TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZ. PENALE COLLEGIO B Ord. 12 gennaio 2007
Azione per il risarcimento del danno
ambientale-
legittimazione attiva del solo ministero
dell'ambiente e tutela del territorio sulla base della vi parte del d.
legs:
152/06.
IL TRIBUNALE
Sulla richiesta pregiudiziale circa l’insussistenza di
legittimazione attiva alla costituzione di parte civile nel presente
procedimento per tutti i soggetti diversi dal Ministero
dell’Ambiente con riferimento alla risarcibilità
del danno ambientale; sentito il Pubblico Ministero e le altre parti;
rilevato che dalla lettura delle norme di cui agli artt. 299 e ss. D.
Legs. n. 152/06 si desume una sorta di riserva di legge a favore dello
Stato e segnatamente del Ministero dell’ambiente e del
territorio circa i poteri di tutela preventiva e riparatoria del danno
ambientale, così come espressamente delineato
nell’art. 300 della legge citata; che infatti è
l’organo dell’amministrazione centrale che, sulla
scorta della disciplina indicata, può disporre tutti gli
interventi a tutela dell’ambiente al punto che gli enti
territoriali possono in primo luogo sollecitare i poteri
dell’organo centrale e poi agire in via amministrativa in
caso di inerzia ovvero di non condivisione delle decisioni adottate
dallo stesso, di tal che deve ritenersi assorbente
l’iniziativa, autonoma o sollecitata, dell’organo
centrale costituito dal Ministero dell’Ambiente e del
territorio; considerato poi che per espressa dizione
dell’art. 311 legge citata è il solo Ministero
suddetto che può azionare in sede penale il diritto al
risarcimento del danno ambientale, ciò in coerenza con il
dato secondo cui gli oneri di intervento, riparazione ecc. appaiono
sostenuti in ultima istanza dall’organo centrale; rilevato di
contro che i molteplici profili di valenza del danno
all’ambiente secondo l’art. 300 non escludono in
astratto ulteriori connotazioni di danno riconducibili ad altri
titolari per i quali, pertanto, non può elidersi in via
pregiudiziale la legittimazione attiva degli stessi enti territoriali,
di associazioni, singoli o privati; che infine l’art. 318
co.2 lett. A) della legge 152/06 ha espressamente abrogato, ad
eccezione del co.5 l’art. 18 della legge n. 349/86 e
successive integrazioni, che al comma 3 prevedeva la legittimazione
degli enti territoriali in aggiunta allo Stato per l’azione
di risarcimento del danno anche in sede penale, per cui allo stato
attuale della legislazione è l’organo
dell’amministrazione centrale legittimato a costituirsi parte
civile nel processo penale in relazione al danno ambientale.
PQM
accoglie la questione pregiudiziale sollevata dalla difesa nei sensi e
nei limiti della parte motiva circa la legittimazione attiva del solo
Ministero dell’Ambiente a costituirsi parte civile per il
risarcimento del danno ambientale, ferme restando le valutazioni in
ordine alla costituzione di parte civile dei Comuni, della Provincia e
degli altri soggetti.
Napoli,
12.1.2007.
Il Tribunale
f.to
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE PENALE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli lì 12.1.2007.
IL CANCELLIERE B3