Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Ordinanza commissariale
Inserito il Lunedì, 26 febbraio @ 14:00:00 CET da God |
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TAR
Lazio (RM) Sez. I sent. n. 216
del 15.01.2007; .
Rifiuti. Ordinanza commissariale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sede di Roma, Sez. I^
composto dai signori magistrati:
Pasquale de Lise
Presidente
Antonino Savo Amodio
Componente
Silvia Martino
Componente
rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8001/2006 proposto da Comune di Roccasecca, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenza
Meleo
ed elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Belloni n. 88 presso
lo studio dell’avv. Prosperetti;
CONTRO
- Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario
delegato p.t. per l’attuazione degli interventi relativi al
superamento dell’emergenza socio – economico
–
ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello
Stato, con domicilio eletto in Roma, presso la medesima Avvocatura,
alla via dei Portoghesi n. 12;
- il Soggetto attuatore, dott. Stefano Laporta, n.c.;
- Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Paolo Sanino, con domicilio eletto in Roma, presso
l’Avvocatura regionale, alla via Marcantonio Colonna n. 27;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, con domicilio ex lege presso la medesima Avvocatura in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
- A.R.P.A. Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
- Prefettura di Frosinone, in persona del Prefetto p.t., n.c.;
e nei confronti
- M.A.D. s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Paolo Stella Richter e
dall’avv. Marco Pizzutelli, con domicilio eletto in Roma
presso
lo studio del primo al v.le Mazzini n. 11;
per l’annullamento
- dell’ordinanza commissariale n. 8 del 31 maggio 2006,
avente ad
oggetto l’approvazione e autorizzazione alla realizzazione
del
progetto di ampliamento della discarica comprensoriale per rifiuti non
pericolosi sita in Roccasecca, loc. Cerreto (FR);
- del d.P.C.M. del 29.12.2005 con il quale è stato prorogato
fino al 31 maggio 2006 lo stato di emergenza nel territorio della
Regione Lazio, in ordine alla situazione di crisi socio –
economico – ambientale nel settore dei rifiuti urbani,
speciali e
speciali pericolosi;
- dei provvedimenti commissariali nn. 68/2003, 10/2003, 3/2004 e
15/2004, con cui è stato autorizzato
l’abbancamento di
ulteriori volumetrie di rifiuti;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e
comunque connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio,
del
Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel
territorio
della Regione Lazio, del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché della società M.A.D.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 22.11.2006 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi altresì gli avv.ti Lorenza Meleo, Paolo Sanino, Marco
Pizzutelli e Paolo Stella Richter per le parti rispettivamente
rappresentate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. A seguito delle ordinanze di
protezione civile n.
2992/99 e 3249/2002, il Presidente della Regione Lazio veniva nominato
Commissario delegato per la gestione dell’emergenza
ambientale
nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo.
Con d.P.C.M. 29.12.2005 lo stato di emergenza nel territorio della
Regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio –
economico – ambientale nel settore dei rifiuti urbani,
speciali e
speciali pericolosi, è stato ulteriormente prorogato sino al
31.5.2006.
In data 28.11.2002 il Soggetto attuatore nominato con decreto n.
7/2002, considerata la specifica situazione di emergenza della
Provincia di Frosinone, autorizzava un progetto per la realizzazione e
gestione di una discarica provvisoria comprensoriale sita in
Roccasecca, località Cerreto (ordinanza n. 2/2002).
Con successivi provvedimenti commissariali (decreto n. 68/2003 e
ordinanze nn. 10/2003, 3/2004 e 15/2004, nonché nn. 13 e
23/2004) veniva disposto l’incremento delle volumetrie di
rifiuti
da conferirsi nel sito nonché l’ampliamento della
discarica mediante la realizzazione e la messa in esercizio di un nuovo
invaso.
Infine, con ordinanza commissariale n. 8 del 31.5.2006, è
stata
autorizzata la realizzazione di un ulteriore intervento di ampliamento.
Il ricorso è articolato in quattro motivi così
rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della l. 24.2.1992
n. 225, per carenza ed omessa indicazione dei presupposti dello stato
di emergenza;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l. 18
maggio 1989, n. 183, del d.l. n. 180/98, convertito in l. n. 267/98;
degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 59 del 18.8.2005; degli artt. 2 e 5 del
d.lgs. n. 22/97;
3) Violazione del piano regionale dei rifiuti approvato con D.G.R. n.
112 del 10.7.2002;
4) Violazione art. 3, l. 7.8.1990, n. 241; violazione art. 5 l.
24.2.1992, n. 225; violazione art. 1 O.P.C.M. 8.11.2002, n. 3249 e
succ. mod.; violazione art. 12 O.P.C.M. del 2.5.2006, n. 3250. Difetto
– insufficienza – illogicità manifesta
della
motivazione – carenza di potere in concreto.
Si sono costituiti per resistere, depositando documenti e memorie, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario delegato, la
Regione Lazio, nonché la società
controinteressata.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica
udienza del 22.11.2006.
DIRITTO
1. Sono impugnati il d.P.C.M. 29.12.2005,
recante
“Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della regione
Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”,
nonché l’ordinanza commissariale n. 8 del
31.5.2006, con
la quale è stata autorizzata la realizzazione di un
ulteriore
intervento di ampliamento della discarica comprensoriale provvisoria
sita in Roccasecca, località Cerreto.
La discarica smaltisce i “sovvalli” prodotti
dall’impianto di preselezione e compostaggio di Colfelice,
nonché i rifiuti speciali non pericolosi conferiti da
impianti
privati.
Formano altresì oggetto di impugnazione i provvedimenti
commissariali nn. 68/2003, 10/2003, 13/2004 e 15/2004 con i quali
è stato autorizzato l’abbancamento,
nell’originario
sito di discarica autorizzato con ordinanza n. 2/2002, di ulteriori
volumetrie di rifiuti.
Al riguardo, occorre sin da ora precisare che l’impugnativa
di
tali provvedimenti è inammissibile, vuoi per la mancanza di
specifiche censure, vuoi per la tardività della reazione a
provvedimenti già da tempo conosciuti ed in parte gravati
dallo
stesso Comune oggi ricorrente dinanzi alla sezione staccata di Latina.
Inoltre, con sentenza n. 5713/2006 della V^ Sezione del Consiglio di
Stato, è stato accolto l’appello avverso la
sentenza n.
3714/2004 di questo TAR con la quale era stata annullata
l’ordinanza commissariale n. 2/2002.
L’idoneità dell’originaria
localizzazione del sito
di discarica, così come esattamente rilevato dalla Regione,
non
può dunque essere rimessa in discussione.
E’ infine possibile prescindere dall’esame delle
ulteriori
eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti in quanto il
ricorso si appalesa infondato nel merito.
2. Il primo motivo è rivolto
essenzialmente
avverso la proroga dello stato di emergenza, nonché avverso
l’O.P.C.M. n. 3520/2006 con la quale il Presidente della
Regione
Lazio, nella sua qualità di Commissario delegato per
l’emergenza ambientale, è stato autorizzato al
rilascio
delle autorizzazioni previste dal d.lgs. 18.2.2005, n. 59.
Il Comune sostiene che la “cristallizzazione” dello
stato
di emergenza non può più qualificarsi in termini
“emergenziali” e quindi fondare validamente un
intervento
di protezione civile che ha comportato l’estromissione delle
comunità locali dai processi decisionali e dalla gestione
degli
interventi sul territorio.
L’argomento relativo alla sostanziale incertezza del termine
finale del regime emergenziale, e alla sovrapposizione di un sistema
amministrativo e di gestione alternativo a quello ordinario, ha trovato
riscontro in due sentenze della V^ Sezione del Consiglio di Stato,
riguardanti l’emergenza rifiuti nella Regione Campania
(decisioni
n. 6280 e 6809 del 2002).
Tali pronunce sono però rimaste isolate a fronte, invece,
del
più consolidato indirizzo secondo cui il potere di ordinanza
extra ordinem può essere legittimamente esercitato anche
sussistendo da tempo la situazione di fatto per cui si procede (cfr.,
da ultimo, Cons. St., sez. IV, decisione n. 2795/2005).
Nella fattispecie, a ben vedere, non è contestata
la
perdurante situazione di emergenza né la
necessità, per
il “ritorno alle normali condizioni di vita”, della
prosecuzione delle azioni intraprese dal Commissario delegato, quanto
l’adeguatezza e la tempestività del complesso di
tali
azioni.
Con riguardo al potere concretamente esercitato nella fattispecie, deve
tuttavia osservarsi che anche l’ordinanza n. 8/2006 si
appalesa
immune dalle critiche che le vengono rivolte.
3. Con un primo ordine di censure si
deduce che il
Commissario delegato avrebbe dovuto acquisire il parere
dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano
e
Volturno, non essendogli stato conferito espressamente il potere di
derogare alle norme contenute nella l.n. 183/89 e nel d.l. n. 180/98,
conv. in l. n. 267/1998. Ciò senza considerare che
l’area
di Cerreto, risulta classificata, nel Piano straordinario approvato
dalla medesima Autorità nell’ottobre 1999, quale
area a
rischio idrogeologico molto elevato nella quale sono vietati
“l’apertura di discariche pubbliche o private,
anche se
provvisorie, impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi,
depositi a cielo aperto di qualunque materiale o sostanza inquinante o
pericolosa”.
Infine, sarebbe stato comunque violato il principio di
effettività della protezione ambientale.
3.a Le censure non hanno pregio.
In punto di fatto deve rilevarsi che la controinteressata Mad ha
prodotto un’attestazione dell’Autorità
di Bacino,
risalente al 15.1.2003, secondo la quale il sito di Cerreto non ricade
nelle aree soggette a rischio idraulico.
Tale dichiarazione, unitamente all’allegata cartografia delle
fasce fluviali di cui al “Piano stralcio di assetto
idrogeologico” adottato dall’Autorità
(tavole LG.1.6
e LG.2.15), non è stata contestata specificamente
dal
Comune di Roccasecca.
Il ricorso ignora altresì l’articolata istruttoria
tecnico
– scientifica, condotta dal Soggetto attuatore,
nell’ambito
della quale sono stati acquisiti:
- il parere, favorevole con prescrizioni, di
compatibilità
ambientale n. 88350, reso in data 30.5.2006 dalla competente area VIA
– Danno ambientale della Regione Lazio;
- il parere favorevole n. 042196 reso in data 9.3.2006 dalla competente
Area Difesa del Suolo della Regione Lazio;
- il parere favorevole con prescrizione espresso dalla commissione
tecnico – scientifica di cui all’art. 4, comma 2,
dell’o.P.C.M. 8.11.2002, reso nella seduta del 22.7.2005, con
particolare riguardo ai requisiti tecnici di cui al d.lgs. 13.1.2003,
n. 36.
La controinteressata Mad ha altresì prodotto copia della
relazione redatta dall’ing. Guido Motteran, nominato dal
Consiglio di Stato nell’ambito del giudizio definito con la
cit.
sentenza n. 5713/2006, al fine di verificare “la minor
distanza
in linea d’aria esistente tra l’impianto di
discarica [..]
e il Fiume Melfa”.
In tale giudizio era specificamente contestata la violazione della
distanza minima dai corsi di acqua pubblica, indicata in 150 ml nel
ricordato Piano regionale di gestione dei rifiuti.
Il c.t.u., oltre ad attestare che la distanza che intercorre tra la
discarica in attività ed il Fiume Melfa è pari a
mt.
260,55, ha preliminarmente analizzato la situazione morfologica ed
idrografica del sito.
Dai rilievi effettuati è emerso che l’area dove
è
situata la discarica è costituita da un terrazzo morfologico
con
andamento subpianeggiante posto a circa 20 - 30 mt. sopra la
quota di scorrimento del Fiume Melfa.
Deve quindi convenirsi con la controinteressata che tale dato, oltre ad
essere del tutto congruente con la classificazione più
recente
dell’area, quale risulta dal Piano stralcio adottato
dall’Autorità di Bacino, consente di escludere i
rischi di
esondazione paventati nel ricorso.
Quanto ai rilievi concernenti l’omessa acquisizione del
parere
dell’Autorità di Bacino, è sufficiente
ricordare
che, ai sensi dell’art. 9 dell’O.P.C.M. n. 2992/99,
il
Commissario delegato “provvede all’approvazione dei
progetti e all’autorizzazione all’esercizio degli
impianti,
qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga alla normativa vigente.
In particolare, l’approvazione dei progetti da parte del
commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, e
comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità dei
lavori”.
L’ampia formulazione della norma evidenzia la concentrazione
in
capo al Commissario del complesso procedimento di approvazione degli
impianti de quibus, il quale peraltro, anche nella forma ordinaria,
risulta caratterizzato da un tipico strumento di semplificazione
dell’azione amministrativa, quale la conferenza di servizi
istruttoria disciplinata dall’art. 27 del d.lgs. n.22/97.
4. Con il successivo mezzo di gravame
è
dedotta la violazione del Piano regionale dei rifiuti nella parte in
cui prevede, quali fattori escludenti per la localizzazione di
discariche, l’esistenza di un elevato rischio idrogeologico,
nonché la presenza di strutture e/o edifici sensibili a meno
di
2000 mt., di centri abitati a meno di 1.500 mt., nonché,
infine,
di “case sparse” a meno di 700 mt..
4.a Circa l’insussistenza di
rischi di
esondazione, e comunque di rischi idrogeologici, è
sufficiente
rinviare a quanto in precedenza argomentato al paragrafo 3.a.
La questione delle distanze risulta poi definita dalla cit. sentenza n.
5713/2006, nella quale è chiaramente affermata la
compatibilità delle misure rilevate dal c.t.u. con quelle
richieste dal Piano regionale.
Va per completezza soggiunto che, in base alla disciplina relativa alla
localizzazione delle discariche, oggi contenuta nel d.lgs. n. 36/2003,
le prescrizioni in materia di distanze non costituiscono più
un
“fattore escludente” assoluto e inderogabile ma,
semmai, di
attenzione progettuale, essendo in particolare previsto (all.1,
paragrafo 2.1., penultimo comma) che “Per ciascun sito di
ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di
accettabilità dell'impianto in relazione a:
- distanza dai centri abitati;
[....]”
Nella fattispecie, la Commissione tecnico – scientifica di
cui
all’art. 4, comma 2, dell’O.P.C.M. 8.11.2002, ha
reso il
proprio parere favorevole con espresso riferimento alla sussistenza dei
“requisiti tecnici di cui al d.lgs. 13 gennaio 2003, n.
36”. Tale statuizione, come già osservato,
è
rimasta del tutto esente da censure.
Infine, non appare inutile rilevare che, nell’esercizio dei
poteri extra ordinem, il Commissario delegato non
è
vincolato dalla programmazione ordinaria della Regione, essendo stato
viceversa nominato al precipuo fine di predisporre un piano di
interventi per l’emergenza.
5. Con l’ultimo mezzo di
gravame si sostiene
che l’ordinanza n. 8/2006 non reca alcuna motivazione circa
le
ragioni concrete, specifiche ed attuali per cui l’intervento
de
quo debba essere previsto ed attuato al di fuori del piano regionale
dei rifiuti.
La censura si appalesa invero del tutto generica a fronte di quanto
esplicitamente argomentato nel provvedimento circa la mancata
realizzazione di una discarica comprensoriale definitiva,
l’inesistenza di soluzioni alternative (peraltro nemmeno
ipotizzate dal Comune ricorrente), e quindi in ordine alla
necessità di garantire la continuità del servizio
di
smaltimento,
In definitiva, per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere
respinto.
Vi sono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di
giudizio.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^,
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.11.2006.
Pasquale de
Lise
Presidente
Silvia
Martino
Estensore
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