Cass. Civile Sez. 3, Sentenza n. 1087 del 03/02/1998
Presidente: Grossi M. Estensore: Perconte Licatese R. P.M. Cafiero D. (Conf.)
Comune Canosa (Lamesta) contro Calò (Palmieri)
(Rigetta, App. Bari, 17 maggio 1995).
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - Danno ambientale - Dolo o colpa - Necessità - Prova - Onere del danneggiato.
L'ente territoriale, che agisce per il risarcimento del danno ambientale, deve dimostrare il dolo o la colpa del danneggiante, e, quindi, dopo la legge 8 luglio 1986 n. 349, la violazione di "disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", altrimenti vigendo il principio "qui iure suo utitur neminem laedit".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE CANOSA DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 230, presso lo
studio dell'avvocato GIANFRANCO FARACI, difeso dall'avvocato PIERO
LAMESTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALÒ GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MADDALENA
RAINERI 12, presso lo studio dell'avvocato SABINO FACCIOLONGO,
difeso dall'avvocato ANGELO PALMIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 461/95 della Corte d'Appello di BARI, emessa
il 12/04/95 e depositata il 17/05/95 (R.G. 284/88);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/05/97 dal Relatore Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Dott. Angelo PALMIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Canosa di Puglia convenne in giudizio, innanzi al
Tribunale di Trani, Calò Giacomo, titolare della omonima ditta
operante nel settore dell'estrazione e dello sfruttamento
dell'argilla, per sentirlo condannare al pagamento di lire 500
milioni, o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di
risarcimento dei danni, per avere deturpato irrimediabilmente,
proseguendo nelle attività estrattive senza concessione e anche in
spregio di un'ordinanza sindacale che gli aveva ingiunto la
sospensione dei lavori, una delle sette colline circostanti
all'abitato. Il Calò, proseguiva l'attore, era stato condannato dal
pretore, con sentenza del 3 luglio 1981, per la contravvenzione di
cui agli artt. 1 e 17 lett. B della legge 28 gennaio 1977 n. 10.
Il convenuto opponeva la piena legittimità del suo operato,
autorizzato dal Corpo delle Miniere e peraltro sempre conforme alle
norme della legge e della tecnica.
Nel corso dell'istruzione, il Calò, con sentenza del 5 dicembre
1983, veniva assolto dall'imputazione di cui sopra perché il fatto
non sussiste, e tale pronuncia passava in cosa giudicata.
L'adito Tribunale, con sentenza del 31 dicembre 1987, rigettava la
domanda.
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza ora impugnata, emessa
il 17 maggio 1995, ha respinto il gravame principale del Comune e
quello incidentale del Calò, che si era doluto della compensazione
delle spese del primo grado.
La Corte territoriale ha anzitutto escluso, in forza del giudicato,
che lo sfruttamento della cava fosse soggetto a concessione, sia
pure a norma del locale regolamento edilizio.
Comunque, ha argomentato, sta di fatto che il Comune non ha dedotto
l'esistenza di un danno ambientale tutelabile civilmente e
risarcibile, ma solo la violazione dell'interesse generale al
mantenimento del patrimonio ambientale, inidoneo a costituire un
diritto soggettivo azionabile, onde l'evidente superfluità
dell'ispezione e della consulenza tecnica chieste in prime cure e
non ammesse dal Tribunale. Ha poi rilevato che il Comune, con
l'appello, ha dedotto, oltre alla lesione di interessi diffusi,
anche un generico danno a cose, di cui neppure assume la proprietà o
disponibilità, lese non nel particolare pregio loro conferito
dall'ambiente ma nella loro materialità e consistenza, danno questo
sicuramente esulante dai confini di quello ambientale e che si
inserisce invece in quello residuale per così dire "ordinario", con
un'immutazione della "causa petendi" così radicale da comportare la
novità della domanda, pertanto inammissibile in appello (art. 345
c.p.c.), e da non giustificare alcuna indagine istruttoria.
Ricorre per la cassazione di tale sentenza il Comune, sulla base di
tre motivi, cui risponde l'intimato con controricorso, illustrato da
una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 652 c.p.p. e
dell'art. 2 lett. B della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in
relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente afferma che la
sentenza assolutoria del giudice penale rende solo incontestabile
che il Calò, avendo gestito la cava senza la concessione edilizia,
non ha commesso la contravvenzione di cui agli artt. 1 e 17 lett. B
della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ma non impedisce che nella sua
condotta possano ravvisarsi altre violazioni, di norme
amministrative, come l'art. 6 del Reg. edilizio comunale (che esige,
per l'apertura o l'ampliamento di nuove cave, la licenza di
costruzione), non disapplicabile "incidenter tantum", per difetto di
giurisdizione, dal giudice ordinario, o civilistiche, come l'art.
2043 c.c.. Viceversa la Corte d'appello ha ritenuto di estendere il
giudicato anche ai fatti materiali estranei alla contestazione
penale e in nessun modo accertati nel giudizio penale.
Tali censure, per la loro infondatezza, non sono meritevoli di
accoglimento.
La sentenza penale, passata in giudicato, di assoluzione del Calò ha
solo stabilito che, per l'apertura e l'esercizio della cava
d'argilla, in assenza di opere urbanistiche, l'imputato non aveva
l'obbligo di munirsi della concessione edilizia, onde
l'insussistenza della contravvenzione ascrittagli (artt. 1 e 17
lett. B della legge 28 gennaio 1977 n. 10); escludendo nello stesso
tempo, almeno per implicito, che un obbligo siffatto potesse
scaturire, piuttosto che dalla legge, da una fonte normativa
secondaria e subordinata alla legge, come l'art. 6 del regolamento
edilizio comunale.
La Corte di merito, preso atto di ciò, si è limitata ad osservare
correttamente che, per effetto del giudicato penale assolutorio, non
può adesso ritenersi il contrario, che cioè l'attività del convenuto
appellato "fosse soggetta a concessione", ma non ha affatto
rifiutato aprioristicamente la possibilità che nella condotta del
Calò potessero ravvisarsi violazioni di norme diverse, di qualsiasi
natura, perché nessuna affermazione in tal senso si rinviene nella
motivazione, la cui lettura smentisce dunque nettamente l'assunto
che la Corte territoriale avrebbe esteso l'efficacia del giudicato
penale "anche ai fatti materiali non oggetto di accertamento nel
giudizio penale".
Quanto alla disapplicazione dell'art. 6 del regolamento edilizio, la
Corte d'appello non si è posta "ex professo" il problema, sia per
averlo ritenuto già risolto dal giudice penale ("per quanto
giustamente argomentato dal giudice d'appello penale") sia perché
giudicato comunque superfluo ai fini della decisione. Occorre
tuttavia chiarire che, qualora, a torto o a ragione, avesse reputato
di dover ribadire tale disapplicazione, avrebbe legittimamente
esercitato il potere riconosciuto al giudice ordinario dall'art. 5
della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, a tenore del quale "le
autorità giudiziarie applicheranno (...) i regolamenti generali e
locali in quanto siano conformi alle leggi"; non essendo dubitabile
che spetti soltanto alla legge prescrivere, nei singoli casi, la
necessità della concessione edilizia (art. 1 della legge 28 gennaio
1977 n. 10).
Col secondo motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art. 345
c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il Comune ricorda che, col proprio
atto introduttivo del giudizio, allegò l'esistenza del danno
ambientale facendo specifico riferimento non alla violazione degli
artt. 1 e 17 lett. B della legge n. 10 del 1977, "ma, in maniera
generica, sia al danno ambientale che al danno generico", mettendo
in luce non solo lo "scempio" dei "doni naturali" ma altresì un
comportamento del Calò "fortemente lesivo degli interessi della
collettività in generale e del Comune di Canosa di Puglia in
particolare". Nella comparsa conclusionale spiegò poi "in cosa era
consistito il comportamento fortemente lesivo". Il Tribunale,
esaminando questi ultimi profili di una possibile responsabilità,
concernenti la violazione, da parte del Calò, di varie prescrizioni
(normative, tecniche o di comune prudenza), li ritenne, è vero,
infondati; ma tanto basta ad escludere la ritenuta "novità" della
domanda in secondo grado, non configurandosi una domanda nuova "se
su di essa già vi è motivata decisione in primo grado".
Il capo censurato resiste alle critiche, per vero poco pertinenti,
del ricorrente.
Rileva la sentenza impugnata, "in parte qua", come in appello il
Comune abbia dedotto "anche, oltre alla lesione di interessi
diffusi, danni reali, quali quelli derivanti dalla rottura delle
strade, dalla insalubrità delle acque stagnanti". In tal modo,
prosegue il giudice di merito, il Comune "allega un generico danno a
cose (di cui neppure assume la proprietà o disponibilità) lese non
nel particolare pregio loro conferito dall'ambiente (...) ma nella
loro materialità e consistenza (...); e cioè "un danno che
sicuramente esula dai confini di quello ambientale per inserirsi in
quello residuale per così dire ordinario, con evidente immutazione
della "causa petendi" dell'azione così radicale da comportare la
novità della domanda", pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
Orbene, come è un dato ormai acquisito in dottrina e in
giurisprudenza, deve distinguersi, con riferimento ad un'azione di
risarcimento del danno ambientale promossa da un Comune, tra il
danno ai singoli beni, di proprietà privata o pubblica, o comunque a
posizioni soggettive individuali, che trovano la loro tutela nelle
regole ordinarie; e il danno all'ambiente considerato in senso
unitario, quale bene a sè stante, ontologicamente diverso dai
singoli beni che ne formano il substrato, in cui il profilo
sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale,
comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio
patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire
della lesione, in sè del bene ambientale (cfr. Cass. 1 settembre
1995 n. 9211). L'ambiente in senso giuridico, quale bene unitario ma
anche immateriale (Corte cost., sent. 30 dicembre 1987 n. 641),
rappresenta cioè un insieme che, pur comprendendo vari beni o
valori, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in
una realtà, priva di consistenza materiale, ma espressione di un
autonomo valore collettivo, specifico oggetto, come tale, di tutela
da parte dell'ordinamento, rispetto ad illeciti, la cui idoneità
lesiva va valutata con riguardo a siffatto valore e
indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o
più delle dette singole componenti, secondo un concetto di
pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di danno
patrimoniale, si connota tuttavia per una più ampia accezione di
danno "svincolata da una concezione aritmetico- contabile" (Cass. 9
aprile 1992 n. 4362; cfr. altresì Corte cost., sent. cit.).
Lo stesso fatto può comportare, oltre che un danno all'ambiente, da
risarcire in considerazione del suo valore di assieme, che
ovviamente prescinde dal valore patrimoniale delle singole
componenti, anche un danno a una o più di queste ultime, risarcibile
invece in termini di stretta equivalenza pecuniaria.
Emerge così, per diversità di oggetto e di criteri di
quantificazione del danno (prescindendo, per adesso, dai profili
concernenti la legittimazione attiva e le condotte lesive), la
profonda differenza strutturale tra il danno all'ambiente, sempre di
natura pubblicistica, e il danno da lesione di determinati beni,
privati o pubblici, ancorché entrambi ricadano nell'ambito della
tutela aquiliana apprestata dall'art. 2043 c.c..
La doverosa indagine di fatto, autorizzata dal denunciato "error in
procedendo", permette di verificare che le deduzioni ulteriori e
peculiari contenute, rispetto alla citazione (dove era esclusivo
riferimento alla menomazione paesaggistica subita dal territorio
comunale, derivata dalla distruzione della collina), nella comparsa
conclusionale di primo grado (come lo sfaldamento e il dissesto
delle strade o le piantagioni compromesse dalle polveri diffuse
nell'aria), e di qui trasferite nell'atto di appello (in cui si
accenna, oltre che alla lesione di "interessi diffusi", anche ai
"danni reali" già prima evidenziati), in quanto espressione di
un'ordinaria pretesa risarcitoria residuale per il danneggiamento di
beni determinati, inclusi o meno nel più generale quadro ambientale
e paesaggistico, provocarono un radicale mutamento dell'originario
"thema decidendum", introducendo nel processo una nuova "causa
petendi", fondata su situazioni e premesse giuridiche e di fatto
prima non prospettate, con la conseguente introduzione di una
domanda nuova, giustamente sanzionata dalla Corte territoriale con
la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Il ricorrente mostra di non avere ben inteso il senso e i limiti
della novità rilevata dalla Corte d'appello, la quale non ha nulla a
che vedere col diverso tema concernente le molteplici violazioni che
avrebbero contraddistinto "il comportamento fortemente lesivo" del
Calò ( ritenute non provate dal Tribunale), di cui si dirà più
oltre.
Col terzo motivo infine, prospettando il vizio di insufficiente e
contraddittoria motivazione, ai sensi degli artt. 134 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att., nonché la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697
c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente, premesso che
l'ordinamento riconosce, come diritto della personalità, la pretesa
alla conservazione dell'ambiente (bene giuridico distinto dai beni
privati e pubblici, che lo compongono), e che il danno patrimoniale
sofferto per la lesione del bene dell'ambiente riguarda tutti i
soggetti che ne risentono gli effetti; osserva che al Comune,
rappresentante della collettività danneggiata, non può disconoscersi
la legittimazione a far valere tale diritto, quale interesse
collettivo azionabile in sede civile, anche prima della legislazione
speciale in materia. I giudici di merito, conclude il ricorrente,
contraddittoriamente, da un lato hanno rigettato l'istanza di
ispezione e di consulenza tecnica intese ad accertare il danno, e
dall'altro hanno respinto la domanda per la mancata prova del danno
medesimo.
Queste doglianze, pur racchiudendo una parte di verità,, non possono
indurre alla cassazione della sentenza.
La Corte d'appello, nel solco di Cass. 9 marzo 1979 n. 1463, afferma
che il Comune "non ha dedotto l'esistenza di un danno ambientale
tutelabile civilmente e risarcibile (che (...) non è dipendente
dalla generica lesione del bene costituito dall'ambiente, ma è
collegato alla disponibilità esclusiva di un bene, la cui
conservazione, nella sua attuale potenzialità di recare utilità al
soggetto, sia inscindibile dalla conservazione delle condizioni
ambientali), ma solo una violazione dell'interesse generale al
mantenimento del patrimonio ambientale, non tutelabile civilmente
per la sua inidoneità a costituire diritto soggettivo azionabile".
Così argomentando la Corte d'appello adotta una concezione, più che
riduttiva, addirittura negativa del danno ambientale come categoria
giuridica autonoma, prescindendo dalle più recenti acquisizioni in
materia e dal complesso di principi elaborati in questi ultimi anni,
specie dopo la fondamentale sentenza della Corte costituzionale n.
641 del 30 dicembre 1987, e ignorando per giunta del tutto gli
spunti interpretativi ricavabili, anche per il passato, dalla legge
8 luglio 1986 n. 349. L'art. 18 di tale legge, lungi dall'innovare
in tutto e per tutto la materia, ha in gran parte sanzionato e
riconosciuto una realtà giuridica da tempo incontroversa, come per
es. la legittimazione attiva degli enti territoriali all'azione
risarcitoria per la lesione dell'ambiente (legitti-mazione che
peraltro la stessa Corte territoriale non mette in discussione), nel
quadro di una protezione preordinata alla salvaguardia di un
"elemento determinativo della qualità della vita" e che "non
persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime
l'esigenza di un "habitat" naturale nel quale l'uomo vive ed agisce
(...), necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini,
secondo valori largamente sentiti", di cui sono interpreti gli artt.
9 e 32 Cost. La funzione solo ricognitiva, in gran parte, della
legge cit. è dunque confermata dal fatto che nel nostro ordinamento
giuridico la protezione dell'ambiente, come ha messo in luce il
giudice delle leggi, è da sempre imposta da precetti costituzionali
(artt. 9 e 32) ed attiene ad un bene che assurge a valore primario ed
assoluto. L'art. 18 cit., sebbene non retroattivo, oltre a sancire
la già ricordata legittimazione all'esercizio dell'azione di tutela
ambientale dello Stato nonché degli altri enti pubblici territoriali
"sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo" e l'espressa
attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice ordinario
(disposizione processuale di immediata applicazione: Cass. S.U. 12
febbraio 1988 n. 1491), ha definito e tipizzato l'illecito
ambientale, richiedendo, quale suo elemento costitutivo, una
condotta dolosa o colposa, violatrice "di disposizioni di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente,
ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte".
Come è stato perspicuamente scritto in una precedente occasione da
questa Suprema Corte (Cass. 19 giugno 1996 n. 5650), la
configurabilità dell'ambiente come bene giuridico non trova la sua
fonte genetica nella cit. legge del 1986 (che si occupa piuttosto
della ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali e
associazioni protezionistiche) ma direttamente nella Costituzione,
considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente,
attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2, 3,
9, 41 e 42) che concernono l'individuo e la collettività nel suo
"habitat" economico, sociale, ambientale. Tali disposizioni primarie
elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario e
assoluto, imponendo allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi
di tutela, per le vie legali, amministrative e giudiziarie.
Pertanto anche prima della legge cit. (ma di ciò la Corte d'appello
non si è avveduta) la Costituzione e la norma generale dell'art.
2043 c.c. apprestavano all'ambiente (secondo le definizioni che ne
sono state date nel corso dell'esame del secondo mezzo) una tutela
organica e piena, di cui era già allora espressione la
legittimazione attiva degli enti territoriali direttamente
danneggiati, rappresentativi della collettività organizzata lesa in
un suo bene primario ed assoluto.
L'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata non
appare tuttavia rilevante e decisivo, posto che, al di là delle
incongrue affermazioni di principio, essa si fonda su ragioni
sufficienti a sorreggerla, pur nel differente ordine di idee fin qui
esposto.
Invero la Corte d'appello ha rifiutato l'ammissione di un'ispezione
e di una consulenza tecnica in ragione della loro "inutilità",
subito dopo meglio chiarendo il suo pensiero con l'assumere, a
giustificazione del rifiuto, "la genericità dei fatti dannosi
allegati dall'appellante", la qual cosa avrebbe connotato la
sollecitata indagine istruttoria come "puramente ed
inammissibilmente esplorativa"; ciò dopo aver ricordato, a
confutazione della tesi dell'ap-pellante, secondo cui "il danno
ambientale assunto non doveva comunque essere provato, perché non
contestato", che al contrario il Calò ebbe a contestare "fin dal
primo atto difensivo che la propria attività estrattiva avesse
procurato danni".
Risulta dal testo della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso
che il Comune, in sostanza, denunciò, a fondamento della sua azione
risarcitoria, "sic et simpliciter", un'attività estrattiva di
ingenti dimensioni, di cui il convenuto eccepì sempre la piena
legittimità, "perché autorizzata dal Corpo delle Miniere, Distretto
Minerario di Napoli, e sempre praticata nel rispetto delle norme di
legge e di tecnica"; senza che l'attore abbia mai, in contrario,
addebitato al Calò una sola specifica violazione, che fosse
sintomatica di una condotta dolosa o colposa, tale da far supporre
un'attività non più pienamente lecita ma potenzialmente rilevante ai
sensi dell'art. 2043 c.c. (l'unica norma disciplinante, all'epoca,
la materia). Si è detto che vano è il richiamo a una presunta
violazione dell'art. 6 del regolamento edilizio comunale, già
disapplicato dal giudice penale; e può aggiungersi che, per
conseguenza, è inconcludente invocare un'ordinanza sindacale di
sospensione dei lavori, se e in quanto, come sembra, emessa proprio
in base all'illegittimo art. 6 del regolamento.
Quanto poi alle presunte violazioni, accennate a proposito del
secondo mezzo, della legge 9 aprile 1959 n. 128 (norme di polizia
delle miniere e delle cave), "concernenti le distanze dalle strade,
dai corsi d'acqua, ecc., nonché la sicurezza per le persone che vi
lavorano e per i terzi estranei", a parte ogni valutazione di
pertinenza al tema, che non compete in questa sede, la Corte
d'appello le ha implicitamente incluse nel suo complessivo e
riferito giudizio di "genericità" delle deduzioni dell'attore, ne' il
ricorrente oppone di averle invece, nel corso del giudizio di
merito, più precisamente dettagliate, per renderle concrete e
aderenti alla fattispecie.
Occorre ricordare che, in tema di danno ambientale, sia per i fatti
anteriori alla legge del 1986, regolati dal solo art. 2043 c.c., sia
per i fatti successivi, disciplinati dall'art. 18 cit., non è
sufficiente la modificazione, alterazione o distruzione
dell'ambiente naturale considerata da un mero punto di vista
obiettivo, nella sua materialità, ma occorre l'elemento soggettivo
intenzionale, che cioè la condotta sia "dolosa o colposa" e, per la
legge speciale, qualificata dalla "violazione di disposizioni di
legge o di provvedimenti adottati in base a legge"; altrimenti
vigendo la nota causa esimente dell'esercizio legittimo di un
diritto ("qui suo jure utitur neminem laedit").
In questa situazione processuale, nella quale, stando agli
accertamenti e alle valutazioni insindacabili del giudice di merito,
nulla è stato provato se non il semplice dato obbiettivo della
corrosione della collina per effetto dell'attività estrattiva,
legittimo si palesa il rifiuto tanto dell'ispezione quanto di una
consulenza tecnica, la quale ultima, in particolare (ma altrettanto
dicasi della prima), come è giurisprudenza costante di questa Corte
di legittimità, non può mai essere ammessa ed espletata per
sopperire all'inerzia probatoria della parte e segnatamente non può
avere finalità semplicemente esplorative, volte cioè a ricercare, in
luogo della parte onerata, gli elementi fattuali da porre a sostegno
delle pretese fatte valere nella causa.
Nè si obietti che il danno ambientale sia rilevabile solo col
ricorso a determinate cognizioni tecniche, sicché, versando la parte
nell'impossibilità di provarlo in altro modo, non possa il giudice,
senza contraddirsi, respingere l'istanza di consulenza e nello
stesso tempo ritenere non provato ciò che proprio essa avrebbe
dovuto dimostrare.
Bisogna invero distinguere tra i fatti obiettivi, che la parte è in
ogni caso nella concreta possibilità di provare, quale coordinate
del danno, e che consistono nell'evento materiale in sè,
corrispondente alla modificazione delle caratteristiche esteriori
dell'ambiente, e nelle condotte dolose o colpose che l'hanno
provocata; e la valutazione tecnica dell'evento ad opera di esperti,
la quale può nei congrui casi rendersi necessaria, onde appurare se
quella modificazione configuri un danno ambientale giuridicamente
rilevante.
Peraltro gli enti territoriali titolari dell'azione risarcitoria
dispongono di propri uffici tecnici idonei ad offrire al giudice la
prova, o un principio di prova, dei presupposti obiettivi del
particolare danno lamentato, ragion per cui può ben dirsi che, nella
speciale materia in esame, la consulenza tecnica d'ufficio venga di
regola ad assumere un peculiare ruolo integrativo, di verifica di
precedenti accertamenti eseguiti "da qualificati organismi
pubblici", solo in presenza dei quali, non sussistendo
inottemperanza del danneggiato all'onere della prova, non può
fondatamente rigettarsi la richiesta istruttoria, che si presenta in
tal caso come lo strumento tecnicamente più funzionale ed efficace
d'indagine (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9211 cit.).
Censurabile, in conclusione, sotto il primo aspetto, la sentenza
impugnata è viceversa ineccepibile nel resto, e inevitabile pertanto
è il rigetto del ricorso.
Soccorrono giusti motivi per compensare le spese del presente
giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso a Roma, addì 7 maggio 1997.