Tribunale di Tolmezzo Ordinanza 9 marzo 2007
Est. Poillucci
Costituzione di parte civile di associazioni ambientaliste nel processo penale
N. 202/02 R.G. Notizie di reato
N. 213/06 R.G. Trib.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Il giudice,
a scioglimento della
riserva assunta all’udienza del 18.1.2007,
con riguardo alla richiesta
di espunzione dei documenti allegati alla costituzione di parte civile, si
rileva che la documentazione risulta allegata esclusivamente per supportare
l’atto di costituzione e che, sotto tale limitato profilo, assume piena
rilevanza. L’eccezione deve pertanto essere respinta.
Con riguardo all’opposizione alla costituzione di parte
civile.
Occorre premettere che l’azione civile da parte
dell’associazione WWF è esercitata sotto diversi profili, da un lato in
proprio, in relazione alla lesione dell’interesse collettivo alla salubrità
dell’ambiente di cui detto ente è portatore, nonché per far valere il diritto
al risarcimento della propria immagine e reputazione, pregiudicati dai reati
per i quali si procede (in quanto contrastanti con le finalità statutarie
dell’associazione), e, dall’altro lato, in sostituzione degli enti territoriali
Comune di Tolmezzo, Provincia di Udine e Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, ai sensi dell’art. 9, co. 3° D.Lgs. 267/00 (testo unico sugli enti
locali);
sotto il primo profilo occorre evidenziare come la
Giurisprudenza più recente (cfr. Cass. 9.10.2006, n. 33887) abbia fatto propria
l’impostazione dommatica che utilizza lo schema generale dell’azione aquiliana
di cui all’art. 2043 cod. civ., configurando in capo alle associazioni
ambientaliste in quanto tali un interesse legittimo alla tutela dell’ambiente,
idoneo a essere leso dal danno ambientale.
A tale scopo questa impostazione si avvale in modo più o
meno articolato della sistemazione teorica elaborata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza amministrativa in tema di interessi diffusi e di interessi
collettivi.
Secondo questa elaborazione, gli interessi diffusi, che
sono in genere comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o
addirittura della comunità nazionale o internazionale, sono privi di tutela
giurisdizionale. Si tratta infatti di interessi che riguardano beni
insuscettibili di appropriazione individuale e quindi anche di gestione
processuale. Perciò sono stati opportunamente definiti come “adespoti”, cioè
senza portatori, privi di titolari.
Da un processo di soggettivizzazione o
corporativizzazione degli interessi diffusi nascono gli interessi collettivi,
che sono comuni a più soggetti che si associano come categoria o gruppo
omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso. A differenza degli interessi
diffusi, gli interessi collettivi sono suscettibili di tutela giurisdizionale,
perché trovano una titolarità in enti esponenziali capaci di agire, che si
distinguono tanto dalla comunità generale quanto dai singoli associati
nell’organizzazione. Si tratta perciò di interessi legittimi.
Secondo la dottrina amministrativistica, per consentire
il passaggio da interessi diffusi nella comunità, privi di tutela, a interessi
collettivi legittimi, dotati di tutela davanti al giudice amministrativo,
occorre che i primi siano non solo differenziati ma anche qualificati.
Come ha precisato la giurisprudenza amministrativa, i fattori essenziali di
tale qualificazione giuridica sono:
a)
il collegamento
territoriale, in forza del quale la legittimazione ad agire contro la Pubblica
Amministrazione deve essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti e alle
organizzazioni degli interessi diffusi che siano radicate nell’ambito
territoriale in cui ha effetto il provvedimento amministrativo da impugnare (ed
a tale riguardo assume rilevanza la documentazione allegata alla costituzione
di parte civile dalla quale si desume l’aderenza al territorio dell’azione
dell’associazione de quo; analogo
riconoscimento è contenuto ad es. nella sentenza della Cassazione penale, sez. III, 1.10.1996, n. 9837 in un procedimento penale per
violazione dell'art. 734 c.p. e dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985 n. 312,
conv. con modificazioni in l. 8 agosto 1985 n. 431, in relazione ad attività di
coltivazione di una cava).
b)
la partecipazione
procedimentale, in forza della quale la legittimazione ad agire davanti al
giudice amministrativo spetta a tutte le organizzazioni che siano ammesse a
partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione del
provvedimento impugnando (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 407 del 27 agosto 1982,
che ha riconosciuto la legittimazione dell’Associazione Italiana per il World
Wildlife Fund a impugnare un provvedimento in materia venatoria, in considerazione
del fatto che essa era chiamata a designare un proprio rappresentante in seno
al Comitato tecnico venatorio nazionale). Questo criterio ha poi trovato una
consacrazione legislativa nell’art. 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in
materia di procedimento amministrativo, secondo il quale “qualunque soggetto,
portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”.
Si deve quindi riconoscere che, per effetto di una lunga
evoluzione giurisprudenziale e normativa, è stata estesa agli enti esponenziali
di interessi collettivi la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale
amministrativa, in quanto enti portatori di un interesse legittimo alla
legalità dell’attività amministrativa. Unico requisito richiesto è che l’ente
esponenziale sia titolare di interessi territorialmente determinati, tali da
poter essere concretamente lesi dal provvedimento amministrativo.
Acquisito questo risultato, il passo successivo è
consequenziale, perché la titolarità di un interesse legittimo in capo agli
enti collettivi diventa il presupposto per la loro legittimazione all’azione di
risarcimento in sede civile e in sede penale.
Infatti, la fondamentale pronuncia di Cass. SS.UU. Civ.
n. 500 del 22 luglio 1999, Com. Fiesole c. Vitali, rv. 530533, ha statuito che
anche la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità
aquiliana, giacché il danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod.
civ. è quello che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per
l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, e in particolare
senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto
soggettivo.
Ne deriva che gli enti esponenziali di interessi
collettivi possono essere danneggiati (in senso proprio) da attività lesive
degli interessi di cui sono portatori.
Risulta così dimostrata, in base allo schema aquiliano e
agli approdi dommatici in tema di interessi collettivi, l’assoluta correttezza
della tesi secondo la quale le associazioni ambientaliste sono legittimate in
via autonoma e principale all’azione di risarcimento per danno ambientale,
quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali
territorialmente determinati, concretamente lesi da un’attività illecita.
Dall’altro lato, l’associazione, in quanto soggetto
giuridico dell’ordinamento, è senza dubbio portatrice di un proprio autonomo
diritto soggettivo all’immagine ed alla reputazione, che risulta astrattamente
tutelabile anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, qualora
lo stesso risulti direttamente leso dalla condotta illecita. Anche sotto tale
profilo deve quindi essere ammessa la costituzione di parte civile.
Con riguardo poi all’azione civile in sostituzione degli
enti territoriali indicati dall’art. 9 del T.U: sugli Enti Locali, si deve
evidenziare come l’interpretazione offerta dalla parte civile appaia l’unica
costituzionalmente compatibile. Infatti qualsiasi diversa interpretazione del
combinato disposto di cui agli artt. 303 let. f) e 318 let. b) D.L.vo 152/06
(laddove la prima norma esclude l’applicabilità della parte VI del D.L.vo
152/06, relativa alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all’ambiente, ai danni causati da emissioni, eventi ed incidenti verificatisi
prima dell’entrata in vigore della citata parte VI del decreto e la seconda
dichiara abrogato l’art. 9 comma 3° D.L.vo 267/00) verrebbe a determinare una
situazione di inammissibile vuoto di tutela risarcitoria con riguardo ai danni
ambientali verificatisi prima dell’entrata in vigore del codice dell’ambiente del 2006, con l’impossibilità di applicare, da
un lato, le complesse procedure di ripristino ambientale di cui agli artt. 305
e ss. del D.L.vo 152/06 e, dall’altro, il risarcimento del danno disciplinato
dagli artt. 18 L. 349/86 (con l’esclusione del solo comma 5° relativo
all’intervento in giudizio) e 9 D.L.vo 267/00. Si deve quindi ritenere che la
norma di cui alla let. f) dell’art. 303 D.L.vo 152/06 escluda l’applicabilità
della nuova disciplina di cui alla parte VI del decreto legislativo anche con
riferimento alla disciplina transitoria prevista dall’art. 318, che produrrà
pertanto i propri effetti abrogatici esclusivamente con riguardo ai danni
ambientali verificatisi successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo
152/06.
Se pertanto la disciplina introdotta dal D.L.vo 152/06
con riguardo alla legittimazione ad agire ha senza dubbio carattere
processuale, il principio del tempus
regit actum risulta nel caso in esame condizionato dal termine di entrata
in vigore previsto dall’art. 303 let. f), per il quale, si ribadisce,
l’applicabilità di tutta la parte VI del decreto legislativo è esclusa con
riguardo agli eventi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore di tale
normativa.
Deve pertanto ammettersi la costituzione di parte civile,
anche sotto il profilo della richiesta di risarcimento del danno in
sostituzione del Comune di Tolmezzo e della Provincia di Udine.
L’azione di cui all’art. 9 T.U. Enti Locali, come tutte
le ipotesi di legittimazione ad agire in via surrogatoria, è di carattere
eccezionale ed è quindi in suscettibile di interpretazione estensiva o
analogica al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Né
appare condivisibile la tesi del difensore di parte civile, secondo la quale
l’azione di cui all’art. 9 sarebbe esercitata non in sostituzione della Regione
F.V.G. quale istituzione, ma della collettività che tale regione rappresenta.
Si tratta, ad avviso dello scrivente, di due ipotesi differenti, in quanto,
sotto il primo profilo, l’azione civile può essere esercitata iure proprio dall’associazione, quale
ente rappresentativo di interessi collettivi, per le ragioni che si sono sopra
sinteticamente evidenziate; la legittimazione processuale di cui all’art. 9
costituirebbe invece una legittimazione
processuale sostitutiva delle facoltà di un’istituzione (peraltro dotata di
autonomo statuto), che quindi in assenza di espressa previsione legislativa,
non può essere riconosciuta.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di esclusione
della documentazione allegata all’atto di costituzione di parte civile,
ammettendone l’allegazione solo in riferimento alla legittimazione ad agire
dell’associazione;
ammette la costituzione
dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund - Onlus, con la sola
esclusione dell’azione esercitata in surrogazione della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
Tolmezzo, 9 marzo 2007
Il Giudice
Camillo Poillucci