Giur.Amm. T.a.r.: Urbanistica. Ordine di demolizione
Inserito il Sabato, 30 dicembre @ 16:48:49 CET da God |
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T.a.r. Campania (Napoli) sent.10122 del 21 novembre 2006
Urbanistica. Ordine di demolizione e mancata comunicazione di avvio del
procedimento
n.
10122/06
Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. IV di
Napoli, composto dai signori magistrati:
EDUARDO PUGLIESE
Presidente
RENATA
IANIGRO
I Referendario
INES SIMONA IMMACOLATA
PISANO
Ref.,
relatore
SENTENZA
sul ricorso n.4221/2005 proposto da RUSPANTINI Italo,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall'avv.Roberta Covino, presso il cui studio in Napoli, via Carducci
n. 42 elettivamente domicilia;
contro
il COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al
ricorso
notificato, dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons
d'Oranges e Bruno Crimaldi dell'Avvocatura Municipale, presso la cui
sede in P.zzo S.Giacomo,è elettivamente domiciliato;
PER L'ANNULLAMENTO,
- della disposizione dirigenziale n.112 del 24/2/2005,
notificata in data 9.3.2005 del Dirigente del Servizio Edilizia Privata
ed Antiabusivismo del Comune di Napoli, con la quale è stata
respinta l’istanza di accertamento in conformità
ex art.36 DPR 380/01 presentata dal ricorrente con pratica
n.580/04 con riferimento a due tettoie realizzate sul terrazzo a
livello dell’immobile sito in Napoli alla via Teofilo Patini
n.10 ed ha rinnovato l’ordine di demolizione delle
stesse;
-di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Vista l’ordinanza n.2156/05 con cui in data 13.7.2005 il
Tribunale rigettava l’istanza cautelare proposta;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 19 luglio 2006 la relazione
del Referendario Dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 9 maggio 2005 il ricorrente ha
impugnato, chiedendone l'annullamento, il diniego di accertamento in
conformità e l'ordinanza di demolizione di cui in epigrafe -
relativi alla realizzazione di due tettoie, alte alla gronda mt.2,40 ed
in mezzeria 2,60, costituite da strutture portanti metalliche e
copertura con pannelli isolanti delimitate da muretti di altezza di m
0,80, a copertura di una superficie di circa 71,00 mq (31,00+40,00)-
realizzate sul terrazzo a livello dell’immobile sito in
Napoli alla via Teofilo Patini n.10.
Detto provvedimento, in particolare, veniva motivato in adesione alla
relazione istruttoria del responsabile del procedimento con il
contrasto dell’opera con gli artt.31 e 33 della variante
generale al PRG, che in zona B-sottozona Bb (agglomerati urbani di
recente formazione, espansione recente) prevedono interventi di
conservazione dei volumi legittimi esistenti e non la realizzazione di
nuovi volumi.
Avverso la suindicata disposizione dirigenziale parte
ricorrente muoveva le seguenti censure:
A) Illegittimità del diniego di istanza di accertamento in
conformità- 1) Violazione art.36 DPR 380/01 e art.3 legge
n.241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione-Violazione degli
artt.31 e 33 della variante generale, del R.E. del Comune di Napoli.
Violazione art.97 e 113 Cost. 2) Violazione del giusto procedimento e
difetto di motivazione stante l’assoluta mancanza nel
provvedimento di diniego di qualsiasi preciso riferimento alle ragioni
di contrasto dell’intervento con le prescrizioni urbanistiche
vigenti;
B) Illegittimità dell’ordine di demolizione: 1)
Illegittimità derivata, violazione artt.3 e 10 legge 241/90.
Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione artt. 27 e
art.31 DPR 380/01. Difetto di istruttoria. 2) Violazione art.7 legge
7/8/1990 n.241. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.
L'Amministrazione comunale si costituiva in giudizio, resistendo al
ricorso ed all'udienza pubblica del 19 luglio 2006
il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame viene impugnato, in primo luogo, il
diniego dell'istanza di sanatoria (provv.n.112 del 24.2.2005) motivato-
visto il parere contrario espresso dalla C.E. nella seduta del 20.1.05
e la proposta motivata in data 14.2.2005 del Responsabile del
Procedimento a conclusione dell’istruttoria- sul presupposto
che “l’intervento è consistito nella
installazione, sul terrazzo a livello dell’immobile, di due
tettoie con strutture metalliche e
copertura con pannelli isolanti delimitate da muretti di altezza di m
0,80. Tali strutture non essendo completamente a vento non presentano
le caratteristiche della tettoia come definita dall’art.2 del
Regolamento Edilizio, e sono da valutarsi come volume non consentito a
norma degli artt.31 e 33 della variante generale, che prevedono
interventi di conservazione dei volumi legittimi esistenti e non la
realizzazione di nuovi volumi come nel caso in esame”.
2. Le doglianze mosse dal ricorrente con il primo e secondo motivo di
ricorso avverso il provvedimento di diniego di accertamento in
conformità attengono innanzitutto all’infondatezza
del diniego in punto di fatto laddove esso muove dal presupposto
che l’intervento realizzato abbia determinato un
aumento di volumetria, ed in secondo luogo alla carenza e comunque
genericità della motivazione laddove essa si è
“limitata” a richiamare la violazione
degli artt.31 e 33 della variante generale del PRG, che in zona B-
agglomerati urbani di recente formazione- sottozona B1 consentono solo
interventi conservativi dei volumi legittimi esistenti e non la
realizzazione di nuovi volumi.
Parte ricorrente, in primo luogo, deduce che la realizzazione della
tettoia di cui trattasi non ha comportato una
“nuova” volumetria ed anzi non costituisce affatto
una “volumetria”.
Orbene, va premesso che la realizzazione di una tettoia può
costituire una vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni
ed ai materiali utilizzati e come tale, in siffatte ipotesi, deve
essere soggetta al permesso di costruire (T.A.R. Toscana, sez. III, 17
luglio 2003, n. 2850; T.A.R Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216).
Per giurisprudenza costante di questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli,
sez. IV, n. 897 del 18 febbraio 2003, n. 12962 del 20 ottobre 2003, n.
4107 del 16 luglio 2002), gli interventi consistenti nella
installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque
apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di
protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi
entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono
ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso
di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte
dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità
di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici)
dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono
viceversa ritenersi installabili senza concessione edilizia (oggi
permesso di costruire) allorquando le loro dimensioni sono di
entità tale da arrecare una visibile alterazione
all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando
quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più
ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della
accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello
stesso cui accedono (in termini Consiglio di Stato, Sez. V^, 13 marzo
2001 n. 1442, sez. II^, 5 febbraio 1997, n. 336, TAR Lazio, Sez. II^ n.
1055 del 15 febbraio 2002, TAR Parma n. 114 del 6 marzo 2003).
Pertanto, correttamente nel caso in esame – trattandosi di
una tettoia di circa di 71,00 mq con altezza media di
mt.2,40, costituite da strutture portanti in ferro e copertura in
lamiera isotermica e delimitate ai lati da due muretti di
cm.0,80 - parte ricorrente ne ha chiesto la sanatoria ai sensi
dell’art.36 DPR 380/01, trattandosi di “nuova
costruzione” abusivamente realizzata, dall’altro
è innegabile che altrettanto correttamente
l’amministrazione ha negato l’accertamento in
conformità, trattandosi di intervento realizzato in zona
B-sottozona B1, non consentito in quanto “tale struttura non
essendo completamente a vento non presenta le caratteristiche della
tettoia come definita dall’art.2 del Regolamento Edilizio, ed
è da valutarsi come volume non consentito a norma degli
artt.31 e 33 della variante generale, che prevedono interventi di
conservazione dei volumi legittimi esistenti e non la realizzazione di
nuovi volumi come nel caso in esame”.
Le tettoie di cui si verte infatti – in relazione
alle dimensioni ed alla modalità di
realizzazione- devono senz’altro considerarsi una
“costruzione” che, oltre a richiedere per la sua
realizzazione l’esistenza di un titolo abilitativo, determina
indubbiamente un aumento volumetrico.
Se è vero, infatti, che può parlarsi di
“nuova costruzione” soggetta a permesso di
costruire anche in ipotesi in cui non vengano realizzati
nuovi volumi, perché altrimenti sarebbe sufficiente la mera
preesistenza di un edificio per qualificare ad esempio come
“ristrutturazione”, e non come “nuova
costruzione”, qualunque nuova costruzione effettuata in
sostituzione di quella precedente (T.A.R. Veneto, sez. II, 17 dicembre
2002, n. 6620) – mentre tale ipotesi per giurisprudenza
costante è ad esempio ravvisabile quando
dell'edificio preesistente, pur rimanendo immutata
la volumetria, sia mutata la distribuzione delle superfici occupate in
relazione all'originaria sagoma d'ingombro (Cassazione civile, sez. II,
15 luglio 2003, n. 11027)- nel caso specifico deve osservarsi che le
tettoie in esame, delimitate entrambe su due lati da mura perimetrali
ed una delle quali munita di pareti di chiusura di parte dello spazio
coperto dalla tettoia- costituiscono, senza dubbio,
un volume edilizio in quanto in materia urbanistico edilizia
il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio
è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base
e due superfici verticali contigue (Tar Piemonte n.2824 del
12.7.2005; T.A.R. Liguria, I, 12 dicembre 1989, n. 943;
T.A.R. Sicilia – Catania, 30 settembre 1994, n. 2171).
Pertanto, risulta corretta la motivazione del diniego di sanatoria,
sulla base del parere sfavorevole del responsabile del procedimento, in
relazione al contrasto di detta tettoia con gli artt.31 e 33 della
variante generale al PRG. Contrariamente a quanto affermato da parte
ricorrente, invero, risultano adeguatamente esplicitate e in
punto di fatto e in punto di diritto le ragioni della scelta effettuata
dall’amministrazione, senza che possa invocarsi la violazione
degli artt.97 e 113 Cost.
3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto,
conseguentemente, l’illegittimità derivata
dell’ordine di demolizione alla stregua dei vizi inficianti
il provvedimento presupposto - che, come osservato al punto che
precede, appaiono insussistenti - nonchè
l’illegittimità per vizi propri
dell’atto, consistenti e nella violazione art.3 della legge
241/90 e difetto di motivazione e nella violazione degli artt.27 e 31
del DPR e difetto di istruttoria.
Il Comune, infatti, contestualmente all’adozione del diniego
dell’istanza del 24.2.05, secondo quanto sostenuto da parte
ricorrente si sarebbe limitato a
“rinnovare” l’ordine di demolizione
già emanato precedentemente alla istanza di accertamento in
conformità del 28.12.2004, senza rinnovare
l’istruttoria e senza adeguatamente motivare in merito.
Sussisterebbero pertanto i vizi di difetto di istruttoria e difetto di
motivazione.
La censura è infondata.
Infatti se è vero che, per giurisprudenza costante
di questa sezione, nel sistema delineato dalla l. 28 febbraio 1985 n.
47 (ora DPR 380/01), qualora l'interessato abbia attivato il
procedimento per ottenere la concessione di costruzione edilizia- ora
permesso di costruire- in sanatoria di abusi, il ricorso proposto
contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza (nella specie,
ordine di demolizione ) diviene improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse, essendo tale ordinanza divenuta priva di efficacia,
atteso che a seguito dell'istanza di sanatoria essa deve essere
sostituita o dalla concessione in sanatoria (espressa o implicita) o da
un nuovo provvedimento sanzionatorio, in base alla disciplina posta dal
capo I della l. n. 47 del 1985, come prescrive l'art. 40 della stessa
legge (per tutte, da ultimo cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9
maggio 2005, n. 5672), nel caso in esame correttamente
l’amministrazione a seguito del provvedimento di diniego di
permesso di costruire in sanatoria - in relazione all’istanza
di accertamento in conformità presentata dal ricorrente
- ha rinnovato l’ordine di demolizione delle
tettoie, trattandosi di atto vincolato sulla base degli esiti
dell’espletata istruttoria- come sopra ampiamente
evidenziato- che conduceva al diniego della sanatoria.
4. Il ricorrente deduce, poi, l’ulteriore profilo di
illegittimità della disposizione dirigenziale di demolizione
per difetto di motivazione, violazione dell’artt.7 della
legge 7/8/1990 n.241. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.
Illogicità. Le censure sono infondate.
L'ordinanza di demolizione è infatti atto dovuto e
vincolato; pertanto, l'obbligo della motivazione - inteso nella sua
essenzialità, senza inutili e fuorvianti formalismi -
è sufficientemente assolto con l'indicazione, anche "per
relationem" (rinvio al contenuto dei pareri infra procedimentali), dei
presupposti di fatto ("id est", verbali di contravvenzione,
individuazione dettagliata delle opere abusive) attraverso i quali sia
comunque possibile ricostruire l'"iter" logico seguito
dall'amministrazione ed al giudice, per tale via, di esercitare il
proprio sindacato di legittimità (T.A.R. Puglia Bari, sez.
II, 23 dicembre 2002, n. 5843).
5. Parimenti infondata è la censura sotto il profilo
dell’omesso avviso di comunicazione di avvio del procedimento
e conseguente violazione dell’art.7 legge 241/90, atteso che,
come da costante orientamento di questa sezione (ex multis, 21
settembre 2002, n.5431; 17 giugno 2002, n.3611), il provvedimento di
rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve
essere preceduto dall'avviso di inizio del procedimento, essendo questo
ad istanza di parte. Tale circostanza non è di poco momento,
in quanto la previsione dell'onere partecipativo di cui all'art.7 L. 7
agosto 1990 n. 241, presuppone che l'interessato ignori l'esistenza del
procedimento stesso, cosa ovviamente da escludere se il procedimento
è stato iniziato a seguito di un'istanza presentata dal
destinatario dell' atto (Cons. Stato, IV Sez., 5 luglio 2000 n. 3709).
Peraltro, questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, n. 651/2006 cit.) ha
già avuto occasione di puntualizzare le ragioni inducono a
mantenere fermo il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi
prima dell’entrata in vigore della legge n. 15/2005, secondo
il quale nei procedimenti ad istanza di parte non è dovuta
la comunicazione prescritta dall’articolo 7 della legge n.
241/1990 nei confronti del soggetto che ha attivato il procedimento
perché costui, essendo pienamente a conoscenza
dell’esistenza del procedimento medesimo,
può intervenirvi in qualunque momento.
Occorre infatti rammentare che la tesi favorevole applicazione
dell’art. 7 nei procedimenti ad istanza di parte trova oggi
un significativo riscontro nel testo dell’art. 8 della legge
n. 241/1990 (come modificato dalla legge n. 15/2005), perché
tale disposizione prevede espressamente (al primo comma, lettera c ter)
che nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione contenga la
data di presentazione della relativa istanza. Tuttavia tale
disposizione, ad avviso del Collegio, non può essere
interpretata nel senso di ritenere che tra i destinatari
della comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990
debba essere incluso anche colui che ha attivato il procedimento,
perchè una siffatta interpretazione si tradurrebbe in un
significativo aggravamento del procedimento, in palese contrasto con
l’art. 1, comma 2, della stessa legge n. 241/1990, secondo il
quale “la pubblica amministrazione non può
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria”. Infatti
nell’applicazione delle norme sul procedimento occorre
evitare che siano posti a carico dell’Amministrazione
adempimenti che non risultino essenziali per il corretto svolgimento
del procedimento e per la piena salvaguardia degli interessi pubblici e
privati coinvolti, perché la regola sancita
dall’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 costituisce
diretta espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di
imparzialità dell’attività
amministrativa. A ciò si deve poi aggiungere che il
principio del non aggravamento del procedimento deve essere coordinato
con l’esplicita previsione normativa del dovere
dell’Amministrazione di concludere i procedimenti (compresi
quelli ad iniziativa di parte) con un provvedimento espresso ed entro
un tempo determinato. Ne consegue che, qualora si accedesse
ad un’interpretazione che impone l’obbligo di cui
all’art. 7 della legge n. 241/1990 anche nei confronti di chi
ha attivato il procedimento, si introdurrebbe una scissione tra il
momento di attivazione e il momento di avvio del procedimento,
sicuramente pregiudizievole per la certezza e per il rispetto
dei termine fissato per la conclusione del procedimento, che
risulterebbe inevitabilmente condizionato dal termine in cui
l’Amministrazione ha effettuato la comunicazione di avvio del
procedimento.
Per tali ragioni, l’art. 8 della legge n. 241/1990 deve
essere interpretato unitamente all’art. 7 della
stessa legge (che tra i destinatari della comunicazione di avvio del
procedimento indica non solo i soggetti nei cui confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti,
ma anche quelli che per legge debbono intervenirvi e quelli, diversi
dai destinatari del provvedimento finale, individuati o facilmente
individuabili, che da esso possano subire pregiudizio) e si deve quindi
ritenere che nei procedimenti ad istanza di parte la predetta
comunicazione debba essere effettuata solo nei confronti dei soggetti
che per legge debbono intervenire al procedimento e dei soggetti
diversi dai destinatari del provvedimento finale che da esso possano
subire un pregiudizio.
6. Stesso è a dirsi con riferimento all’omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento con riferimento
all’ordine di demolizione. Non è infatti
necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di
ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di
provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è
vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività
delle opere, cioè in virtù di un presupposto di
fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza,
rientrando nella propria sfera di controllo (T.A.R. Puglia Lecce, sez.
III, 10 luglio 2004, n. 4974; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II,
18 febbraio 2003, n. 116; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 aprile 2002, n.
838).
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di
lite.
P.Q.M
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione IV di
Napoli, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 4221/05 proposto
da RUSPANTINI Italo lo rigetta.
Compensa spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19
luglio 2006.
Il
Presidente
L’estensore
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