art. 25, co. 3 e 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203 (capo E). 31

3. - La contravvenzione di cui all’art. 674, cod. pen. (capo D). 35

4. - Il danneggiamento di arredi urbani ed edifici pubblici (capo F). 50

capitolo IV - I REATI CONTESTATI AI DIRIGENTI “AGIP” (capi G, H ed I dell’imputazione). 54

1. - La violazione dell’art. 25, D.P.R. n° 203/1988 ed il danneggiamento (capi H ed I). 54

2. - La contravvenzione prevista dall’art. 674, cod. pen. (capo G). 54

capitolo V - TRATTAMENTO SANZIONATORIO E STATUIZIONI CIVILI. 57

1. - Le sanzioni penali principali ed accessorie. 57

2. - Le statuizioni civili. 60

capitolo I - IL PROCESSO

1. - Le fasi principali.

Il processo si è svolto nelle forme del rito ordinario.

Gli imputati sono stati deferiti all’intestato Tribunale monocratico con decreto emesso dal G.u.p. in sede il 12 maggio 2005.

Già in fase di udienza preliminare si era costituita la parte civile “U.I.L. Provinciale” di Taranto, in persona del suo segretario e legale rappresentante pro tempore Francesco Sorrentino.

Degli imputati, è comparso in giudizio il solo Elefante; tutti gli altri sono rimasti contumaci.

Alla prima udienza, tenutasi il 7 dicembre 2005, si è costituita la parte civile “Legambiente Puglia”, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Francesco Tarantini. Trattandosi di udienza di mero smistamento ad altro ruolo, il giudice ha rinviato facendo salve tutte le facoltà delle parti.

All’udienza del 9 gennaio 2006, i difensori degli imputati hanno eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, per violazione dell’art. 429, co. 1, lett. a) e c), co. 2 e co. 4, c.p.p., ed hanno chiesto la esclusione di entrambe le parti civili dal processo, per difetto di legittimazione attiva; la difesa di Emilio Riva ha eccepito altresì la nullità della notifica del medesimo decreto al proprio assistito, perché eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ed a mani di persona diversa dal destinatario. Il giudice, con ordinanza scritta, letta in udienza ed allegata al relativo verbale, ha respinto le eccezioni di nullità ed ha disposto la rinnovazione della predetta notifica all’imputato Emilio Riva, riservandosi di decidere sulle questioni riguardanti parti civili all’esito della compiuta costituzione degli imputati.

Alla successiva udienza, tenutasi il 6 marzo 2006, ritualmente instaurato il contraddittorio anche con l’imputato Emilio Riva, il giudice, sciogliendo la precedente riserva, ha respinto la richiesta di esclusione delle parti civili, con ordinanza scritta, letta in udienza ed allegata al verbale. Quindi la difesa degli imputati interessati ha chiesto la sospensione del processo, a norma dell’art. 23, D.L.vo n° 758/1994, in relazione alla contravvenzione contestata al capo B) dell’imputazione. Il giudice ha respinto tale richiesta, con ordinanza trascritta a verbale. Dopo di che, è stato dichiarato aperto il dibattimento e le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie, ammesse dal giudice, in quanto conformi al disposto dell’art. 190, c.p.p..

L’attività istruttoria si è articolata in tredici udienze, a partire da quella dal 13 marzo e sino a quella del 20 novembre 2006, attraverso l’assunzione delle prove orali e documentali meglio indicate nei paragrafi seguenti, portate in giudizio da tutte le parti processuali.

Il processo è stato sospeso all’udienza del 10 luglio 2006 ed a quella successiva del 18 settembre 2006, per l’adesione dei difensori ad altrettante astensioni di categoria. In relazione alla stabilita durata di queste, è stata disposta la sospensione del decorso dei termini di prescrizione dei reati - a norma dell’art. 159, co. 1, n° 3, c.p. - per il periodo, rispettivamente, di due mesi ed otto giorni e di 21 giorni.

All’udienza del 16 ottobre 2006, il P.M. ha contestato agli imputati Emilio Riva e Capogrosso la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. La contestazione è stata inserita a verbale e quest’ultimo, ai sensi dell’art. 520, c.p.p., è stato notificato agli imputati, in quanto contumaci.

All’udienza del 20 novembre 2006, è stata dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale e si è proceduto alla indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, a norma dell’art. 511, co. 4, c.p.p..

La discussione ha avuto inizio alla successiva udienza del 18 dicembre 2006, allorchè hanno rassegnato ed illustrato le rispettive conclusioni i rappresentanti del Pubblico Ministero, i difensori delle parti civili e l’avv. Panagia (che ha altresì depositato memoria scritta con allegati) per l’imputato Elefante.

All’udienza dell’8 gennaio 2007, hanno discusso gli avv. Raffaelli ed Albanese per gli imputati Capogrosso e Pensa, nonché gli avv. Maggi e Chiatante (con memoria scritta ed allegati) per gli imputati Moroni ed Elefante. A mente del combinato disposto degli artt. 507 e 523, c0. 6, c.p.p., il giudice ha acquisito due precedenti sentenze irrevocabili emesse nei confronti degli imputati Emilio Riva e Capogrosso, ai fini previsti dall’art. 236, c.p.p..

All’udienza del 15 gennaio seguente, ha concluso la discussione l’avv. Mattesi per entrambi i Riva. La difesa della parte civile “U.I.L.” ha depositato memoria scritta.

All’odierna udienza, sono state allegate a verbale due memorie scritte depositate nelle more in cancelleria da ciascuno dei difensori delle due parti civili. Hanno replicato gli stessi difensori nonché l’avv. Mattesi.

Indi la causa è stata decisa, con dispositivo letto in udienza e motivazione riservata, a norma dell’art. 544, co. 3, c.p.p..

2. - L’istruttoria dibattimentale.

Gli elementi di prova raccolti in dibattimento, su richiesta delle parti ovvero per iniziativa officiosa del giudice, possono sintetizzarsi nei termini che seguono, quasi a guisa di indice, sulla base delle varie udienze in cui sono stati acquisiti, distinguendo tra prove orali e documentali.

Va sin d’ora precisato, tuttavia, che eventuali elementi ulteriori, essenzialmente di carattere documentale, qualora rilevanti ai fini della decisione, saranno compiutamente indicati in parte motiva, laddove si tratterà delle circostanze e delle questioni cui gli stessi si riferiscono.

2.1. - Su richiesta del Pubblico Ministero hanno reso testimonianza od esame le seguenti persone, alle udienze e sui temi per ciascuno sommariamente indicati:

  • ud. 13.3.2006: dr.ssa Rossana DI BELLO e dr. Gianni FLORIDO, rispettivamente Sindaco di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto, entrambi sulle tematiche generali dell’inquinamento ambientale dell’area tarantina nonché sulle iniziative intraprese e le attività compiute in materia da ciascuno di essi nelle rispettive qualità istituzionali; Aldo PUGLIESE e Francesco SORRENTINO, segretari, rispettivamente, della “U.I.L. Regionale Puglia” e della “U.I.L. Provinciale” di Taranto, sulle medesime tematiche generali e, più specificamente, sui rapporti tra i loro sindacati e le aziende rappresentate dagli imputati nonché sull’attività del sindacato in materia ambientale e di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all’insalubrità degli ambienti di lavoro;
  • ud. 20.3.2006: Luciano MINEO, vice-presidente del Consiglio della Regione Puglia e già vice-presidente della Commissione Ambiente del medesimo Consiglio; Carmine DE GREGORIO, già consigliere comunale di Taranto e vice-presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto; Walter SCOTTI, già segretario provinciale del partito dei “Verdi”: tutti sulle tematiche generali dell’inquinamento ambientale dell’area tarantina nonché sulle iniziative intraprese e le attività compiute in materia da ciascuno di essi nelle rispettive qualità; Anselmo BRIGANTI, residente nel quartiere cittadino denominato “Tamburi”, sui fenomeni di inquinamento nell’ambito del quartiere;
  • ud. 27.3.2006: Francesco FERULLI, componente dell’associazione ambientalista denominata “Galesus” ed operante nel quartiere “Tamburi”, sui fenomeni di inquinamento nell’ambito del quartiere medesimo; ing. Michele MIRELLI, già funzionario dirigente della “Direzione ambiente e qualità della vita” del Comune di Taranto, sui rapporti tra quest’ultimo e le aziende operanti nell’area industriale, nonchè sulle iniziative e le attività intraprese da codesto ente territoriale in materia ambientale e, in particolare, sulla campagna di monitoraggio dell’aria dallo stesso eseguita; ing. Guido COLAVINI, già dirigente “Ilva” e consulente del Comune di Taranto per la materia ambientale, sulle medesime circostanze del teste Mirelli; isp. Michele TRIA, funzionario tecnico del “Dipartimento di prevenzione, igiene e sanità pubblica” della A.s.l., sull’attività eseguita al fine di verificare l’ottemperanza o meno, da parte dell’”Ilva”, dell’ordinanza del Sindaco di Taranto del 22.5.2001, di cui al capo C) della rubrica; dr. Alessandro MARESCOTTI, responsabile della rete informativa telematica “Peace link”, sull’attività svolta da tale organismo in merito alle condizioni di lavoro nel reparto cokerie dell’”Ilva”; m.llo Antonio MORCIANO, all’epoca comandante del “N.o.e.” dei Carabinieri di Bari, sulle indagini svolte in ordine alle cariche ricoperte dagli imputati;
  • ud. 10.4.2006: m.llo Giampiero MASTROMARINO, anch’egli in servizio presso il “N.o.e.” dei Carabinieri di Bari, sulla stessa posizione del suo collega Morciano nonché sulla situazione dei luoghi riscontrata presso il reparto cokerie dell’”Ilva”; Danilo CROCCO, Giuseppe GENTILE, Domenico GUARINO e Paolo GULINO, tutti consiglieri della Circoscrizione comunale “Tamburi” ed abitanti tutt’ora, o comunque in precedenza, in quel quartiere, sui fenomeni di inquinamento avvertiti dai residenti; sull’accordo delle parti ed in luogo delle rispettive testimonianze, sono stati acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese agli inquirenti durante le indagini preliminari da Salvatore DI PASQUALE e Gaetano BLE’, anch’essi già consiglieri di quella circoscrizione, sempre sulle medesime circostanze;
  • ud. 15.5.2006: dr. Roberto GIUA, chimico già in servizio presso lo “Spesal” della locale A.s.l., sulle condizioni strutturali del reparto cokerie dell’”Ilva” e sui risultati di un’indagine relativa a tali impianti, da lui svolta nel 1996; isp. Bruno GIORDANO, in servizio presso la A.s.l., sulle indagini svolte in relazione in merito alle condizioni strutturali del reparto cokerie dell’”Ilva”, con particolare riguardo ai fatti di cui al capo B) dell’imputazione; Andrea LORUSSO, attuale presidente della circoscrizione “Tamburi”, sulle iniziative intraprese in tale sua qualità in materia ambientale;
  • ud. 22.5.2006: Marco AMATI, Francesco SECONDO, Pietro VENTRUTI, Vito MARINARO, Fedele CRISTOFARO, Gaetano LADIANA, Michele SISTO, Ciro PIERGIANNI, Franco SPATARO, Giuseppe SCIALPI, Giovanni BRAMANTE, Bonaventura D’APRILE e Mario VIPERA: tutti già operai presso il reparto cokerie dell’”Ilva” (tranne l’ultimo, tutt’ora costì occupato), sulle condizioni strutturali e di lavoro; sull’accordo delle parti e ad integrazione delle testimonianze di costoro, sono stati acquisiti anche i verbali delle sommarie informazioni dagli stessi rese agli inquirenti durante le indagini preliminari; ed altrettanto è avvenuto per altri due operai, Pietro SCORRANO e Giorgio FIORE, in luogo delle rispettive testimonianze;
  • ud. 29.5.2006: dr. Michele CONVERSANO, dirigente del “Dipartimento di prevenzione” della A.s.l. di Taranto; dr. Ermanno CORBO, primario del reparto di pneumologia della A.s.l. TA-1; dr. Onofrio LATTARULO, dirigente dell’ “A.r.p.a.” Puglia: tutti consulenti tecnici nominati dal P.M. nel corso dell’attività di perizia disposta dal G.i.p. con le forme dell’incidente probatorio, sull’attività tecnica da ciascuno svolta;
  • ud. 12.6.2006: ing. Giovanni CARBOTTI e dr.ssa Maria SPARTERA, sull’attività e sui risultati della perizia collegiale disposta dal G.i.p. durante le indagini con le forme dell’incidente probatorio, in relazione ai fatti di cui ai capi D) - F) dell’imputazione;
  • ud. 19.6.2006: prof. Lorenzo LIBERTI, prof. Giorgio ASSENNATO, prof. Michele GIUGLIANO, prof. Vincenzo CAPRIO: sull’attività ed i risultati della consulenza tecnica da loro eseguita su incarico del P.M., nelle forme di cui all’art. 360, c.p.p., riguardo alle condizioni strutturali, la gestione e le ricadute sull’ambiente e sulla salute dei lavoratori delle cokerie di cui al capo A) dell’imputazione; ing. Candido MORAMARCO, consulente tecnico nominato dal P.M., per indicare le modalità tecniche più opportune per dare esecuzione al sequestro preventivo disposto dal G.i.p. durante le indagini;
  • ud. 3.7.2006: dr. Giovanni ZIEMACKI, dr. Giuseppe VIVIANO e prof. Michele QUARTO: ulteriori componenti del collegio peritale nominato dal G.i.p., unitamente ai predetti Carbotti e Spartera.

2.2. - Su richiesta delle difese degli imputati rispettivamente interessate, invece, hanno reso testimonianza od esame le seguenti persone, alle udienze e sui temi per ciascuno sommariamente indicati:

  • ud. 9.10.2006: dr. Gian Paolo TALPONE, dirigente amministrativo dell’”Ilva s.p.a.”, sulle cariche ricoperte dagli imputati Claudio ed Emilio Riva, Capogrosso e Pensa all’interno dell’organizzazione aziendale, nonchè sui poteri e le competenze loro attribuiti dallo statuto e dagli altri atti normativi interni; prof. Ivo ALLEGRINI e prof. Vito FOA’, consulenti tecnici nominati dalla difesa dei predetti imputati durante la perizia eseguita su incarico del G.i.p.; prof. Pierluigi GIACOMELLO ed ing. Lucia FRASCAROLI, consulenti tecnici della difesa degli imputati Moroni ed Elefante, a confutazione delle circostanze e delle valutazioni di ordine tecnico evidenziate dai periti del G.i.p. e sottese alle imputazioni a costoro elevate;
  • ud. 16.10.2006: dr.ssa Vittoria ROMEO ed ing. Gaetano DI TURSI, rispettivamente responsabile dei rapporti istituzionali per l’”Ilva s.p.a.” e funzionario tecnico della stessa addetto alle tematiche ambientali, sulle politiche e gli investimenti adottati dall’azienda nel settore ambientale; prof. Domenico LA FORGIA, ulteriore consulente tecnico della difesa dei Riva, sulle modalità operative delle cokerie e sugli investimenti nel tempo compiuti dall’”Ilva” su tali impianti; prof. Filippo CASSANO, ulteriore consulente tecnico della difesa di Moroni ed Elefante, sulle medesime circostanze degli altri suoi colleghi.

2.3. - Le principali prove documentali offerte al giudicante, invece, possono indicarsi nei termini di cui appresso, anche in questo caso facendo riferimento alle udienze nelle quali sono state prodotte o, comunque, ai verbali delle udienze in cui sono state inserite.

Ai sensi dell’art. 431, c.p.p., risultavano raccolti nel fascicolo del dibattimento, sin dalla sua formazione operata dal G.i.p., i seguenti documenti:

  • relazione di perizia eseguita su incarico del G.i.p. in sede di incidente probatorio (ing. Carbotti ed altri); verbali di prelievo dei campioni esaminati dai periti; verbali delle udienze tenutesi dinanzi al G.i.p. ed atti a queste relativi;
  • relazione dei consulenti tecnici della difesa degli imputati Riva, Capogrosso e Pensa, con i relativi allegati;
  • relazione di consulenza tecnica, svolta ex art. 360, c.p.p., su incarico del P.M. (prof. Liberti ed altri), riguardo alle cokerie, con relativi allegati;
  • relazione di consulenza tecnica per conto del P.M. (prof. Meschinelli e ing. Moramarco), sulle modalità di spegnimento delle cokerie oggetto di sequestro;
  • decreto di sequestro preventivo delle batterie 3-6 della cokeria “Ilva”, emesso dal G.i.p.-sede il 10 settembre 2001, con relativa richiesta del P.M. ed atti vari e consequenziali, tra cui il successivo decreto di dissequestro, adottato dal P.M. il 16 dicembre 2002;
  • protocollo di intesa tra “ILVA s.p.a.” ed enti territoriali del 22 maggio 2002;
  • informativa inviata in data 12.7.2003 dallo “Spesal” della A.s.l. di Taranto alla locale Procura della Repubblica, firma degli ispp. De Pasquale e Giordano, sull’attività da quell’ufficio svolta presso il reparto cokerie dell’”Ilva”, con gli atti ed i documenti acquisiti nel corso della stessa o comunque a questa relativi.

I più significativi documenti acquisiti nel corso del dibattimento, invece, possono così elencarsi:

  • ud. 6.3.2006: ordini di servizio del presidente dell’”Agip” nn. 816/1996, 1027/1999 e 1086/2000, relativi agli incarichi aziendali degli imputati Moroni ed Elefante;
  • ud. 13.3.2006: ordinanze del Sindaco di Taranto nn. 36 e 64 del 2001, relative al fermo delle batterie 3-6 della cokeria “Ilva”; nota di risposta dell’”Ilva” del 16.2.2001; nota datata 8.11.2000 ed inviata alla Regione Puglia ed al Sindaco di Taranto dal dirigente del P.m.p. della A.s.l. TA-1; atti di intesa tra “ILVA s.p.a.”, enti territoriali ed organizzazioni sindacali stipulati in data 8.1.2003, 27.2.2004 e 15.12.2004, con relative note di sintesi su impegni e stato di esecuzione; D.P.R. 23.4.1998, n° 196, di “Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto”; bollettini epidemiologici redatti dalla A.s.l. di Taranto relativamente agli anni 1996 e 1998;
  • ud. 27.3.2006: nota a firma dell’ing. Colavini, datata maggio 2001, contenente stima della produzione di coke da parte dello stabilimento “Ilva” di Taranto; ordinanze di immediata sospensione dell’esercizio delle batterie 3-6 del reparto cokeria dell’”Ilva”, emesse dal Sindaco di Taranto il 22.5.2001 (n° 244) e l’11.6.2001 (n° 291); ricorsi presentati dall’”ILVA s.p.a.” al T.A.R. della Puglia - Sez. di Lecce, avverso le predette ordinanze del Sindaco; “Rapporti sugli effetti delle contromisure adottate da Ilva per il contenimento delle emissioni ed il miglioramento del livello di pulizia degli impianti”, elaborati nel 2001 dal “Comitato tecnico misto” istituito dall’amministrazione comunale di Taranto con specifico riferimento alle cokerie dell’”Ilva”, con relative schede di rilevazione e documentazione di riferimento; prospetti riassuntivi ed atti relativi alla rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico allestita dal Comune di Taranto; delibera della Giunta municipale di Taranto n° 862 del 27.12.2004, di revoca di quelle precedenti con le quali il medesimo organo aveva disposto che il Comune si costituisse parte civile in vari processi penali in corso contro organi e funzionari dell’”Ilva”;
  • ud. 10.4.2006: relazione di servizio del 7.2.2001 del “N.o.e.” - Carabinieri di Bari su controlli eseguiti presso la raffineria “Agip” di Taranto; comunicazione di notizia di reato del “N.o.e.” - Carabinieri di Bari del 21.2.2001, relativa ad accertamenti eseguiti presso lo stabilimento “Ilva” di Taranto, con allegati rilievi fotografici; verbali del “N.o.e.” - Carabinieri di Bari, relativi all’attività di assistenza ai campionamenti personali eseguiti, nei giorni 15 e 16 maggio 2002, sugli operai addetti alle batterie nn. 3 e 4 del reparto cokeria dell’”Ilva”, nel corso della consulenza tecnica eseguita dal collegio del prof. Liberti;
  • ud. 15.5.2006: verbale dell’ispezione eseguita il 13.6.2001 dai funzionari tecnici dello “Spesal” della A.s.l. Giordano e De Pasquale presso il reparto cokeria dello stabilimento “Ilva” di Taranto, con le relative prescrizioni ex art. 20, D.L.vo n° 758/1994; relazione tecnica redatta dal dr. Giua il 7.8.1996, sulle condizioni delle cokerie “Ilva”;
  • ud. 29.5.2006: relazione dei consulenti tecnici del P.M. Conversano, Corbo, Lattarulo e Di Francesco, con allegata documentazione di riferimento, acquisita ex art. 501, co. 2, c.p.p.; prospetto riepilogativo dei risultati dell’indagine statistica condotta dal “Dipartimento di prevenzione” della A.s.l. di Taranto, sulla mortalità per neoplasie nell’area jonica, nel periodo 1998 - 2002;
  • ud. 19.6.2006: nota dell’”ILVA s.p.a.” del 31.7.2001, con allegato prospetto dei principali interventi per il miglioramento della cokeria dello stabilimento di Taranto, effettuati nel periodo 1995 - 2001; estratto di una pubblicazione dell’“A.I.D.I.I” (Associazione italiana degli igienisti industriali), contenente la definizione dei “valori limite di soglia” di esposizione ad agenti inquinanti negli ambienti di lavoro; estratto della direttiva della Commissione Europea, contenente le indicazioni delle cc.dd. “b.a.t.” (best available techniques) nel settore della produzione siderurgica, alla data del dicembre 2001;
  • ud. 9.10.2006: statuto dell’”ILVA s.p.a.” del 3.7.2000; verbali dei consigli di amministrazione dell’”ILVA s.p.a.” del 18.10.1999 e del 24.7.2000, contenenti una specificazione dei poteri e delle competenze spettanti ai vari organi amministrativi della società; convenzione tra “ILVA LAMINATI PIANI s.p.a” e l’imputato Capogrosso del 15.11.1996, avente per oggetto il conferimento a quest’ultimo della funzione di direttore dello stabilimento di Taranto, con indicazione dei relativi poteri e doveri; relazioni dei consulenti tecnici delle difese degli imputati, acquisite ex art. 501, co. 2, c.p.p.;
  • ud. 16.10.2006: certificazioni di qualità rilasciate ad “Ilva” e “Agip”; referti dei campionamenti eseguiti dall’”A.r.p.a.” Puglia sulle emissioni da parte dei camini della raffineria “Agip” di Taranto, relativamente agli anni 2002 - 2005; carteggio intercorso tra il dirigente del “Presidio multizonale di prevenzione” della A.s.l. di Taranto e la direzione dell”Ilva”, negli anni 1997 - 2001, con gli atti pubblici e la relativa documentazione di riferimento, riguardanti in particolare la questione delle ricadute ambientali dell’esercizio della cokeria “Ilva”;
  • ud. 20.11.2006:atto di intesa del 23.10.2006 tra “ILVA s.p.a”, enti territoriali, organizzazioni sindacali, prefetto ed organi tecnici territoriali; delibere ed atti relativi ai lavori di ripulitura e ripristino del cimitero cittadino e di un campo sportivo, entrambi situati nel quartiere denominato “Tamburi”; documento di valutazione dei rischi, ex art. 4, D.L.vo n° 626/1994, redatto dall’”ILVA s.p.a” in relazione agli impianti di cokeria dello stabilimento di Taranto;
  • ud. 8.1.2007: sentenze della Corte di Cassazione, sez. III pen., n° 1653 del 28.9.2005, e sez. VI pen., n° 376 del 2006, nei confronti degli imputati Emilio Riva e Capogrosso; nota del presidente dell’”AGIP Petroli s.p.a.” del 22.12.1997, diretta all’imputato Elefante contenente la specificazione dei poteri connessi alla funzione di direttore della raffineria di Taranto; nota dell’Assessorato ambiente della Regione Puglia del 17.1.1996, sulle emissioni in atmosfera rilevate presso la raffineria “Agip” di Taranto;
  • ud. 12.2.2007: certificati del casellario giudiziale degli imputati.

3. - Conclusioni delle parti.

Le conclusioni rassegnate ed illustrate dalle parti in sede di discussione finale possono sintetizzarsi nei termini che seguono, comunque rinviandosi a quanto trascritto nei relativi verbali d’udienza.

s Pubblico ministero: - condanna degli imputati Emilio Riva, Capogrosso e Pensa per tutti i reati loro ascritti, unificati per continuazione, alle seguenti pene: i primi due, 3 anni e 6 mesi di reclusione per ciascuno; il terzo, 3 anni e 2 mesi di reclusione;

- per Claudio Riva: assoluzione dal reato di cui al capo F) della rubrica, per non aver commesso il fatto; non doversi procedere per i reati di cui ai capi D) ed E), perché estinti per intervenuta prescrizione;

- condanna degli imputati Moroni ed Elefante per i reati di cui ai capi G) ed H), alla pena di 4 mesi di arresto per ciascuno; assoluzione di entrambi dal reato di cui al capo I), perché il fatto non costituisce o per non aver commesso il fatto.

s Parte civile legale rappresentante “U.I.L. provinciale”: condanna di tutti gli imputati alla pena di giustizia per tutti i reati loro rispettivamente ascritti, nonchè al risarcimento dei danni nella misura di € 500.000,00, oltre accessori di legge, ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, con clausola di provvisoria esecuzione per € 250.000,00 e subordinando l’eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento di tale provvisionale.

s Parte civile legale rappresentante “LEGAMBIENTE Puglia”: condanna di tutti gli imputati alla pena di giustizia per tutti i reati loro rispettivamente ascritti, nonchè al risarcimento dei danni nella misura di € 2.000.000,00, oltre accessori di legge, in favore di essa parte civile o della Provincia e del Comune di Taranto (ex art. 9, D.L.vo n° 267/2000), ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, con clausola di provvisoria esecuzione per € 250.000,00 e subordinando l’eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento di tale provvisionale.

s Difesa imputati Emilio Riva e Claudio Riva: assoluzione di entrambi da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono ovvero, per il capo A), perché il fatto non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per il reato di cui al capo B), perché estinto ex art. 24, D.L.vo n° 758/1994; per quelli di cui ai capi C) ed E), perché estinti per prescrizione; per quello di cui al capo F), per difetto di querela, previa riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall’art. 639, c.p.; in via ulteriormente gradata, condanna al minimo della pena, riconoscimento di attenuanti generiche e dei benefici di legge; rigetto delle domande risarcitorie delle parti civili.

s Difesa imputato Capogrosso: assoluzione da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono ovvero, per il capo A), perché il fatto non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per il reato di cui al capo B), perché estinto ex art. 24, D.L.vo n° 758/1994; per quelli di cui ai capi C) ed E), perché estinti per prescrizione; per quello di cui al capo F), per difetto di querela, previa riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall’art. 639, c.p.; in via ulteriormente gradata, condanna al minimo della pena, riconoscimento di attenuanti generiche e dei benefici di legge; rigetto delle domande risarcitorie delle parti civili.

s Difesa imputato Pensa: assoluzione da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono ovvero, per il capo A), perché il fatto non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per il reato di cui al capo B), perché estinto ex art. 24, D.L.vo n° 758/1994; per quelli di cui ai capi C) ed E), perché estinti per prescrizione; per quello di cui al capo F), per difetto di querela, previa riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall’art. 639, c.p. (avv. Raffaelli); in via ulteriormente gradata, condanna al minimo della pena, riconoscimento di attenuanti generiche e dei benefici di legge; rigetto delle domande risarcitorie delle parti civili (avv. Albanese).

s Difesa imputato Moroni: assoluzione da tutti i reati contestati, per non aver commesso il fatto; in subordine, non doversi procedere per i reati di cui ai capi G) ed H), per intervenuta prescrizione.

s Difesa imputato Elefante: assoluzione da tutti i reati contestati, per non aver commesso il fatto; in subordine, non doversi procedere per i reati di cui ai capi G) ed H), per intervenuta prescrizione.

4. - Ordinanze istruttorie e “sul processo”: rinvio.

Tutte le ordinanze concernenti sia l’attività istruttoria che le altre questioni prodromiche alla definizione del merito (quali, ad esempio, quelle preliminari ai sensi dell’art. 491, c.p.p.), emesse durante il dibattimento emesse dal giudice e pubblicate mediante lettura in udienza, ovvero senza l’osservanza di particolari formalità, debbono quivi aversi per richiamate, trascritte e confermate nella loro interezza.

Evidenti ed imprescindibili ragioni di sintesi impongono, infatti, di riservare eventuali chiarimenti ed integrazioni ai soli temi controversi che, quantunque in quelle trattati, siano stati tuttavia riproposti dalle parti nel corso della discussione finale, potendo gli altri reputarsi superati.

Su codeste questioni, dunque, si ritornerà all’occorrenza più avanti in parte motiva, ove le stesse verranno in rilievo ai fini della prova dei fatti oggetto di giudizio.

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capitolo II - I FATTI RIGUARDANTI LE COKERIE (capi A, B e C dell’imputazione)

1. - Premessa.

Prima di affrontare il merito delle questioni devolute alla cognizione dell’odierno giudicante, appare opportuna - ancorchè ovvia, quanto meno agli occhi di un tecnico del diritto - una precisazione; la quale è di metodo ma anche, e soprattutto, di contenuti, ed attiene in generale ai temi oggetto del presente processo e non solo alle vicende che saranno specificamente trattate in questo capitolo.

Non sfugge certamente al giudice che i fatti di cui si discorre abbiano una dimensione e delle ricadute di carattere sociale ed economico che esondano dall’àmbito strettamente giudiziario. Più che le cronache di stampa, dove la presente vicenda giudiziaria è stata comunemente evocata come “il processo alla grande industria”, lo attestano - tanto per ricordare soltanto alcune delle circostanze più evidenti - la lunga teoria di esponenti delle istituzioni politico-amministrative territoriali sfilati in dibattimento come testimoni; i numerosissimi atti di intesa stipulati nel corso degli anni tra la dirigenza “Ilva” e le massime autorità politiche ed amministrative locali; l’avvenuta costituzione di parte civile di importanti organizzazioni sindacali ed ambientaliste, nelle loro articolazioni territoriali; i reiterati riferimenti di tutte le parti a quegli aspetti nel corso delle rispettive discussioni. E, del resto, non potrebbe essere diversamente in un territorio ed in una comunità in cui coesistono il più grande stabilimento siderurgico d’Europa, che occupa circa 12.000 dipendenti, ed uno dei più alti tassi di disoccupazione dell’intero territorio nazionale (tal ultimo dato, tristemente notorio e costantemente confermato dalle varie indagini statistiche nella materia, non versate in atti ma ovunque consultabili, risulta acquisito al dibattimento attraverso il D.P.R. del 23.4.1998: vds. pag. 169, ult. capoverso).

Ma l’ormai diffusa tendenza ad affidare esclusivamente al giudice penale la risposta statuale ai fenomeni di illegalità, e quindi a gravare la sentenza penale di contenuti, funzioni e - dal lato della communitas civium - di aspettative che non le sono propri, non può e non deve essere condivisa.

Il giudice penale non ha il compito, né i mezzi e le capacità, di disciplinare situazioni di conflitto sociale o di preoccuparsi di assetti economici; esso è chiamato soltanto - e, se si vuole, più modestamente - a verificare se un dato comportamento di singoli individui sia sussumibile in un’astratta fattispecie di reato.

De rebus publicis - potrebbe dirsi, parafrasando un noto brocardo - non curat praetor.

Peraltro, nel caso specifico, quand’anche lo volesse, ad impedirglielo vi sarebbe il tempo, il vero nemico di questo processo, come di tutti quelli nei quali vengano in rilievo questioni ed indagini tecniche estremamente complesse. Nonostante, infatti, le cadenze serratissime con le quali esso è stato celebrato, rese possibili anche dalla collaborazione di tutte le parti processuali, comprese le difese degli imputati, che mai hanno posto in essere quelle manovre dilatorie che pur il nostro tortuoso ordinamento processuale rende possibili, incombe su tale processo, o comunque su diversi reati che ne sono oggetto, la ghigliottina della prescrizione.

La presente motivazione, pertanto, si soffermerà esclusivamente sugli elementi essenziali ai fini della decisione sulle imputazioni, trascurando tutti gli aspetti che, pur emersi dalle diverse indagini tecniche e dalla massa imponente di documenti versati in atti, e pur rilevanti ai fini della comprensione della più ampia questione ambientale dell’area jonica, non riguardino strettamente il thema decidendum.

2. - La vicenda storica delle cokerie.

Coerentemente con l’appena detta premessa, ai fini della decisione sulle imputazioni di cui si va a trattare, non è necessario ripercorrere tutte le fasi dell’intera e risalente questione relativa alle emissioni inquinanti derivanti dalle batterie del reparto cokeria dello stabilimento “Ilva”.

Tuttavia, al fine di contestualizzare codeste imputazioni e di apprezzarne più compiutamente la rilevanza, appare comunque utile rammentare almeno i momenti essenziali di tale vicenda. I quali - va subito detto - sono per lo più riconducibili ad atti e documenti emessi da enti ed uffici pubblici, o comunque a determinazioni consacrate in documenti formali, tutti acquisiti al fascicolo del dibattimento: talchè si tratta di circostanze non controverse tra le parti, se non altro nella loro dimensione storica.

Ancor prima, peraltro, ai fini di una migliore comprensione delle relative questioni, non paiono superflue alcune nozioni tecniche di base, relative alla struttura ed al funzionamento di siffatti impianti, che sono state offerte dai consulenti delle parti al giudice attraverso i loro elaborati scritti ed i loro esami dibattimentali.

2.1. - Il coke è il residuo secco derivante dalla distillazione a secco ed in assenza di aria di una miscela di carboni fossili; esso è il combustibile necessario per far funzionare gli altoforni.

Le cokerie, all’interno delle quali avviene tale distillazione, altro non sono se non dei forni; ovvero, rectius, delle batterie di forni, le quali operano a coppie, poiché condividono alcuni apparati comuni. I vari forni che compongono ciascuna batteria sono delle celle lunghe e strette, chiuse all’estremità da porte metalliche a tenuta ermetica. Completano l’impianto i seguenti macchinari: 1) la torre di carica, ove si accumula il carbone macinato da distillare; 2) la macchina caricatrice, che è rifornita dalle tramogge della torre di carica e, traslando al di sopra delle celle, svuota al loro interno il carbone; 3) la sfornatrice ed il carro di spegnimento, situati sul fronte opposto delle celle, i quali raccolgono il prodotto della distillazione (il cosidetto “salmone”); 4) le torri di spegnimento, ove tale prodotto viene raffreddato; 5) la rampa, da cui il coke così ottenuto viene condotto agli altoforni.

Trattandosi di impianti che operano a temperature di esercizio elevatissime (intorno, ossia, ai 1.200°C) ed a ciclo continuo, si coglie agevolmente come essi siano particolarmente esposti ai rischi connessi alla dilatazione termica delle strutture, con possibilità di formazioni di crepe nelle parti costruite in materiale refrattario o di imperfette congiunzioni a livello delle porte, e dunque con conseguente pericolo di fuoruscita di fiamme, fumi e gas di lavorazione altamente nocivi.

E’ altresì comprensibile, anche da parte di chi non possieda specifiche cognizioni tecniche, che dei forni in perfetto stato di conservazione consentano di sviluppare temperature più elevate e, conseguentemente, di diminuire i tempi di distillazione nonchè di aumentare la produttività dell’impianto. Invece, quanto più quest’ultimo versi in condizioni strutturali deficitarie, tanto più risulta necessario aumentare i tempi - per così dire - di cottura, al fine di evitare le emissioni di polveri e gas venefici prodotte dal coke c.d. “crudo” o “verde”. Il prezzo di tale rallentamento dei tempi di esercizio dell’impianto, ovviamente, è rappresentato da un decremento della produttività.

Al fine, poi, di assicurare standards di produttività soddisfacenti e di garantire le minori sollecitazioni possibili a carico delle strutture, risulta indispensabile che il ritmo di sfornamento sia quanto più regolare e costante: ogni fermata, dunque, incide negativamente su quei profili.

Infine, per quel che attiene agli aspetti tecnici di tal genere di impianti, va evidenziato che essi abbisognano, dopo non più di 20 - 25 anni di funzionamento, di interventi di completo risanamento strutturale (cosiddetto “revamping”) nonchè, a cadenze più ravvicinate, nell’ordine dei 10-15 anni, di opere di manutenzione straordinaria (nella pratica operativa denominate “refreshing”).

2.2. - All’interno dello stabilimento “Ilva” di Taranto, negli anni che qui interessano, ovvero sino al 2002, erano attive dieci batterie di forni, suddivise in cinque coppie, contraddistinte con numerazione progressiva: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.

Le coppie di batterie nn. 3-4 e 5-6, quelle, ossia, che rilevano ai fini del giudizio, rappresentano due unità produttive distinte ma identiche, avviate, rispettivamente, negli anni 1964 e 1970; ognuna di esse è composta da 90 forni, ciascuno dei quali è alto 5 mt., lungo 15 mt. e largo 45 cm..

Le batterie nn. 5-6 hanno subìto un refreshing completo verso la fine degli anni ’80, dopo circa diciotto anni di funzionamento; altrettanto non è avvenuto per quelle nn. 3-4, che quindi, dal momento della loro implementazione, sono state oggetto soltanto di opere di manutenzione ordinaria e di interventi additivi isolati (installazione di cuffie para-fiamma, di sistemi di apertura dello sportello della macchina sfornatrice, di cappellotti a tenuta idraulica, di nuovi pulisci-telai sulla macchina sfornatrice, di una grata di depolverazione nella torre di spegnimento: un elenco completo degli interventi, redatto dai responsabili dell’azienda, è allegato - come s’è detto - al verbale dell’udienza del 19 giugno 2006).

Va precisato che queste notizie, come pure quelle riguardanti la caratteristiche tecniche di tali impianti, sono state tratte dalla relazione di consulenza tecnica redatta dal collegio guidato dal prof. Liberti e da quella dell’ing. Moramarco, oltre che dai rispettivi esami dibattimentali. Peraltro, su tali punti non v’è stata alcuna obiezione da parte delle difese avversarie e dei loro consulenti, così che gli stessi possono ritenersi tranquillamente comprovati.

2.3. - Il gruppo industriale guidato da Emilio Riva acquistava le acciaierie “Ilva”, sino ad allora in mano pubblica, nel maggio del 1995.

Tra le priorità stabilite nell’atto di acquisizione v’erano gli interventi da eseguirsi sulle batterie del reparto cokeria, già all’epoca piuttosto obsolete ed usurate (vds. test. dr.ssa Romeo, pagg. 3, 11).

Già nell’agosto del 1996, in una sua relazione tecnica predisposta nella sua qualità di funzionario del “Dipartimento di prevenzione” della A.s.l. TA/1, il dott. Giua evidenziava la rilevante presenza, all’interno del reparto cokeria, di idrocarburi policiclici aromatici (d’ora in poi “i.p.a.”), sostanze cancerogene derivanti dai processi di distillazione del carbon fossile, alla cui azione erano particolarmente esposti coloro che ivi prestavano la loro attività lavorativa, calcolati in numero di 629, tra dipendenti dell’”Ilva” e delle società appaltatrici. E, pur dando atto di alcuni miglioramenti introdotti nel tempo dall’azienda, il dott. Giua rappresentava l’obsolescenza dei tali impianti ed il carattere ancora manuale di molte operazioni previste dal ciclo operativo. Significava, infine, come, nonostante l’espressa previsione in tal senso contenuta nel D.P.R. n° 203 del 1991, le batterie di forni a coke fossero per lo più sprovviste di dispositivi di aspirazione dei fumi all’origine (presenti, più precisamente, solo su quelle nn. 7, 8 e 11).

Il 30 giugno 1997 interveniva il primo atto di intesa tra l’azienda - all’epoca “ILVA LAMINATI PIANI s.p.a.”, in persona dell’imputato Emilio Riva, allora presidente ed amministratore delegato della società - e la Regione Puglia. In quell’atto, si concordava anzitutto “circa l’urgente necessità e l’indispensabilità di procedere in tempi congrui alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal centro siderurgico di Taranto, tramite l’utilizzazione di tecnologie che consentano di contenere le stesse, nel medio periodo, a valori significativamente inferiori a quelli previsti dalla attuale normativa”. Si dava atto, quindi, del fatto che l’”Ilva” avesse individuato, tra i “campi di intervento in via prioritaria”, quello della “riduzione delle emissioni diffuse della cokeria”; e si conveniva, pertanto, che l’azienda dovesse intervenire “con l’utilizzo delle migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera”, mediante, tra gli altri, dei “sistemi per la limitazione delle emissioni derivanti dal processo di distillazione del carbon fossile in cokeria” (una copia di tale atto si può rinvenire nel carteggio tra il “P.m.p.” della A.s.l. e l’”Ilva”, prodotto dal P.M. all’udienza del 16.10.2006).

In tale convenzione si dava atto, peraltro, dell’indagine già allora in corso da parte dell’”E.n.e.a.” su commissione del Ministero dell’Ambiente. Gli esiti di codesta indagine verranno poi trasfusi, costituendone l’impalcatura tecnico-scientifica, nel D.P.R. del 23 aprile 1998: con il quale, richiamando le delibere del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 e dell’11 luglio 1997, che avevano dichiarato e confermato il territorio della provincia di Taranto quale “area ad elevato rischio ambientale”, veniva approvato il “Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto”. E, anche in tale D.P.R., tra i molti interventi previsti a carico degli enti pubblici e dei vari soggetti economici operanti nell’area, una parte non secondaria riguardava quelli relativi alla cokeria “Ilva” (vds. Tabella 2, schede 1/a - 7/a, pag. 194).

Le ricadute ambientali di tali impianti, però, non registravano sensibili miglioramenti; e, tra continui botta e risposta tra “P.m.p.” della A.s.l. e dirigenza “Ilva” (dei quali v’è ampissima documentazione nel carteggio dianzi citato), si giungeva al 18 novembre 2000.

In questa data, con nota n° 753/00 prot., il dirigente coordinatore del “P.m.p.”, dott. Nicola Virtù, scriveva al competente Assessore regionale ed al Sindaco di Taranto, evidenziando che “frequenti e ricorrenti sono le segnalazioni, da parte di questo Servizio nei confronti della ILVA s.p.a., in merito ad emissioni diffuse e/o convogliate visibilmente eccedentarie dall’impianto produzione coke (cokeria), relativamente… in particolare alla fase di distillazione del fossile ed alle fasi di sfornamento e spegnimento del coke”. E, dopo aver dato atto delle puntuali giustificazioni ogni volta fornite dall’azienda, come pure del completamento, da parte di questa, degli interventi migliorativi previsti dal piano di risanamento, il dott. Virtù proseguiva: “… non può non evidenziarsi la non transitorietà di tali situazioni, che incidono significativamente sul carico inquinante emesso dall’area cokeria, con ovvi riflessi sulla sostenibilità ambientale dell’area cittadina circostante.” Ed ancora: “… non può sottacersi il permanere di situazioni operative deficitarie, da ricollegarsi sostanzialmente a carenze strutturali legate alla vetustà dei forni delle batterie 3/6 nonché alla mancanza di un impianto di aspirazione e depolverazione delle emissioni diffuse nella fase di sfornamento coke.

Quindi, dopo aver significato come il più basso regime di funzionamento delle batterie nn. 3-6 fosse compensato con un’elevazione di quello delle restanti batterie, con l’effetto di determinare “emissioni eccedentarie dai relativi camini per presenza di incombusti”, il coordinatore del “P.m.p.” concludeva: “… non può prescindersi o da una riduzione della produzione di coke con il fermo delle batterie 3/6 o, in alternativa, dalla sostituzione delle stesse con nuove batterie, con un conseguente riequilibrio dei ritmi di cokefazione,… e dalla installazione dell’annesso sistema di depolverazione allo sfornamento…”. Ed anch’egli, infine, non mancava di rammentare che “… le emissioni di che trattasi attengono ad inquinanti, oltre i primari convenzionali, con notevole valenza igienico-sanitaria tipo idrocarburi policiclici aromatici, benzene, particolato PM10, PM2,5.

Alla luce di tale nota, il 6 febbraio del 2001 il Sindaco di Taranto, dr.ssa Di Bello, emetteva l’ordinanza n° 36, con la quale ingiungeva al direttore di stabilimento, ing. Capogrosso: 1) di mettere in atto gli interventi necessari ad eliminare le carenze strutturali della batterie nn. 3-6, relative, in particolare, alla mancanza di un impianto di aspirazione e depolverazione delle emissioni diffuse in fase di sfornamento, oltre che a vari cedimenti strutturali; 2) di fermare l’esercizio di tali batterie ovvero di sostituirle con altre nuove.

Il 16 febbraio seguente, il direttore Capogrosso, rammentando quanto stabilito in un incontro tenutosi il 14 febbraio presso la sede municipale tra le rappresentanze dell’azienda e della municipa