Trib. Bari Sez. Riesame Ord. 300 del
2 aprile 2007
Pres. Nettis Est. Putignano Ric. PM
in proc. Simone
Beni Ambientali. Interventi su
immobile vincolato
Realizzazione, in difformità totale
dalla concessione edilizia o con concessione edilizia illegittima perché in
contrasto con gli strumenti urbanistici, su un bene ritenuto dal Putt
meritevole di tutela in quanto “Bene Architettonico Segnalato”, in un’area
vincolata ai sensi del Dm 1.8.1985 e degli artt. 1 L. n. 431/1985, 142 e 146
D.lvo n. 42/2004 nonché ai sensi del Putt poiché ricadente nella fascia di 150
mt. (territorio annesso) da “Lama Balice” e dal corso d’acqua che in essa
scorre, di una serie di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia
consistenti in: 1) cambio di destinazione d’uso per indirizzo
turistico-ricettivo; 2) attività di sbancamento; 3) parziale demolizione del
muro di recinto dell’orto adiacente al complesso masserizio; 4) aumenti
volumetrici; 5) difformità nelle piantumazioni delle nuove specie arboree; 6)
parziale difformità della recinzione su preesistente immobile
n.300/2006
r.t.l.s.
n.4710/2006 rgnr pm Ba
n. 6757/2006 rg gip

TRIBUNALE di BARI
sezione del riesame
riunito in
camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Angela R. Nettis presidente
- dr.
Oronzo Putignano giudice rel.
- dr.
Francesca Della Valle giudice
decidendo
sull’appello ex art. 322-bis cpp presentato il 14.9.2006 dal Pm presso il
Tribunale di Bari, avverso l’ordinanza emessa il 22.7.2006 dal Gip in sede
nei confronti di SIMONE Giovanni, nato ad Altamura (BA) l’11.3.1958;
esaminati gli
atti del procedimento, uditi il Pm ed i difensori dell’indagato, letta la
documentazione prodotta dalle parti e sciogliendo la riserva di cui al separato
verbale d’udienza, il Collegio
Espone
ed Osserva
Con decreto del 28.4.2006 il Gip
del Tribunale di Bari, previa convalida della misura d’urgenza disposta
dall’ufficio del Pm, ordinava il sequestro preventivo della “Masseria
Maselli-Gironda” e dell’area annessa interessata da lavori edilizi e di scavo,
in relazione ai reati di cui agli artt. 31, 44, lett. c) Dpr n. 380/2001 (capo
A della rubrica), 142, 146 e 181 D.lvo n. 42/2004 (capo B) e 734 cp (capo C;
accertati in Bari il 16.3.2006 con permanenza).
I Pubblici Ministeri procedenti
contestavano a Simone Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della
società committente dei lavori, la realizzazione, in difformità totale dalla
concessione edilizia o con concessione edilizia illegittima perché in contrasto
con gli strumenti urbanistici, su un bene ritenuto dal Putt/P meritevole di
tutela (bene n. 9-Atlante serie n. 5) in quanto “Bene Architettonico Segnalato”,
in un’area vincolata ai sensi del Dm 1.8.1985 e degli artt. 1 L. n. 431/1985,
142 e 146 D.lvo n. 42/2004 nonché ai sensi del Putt/P poiché ricadente nella
fascia di 150 mt. (territorio annesso) da “Lama Balice” e dal corso d’acqua che
in essa scorre, di una serie di interventi di trasformazione
urbanistico-edilizia consistenti in: 1) cambio di destinazione d’uso per
indirizzo turistico-ricettivo; 2) attività di sbancamento; 3) parziale
demolizione del muro di recinto dell’orto adiacente al complesso masserizio; 4)
aumenti volumetrici; 5) difformità nelle piantumazioni delle nuove specie
arboree; 6) parziale difformità della recinzione.
L’esecuzione di opere in assenza
di una legittima autorizzazione paesaggistica e l’effettuazione di interventi
urbanistico-edilizi non assentibili su bene protetto ed in area vincolata,
comportanti la distruzione di “Masseria Maselli” e dei territori contermini e
l’alterazione della bellezza naturale di luogo soggetto a protezione ai sensi
degli artt. 142 e 146 D.lvo n. 42/2004, del Dm “Galassino”, dell’art. 1 L. n.
30/1990 della Regione Puglia e del Putt/P, configuravano altresì i reati di cui
all’art. 181 D.lvo n. 42/2004 e all’art. 734 cp (il Comune di Bari l’11.4.2002
aveva rilasciato alla società “Vele al Vento srl” l’autorizzazione
paesaggistica).
Con ordinanza del 22.7.2006 il
giudice della misura cautelare reale, accogliendo la richiesta dei difensori e
aderendo alle osservazioni del loro consulente tecnico, disponeva il
dissequestro e la conseguente restituzione della “Masseria Maselli-Gironda” e
dell’area annessa, sostanzialmente giustificando la sua decisione sul rilievo
dell’assenza di un vincolo architettonico, dell’insussistenza della totale
difformità dal titolo permissivo degli interventi eseguiti e della conformità
del mutamento di destinazione d’uso allo strumento urbanistico comunale.
Avverso tale provvedimento i
Pubblici Ministeri titolari delle indagini proponevano articolato appello
censurando l’impostazione di fondo seguita dal decidente e indicando analiticamente
le ragioni fattuali e giuridiche che invalidano le conclusioni del Gip e che
attestano, viceversa, la persistenza dei presupposti di illiceità della
condotta del Simone.
In data 9.3.2007 i difensori
dell’indagato depositavano una memoria, supportata da una relazione di
consulenza tecnica, con cui riaffermavano il carattere lecito dell’intervento
da lui eseguito, chiedendo il rigetto del gravame.
Il 15.3.2007 l’Ufficio del Pm
depositava le controdeduzioni alla memoria difensiva insistendo nella richiesta
di accoglimento dell’appello esperito.
In data odierna i difensori
dell’indagato depositavano note d’udienza corredate da ulteriore documentazione
a sostegno.
Ciò premesso,
occorre rammentare che in tema di sequestro il sindacato del giudice del
riesame non deve investire la concreta fondatezza dell’accusa, il cui riscontro
è riservato al giudice della cognizione nel merito, ma deve essere limitato
alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto accertato
nell’ipotesi di reato contestata.
Si è
autorevolmente sottolineato in proposito che la verifica delle condizioni di
legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della
Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di
merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in
ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di
compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa
ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla
gravità degli stessi (Cass., Sezioni Unite, 23.2-4.5.2000, n. 7, Mariano,
rv. 215840), mediante la valutazione prioritaria dell’antigiuridicità
penale del fatto così come contestato, tenendosi conto, nell’accertamento della
sussistenza del “fumus commissi delicti”, degli elementi dedotti dall’accusa e
risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive
(così Cass., sez. III, 10.2-18.5.2004, n. 23214, Pm Napoli in proc. Persico,
rv. 228807).
Diversamente,
si finirebbe con l’utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale per una
preventiva verifica del fondamento dell’accusa, con evidente usurpazione di
poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale.
Sicchè l’accertamento della sussistenza del fumus va compiuto sotto il
profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere
censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali
risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi come esposti, al fine di
verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella
tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma
svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le
contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando
sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex
plurimis, Cass., Sezioni Unite, 28.11.2001-8.2.2002, n. 5115, Salvini,
rv. 220708).
Con l’ulteriore
doverosa precisazione che l’atto d’impugnativa del Pm devolve al Tribunale
investito dell’appello una cognizione estesa all’integrale verifica degli
originari presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione della misura
cautelare, il che postula il riscontro della conformità legale del
provvedimento di revoca del sequestro preventivo sotto il profilo della sua
eventuale esorbitanza dai limiti di apprezzamento tipici della fase preliminare
del procedimento, cui devono essere estranee valutazioni che trascendano il fumus
degli illeciti provvisoriamente contestati.
Orbene,
precisato che la ricostruzione dei fatti sul piano amministrativo, riguardante
l’area su cui sorge “Masseria Maselli-Gironda”, non risulta contestata e che la
stessa è contenuta nell’ampia richiesta di sequestro preventivo (cui può farsi
rinvio), occorre conseguentemente limitare l’ambito cognitivo del Tribunale
alle questioni controverse sulle quali dibattono vivacemente le parti,
concernenti sostanzialmente tre diversi aspetti della vicenda: 1) la capacità o
meno del Putt della Puglia di imporre vincoli di qualsiasi genere sui beni
architettonici; 2) più specificamente, la sottoposizione o meno a vincoli della
“masseria Maselli-Gironda”; 3) la conformità alla legge e agli strumenti
pianificatori dell’intervento di ristrutturazione urbanistico-edilizia eseguito
nella zona dalla società di cui il Simone è legale rappresentante.
Invero,
l’obbligo di tutela dei beni culturali trova nel nostro ordinamento un
esplicito riconoscimento costituzionale nell’art. 9, co. 2, secondo cui la
Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della
Nazione.
In merito al significato giuridico da
attribuire alla nozione di paesaggio, già con la sentenza 24.6.1986, n. 151, la
Corte Costituzionale evidenziava che l’art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 431,
discostandosi nettamente dalla disciplina precedente in materia, introduce una
tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, implicante, cioè,
una riconsiderazione dell’intero territorio nazionale alla luce del valore
estetico-culturale, in aderenza all’art. 9 Cost., che assume tale valore come
primario. Questo non esclude né assorbe la configurazione dell’urbanistica
quale funzione ordinatrice degli usi e delle trasformazioni del suolo nello
spazio e nel tempo, bensì raccorda le competenze statali e quelle regionali in
base al principio di leale cooperazione, sia istituendo un rapporto di
concorrenza strutturato in modo che le competenze statali siano esercitate (solo)
in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto ciò sia
necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela; sia
proiettando quest’ultima (in modo dinamico) sul piano dell’urbanistica,
orientando l’esercizio delle competenze regionali in materia urbanistica in
senso estetico-culturale.
La
giurisprudenza costituzionale che si è occupata dei piani territoriali
urbanistici con valenza paesistica e ambientale (come si vedrà, la sentenza n.
378/2000; nonché n. 153/1986 e n. 529/1995) ha evidenziato l’intreccio tra “le tecniche e gli effetti propri degli
strumenti di pianificazione urbanistica” e i fini e gli obiettivi “di protezione di valori estetico-culturali”,
insito in tali ibridi strumenti. Analogamente la sentenza 3.3.1986, n. 39,
fornisce una nozione di paesaggio più ampia, comprensiva di “ogni elemento naturale ed umano attinente
alla forma esteriore del territorio”.
In epoca più
recente la Consulta (26.11.2002, n. 478), richiamando la precedente sentenza n.
378/2000, ha ulteriormente precisato che “la tutela del bene culturale è nel
testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio e dell’ambiente
come espressione di principio fondamentale unitario dell’ambito territoriale in
cui si svolge la vita dell’uomo (sentenza n. 85 del
1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria.
Detta tutela costituisce compito dell’intero apparato della Repubblica, nelle
sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della
Costituzione), oltre che delle regioni e degli enti locali”.
Questo
rilevante principio – che tende a stabilire un’inscindibile connessione
teleologica fra la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio
culturale – costituisce un fecondo sviluppo interpretativo che trova la sua
base giustificativa anche nella Convenzione Europea del Paesaggio del
20.10.2000, secondo la quale il paesaggio “ “svolge importanti funzioni di
interesse generale, sul piano culturale, ecologico ambientale e sociale e
costituisce una risorsa favorevole all’attività economica” e, se
salvaguardato, “concorre all’elaborazione delle culture locali e rappresenta
una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale d’Europa,
contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al
consolidamento dell’identità europea”.
In tal modo –
si è sostenuto in dottrina – la Convenzione fissa una nozione di paesaggio (“una determinata parte di territorio, così
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”) comprensiva del
substrato naturale (il territorio come matrice ambientale, come res extensa) non in sé considerato, ma
nella sua interpretazione culturale attraverso la percezione identitaria delle
popolazioni, in relazione al suo “carattere”, nella dinamica dell’azione di
fattori naturali ed antropici.
Per quanto attiene più
specificamente ai piani paesaggistici regionali, va rammentato che con la
sentenza n. 327 del 26.6-13.7.1990 la Corte Costituzionale ha rilevato che
l’art. 1-bis della legge n. 431 del 1985 (c.d. legge Galasso) impone alle
Regioni l’obbligo di sottoporre a specifica normativa di uso e di
valorizzazione ambientale beni ed aree di particolare interesse paesistico
elencati nel quinto comma dell’art. 82 del Dpr n. 616 del 1977: per la
formulazione di tale normativa le stesse Regioni hanno la possibilità di
scegliere tra due strumenti, di diversa natura, che vengono dalla legge
indicati nei “nei piani paesistici” e nei “piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali”.
Al riguardo è stato chiarito (Cons.
Stato, sez. IV, 29.7.2003, n. 4351, Soc. Casa Via Buonarroti c/ Regione Lazio)
che il piano paesistico è finalizzato alla protezione delle bellezze naturali e più
precisamente alla fase di pianificazione della tutela delle zone dichiarate di
particolare interesse sotto il profilo paesaggistico, al fine di programmare la
salvaguardia dei valori paesistico-ambientali con strumenti idonei ad
assicurare il superamento dell’episodicità, inevitabilmente connessa a semplici
ed isolati interventi autorizzatori. Esso costituisce, pertanto, uno strumento
di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo
paesaggistico, mediante l’individuazione delle incompatibilità assolute e dei
criteri e dei parametri di valutazione delle incompatibilità relative,
condizionando, prevalentemente in negativo, la successiva attività di
pianificazione del territorio vincolato anche sotto il profilo urbanistico. Al
contrario, il piano urbanistico territoriale, pur avendo anche valenza
paesistico-ambientale, non presuppone necessariamente un preesistente vincolo e
può anche riguardare ambiti non vincolati.
Ha significativamente aggiunto il
Giudice delle leggi nella citata sentenza n. 327/1990 che le direttive e
prescrizioni contenute nei piani urbanistico-territoriali, tuttavia, non
potendo, per essi, il riferimento dell’art. 1-bis della legge n. 431 al quinto
comma dell’art. 82 Dpr n. 616 del 1977 essere correttamente inteso come
limitativo delle ordinarie competenze regionali in materia urbanistica, possono
estendere la loro efficacia – al di là della pur doverosa e necessaria tutela dei
beni ed aree suddetti – all’intero territorio regionale.
I principi affermati in tale
ultima pronunzia sono stati ripresi e sviluppati dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 26.10-7.11.1994, n. 379.
In essa si è testualmente
osservato che, allo scopo di apprestare una più efficace protezione dei
beni ambientali, la legge n. 431/1985 ha seguito un criterio che si discosta
nettamente da quello che aveva ispirato disciplina e tutela delle bellezze
naturali nella legge 23 giugno 1939, n. 1497. Invece di limitarsi ad interventi
diretti alla preservazione di cose e di località di particolare pregio
singolarmente considerate, essa ha previsto vincoli paesaggistici
generalizzati, in ordine a vaste porzioni e numerosi elementi del territorio
individuati secondo tipologie paesistiche, ubicazionali o morfologiche,
indicate all’art. 1, che integra l’art. 82 Dpr n. 616 del 1977; con una scelta
la cui ratio sta nella introduzione di una tutela del paesaggio
improntata a integralità e globalità. Il concetto tradizionale di paesaggio ha
subìto, quindi, una trasformazione, evolvendo verso un allargamento dell’area
della tutela riferibile al complesso dei valori inerenti al territorio, con il
conseguente intrinseco collegamento di paesaggio e di strutture urbane
(edilizie, sociali, produttive) e allargamento della disciplina urbanistica,
cui già l’art. 80 Dpr n. 616 del 1977 attribuiva una funzione di protezione
ambientale accanto a quella originaria di assetto e di sviluppo edilizio dei
centri abitati. Le due funzioni, quella di pianificazione paesistica e quella
di pianificazione urbanistica, restano pur sempre ontologicamente distinte,
avendo obiettivi, in linea di principio, diversi, da ricollegare,
sostanzialmente, per la prima, alla tutela dei valori estetico-culturali, per
la seconda alla gestione del territorio a fini economico-sociali. La riferita
concezione “dinamica” del paesaggio, e la più ampia apertura del concetto di
urbanistica, hanno avuto per risultato una sorta di mutualità integrativa, per
effetto della quale la tutela dei valori paesaggistico-ambientali si realizza
anche attraverso la pianificazione urbanistica. É propriamente in questo ambito
e in questa funzione che si colloca ed opera la legge n. 431/1985, quando, con
l’aggiunta dell’art. 1-bis al Dl n. 312/1985, dispone che “le regioni
sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il
relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed
ambientali…”. Si è, in tal modo, riconosciuta la possibilità che il
perseguimento della tutela paesaggistica avvenga attraverso l’impiego di piani
paesistici ovvero di piani urbanistici a valenza paesaggistica. Sulla diversa
natura, e tuttavia sulla integrabilità del fine protettivo dei valori
ambientali, ricorrente in entrambi i menzionati piani, questa Corte si è già in
altra occasione soffermata (sent n. 327 del 1990), osservando che il piano
urbanistico territoriale è comunque uno strumento di pianificazione
urbanistica, che trova il proprio nucleo iniziale di disciplina nei “piani
territoriali di coordinamento” previsti dall’art. 5 della legge n. 1150 del
1942, mentre il fondamento normativo dei piani paesistici si rinviene nell’art.
5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativa alla protezione delle bellezze
naturali, e nell’art.23 del regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357. Tale premessa
rende ragione della non fondatezza della questione sollevata, con riferimento
alla pretesa esorbitanza dai limiti posti dall’art. 1-bis del Dl n. 312 del
1985 dell’imposizione con legge regionale di un generalizzato vincolo di
inedificabilità. Se è vero, infatti, che tale disposizione riferisce il piano
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed
ambientali – al pari del piano paesistico – ai “beni ed alle aree elencati nel
quinto comma dell’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”, è pur vero, come
già rilevato nella citata sentenza n. 327 del 1990, che la limitazione della disciplina
alle sole predette zone risulta estranea agli strumenti di pianificazione
urbanistica, la cui efficacia è “normalmente orientata verso l’assetto
dell’intero territorio di spettanza dell’ente investito del potere di
pianificazione”. Pertanto, il riferimento del citato art. 1-bis alle categorie
di beni sottoposti a specifica tutela paesaggistica non può essere
correttamente inteso come “limitativo delle ordinarie competenze regionali in
materia urbanistica”. Al contrario, se la regione non può prescindere, nei
propri strumenti programmatici, dalla tutela dei valori paesistico-ambientali,
essa ben può, nell’esercizio delle sue competenze urbanistiche, prendere in
considerazione tali valori, con automatico ampliamento dell’efficacia dello
strumento ad aree non comprese nella disciplina della legge n. 431. Al
riguardo, la Corte ha già avuto modo di sottolineare [e ciò assume un
particolare significato ai fini che rilevano nell’odierna udienza d’appello,
nde] come la protezione preordinata da tale legge sia pur sempre “minimale” e
non escluda nè precluda “normative regionali di maggiore o pari efficienza”
(sentt. nn. 327 del 1990, 151 del 1986), in una visione organica del territorio
e dei valori sottostanti alla disciplina dell’uso dello stesso.
Quanto al piano
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed
ambientali, trattasi del piano territoriale di coordinamento al quale la legge
assegna una specifica finalità di protezione paesistica, la cui previsione è
stata recepita dall’art. 135 D.lvo n. 42/2004 a mente del quale “Le regioni
assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal
fine sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani
paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio
regionale, entrambi di seguito denominati “piani paesaggistici”. Il piano
paesaggistico definisce, con particolare riferimento all’art. 134, le
trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli
interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive
di sviluppo sostenibile”.
L’art. 145.3 D.lvo n. 42/2004
sancisce che le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli
strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province e
sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi, eventualmente
contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia
applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono
altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla
tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione. I piani
paesaggistici hanno un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo (cfr.
art. 143, co. 3, dello stesso decreto).
Il piano paesaggistico, in particolare,
è uno strumento pianificatorio che interviene in un complesso sistema di tutela
dei beni paesaggistici mediante l’imposizione di vincoli ex lege su
determinati parti del territorio nazionale (art. 142 D.lvo n. 42/2004), su
immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (artt. 138-141) e su
immobili ed aree individuati dallo stesso piano paesaggistico.
Importanti
indicazioni circa la natura e finalità di tutela ambientale e culturale del
piano territoriale regionale si traggono dalla sentenza 12-27.7.2000, n. 378,
con la quale la Corte Costituzionale, in riferimento al piano territoriale
paesistico regionale previsto dalla legge della Regione Emilia-Romagna
7.12.1978, n. 47, ha testualmente statuito che esso – riconducibile alla categoria
dei “piani urbanistici-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali” e inquadrato nei “piani territoriali stralcio
relativi all’intero territorio regionale”, qualificati “tematici” e che, come
tale, può produrre non solo gli effetti propri di un piano territoriale di
coordinamento urbanistico, volto ad orientare e condizionare (con direttive)
l’azione dei soggetti pubblici, ma, per la parte contenente prescrizioni
comportanti obblighi di carattere generale o particolare, risulta
immediatamente operativo per i soggetti privati – non viene con ciò in
contrasto con i principi stabiliti nella legge n. 1150/1942 in quanto il
modello di regolazione del territorio ivi configurato è stato ormai sostituito
da un sistema di pianificazione, che privilegia l’efficacia dei vincoli e il
riconoscimento di effetti anticipati con l’adozione dei piani rispetto alla
stessa pianificazione definitiva e al perfezionamento dei vincoli stessi. Nè,
nella previsione di detto piano, si ravvisa lesione dell’autonomia comunale in
materia di programmazione urbanistica poiché la giustificazione dell’intervento
regionale si rinviene nella tipologia stessa del piano “tematico” e nella
natura delle prescrizioni, volte alla protezione di valori estetico-culturali
ed ambientali, i quali esigono previsioni programmatiche (ma anche precettive)
estese ad un ambito territoriale più vasto e con maggior rigore ed efficienza,
rispetto alle valutazioni operate nell’ambito del comune, fermo restando che
questo può, nella sua autonomia, imporre limiti più rigorosi o aggiuntivi anche
sui beni già tutelati. Nè, del pari, risulta leso il diritto di partecipazione
dei comuni interessati nel procedimento di approvazione degli strumenti
urbanistici regionali, essendo previste dalla legge in esame possibilità
plurime di intervento comunale, che rendono congrua ed effettiva la loro
partecipazione, tenuto anche conto della natura e delle finalità delle
prescrizioni per una tutela ambientale e culturale. Non ha, infine, rilievo, la
mancata fissazione di un limite massimo di durata del vincolo, in relazione
all’art. 2 della legge n. 1187/1968, in quanto si è in presenza di previsioni
non preordinate all'espropriazione e non comportanti una inedificabilità
assoluta.
Peraltro, il
principio per cui i piani territoriali di coordinamento con concorrente
funzione di tutela paesistica sono idonei a produrre, oltre gli effetti di
direttiva nei confronti della pianificazione comunale, anche effetti diretti
nei confronti dei privati, con vincoli generali e particolari, purché
pertinenti alla specificità tematica del piano, trova conferma nella
giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 14.1.2004, n. 74,
Comune Rimini c/ Regione Emilia Romagna, nonché Tar Emilia-Romagna, sez.
II, 26.4.2001-8.2.2002, n. 366, Papiano ed altri c/ Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Architettonici di Bologna, la quale ha ribadito che, in ordine
alla valenza giuridica del piano territoriale paesistico regionale, la scelta
operata dal legislatore regionale di seguire la via alternativa (al piano
paesistico) dello strumento di pianificazione urbanistica con valenza
paesistica ed ambientale, ha come conseguenza che la tutela svolta attraverso
quest’ultimo strumento comporta la protezione di un territorio ben più vasto
delle aree strettamente vincolate, per le necessarie connessioni con le zone
contermini e per le esigenze di coinvolgimento di una sfera più ampia
soprattutto quando vi siano esigenze di una valutazione più complessiva e più
ampia di valori sottesi alla disciplina dell’assetto urbanistico).
La figura del
piano paesistico risponde, quindi, a quel fenomeno dovuto all’allargamento
delle competenze regionali a profili diversi, pur se collegati, a quello che
riguarda l’urbanistica in senso stretto. Nuove competenze la cui disciplina,
tuttavia, non si sottrae al metodo della pianificazione e che, dunque, danno
vita alla figura del “piano tematico”, che non si propone solo quella
regolamentazione urbanistica di ordine generale che compete al piano territoriale
regionale, ma che si spinge talora fino alla puntuale indicazione di vincoli e
prescrizioni volte alla tutela dello specifico interesse di settore. Il piano
regionale acquista così contenuto variabile, funzionale ad esigenze nuove e
diverse, pur se intimamente compenetrate con quelle urbanistiche, ma
soprattutto produce effetti anche più intensi di quelli che si sostanziano nel
vincolo di direttiva nei confronti del Comune. Del resto, proprio con riguardo
ad un piano a valenza paesistica si è affermato che il piano regionale può
produrre non solo gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento,
destinati a condizionare il piano comunale, ma anche effetti che comportano
vincoli generali e particolari a carico dei privati proprietari, purché sempre
pertinenti alla specifica tematica del piano. E si è ammesso altresì che la
disciplina di dettaglio guardi ad un territorio più vasto delle aree
strettamente vincolate, per le necessarie connessioni con le zone confinanti e
per l’esigenza di mantenere una visione d’insieme (Cons. Stato, sez. IV,
10.4-26.9.2001, n. 5038, Regione Liguria c/ U.R., A.P., V.P).
Il
Putt/Paesaggio della Puglia sottopone l’intero territorio regionale a specifica
normativa d’uso e di valorizzazione ambientale, mediante normazione dei
processi che devono sovrintendere alla sua trasformazione fisica, al fine di
salvaguardarne l’identità storica e culturale e di rendere compatibile la
qualità del paesaggio, nelle sue componenti strutturali, col suo uso sociale.
Esso, approvato
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1748 del 15.12.2000, pubblicato sul
Bollettino n. 6 della Regione Puglia l’11.1.2001 e divenuto esecutivo dal
giorno successivo alla sua pubblicazione, è riconducibile al Piano Territoriale
di Coordinamento di cui all’art. 5 L. n. 1150/1942 tenuto conto del richiamo,
operato dall’art. 1.01.2 dello stesso Putt, ai requisiti fissati dagli artt. 4,
lett. c) e d) (sotto il profilo contenutistico) e 8 (sotto quello procedurale),
della legge urbanistica regionale n. 56/1980.
Tale piano
regionale disciplina i processi di trasformazione fisica del territorio
perseguendo lo scopo di tutelarne l’identità storica e culturale e promuovendo
la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali. Detto strumento
urbanistico, che interessa le categorie di beni paesistici così come indicati
al Titolo II del D.lvo n. 490 del 29/10/1999, trova attuazione mediante una
serie di obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni e criteri la cui forza
ed efficacia è direttamente connessa alle caratteristiche delle aree del
territorio in esame. Lo stesso definisce, con le norme tecniche di attuazione e
con le cartografie tematiche (Atlanti della documentazione cartografica: Ambiti
Territoriali Estesi-Ate e Ambiti Territoriali Distinti-Atd), i vari ambiti
territoriali quali parti del territorio che per i peculiari requisiti – assetto
geologico, geomorfologico ed idrogeologico; copertura botanico vegetazionale,
colturale e presenza faunistica; stratificazione storica dell’organizzazione insediativa
– emergono rispetto alla restante parte del territorio regionale.
L’individuazione delle aree che, a diversi livelli di consistenza fisica e di
priorità, risultano “meritevoli di tutela” rappresenta, pertanto, l’elemento
propedeutico ad una efficace attività di valorizzazione delle stesse. Il Putt,
pertanto, estende la sua portata, oltre che ai beni vincolati, anche a zone non
soggette al regime di tutela paesistica, ma egualmente ritenute meritevoli di
considerazione in quanto espressione della più generale potestà urbanistica
regionale in materia paesaggistico-ambientale.
Orbene l’art. 2
D.lvo n. 42/2004 sancisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici. Questi ultimi sono gli immobili e le aree,
indicati all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali,
naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati
dalla legge o in base alla legge. Il citato art. 134, per l’appunto, indica fra
i beni paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico,
nonché le aree tutelate per legge ed anche gli immobili e le aree comunque
sottoposti a tutela dai piani paesaggistici. L’uso dell’avverbio “comunque” è
emblematico dell’intento del legislatore di voler includere nel novero dei beni
paesaggistici gli immobili e le aree per il solo fatto che lo strumento
pianificatorio regionale abbia per essi previsto un qualche regime di tutela.
Quanto a questi ultimi beni, l’art. 134 lett. c) non introduce un tertium
genus di beni paesaggistici, bensì rinvia ai contenuti della
pianificazione, la quale funge da meccanismo di individuazione di altri beni
paesaggistici da assoggettare ad un mirato regime di conservazione ed uso (cfr.
art. 143, co. 3, lett. h) D.lvo n. 42/2004 che fa proprio riferimento alla fase
di individuazione, ai sensi dell’art. 134 lett. c), di eventuali categorie di
immobili ed aree, diversi da quelli indicati agli artt. 136 e 142, “da
sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione”).
L’art. 1.01.3
del Putt della Puglia precisa che suo campo di applicazione sono le categorie
di beni paesaggistici di cui al titolo II del D.lvo n. 490/1999, al comma 5°
dell’art. 82 Dpr n. 616/1977 (così come integrato dalla L. n. 431/1985), “con
le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche
del territorio regionale) individuate nel PUTT/P stesso”.
L’art.
3.01.1.03 del Putt prevede che, in riferimento ai sistemi territoriali di cui
al punto 2.1. dell’art. 1.02 (contenuti del piano), gli elementi strutturanti
il territorio si articolano, fra gli altri, nel sottosistema denominato “stratificazione
storica dell’organizzazione insediativa”.
A sua volta
l’art. 3.04.1.08 sancisce che questo sottosistema si articola in una serie di
componenti ed insiemi, fra cui sono ricompresi, alla lett. d), “masserie ed
edifici rurali”.
Nell’art. 3.16.1 si legge che “Il Piano
definisce “beni architettonici extraurbani” le opere di architettura vincolate
come “beni culturali” ai sensi del titolo I del D.vo n. 490/1999 e le opere di
architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse
storico-architettonico, paesaggistico, esterne ai “territori costruiti”…”.
L’art. 3.16.4,
contenente le prescrizioni di base dei beni architettonici extraurbani (le
quali, per effetto del disposto di cui all’art. 1.03.3, “sono direttamente e
immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di
pianificazione vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli
operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela”), prevede che
le stesse prescrizioni debbano essere osservate sia nell’“area di pertinenza”
che in quella “annessa”.
Nella “Variante
generale al piano regolatore adottata con deliberazione consiliare n° 991 del
13.12.1973 ed approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.°
1475 dell’8.7.76” è scritto: “…4) Per quanto attiene la presenza sul
territorio di resti di complessi monumentali, chiese rupestri, aree
archeologiche, ambienti naturali di un certo interesse paesaggistico, si
prescrive in generale la tutela dei complessi ed aree che seguono…7. masseria
Maselli. Costruita forse nel XVII secolo, modificata ed ampliata nel 1872. Vi è
una cappella settecentesca…”.
Dai superiori
rilievi discende, dunque, che il Putt della Puglia assume come oggetto di
diretta tutela paesaggistico-culturale anche le opere di architettura
“segnalate” (del resto negli allegati è riportato un unitario elenco che
accomuna indistintamente “vincoli e segnalazioni archeologiche e architettoniche”)
e che lo strumento urbanistico comunale ha previsto un regime di salvaguardia
per la “masseria Maselli”.
Avendo il Putt
contenuto anche prescrittivo, deve ritenersi che le prescrizioni da esso
dettate possiedano carattere normativo e, come tali, siano assistite dalla
presunzione legale di conoscenza una volta che il piano stesso venga approvato
e pubblicato nelle forme legali tipiche previste per gli strumenti urbanistici.
Senza quindi la necessità di far luogo alla procedura di dichiarazione di
notevole interesse pubblico (che è implicitamente assorbita e sostituita dalla
sottoposizione del bene individuato nel piano ad un specifico regime di tutela
posto nell’interesse pubblico) e alla conseguente notifica del provvedimento al
proprietario, possessore o detentore del bene, la quale – in base
all’inequivoco disposto di cui all’art. 134 D.lvo n. 42/2004 – costituisce un
modulo d’attribuzione della qualifica di bene paesaggistico diverso rispetto a
quello previsto per gli immobili e le aree oggetto delle previsioni di tutela
dei piani paesaggistici. Infatti, come si è già detto, gli immobili e le aree ricevono tutela
allorchè siano sottoposti ad un vincolo paesaggistico che può essere previsto
in via generale dalla legge oppure imposto con un provvedimento amministrativo
ovvero previsto da disposizioni dei piani con valenza paesaggistica.
L’art. 146, co. 1, D.lvo n.
42/2004, nel prevedere che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti elencati all’art. 157,
oggetto di proposta formulata ai sensi degli artt. 138 e 141, tutelati ai sensi
dell’art. 142 ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano
paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, altro non fa che
confermare l’attitudine delle previsioni pianificatorie regionali ad
assoggettare a tutela paesaggistica beni determinati.
Se si aderisse
all’interpretazione (sostenuta nell’ordinanza appellata) secondo la quale il
piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica è sprovvisto di
capacità impositiva di un regime “tutorio” su beni specificamente identificati,
occorrendo in ogni caso la dichiarazione di notevole interesse pubblico (la quale,
a ben vedere, è limitata alle sole categorie di beni individuati dall’art. 136
D.lvo n. 42/2004), allora la norma contenuta nel precedente art. 134, co. 1,
lett. c), resterebbe del tutto priva di un suo spazio di concreta
applicabilità. Così come, parallelamente, nella specie, il Putt della Puglia –
il cui contenuto normativo si articola nella determinazione di un sistema di
prescrizioni di base direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalenti su
tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione e la
cui osservanza è obbligatoria per gli operatori privati e pubblici come livello
minimo di tutela – finirebbe per essere completamente svuotato di ogni sua ratio.
Del resto l’art. 143, co. 3, lett. d),
D.lvo n. 42/2004, indica tra le fasi in cui si articola l’elaborazione del
piano proprio quella della “definizione di prescrizioni generali ed
operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti
individuati”.
Inoltre, il richiamo contenuto
nella memoria difensiva ai commi 5 e seguenti dell’art. 143 D.lvo n. 42/2004
evoca un tema diverso (il regime previsto in materia di rilascio
dell’autorizzazione) ed ininfluente su quello in esame, che attiene unicamente
all’inclusione nel novero dei beni paesaggistici degli immobili e delle aree
comunque sottoposti a tutela dal piano regionale urbanistico-territoriale. La
norma anzidetta, infatti, con riferimento agli interventi apprestabili
sui beni tutelati, prevede una modulazione del regime autorizzatorio, a tre
livelli: regime autorizzatorio rafforzato (comma 5, lettera a), riguardante le
aree di pregio, per le quali qualsiasi trasformazione deve essere autorizzata;
regime autorizzatorio attenuato (lettera b), riguardante le aree di minor
pregio, in cui la compatibilità paesistica può esser valutata nell’ambito del
procedimento autorizzatorio edilizio; regime autorizzatorio escluso (lettera
c), in cui la pregressa compromissione del valore paesaggistico fa soprassedere
alla necessità di autorizzazione, per le operazioni di recupero e
riqualificazione. La diversa modulazione del regime autorizzatorio, in rapporto
agli ambiti territoriali e agli obiettivi di qualità paesaggistica, è operativa
nella misura in cui il piano paesaggistico, o il piano urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesaggistici, sia stato oggetto di
elaborazione congiunta tra il Ministero e la Regione. La ratio della
disciplina statale è nel senso che, affermata la competenza regionale nella
pianificazione paesaggistica, in quello che è effetto saliente di essa, ovvero
la modifica di regime dei beni che essa recepisce e il cui uso deve regolare,
lo Stato deve poter interloquire attraverso forme di concertazione, senza le
quali la Regione può ben elaborare autonomamente il piano, senza però che
quell’effetto si produca (così Corte Cost. 20.4-5.5.2006, n. 182).
Né – ad avviso del Collegio – può
ritenersi dirimente, nel senso di escludere la sopra descritta capacità
normativa diretta del Putt della Puglia, il rilievo per cui tale piano regionale
sia stato adottato alla stregua non degli artt. 143 e 156 D.lvo n. 42/2004,
bensì del previgente art. 149 D.lvo n. 490/1999, il quale prevede un doppio
regime di pianificazione paesistica regionale, obbligatoria per i beni
ambientali tutelati per legge e facoltativa solo per quelli dichiarati di
notevole interesse pubblico da un’apposita commissione provinciale, non
menzionando invece gli altri beni.
Ciò sia in quanto le disposizioni
di cui al D.lvo n. 42/2004 si pongono – dal punto di vista contenutistico e
temporale – in rapporto di continuità normativa con quelle di cui al D.lvo n.
490/1999, che ha natura meramente compilativa (cfr., ex pluribus, Cass.,
sez. III, 27.4-12.10.2006, n. 34119, Palermo, nonché la nota n. 2 riportata
a pag. 2 delle controdeduzioni del Pm del 15.3.2007); sia perché, come già
detto, la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha espressamente
affermato che il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali può essere esteso anche alle aree non
disciplinate dalla L. n. 431/1985, le quali ne costituiscono il contenuto
necessario ma non esclusivo; sia in quanto il Putt della Puglia (art. 1.01.3)
proietta il suo campo di applicazione fino ad investire le “ulteriori
articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio
regionale) individuate nel PUTT/P stesso”; sia, infine, perché lo stesso
Putt definisce “beni architettonici extraurbani” anche le opere di architettura
segnalate, di riconosciuto rilevante interesse
storico-architettonico-paesaggistico, individuando in tal modo quei beni ai
quali – in una visione “aperta” della nozione di bene culturale inteso quale “testimonianza
materiale avente valore di civiltà” (definizione della “Commissione Franceschini”
istituita con la legge n. 310/1964) – è riconosciuta particolare rilevanza da
parte della comunità regionale, in quanto parte integrante del patrimonio
culturale ex art. 2, co. 3, D.lvo n. 42/2004, giacchè beni costituenti
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici
del territorio, senza però che ciò importi la loro qualificazione come beni
culturali in senso stretto e la conseguente speciale conformazione del loro
regime giuridico.
Anche se, con riferimento al
D.lvo n. 490/1999, interpretato alla luce del novum rappresentato dal
D.lvo n. 42/2004, si è precisato in senso diverso (Cass., sez. III,
15.11-5.12.2005, n. 29306, Arbace, nella cui motivazione riecheggiano le
osservazioni già formulate da Cass., sez. III, 29.11.2000-1.2.2001, n. 4001,
Feleppa) che il vincolo paesaggistico (escluso quello imposto per legge) e
quello culturale possono nascere soltanto attraverso l’inclusione della zona in
appositi elenchi compilati con procedura garantista da una commissione provinciale,
ed approvati dalla Regione, ovvero con dichiarazione del Ministero dei Beni
Culturali, notificata all’interessato.
Ma al di là del predetto aspetto
concernente il regime di tutela cui è assoggettata “Masseria Maselli” dal punto
di vista architettonico (di cui si dà atto in sede di rilascio del parere di
legittimità da parte dell’Autorità competente: cfr. pag. 10 dell’atto di
appello), deve comunque rilevarsi che nella gravata ordinanza si omette
totalmente di considerare che l’area in cui ricade il complesso masserizio è
interessata da altri vincoli, la cui esistenza è ammessa dal consulente tecnico
dell’indagato (cfr. pag. 3 della relazione consulenziale a firma del prof. ing.
De Salvia Domenico): la sottoposizione della contigua “Lama Balice” al regime
di acqua pubblica (le cui prescrizioni limitative sono dettate dall’art. 3.08.1
del Putt); l’inclusione di “Lama Balice” fra le lame situate ad ovest e a
sud-est di Bari per le quali è intervenuta dichiarazione di notevole interesse
pubblico per effetto del Dm 1.8.1985 (cd. “Galassino”).
Sicchè, pure accedendo alla tesi
difensiva secondo cui la qualifica di “bene architettonico extraurbano”
attribuita dal Putt alla “masseria Maselli” non vale a far sorgere per la
stessa un vincolo rilevante agli effetti penali previsti dall’art. 44 lett. c)
Dpr n. 380/2001, nondimeno la dichiarazione di notevole interesse pubblico di
“Lama Balice” ed il suo regime di torrente-acqua pubblica comporta egualmente
la sottoposizione della zona, in cui è stato eseguito l’intervento edilizio, a
vincolo paesistico-ambientale. Senza al contempo trascurare che l’eventuale
inconfigurabilità del reato di cui all’art. 44 lett. c) Dpr n. 380/2001,
limitatamente alla qualifica di “opera di architettura segnalata” attribuita
alla “masseria Maselli”, non escluderebbe comunque la violazione dell’art. 44
lett. a) del predetto Testo Unico dell’Edilizia, atteso l’avvenuto compimento
di lavori di scavo e sbancamento del terreno non autorizzabili in base a quanto
prescritto dal Putt.
In particolare, in esito al
sopralluogo eseguito dai consulenti dei Pubblici Ministeri e sulla scorta del
rilevamento cartografico disponibile, si è accertato che la masseria dista dal
ciglio della lama circa 100 metri e che il complesso edilizio con il recinto,
nonché una buona parte del terreno circostante, sono compresi all’interno dei
150 metri che definiscono la fascia di rispetto dal “corso d’acqua Tiflis-Lama
Balice” (cfr. pagg. 8 ss. dell’atto di appello, che recepisce i rilievi dei
consulenti tecnici).
Avuto riguardo al livello dei
valori paesaggistici, la masseria ricade in ambiti territoriali estesi (art.
2.01 del Putt) di valore rilevante (“B”) per la compresenza di più beni
costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti (Dm 1.8.1985 ed
acque pubbliche) e di valore distinguibile (“C”) per la parte restante, secondo
il regime vincolistico valido per i “territori annessi”.
Quanto alle prescizioni di base
da osservare in tali ambiti territoriali in relazione ai corsi d’acqua, il Putt
prevede (art. 3.08.4.1 e 4.2) che nell’area annessa (in cui ricade l’intervento
edilizio) non sono autorizzabili arature profonde e movimenti di terra che
alterino in modo sostanziale e/o stabilmente
il profilo del terreno e, in relazione ai beni architettonici
extraurbani (area annessa entro 100 metri dagli stessi beni), che non sono
parimenti autorizzabili arature profonde, scavi ed altri lavori edilizi che
incidano sulla natura e la morfologia del territorio.
Senonchè la difesa ha dedotto al
riguardo la piena conformità dell’intervento alla disciplina dettata dal Putt
(art. 3.08.4.2), in base al quale sono autorizzabili piani e/o progetti
comportanti una serie di trasformazioni ivi indicate (manutenzione ordinaria e
straordinaria, ristrutturazione di manufatti edilizi esistenti anche con cambio
di destinazione d’uso; integrazione di manufatti esistenti per una volumetria
aggiuntiva non superiore al 20%, etc.) fra le quali rientrano quelle eseguite
dall’indagato (cfr. pagg. 8 ss. della memoria del 9.3.2007), aggiungendo che
non è riscontrabile alcuna difformità delle opere rispetto al titolo
permissivo, né sotto il profilo dell’aumento volumetrico, né della modifica
della destinazione d’uso, la quale è coerente sia con la sua funzione
originaria che con le prescrizioni dello strumento urbanistico locale. Con ciò,
in sostanza, riaffermando la legittimità della pronuncia del Gip nella quale si
è ritenuto che l’aumento di volume contestato è riferito alla realizzazione di
un torrino scala (come tale costituente volume “tecnico” e comunque non
eccedente il 20% di quello esistente) e in una cubatura “liberata”.
Di contro i consulenti tecnici
dell’Ag procedente hanno invece conclusivamente individuato le seguenti
violazioni: a) dal
punto di vista urbanistico l’intervento non è conforme alla tipizzazione della
zona contenuta nel Prg del comune di Bari (“Verde pubblico A-Verde urbano”), la
quale non consentiva tale intervento volto al recupero della masseria per farne
una struttura ricettiva turistico-commerciale con la previsione di stanze da
letto, ristorante, piccola sala convegno; l’anzidetta tipizzazione non è mutata
neppure a seguito della variante al Prg conseguente all’approvazione del Piano
di Riqualificazione Urbana; il cambio di destinazione d’uso non è congruente
neanche con le caratteristiche insediative rurali originarie (residenza rurale
e connessa produzione agricola), come confermato dal parere sfavorevole
all’istanza espresso l’11.7.2001 dall’Ufficio Tecnico comunale; b) dal punto di vista edilizio ed
architettonico il progetto di recupero presenta diversi caratteri di
alterazione delle forme e degli stili non assentibili in ragione della valenza
architettonica di immobile qualificato dal Putt come organismo architettonico
segnalato; c) dal
punto di vista edilizio, trattandosi di zona destinata a verde pubblico, non
poteva essere autorizzato alcun aumento di cubatura (ancorchè tecnica), tanto
più che lo stesso incremento volumetrico copre abbondantemente la torre a due
piani che rappresenta la parte più antica della masseria, talchè sorprende come
il progetto abbia potuto ottenere il nulla osta della competente
Soprintendenza, peraltro reso in soli sette giorni, in assenza di richieste
documentali integrative e di sopralluoghi finalizzati a chiarire aspetti controversi;
d) dal punto di vista paesaggistico
è in contrasto con il Putt (“Componenti Geo-Morfo-Idrogeologiche-Corsi
d’Acqua”), ricadendo entro 150 mt dal ciglio della lama in cui non sono
assolutamente autorizzabili piani e/o progetti e interventi comporanti
trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d’uso del suolo
(salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto
paesistico-ambientale esistente tra le presenze archeologiche ed il loro
intorno diretto e più in particolare non sono assolutamente autorizzabili le
arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o
stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente
connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli
impatti ambientali da questi indotti; cosicchè gli scavi in corso attorno al
bene architettonico risultano minare l’assetto geomorfologico dell’area,
dovendosi intendere come aratura profonda quell’incisione nel terreno per oltre
50 cm; e) dal
punto di vista paesaggistico è in contrasto con il Putt (“Sistema
Botanico-Vegetazionale e Colturale”) che prevede (art. 3.05.3.2), ai fini
dell’allocazione di insediamenti abitativi e produttivi, la verifica tramite
apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale
(per i dettagli si rinvia alle pagg. 6 ss. del decreto di sequestro preventivo
d’urgenza ex art. 321.3-bis cpp depositato nella cancelleria del Gip il
27.4.2006).
Orbene, occorre avvertire a tal punto
che l’esame delle divergenze emerse fra le parti, con la conseguente
individuazione della soluzione da dare alle questioni prospettate, costituisce
invero un’operazione necessariamente condizionata dai limitati poteri
conoscitivi che l’ordinamento assegna al Tribunale dell’incidente cautelare
nella fase di controllo di legalità dei provvedimenti in materia di
sequestro.
E’ ben vero che
il giudice del riesame non può esimersi dal tener conto delle contestazioni
difensive incidenti sulla configurabilità della fattispecie penale ipotizzata.
Tuttavia, il penetrante e minuzioso esame esplorativo di dati tecnici che la
difesa chiede sia effettuato in questa sede, attraverso la produzione della
consulenza di parte del 9.3.2007 a firma del prof. ing. De Salvia, non solo mal
si concilia con il carattere di sommarietà del vaglio delibativo tipico di
quest’organo decidente, ma finisce col comportare l’indebito travalicamento da
parte del Collegio dei suoi confini “istituzionali” di cognizione, la quale
invece non può mai tradursi in un anticipato giudizio che involga questioni
suscettibili di verifica ed accertamento da parte del giudice competente nel
merito. A fronte dei ristretti limiti cognitivi del presente procedimento, che
sconta lo stato di fluidità delle acquisizioni investigative ed un elevato
tasso di tecnicismo della materia, e dell’assenza di poteri di natura
istruttoria tesi a comprovare l’affidabilità o meno di una metodica
interpretativa e del relativo risultato conseguito (si allude ad esempio all’interpretazione
fornita dalle parti circa le caratteristiche e la consistenza reale degli
interventi edilizi eseguiti), il Collegio non può certo farsi carico di
esprimere un definitivo giudizio di valore fra ricostruzioni tra loro
contrastanti (la cui discordanza, a ben vedere, non può escludere comunque il fumus
del reato ipotizzato), onde in presenza di tesi antagoniste non può trovare
legittimo spazio una pronuncia che neghi validità all’originario titolo
cautelare, specie ove quest’ultimo sia sorretto (come nel caso in esame) da
rilievi tecnici adeguatamente dimostrativi della compatibilità fra l’ipotesi
concreta e la fattispecie legale.
Nella relazione
generale redatta dai consulenti tecnici del Pm l’attività di trasformazione
urbanistico-edilizia in corso presso il cantiere della masseria è stata
illustrata nei termini già descritti nei capi d’imputazione riprodotti nel
decreto di sequestro preventivo d’urgenza (in breve: cambio di destinazione
d’uso; significativa attività di sbancamento con una profondità di circa 3
metri per una sezione di circa 9x10 metri nella zona nord-est; l’area dello
sbancamento a nord-ovest [attività funzionale a far emergere i locali
interrati] investe una superficie di circa 35x10 mt ed ha raggiunto una
profondità pari a circa 3,90 mt dal piano di campagna su un lato e 3,40 sul
fronte opposto; il muro di recinto dell’orto è stato in parte demolito in due
punti; aumenti volumetrici [assentiti in progetto anche se non ancora
realizzati] sono riferibili alla costruzione di un corpo coprente la scala che
consentirà di raggiungere il secondo livello del corpo centrale della masseria
dove sono previste due delle sette camere da letto; infine difformità nelle
piantumazioni delle nuove specie arboree e parziale difformità da quanto
assentito della recinzione).
Ora, la
circostanza che nell’area annessa alla masseria siano stati realizzati profondi
sbancamenti non autorizzabili in base alle vincolanti prescrizioni dettate dal
Putt (relativamente sia ai “corsi d’acqua” che ai “beni architettonici
extraurbani”) rende già di per sé illecita l’attività edilizia compiuta, a
nulla rilevando che nella stessa area siano autorizzabili interventi
manutentivi, di consolidamento statico e di restauro conservativo di manufatti
esistenti anche con cambio di destinazione d’uso ovvero l’integrazione di
manufatti preesistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%.
D’altra parte
il Putt regionale subordina espressamente l’autorizzabilità di queste ultime
tipologie di interventi di trasformazione del territorio a previe – nella
specie insussistenti – “specificazioni di dettaglio che evidenzino
particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi…nel
rispetto delle prescrizioni urbanistiche” (art. 3.08.6), consentendo l’integrazione
di manufatti legittimamente esistenti per un volumetria aggiuntiva non
superiore al 20% (ma sempre nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche) “purchè
finalizzata all’adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio
alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non
alteri significativamente lo stato dei luoghi”. Laddove, nel caso in esame,
viene in rilievo un’immutazione delle caratteristiche tipiche della zona
paesaggisticamente tutelata non solo dal piano regionale, ma anche ai sensi
della L. n. 431/1985, quanto alla classificazione come torrente del
“Tiflis-Balice” (per i riferimenti normativi si rinvia alle pagg. 10 ss. del
decreto di sequestro preventivo d’urgenza), e del Dm 1.8.1985, che dichiara di
notevole interesse pubblico il territorio delle lame ad ovest e a sud-est di
Bari.
Con una certa
attinenza al caso in esame si è ritenuto (Cass., sez. VI, 3.4-8.6.2006, n.
19733, Petrucelli, rv. 234730) che sussiste il “fumus” del reato di cui
all’art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, idoneo a legittimare il sequestro
preventivo, qualora, in zona sottoposta a vincolo storico e paesaggistico,
siano realizzati scavi non corrispondenti alle previsioni del progetto e,
quindi, senza il permesso di costruire e in difformità, ancorché essi non
abbiano arrecato danno, considerato che il reato previsto dall’art. 181 D.Lgs.
n. 42 del 2004 è un reato di pericolo che si consuma con la mera realizzazione
di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione,
con la conseguenza che è sufficiente che l’agente faccia del bene protetto un
uso diverso da quello per cui esso è destinato, prescindendo da ogni
accertamento in ordine alla avvenuta alterazione. Peraltro, un eventuale
accertamento sulla idoneità astratta del comportamento a porre in pericolo il
bene protetto non può essere imposto al giudice della fase cautelare, essendo
demandato al giudice chiamato ad accertare la responsabilità penale
dell’imputato.
Con specifico
riguardo al tema delle difformità dell’intervento dal titolo abilitativo e ai
profili di contrasto dello stesso con gli strumenti urbanistici, ritiene il
Collegio che le censure dell’appellante, che si fondano sui rilievi formulati
dai consulenti tecnici, si sostanzino in argomenti giuridicamente corretti.
Al di là della
già indicata attitudine dell’intervento a compromettere il valore paesaggistico
del bene nonché le caratteristiche morfologiche del territorio in cui esso è
stato eseguito, va rilevato che il previsto aumento di cubatura conseguente al
prolungamento del vano scale fino al raggiungimento delle camere da letto poste
al secondo piano (il torrino non è ancora realizzato), sebbene sia
quantificabile in 22 mc, non può essere ritenuto “volume tecnico” e non rientra
fra gli incrementi di cubatura assentibili dal Putt.
In base alla
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474/1973, che richiama il
parere espresso il 14.3.1972 dal Consiglio Superiore dei LL.PP., costituiscono
“volumi tecnici” quei volumi che hanno stretta connessione con la funzionalità
degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli
edifici e che sono determinati dall’impossibilità tecnica di poterne prevedere
l’inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della
normativa. Il Consiglio Superiore ha quindi proposto la seguente definizione: “Devono
intendersi per volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della
volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a
consentire l’eccesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico,
elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono,
per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo
entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche (in giurisprudenza, cfr., da ultimo, Cass., sez. III,
12.1-15.2.2007, n. 51, Pacella Coluccia). A titolo esemplificativo il
Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare “volumi tecnici” quelli
strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli
ascensori, i vasi d’espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e
di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono
invece da intendere come “volumi tecnici” i bucatoi, gli stenditoi coperti, i
locali di sgombero e simili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici
non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme
architettonico.
L’assunto al
riguardo del consulente tecnico dell’indagato – secondo cui, essendo la ratio
sottesa alla definizione dei “volumi tecnici” quella di escludere i volumi che
possono essere trasformati successivamente in ambienti abitabili, il vano scala
non è trasformabile in un vano abitabile – non può essere condiviso.
Nella specie il
previsto torrino scala non risulta strettamente connesso con la funzionalità di
un impianto tecnico, bensì di un vano ad uso residenziale (è asservito
all’esigenza di consentire l’accesso a due camere da letto). Inoltre non sono
state indicate le ragioni che ne impedivano il suo inglobamento entro il corpo
della costruzione (di qui il legittimo dubbio, avanzato dal Pm, che detto
inglobamento non sia stato previsto proprio al fine di non sottrarre spazio
alla zona residenziale dell’edificio). Del resto, come si è già accennato, solo
il vano scala al di sopra delle linee di gronda (cioè del perimetro inferiore
delle falde dal quale sgronda l’acqua piovana) può costituire “volume tecnico”.
Peraltro, l’invocabilità delle Nta del Putt (che prevedono un incremento
assentibile non superiore al 20% della volumetria totale) è esclusa dal fatto
che detta disciplina pianificatoria postula il previo rispetto delle
prescrizioni urbanistiche mentre la zona in cui sorge la masseria è destinata a
verde urbano dal Prg del comune di Bari. Tanto più che il volume che permette
il collegamento alle stanze situate al secondo piano, poiché realizzato in
forma di torrino che fuoriesce dalla costruzione preesistente, incide sulla
visuale dell’antica torre risalente al 1500/1600 del complesso. Infine la
giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 2.3.1994, n. 120, in
Riv. Giur. Edilizia, 1994, I, 567) ritiene estraneo alla nozione di “volume
tecnico” il volume del vano scale.
Sotto un analogo
profilo si è stimato – da parte dei consulenti dell’accusa – in circa 200 mc.
l’aumento volumetrico derivante dalle opere di scavo eseguite a ridosso del
lato ovest della masseria.
Ebbene, se
sulle altre questioni finora affrontate emerge fra le parti una
contrapposizione valutativa che involge solo aspetti giuridico-normativi
comunque risolvibili attraverso il ricorso agli ordinari strumenti ermeneutici,
sul tema della natura ed entità delle opere testè menzionate, invece, si
registrano divergenze e frizioni allo stato non definitivamente dissipabili in
quanto vertenti sull’apprezzamento fattuale del tipo d’intervento realmente
eseguito: da un lato i consulenti del Pm, a seguito dei sopralluoghi effettuati
e sulla scorta dei rilievi fotografici, sostengono l’avvenuto compimento di una
significativa attività di sbancamento, di cui si dà analiticamente conto nel
capo A, n. 2, delle imputazioni; dall’altro lato, il consulente dell’indagato
nega che a ridosso della masseria e nella zona ad ovest e in quella ubicata
all’interno del cortile si sia realizzato uno scavo profondo affermando,
viceversa, che i lavori sono semplicemente consistiti nella rimozione di
rifiuti, nello svuotamento di materiali friabili e di riporto, in un’attività
quindi di pulitura di detriti e delle macerie accumulate e nel ripristino del
piano di campagna.
Cosicchè, a
fortiori proprio in tal caso, non può non valere la preliminare
puntualizzazione metodologica circa il limitato orizzonte cognitivo del
Tribunale, che non può, anticipando la decisione di merito, valutare la
concreta fondatezza dell’ipotesi accusatoria, dovendo piuttosto circoscrivere
il proprio sindacato – sulla scorta delle prospettazioni investigative –
all’astratta antigiuridicità obiettiva della condotta contestata.
Nel richiamare
le osservazioni dei propri consulenti, il Pm ha evidenziato che lo scavo
maggiore prodotto a ridosso del lato ovest della masseria è stato operato
riportando alla piena “utilità” (come volumetria) i “semipogei” (locali quasi
interrati) al piano di campagna fittizio in quanto realizzato al di sotto di
quello vero e proprio. Si tratta di locali che, nell’antica utilizzazione del
complesso masserizio, erano destinati a frantoio, stalle, etc. Per tali locali
si è definita una nuova configurazione e si è realizzato un ampio e rinnovato
prospetto, con bucature difformi dalle originarie per caratteri stilistici ed
ampiezze. In ragione di tale trasformazione edilizia e volumetrica si è
prodotta una rilevante difformità dell’opera rispetto agli strumenti edilizi e
pianificatori comunali. Le cubature poste al di sotto del piano di campagna
sono computate sulla base dei predetti strumenti al 50% come incidenza sul
calcolo della volumetria totale. A causa di siffatta trasformazione, che ha
consentito di far “emergere” in toto tali volumi, si è di fatto aumentata la
volumetria sviluppata dalla “masseria Maselli” dell’ulteriore residuale 50%
(determinato appunto dagli ambienti seminterrati realizzati). Tale aumento di
volumetria è stimabile all’incirca in 200 mc. Inoltre, che si possa parlare di
scavo profondo è dimostrato dalla documentazione fotografica acquisita dalla
quale emerge l’escavazione (in sezione larga) del banco di calcarenite
(formazione calcarea tipica del territorio pugliese) e da cui si evince il tipo
di mezzo tecnico utilizzato (cingolato con benna meccanica). La circostanza che
sia stato intaccato il banco di calcarenite con interventi distruttivi dello
stesso dimostra che i lavori di escavazione si sono spinti fino al di sotto del
piano di campagna al fine di sviluppare nuove cubature utili a creare ampie e
confortevoli (anche per l’altezza dei soffitti) sale di ristorazione. Del
resto, dalla relazione geotecnica allegata alla denuncia di opere in cemento
armato si desume che dopo appena 30 cm. di terreno vegetale si è già in
presenza di un banco calcareo di notevole potenza e buone caratteristiche di
resistenza meccanica, il che ha indotto ad interrompere la descrizione
stratigrafica e ad utilizzre escavatori cingolati con benna meccanica. L’utilizzazione
finale dello spazio antistante il nuovo prospetto (impostato sugli antichi
semipogei) è univocamente evidenziata dal setto murario che non a caso è stato
irrobustito da una colata di calcestruzzo quale muro di contro-terra, utile a
trasformare semplici “scavi di servizio” in sala ristorazione della quale le
aperture a valle e a monte costituiscono gli accessi (tali deduzioni, tese ad
evidenziare la compattezza e resistenza del sedime e l’incongruenza della
pesante dotazione strumentale usata per eseguire semplici lavori di pulizia dei
detriti, sono state ribadite nelle note
relative alle memorie di parte redatte dai consulenti del Pm il 3.7.2006).
Tuttavia la
conclusione cui giunge l’Ufficio inquirente, secondo cui con le suddette
operazioni di scavo si è prodotto un aumento di cubatura nell’ordine di circa
200 mc., è avversata dal consulente della difesa, il quale sostiene che la
“liberazione” dei semipogei (cioè di volumi esistenti “entro terra”) di un
edificio preesistente non può dar luogo ad un aumento di volumetria.
Invero, nella
specie – in ragione della già evidenziata assenza di poteri istruttori da parte
del Tribunale e della sommarietà del suo sindacato sui fatti – deve in
contrario rilevarsi come gli eseguiti lavori di scavo abbiano determinato
l’alterazione originaria (con una nuova definizione) del piano di campagna
dell’edificio (cfr. in argomento Cons. Stato, sez. V, 1.7.2002, n. 3589,
Immobiliare Costruzioni 2 FP sas c/ comune di Fabriano) ed una rinnovata
configurazione dei prospetti e dei locali sotterranei (con la modificazione del
loro stato primigenio al fine di adattarli ad un impiego diverso rispetto alla
loro funzione naturale), così realizzandosi opere non rientranti tra quelle
consentite ed aventi una loro autonomia e novità sia sul piano
dell’utilizzabilità che su quello della valutazione economico-sociale, le quali
opere, comportando un aumento di volumetria, la durevole trasformazione
dell’area interessata, un’incidenza sull’assetto del territorio ed un aggravio
del carico insediativo, risultano effettuate in assenza di un legittimo
permesso di costruire e/o in totale difformità dal titolo edilizio assentito.
D’altronde, è
vero che le opere di ristrutturazione edilizia non sono vincolate al rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio esistente e
possono quindi apportare ad esso integrazioni funzionali e strutturali anche
con modifiche della superficie e dei volumi (nel caso di interventi di
ristrutturazione che non comportino la previa demolizione), ma dette variazioni
non possono però sconfinare in incrementi consistenti giacchè, in tal caso,
verrebbe meno la distinzione fra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
(così, da ultimo, Cass., sez. III, 14.12.2006-23.1.2007, n. 1893, Cristiano).
Residua
conclusivamente la questione relativa alla pretesa conformità del mutamento di
destinazione d’uso della masseria allo strumento urbanistico comunale (“verde
pubblico di tipo A-verde urbano”).
In base alle
deduzioni difensive fatte proprie dal Gip, l’attività alberghiera cui è
finalizzata l’attività di ristrutturazione è assimilabile all’originaria
attività agricolo-produttiva della masseria e alle attività di tempo libero
previste nella zona. Aggiungendosi che la preesistenza dell’immobile all’approvazione
dello strumento urbanistico comunale (che destina la zona di che trattasi a
verde pubblico), in base al principio delle “preesistenze vincolanti”, rende la
modifica della sua destinazione d’uso insensibile alle previsioni del Prg.
In realtà – come è stato rimarcato nell’atto
d’appello – se appare comprensibilmente legittima la tutela della destinazione
d’uso di immobili preesistenti allorchè essa si ponga in conflitto con le nuove
previsioni del piano regolatore generale che non potranno vanificare la
prosecuzione dell’attività già intrapresa (in ciò sostanziandosi il cd.
principio delle “preesistenze vincolanti”), non eguale tutela potrà spettare
nel caso di intervenuta modifica della destinazione d’uso successivamente
all’adozione dello strumento urbanistico che preveda una specifica tipizzazione
della zona. Se il Prg destina un’area determinata a verde pubblico, deve
escludersi che lo stesso possa legittimamente inibire la preesistente
destinazione d’uso (ad esempio alberghiera) già impressa all’immobile. Ma se si
chiede la modifica della destinazione nella vigenza dello strumento
urbanistico, in tal caso essa non potrà che conformarsi alle previsioni di
“zonizzazione” introdotte dal Prg.
Il mutamento di
destinazione d’uso di un immobile è stato qualificato come attività volta a
vincolare in maniera non precaria una costruzione ad una determinata
utilizzazione, classificabile fra quelle correnti in materia urbanistica,
qualora si realizzi in contrasto con la previsione dell’atto di concessione (Cass.,
sez. III, 13.6-7.9.1983, n. 7404, Guerrera).
I giudici
amministrativi hanno chiarito che, allo scopo di stabilire se vi sia stata
modifica della destinazione d’uso di un manufatto edilizio, deve tenersi conto
non tanto delle concrete modalità di utilizzazione del bene, quanto piuttosto
delle oggettive attitudini funzionali acquisite dal bene stesso dopo i lavori (Cons.
Stato, 24.10.1996, n. 1268, in Cons. Stato, 1996, I, 1517) e che il
mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra
categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che
nell’ambito della stessa categoria possono aversi trasformazioni di fatto, ma
non diversi regimi urbanistico-contributivi (ex plurimis Cons. Stato,
14.10.1992, n. 1005, in Corr. Giuridico, 1993, 539; Cons. Stato,
13.2.1993, n. 245, in Cons. Stato, 1993, I, 396; Cons. Stato, 1995, n.
80, in Foro It., 1995, II, 546).
Si è anche
recentemente precisato (Cons. Stato, sez. V, 23.1.2006, n. 204, Gengari c/
Comune di Foggia) che, ai fini della
valutazione dell’incidenza di un intervento edilizio sulla destinazione d’uso
dell’area interessata, non può valere il richiamo alle categorie di cui
all’art. 5 del Dm n. 1444 del 1968, le quali unificano tipologie insediative
diverse al solo ed esclusivo fine di prescrivere i rapporti massimi tra gli
spazi coperti e gli spazi pubblici da destinare alle attività collettive, a
verde pubblico e a parcheggio. E’ al regime urbanistico stabilito dagli
strumenti urbanistici vigenti per l’area considerata, invece, che si deve fare
riferimento per verificare la realizzabilità di determinati interventi edilizi
in quell’area. Di conseguenza
realizza una modificazione della destinazione d’uso e della categoria edilizia
dell’immobile, e pertanto non è realizzabile mediante denuncia di inizio
attività ex art. 22 2° co del D.P.R. n. 380 del 2001, l’intervento edilizio che
muti la destinazione dell’immobile da commerciale a direzionale (tipologie
insediative unificate dall’art. 5 co.1 n.2) del Dm n. 1444 del 1968) laddove il
piano di zona preveda la realizzabilità di soli edifici con destinazione
commerciale.
Da ciò deriva la non assimilabilità ed omogeneità
funzionale fra l’originaria destinazione agricolo-produttiva e quella
turistico-ricettiva attualmente impressa all’immobile. L’attività alberghiera è
un’attività d’impresa che non può dirsi compatibile con la destinazione
agricola di una zona (per alcuni riferimenti giurisprudenziali, cfr. nota 10
dell’atto di appello), per giunta ad alta vocazione paesaggistico-ambientale in
ragione della presenza di vincoli aventi la predetta natura.
Le Nta del Prg del comune di Bari determinano per le
aree a verde pubblico i seguenti profili di destinazione, che risultano non
congruenti rispetto all’attuale destinazione d’uso della masseria: siano
destinate a tempo libero e siano di proprietà pubblica. In esse sono curate le
alberature e realizzati nuovi impianti arborei per la creazione di parchi e
giardini e possono essere ubicate attrezzature per lo svago come chioschi, bar,
teatri all’aperto, impianti sportivi per l’allenamento e lo spettacolo. E’
significativo in proposito che l’originario progetto di ristrutturazione per il
recupero ed il cambio di destinazione d’uso della “masseria Maselli-Gironda”,
presentato il 4.8.2000, ha ricevuto il parere sfavorevole della Commissione
Urbanistica l’11.7.2001 a causa della non conformità al Prg (“verde pubblico”),
della sua incoerenza con le caratteristiche insediative rurali originarie del
bene e dell’alterazione di molteplici caratteri architettonici dello stesso
immobile, compreso nell’atlante del Putt quale “bene con segnalazione
architettonica”. Anche se in seguito il medesimo progetto era assentito il
6.5.2005 con il permesso di costruire ancorchè nulla fosse cambiato in ordine
alla tipizzazione del territorio comunale e al regime vincolistico dell’area.
Dimodochè l’originaria attività agricolo-produttiva e
quell’attuale turistico-ricettiva non possono ritenersi usi e funzioni
riconducibili ad una medesima categoria urbanistica come predeterminata dal
Prg. Il mutamento di destinazione d’uso richiesto assume, infatti, giuridica
rilevanza in quanto l’intervento persegue uno scopo di utilizzo del territorio
difforme da quello tipicamente ammesso dal locale strumento urbanistico, si
risolve in una trasformazione permanente dello stesso territorio e in modifiche
volumetriche ed incide infine sul carico urbanistico, onde al riguardo il
permesso di costruire rilasciato non può ritenersi legittimo.
Quest’ultimo tema, relativo al reato di costruzione
abusiva a fronte dell’illegittimità del permesso di costruire, ha costituito
oggetto di un ampio approfondimento da parte di Cass., sez. III,
21.3-21.6.2006, n. 21487, Pm Siracusa in proc. Tantillo (i cui rilievi sono stati poi ripresi da Cass.,
sez. III, 28.9-12.12.2006, n. 40425, Consiglio), la cui illuminante trama motivazionale merita di essere qui di
seguito integralmente trascritta nei suoi termini testuali.
Fu la
giurisprudenza pretorile, negli anni ‘70, a ricondurre alla carenza di
concessione edilizia le ipotesi di lavori eseguiti sulla base di concessione
illegittima: cioè viziata, o per inosservanza dei presupposti formali di
legittimità, o in violazione del vincolo di inedificabilità stabilito dalla
legge in assenza di strumenti urbanistici, ovvero in contrasto con i limiti
imposti dalla pianificazione vigente.Venne affermato che, in ipotesi siffatte,
il giudice penale – avvalendosi dei poteri attribuiti al giudice ordinario
dall’art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E) – può compiere una
valutazione del titolo abilitativo, al fine di verificarne la legalità.
Qualora egli riscontri eventuali vizi di illegittimità, può disapplicare l’atto
amministrativo illegittimo, considerando ad ogni effetto i lavori come eseguiti
in assenza di titolo abilitante.Questa Corte Suprema non assunse, al riguardo,
un orientamento uniforme, in quanto: talune decisioni affermarono che
l’illegittimità della concessione fosse assimilabile alla mancanza della
stessa;
altre distinsero tra concessione illegittima e concessione illecita, escludendo
– nel primo caso – la sussistenza di un presupposto essenziale del reato; altre
ancora ravvisarono, nell’ipotesi di concessione illegittima, la violazione
dell’art. 17, lett. a), della legge n. 10/1977 e non quella più grave di cui
alla lett. b). La tesi della “disapplicazione” venne confutata da autorevole
dottrina, sull’assunto che l’art. 5 della legge n. 2248/1985 non può spiegare
alcuna efficacia nell’ambito del processo penale, in quanto questo non è rivolto
alla tutela di diritti soggettivi, bensì all’accertamento della corrispondenza
di un fatto alla fattispecie incriminatrice.
Non vi è, insomma, una parte che possa chiedere al giudice il disconoscimento
di una disciplina imposta da un provvedimento amministrativo illegittimo, con
sacrificio di relazioni giuridiche alle quali esso partecipa; il provvedimento
illegittimo, invece, potrebbe costituire soltanto il presupposto di un reato.
Alcuni Autori asserirono, al riguardo, che la disapplicazione si risolverebbe,
agli effetti penali, in una forma di retroattività “in malam partem”, dal
momento che, con essa, si qualificherebbe postumamente illecita una condotta
posta in essere in conformità ad un titolo assistito dalla presunzione di
legittimità degli atti amministrativi, che è principio generale del nostro
ordinamento. Un notevole contributo alla configurazione della questione venne
fornito da questa III Sezione penale con l’ordinanza 13.3.1985 (ric.
Meraviglia), ove si affermò perentoriamente che la norma incriminatrice
all’epoca posta dall’art. 17, lett. b), della legge n. 10/1977 ricollegava la
sanzione penale alla “insussistenza” del provvedimento amministrativo e non
anche alla sua “illegalità”. In decisioni successive questa Sezione ribadì che
il giudice penale deve controllare soltanto l’esistenza dell’atto sulla base
dell’esteriorità formale e della sua provenienza dall’organo legittimato ad
emetterlo, ulteriormente precisando che deve parlarsi di assenza dell’atto non
solo qualora esso sia stato emesso da un organo assolutamente privo del potere
di provvedere, ma anche qualora il provvedimento sia frutto di attività
criminosa del soggetto pubblico che lo rilascia e del soggetto privato che lo
consegue e, quindi, non sia riferibile oggettivamente alla sfera del lecito
giuridico, oltre la quale non è dato operare ai pubblici poteri (cfr. Cass.,
Sez. III, 31.3.1986, ric. Ainora). Il contrasto giurisprudenziale rese
opportuno l’intervento delle Sezioni Unite e queste – con decisione del
31.1.1987, ric. Giordano – statuirono che “il potere del giudice penale di
conoscere della illegittimità della concessione edilizia non è riconducibile al
potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo riconosciutogli
dagli artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E), ma deve trovare
fondamento o giustificazione o in esplicita previsione legislativa ovvero
nell’ambito della interpretazione ermeneutica della norma penale, qualora
l’illegittimità dell’atto amministrativo si presenti, essa stessa, come elemento
essenziale della fattispecie criminosa”. Le Sezioni Unite affermarono, nella
sentenza Giordano, che – dalla lettura congiunta degli artt. 4 e 5 della legge
del 1865 – “si evince chiaramente che le norme in questione non introducono
affatto un principio generalizzato di disapplicazione di atti amministrativi
illegittimi da parte del giudice ordinario (sia esso civile o penale) per
esigenze di diritto oggettivo, ma che, al contrario, il controllo sulla
legittimità dell’atto amministrativo è stato rigorosamente limitato dal
legislatore ai soli atti incidenti negativamente sui diritti soggettivi ed alla
specifica condizione che si tratti di accertamento incidentale, che lasci
persistere gli effetti che l’alto medesimo è capace di produrre all’esterno del
giudizio. Ne consegue, pertanto, che la normativa in questione non può trovare
applicazione per quegli atti amministrativi che, lungi da comportare lesione di
un diritto soggettivo, rimuovono invece un ostacolo al loro libero esercizio
(nulla-osta, autorizzazioni) o addirittura li costituiscono (concessioni).
Opinare diversamente non solo comporta l’estensione al diritto oggettivo di una
regola dettata unicamente a tutela dei diritti soggettivi, ma comporta altresì
– con violazione del principio della divisione dei poteri – l’attribuzione al
giudice penale di un potere di controllo e d’ingerenza esterna sull’attività
amministrativa e, quindi, l’esercizio di un’attività gestionale che dalla legge
è, invece, demandata in esclusiva ad altro potere dello Stato. Ciò, peraltro,
non esclude che, in determinati casi, il giudice penale non possa egualmente
conoscere della illegittimità dell’atto amministrativo. Tale possibilità,
tuttavia, non è riconducibile al potere di disapplicazione dell’atto
amministrativo illegittimo riconosciutogli dagli artt. 4 e 5 della legge del
1865, ma deve, invece, trovare fondamento e giustificazione o in una esplicita
previsione legislativa (come, ad esempio, avviene con il disposto dell’art. 650
cod, pen.) ovvero, nell’ambito dell’interpretazione ermeneutica della norma
penale, qualora l’illegittimità dell’atto amministrativo si presenti, essa
stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa”. Sulla base di
tali principi affermarono le Sezioni Unite che la disposizione di cui all’art.
17, lett. b), della legge n. 10/1977 non poteva considerarsi “funzionale alla
tutela dell’interesse all’osservanza delle norme di diritto sostanziale che
disciplinano l’attività edilizia”, poiché “l’interesse tutelato da tale norma è
quello pubblico di sottoporre l’attività edilizia al preventivo controllo della
P.A., con conseguente imposizione, a chi voglia edificare, dell’obbligo di
richiedere l’apposita autorizzazione amministrativa”.Un netto dissenso
dall'anzidetto orientamento venne espresso in una successiva sentenza (Cass.,
Sez. III, 9.1.1989, n. 2766, ric. Bisceglia), ove si affermò che la questione
doveva essere riesaminata alla stregua dei principi informatori della legge n.
47/1985, avendo tale legge profondamente mutato l’oggetto stesso della tutela
penale, incentrata ormai sul criterio sostanziale della conformità delle opere
alla normativa urbanistica. Al giudice penale venne riconosciuta così la
potestà di non tenere conto dell’atto amministrativo illegittimo, essendo
divenuta la illegittimità dell’atto essa stessa un elemento essenziale della
fattispecie criminosa. La Corte Costituzionale – con ordinanza 11/14 giugno
1990, n. 288 – confermò l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza Giordano (ritenendolo espressamente non superato
dall’anzidetta decisione) secondo il quale il giudice penale non può
disapplicare il provvedimento amministrativo, salvo i casi di lesione di
diritti soggettivi o di illiceità penale, soggiungendo però che “l’illiceità
penale di una concessione non deriva soltanto dalla collusione (tra richiedente
ed autorità amministrativa), ma da qualsiasi violazione della legge penale che
abbia a viziare il momento formativo della volontà della Pubblica
Amministrazione”. Seguirono ulteriori oscillazioni giurisprudenziali per cui le
Sezioni Unite hanno avuto occasione di pronunciarsi nuovamente sulla questione
e – con la sentenza 12.11.1993, ric. Borgia – hanno affermato che “al giudice
penale non è affidato, in definitiva, alcun sindacato sull’atto amministrativo,
ma questi, nell’esercizio della potestà penale, è tenuto ad accertare la
conformità fra l’ipotesi di fatto (opera esegue o eseguita) e la fattispecie
legale (identificata dalle disposizioni legislative statali e regionali in materia
urbanistico-edilizia, dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dalle
prescrizioni del regolamento edilizio). Il complesso di tali disposizioni,
previsioni e prescrizioni, tutte insieme considerate, costituisce il parametro
organico per l’accertamento della liceità o dell’illiceità dell’opera edilizia
e ciò in quanto l’oggetto della tutela penale apprestata dall’art. 20 della
legge n. 47/1985 [oggi art. 44 del T.U. n. 380/2001] non è più - come nella
legge n. 1150 del 1942 - il bene strumentale del controllo e della disciplina
degli usi del territorio, bensì la salvaguardia degli usi pubblici e sociali
del territorio medesimo”. In questa prospettiva, nell’ipotesi di realizzazione
di opere di trasformazione del territorio in violazione dell’anzidetto parametro
di legalità urbanistica ed edilizia, il giudice non deve concludere per la
mancanza di illiceità penale solo perché sia stato rilasciato il permesso di
costruire: questo, infatti, “nel suo contenuto, nonché per le caratteristiche
strutturali e formali dell'atto, non è idoneo a definire esaurientemente lo
statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda senza rinviare al quadro
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici…Né il limite al potere di
accertamento penale del giudice può essere posto evocando l’enunciato dell’art.
5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), in quanto tale potere non è
volto ad incidere sulla sfera dei poteri riservati alla Pubblica
Amministrazione, e quindi ad esercitare un’indebita ingerenza, ma trova fondamento
e giustificazione in una esplicita previsione normativa, la quale postula la
potestà del giudice di procedere ad un’identificazione in concreto della
fattispecie sanzionata”. In seguito a quest’ultimo intervento delle Sezioni
Unite, alcune decisioni di questa Corte considerarono il reato di cui all’art.
20, lett. a), della legge n. 47/1985 come l’unica fattispecie penale
configurabile nell’ipotesi di illegittimità dell’atto concessorio, escludendo
comunque l’elemento soggettivo della contravvenzione medesima quando la
violazione delle norme urbanistiche (leggi, strumenti di pianificazione,
regolamenti) non fosse “grossolana o macroscopica” (vedi Cass., sez. III: 19
ottobre 1992, Palmieri e 21 maggio 1993, P.M. in proc. Tessarolo).
Successivamente, però, questa Corte ha rilevato che il giudizio (ric. Borgia)
conclusosi con la pronunzia delle Sezioni Unite aveva ad oggetto una
fattispecie inquadrabile nella previsione dell’art. 20, lett. a), ma che i
principi affermati con quella pronunzia hanno valore e portata generale in
relazione a tutte e tre le fattispecie attualmente previste dall’art. 44,
poiché esse tutte tutelano il medesimo interesse sostanziale dell’integrità del
territorio. A fronte dell’evoluzione interpretativa dianzi compendiata, ritiene
questo Collegio di dover affermare e ribadire i principi secondo i quali:
a) il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale
del titolo abilitativo edilizio, procede ad un’identificazione in concreto
della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna “disapplicazione”
riconducibile all’enunciato dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla
Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e
giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice; b) la
“macroscopica illegittimità” del provvedimento amministrativo non è condizione
essenziale per la configurabilità di un’ipotesi di reato ex art. 44 del T.U. n.
380/2001; mentre (a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi
dell’amministrazione) l’accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti
di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell’elemento
soggettivo della contravvenzione contestata anche riguardo all’apprezzamento
della colpa; c) spetta in ogni caso al giudice del merito, e non certo a quello
del riesame di provvedimenti di sequestro, la individuazione, in concreto, di
eventuali situazioni di buona fede e di affidamento incolpevole.
È la stessa
descrizione normativa del reato che impone quindi al giudice un riscontro
diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta
criminosa, ivi compreso l’atto amministrativo (così Cass., sez. III,
29.1-26.3.2001, n. 11716, Pm Bari in proc. Matarrese, rv. 221197-221206,
che richiama, per un’ampia disamina sul tema, Cass., sez. III,
21.1-3.3.1997, n. 146, Volpe, rv. 207596-207598).
Si è poi
acutamente osservato che, a norma dell’art.101 Cost., il giudice è soggetto
“soltanto” alla legge e non sarebbe soggetto soltanto alla legge un giudice
penale che arrestasse il proprio esame all’aspetto esistenziale e formale di un
atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali (cfr. la citata
sentenza Matarrese che rinvia per detta affermazione a Cass., sez. III,
24.1-3.5.1996, n. 4421, Oberto, rv. 204885).
A proposito invece del “carico urbanistico” si è
testualmente osservato (Cass., Sezioni Unite, 29.1-20.3.2003, n. 12878,
Pm Ancona in proc. Innocenti) che
questa nozione deriva
dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cd.
primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio
(opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature,
elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve
essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero degli abitanti
insediati ed alle caratteristiche delle attività da costoro svolte. Quindi, il
carico urbanistico è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario
come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle
persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto,
non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in
considerazione in vari istituti di diritto urbanistico: a) negli standards
urbanistici di cui al Dm 2.4.1968 n. 1444 che richiedono l’inclusione, nella
formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici
per abitante a seconda delle varie zone; b) nella sottoposizione a concessione
e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione,
delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di
nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento; c) nel parallelo esonero da
contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere
di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione; d) nell’esonero da
ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (art. 26
legge n. 47/1985 e art. 4 comma 7 legge 493/1993) che non comportano la
creazione di nuove superficie utili, ferma restando la destinazione
dell’immobile; e) nell’esonero da sanzioni penali delle opere che non
costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico (art. 10 L. n. 47/1985 e art.
4 L. 493/1993).
In sostanza, se l’ordinato e
razionale assetto distributivo del territorio (la cui tutela costituisce
l’oggetto precipuo della normativa penale in materia urbanistica) può essere
turbato non solo dalla realizzazione, ma anche dall’uso e dal godimento della
costruzione abusiva, allora l’intervenuta modifica – nel caso di che trattasi –
della destinazione della masseria compromette l’equilibrio urbanistico
esistente e pianificato della zona in quanto implica una nuova domanda di
infrastrutture destinate ad aggravare il carico urbanistico con l’aumento del
traffico, la necessità di nuovi parcheggi e dei connessi servizi strumentali.
D’altra parte se si volge per un
istante lo sguardo alle Regioni che hanno finora inteso dettare una disciplina
normativa in materia di destinazione d’uso degli immobili (cfr. ad esempio le
leggi n. 19/1999 del Piemonte, n. 1/2005 della Toscana, n. 52/1991 [modificata
dalla L. n. 7/2001] del Friuli-Venezia Giulia, n.11/1998 [modificata dalla L.
n. 21/2003] della Valle d’Aosta, n. 19/2002 della Calabria), appare evidente
come l’attività agricola (con tutte le funzioni produttive connesse, compresa
anche quella abitativa degli operatori agricoli) sia sempre inserita in una categoria
diversa rispetto alle destinazioni ad uso alberghiero e turistico-ricettivo e
sia assolutamente non assimilabile ad esse (peraltro alcune legislazioni
regionali mostrano un certo rigore nella regolamentazione del mutamento della
destinazione d’uso: lo ravvisano anche in assenza di opere edilizie e lo
assoggettano comunque a permesso di costruire allorchè il mutamento in parola
avvenga nelle zone agricole).