Giurisp. Pen. Merito: Danno Ambientale. Costituzione associaioni ambientaliste (regime transitorio)
Inserito il Sabato, 17 marzo @ 04:00:41 CET da God |
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TRIBUNALE DI TOLMEZZO- SEZIONE PENALE- GIUDICE MONOCRATICO
ORDINANZA DEL 9.3.2007
Est.POIULUCCI
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL WWF ITALIA IN PROPRIO ED IN
SOSTITUZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER REATI
AMBIENTALI COMMESSI IN DATA ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
D.Legs. 152/06- AMMISSIBILITA'.
"Se la disciplina introdotta dal D.L.vo 152/06 con riguardo alla
legittimazione ad agire ha senza dubbio carattere processuale, il
principio del tempus regit actum risulta condizionato dal termine di
entrata in vigore previsto dall’art. 303 let. f), per il
quale l’applicabilità di tutta la parte VI del
decreto legislativo è esclusa con riguardo agli eventi
verificatisi anteriormente all’entrata in vigore di tale
normativa.
Deve pertanto ammettersi la costituzione di parte civile, anche sotto
il profilo della richiesta di risarcimento del danno in sostituzione
del Comune di Tolmezzo e della Provincia di Udine"
Si ringrazia l'Avv.
Maurizio Balletta per la segnalazione
N. 202/02 R.G.
Notizie di reato
N. 213/06 R.G.
Trib.
TRIBUNALE
DI TOLMEZZO
Il giudice,
a
scioglimento della
riserva assunta all’udienza del 18.1.2007,
con
riguardo alla richiesta
di espunzione dei documenti allegati alla costituzione di parte civile,
si
rileva che la documentazione risulta allegata esclusivamente per
supportare
l’atto di costituzione e che, sotto tale limitato profilo,
assume piena
rilevanza. L’eccezione deve pertanto essere respinta.
Con
riguardo all’opposizione alla costituzione di parte
civile.
Occorre
premettere che l’azione civile da parte
dell’associazione WWF è esercitata sotto diversi
profili, da un lato in
proprio, in relazione alla lesione dell’interesse collettivo
alla salubrità
dell’ambiente di cui detto ente è portatore,
nonché per far valere il diritto
al risarcimento della propria immagine e reputazione, pregiudicati dai
reati
per i quali si procede (in quanto contrastanti con le
finalità statutarie
dell’associazione), e, dall’altro lato, in
sostituzione degli enti territoriali
Comune di Tolmezzo, Provincia di Udine e Regione autonoma Friuli
Venezia
Giulia, ai sensi dell’art. 9, co. 3° D.Lgs. 267/00
(testo unico sugli enti
locali);
sotto
il primo profilo occorre evidenziare come la
Giurisprudenza più
recente (cfr. Cass. 9.10.2006, n. 33887) abbia fatto propria
l’impostazione
dommatica che utilizza lo schema generale dell’azione
aquiliana di cui all’art.
2043 cod. civ., configurando in capo alle associazioni ambientaliste in
quanto
tali un interesse legittimo alla tutela dell’ambiente, idoneo
a essere leso dal
danno ambientale.
A
tale scopo questa impostazione si avvale in modo più o
meno articolato della sistemazione teorica elaborata dalla dottrina e
dalla
giurisprudenza amministrativa in tema di interessi diffusi e di
interessi
collettivi.
Secondo
questa elaborazione, gli interessi diffusi, che
sono in genere comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o
addirittura della comunità nazionale o internazionale, sono
privi di tutela
giurisdizionale. Si tratta infatti di interessi che riguardano beni
insuscettibili di appropriazione individuale e quindi anche di gestione
processuale. Perciò sono stati opportunamente definiti come
“adespoti”, cioè
senza portatori, privi di titolari.
Da
un processo di soggettivizzazione o
corporativizzazione degli interessi diffusi nascono gli interessi
collettivi,
che sono comuni a più soggetti che si associano come
categoria o gruppo
omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso. A differenza degli
interessi
diffusi, gli interessi collettivi sono suscettibili di tutela
giurisdizionale,
perché trovano una titolarità in enti
esponenziali capaci di agire, che si
distinguono tanto dalla comunità generale quanto dai singoli
associati
nell’organizzazione. Si tratta perciò di interessi
legittimi.
Secondo
la dottrina amministrativistica, per consentire
il passaggio da interessi diffusi nella comunità, privi di
tutela, a interessi
collettivi legittimi, dotati di tutela davanti al giudice
amministrativo,
occorre che i primi siano non solo differenziati ma anche qualificati.
Come
ha precisato la giurisprudenza amministrativa, i fattori essenziali di
tale qualificazione giuridica sono:
a)
il
collegamento
territoriale, in forza del quale la legittimazione ad agire contro la
Pubblica Amministrazione
deve essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti e alle
organizzazioni degli
interessi diffusi che siano radicate nell’ambito territoriale
in cui ha effetto
il provvedimento amministrativo da impugnare (ed a tale riguardo assume
rilevanza la documentazione allegata alla costituzione di parte civile
dalla
quale si desume l’aderenza al territorio
dell’azione dell’associazione de
quo; analogo riconoscimento è
contenuto ad es. nella sentenza della Cassazione
penale, sez. III, 1.10.1996, n. 9837
in un procedimento penale per
violazione dell'art. 734 c.p. e dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985
n. 312,
conv. con modificazioni in l. 8 agosto 1985 n. 431, in
relazione ad
attività di coltivazione di una cava).
b)
la
partecipazione
procedimentale, in forza della quale la legittimazione ad agire davanti
al
giudice amministrativo spetta a tutte le organizzazioni che siano
ammesse a
partecipare al procedimento amministrativo finalizzato
all’emanazione del
provvedimento impugnando (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 407 del 27 agosto
1982,
che ha riconosciuto la legittimazione dell’Associazione
Italiana per il World
Wildlife Fund a impugnare un provvedimento in materia venatoria, in
considerazione
del fatto che essa era chiamata a designare un proprio rappresentante
in seno
al Comitato tecnico venatorio nazionale). Questo criterio ha poi
trovato una
consacrazione legislativa nell’art. 9 della legge 7 agosto
1990 n. 241
in materia di
procedimento amministrativo, secondo il quale “qualunque
soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento”.
Si
deve quindi riconoscere che, per effetto di una lunga
evoluzione giurisprudenziale e normativa, è stata estesa
agli enti esponenziali
di interessi collettivi la possibilità di accedere alla
tutela giurisdizionale
amministrativa, in quanto enti portatori di un interesse legittimo alla
legalità dell’attività amministrativa.
Unico requisito richiesto è che l’ente
esponenziale sia titolare di interessi territorialmente determinati,
tali da
poter essere concretamente lesi dal provvedimento amministrativo.
Acquisito
questo risultato, il passo successivo è
consequenziale, perché la titolarità di un
interesse legittimo in capo agli
enti collettivi diventa il presupposto per la loro legittimazione
all’azione di
risarcimento in sede civile e in sede penale.
Infatti,
la fondamentale pronuncia di Cass. SS.UU. Civ.
n. 500 del 22 luglio 1999, Com. Fiesole c. Vitali, rv. 530533, ha
statuito che
anche la lesione di un interesse legittimo può essere fonte
di responsabilità
aquiliana, giacché il danno ingiusto risarcibile ai sensi
dell’art. 2043 cod.
civ. è quello che si risolve nella lesione di un interesse
rilevante per
l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione
formale, e in particolare
senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di
diritto
soggettivo.
Ne
deriva che gli enti esponenziali di interessi
collettivi possono essere danneggiati (in senso proprio) da
attività lesive
degli interessi di cui sono portatori.
Risulta
così dimostrata, in base allo schema aquiliano e
agli approdi dommatici in tema di interessi collettivi,
l’assoluta correttezza
della tesi secondo la quale le associazioni ambientaliste sono
legittimate in
via autonoma e principale all’azione di risarcimento per
danno ambientale,
quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali
territorialmente determinati, concretamente lesi da
un’attività illecita.
Dall’altro
lato, l’associazione, in quanto soggetto
giuridico dell’ordinamento, è senza dubbio
portatrice di un proprio autonomo
diritto soggettivo all’immagine ed alla reputazione, che
risulta astrattamente
tutelabile anche in sede penale mediante costituzione di parte civile,
qualora
lo stesso risulti direttamente leso dalla condotta illecita. Anche
sotto tale
profilo deve quindi essere ammessa la costituzione di parte civile.
Con
riguardo poi all’azione civile in sostituzione degli
enti territoriali indicati dall’art. 9 del T.U: sugli Enti
Locali, si deve
evidenziare come l’interpretazione offerta dalla parte civile
appaia l’unica
costituzionalmente compatibile. Infatti qualsiasi diversa
interpretazione del
combinato disposto di cui agli artt. 303 let. f) e 318 let. b) D.L.vo
152/06
(laddove la prima norma esclude l’applicabilità
della parte VI del D.L.vo
152/06, relativa alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i
danni
all’ambiente, ai danni causati da emissioni, eventi ed
incidenti verificatisi
prima dell’entrata in vigore della citata parte VI del
decreto e la seconda
dichiara abrogato l’art. 9 comma 3° D.L.vo 267/00)
verrebbe a determinare una
situazione di inammissibile vuoto di tutela risarcitoria con riguardo
ai danni
ambientali verificatisi prima dell’entrata in vigore del codice dell’ambiente del 2006,
con l’impossibilità di applicare, da
un lato, le complesse procedure di ripristino ambientale di cui agli
artt. 305
e ss. del D.L.vo 152/06 e, dall’altro, il risarcimento del
danno disciplinato
dagli artt. 18
L.
349/86 (con l’esclusione del solo comma 5° relativo
all’intervento in giudizio)
e 9 D.L.vo 267/00. Si deve quindi ritenere che la norma di cui alla
let. f)
dell’art. 303 D.L.vo 152/06 escluda
l’applicabilità della nuova disciplina di
cui alla parte VI del decreto legislativo anche con riferimento alla
disciplina
transitoria prevista dall’art. 318, che produrrà
pertanto i propri effetti
abrogatici esclusivamente con riguardo ai danni ambientali verificatisi
successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo 152/06.
Se
pertanto la disciplina introdotta dal D.L.vo 152/06
con riguardo alla legittimazione ad agire ha senza dubbio carattere
processuale, il principio del tempus
regit actum risulta nel caso in esame condizionato dal
termine di entrata
in vigore previsto dall’art. 303 let. f), per il quale, si
ribadisce,
l’applicabilità di tutta la parte VI del decreto
legislativo è esclusa con
riguardo agli eventi verificatisi anteriormente all’entrata
in vigore di tale
normativa.
Deve
pertanto ammettersi la costituzione di parte civile,
anche sotto il profilo della richiesta di risarcimento del danno in
sostituzione del Comune di Tolmezzo e della Provincia di Udine.
L’azione
di cui all’art. 9 T.U. Enti Locali, come tutte
le ipotesi di legittimazione ad agire in via surrogatoria, è
di carattere
eccezionale ed è quindi in suscettibile di interpretazione
estensiva o
analogica al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Né
appare condivisibile la tesi del difensore di parte civile, secondo la
quale
l’azione di cui all’art. 9 sarebbe esercitata non
in sostituzione della Regione
F.V.G. quale istituzione, ma della collettività che tale
regione rappresenta.
Si tratta, ad avviso dello scrivente, di due ipotesi differenti, in
quanto,
sotto il primo profilo, l’azione civile può essere
esercitata iure proprio
dall’associazione, quale
ente rappresentativo di interessi collettivi, per le ragioni che si
sono sopra
sinteticamente evidenziate; la legittimazione processuale di cui
all’art. 9
costituirebbe invece
una legittimazione
processuale sostitutiva delle facoltà di
un’istituzione (peraltro dotata di
autonomo statuto), che quindi in assenza di espressa previsione
legislativa,
non può essere riconosciuta.
P.Q.M.
Rigetta
la richiesta di esclusione
della documentazione allegata all’atto di costituzione di
parte civile,
ammettendone l’allegazione solo in riferimento alla
legittimazione ad agire
dell’associazione;
ammette
la costituzione
dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund - Onlus,
con la sola
esclusione dell’azione esercitata in surrogazione della
Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
Tolmezzo,
9 marzo 2007
Il
Giudice
Camillo
Poillucci
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