Cons. di Stato Sez. V sent. 6809 del 21 novembre 2006
Rifiuti. Autorizzazione discarica
REPUBBLICA ITALIANA
REG.DEC.6802/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6147 6490 REG. RIC.
Il
Consiglio di
Stato in sede
giurisdizionale
Quinta Sezione
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello
n. 6147/06 proposto dalla
società Systema Ambiente a r.l. quale incorporante di
Transeco s.r.l., in
persona del presidente e legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giustino
Ciampoli,
dall'avv. Paolo Vaiano e dall'avv. Prof. Diego Vaiano, nello studio
degli
ultimi è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere
Marzio, n. 3;
CONTRO
Comune di Pozzo D’Adda,
in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso
dall’avv. Carlo Orlandi e domiciliato in Roma Via Barberini
n. 86 presso lo
studio dell’avv. R. Pardoni;
e nei
confronti di
Regione Lombardia, in
persona del Presidente pro tempore della
giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico
Tedeschini e
Viviana Fidani e domiciliata in Roma presso lo studio del primo Largo
Messico
n. 7;
Provincia di Milano, in persona del
Presidente pro tempore, della
giunta provinciale,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Martinelli e Luciano Fiori e
domiciliata in Roma Via della Vite n. 7 presso lo studio
dell’avv. Piero
D’Amelio;
n. 6490/2006, proposto dalla
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Viviana
Fidani
dell'Avvocatura Regionale e dall'avv. prof. Franco Tedeschini con
domicilio
eletto presso lo studio del secondo, in Roma, Largo Messico n. 7;
CONTRO
Comune di Pozzo D’Adda,
in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso
dall’avv. Carlo Orlandi ed elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'avv.
Riccardo Parboni in Roma, via Barberini, n. 86;
e nei
confronti di
Systema Ambiente S.r.l.
quale incorporante di Transeco s.r.l., in persona del presidente e
legale
rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Giustino Ciampoli, dall'avv.
Paolo Vaiano e
dall'avv. Prof. Diego Vaiano, nello studio degli ultimi è
elettivamente
domiciliata in Roma Lungotevere Marzio, n. 3;
Provincia di Milano, in persona del
Presidente pro tempore, della
giunta provinciale
rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Fiori e
dall’avv. Ettore Martinelli,
con domicilio eletto in via della Vite n. 7 presso l’avv.
Piero D’Amelio;
per la riforma
della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia -
Milano -
Sezione II del 5 maggio 2006, n. 1140 di annullamento del decreto n.
4852 del
24 marzo 2004 con cui la Direzione generale territorio e urbanistica
della
Regione Lombardia ha fornito, ai sensi dell’at. 7 del DPR 12
aprile 1996,
giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del
progetto di discarica di
seconda categoria tipo B per rifiuti speciali non pericolosi da
realizzare nel
Comune di Inzago;
visto il ricorso ed i relativi
allegati;
visti gli atti di
costituzione in giudizio del Comune di Pozzo D’Adda, di
Systema Ambiente
S.r.l., della
Provincia di Milano e
della Regione Lombaria;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 12
settembre 2006, il relatore, consigliere
Cesare Lamberti, ed uditi, inoltre gli avvocati Ciampoli, Tedeschini,
Barasi su
delega dell’avv. Orlandi, e Masini su delega
dell’avv. Fiori;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto
segue:
FATTO
1)
Con
decreto n. 4852 del 24 marzo 2004 il dirigente della Direzione Generale
Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia ha espresso, ai sensi
dell’at. 7 del DPR 12 aprile 1996, giudizio positivo sulla
compatibilità
ambientale del progetto di discarica di seconda categoria tipo B per
rifiuti
speciali non pericolosi da realizzare nel Comune di Inzago, confinante
con il
territorio del Comune di Pozzo d'Adda.
1.2)
Nei confronti del provvedimento e della comunicazione n. 16373 del 29
aprile
2004, di risposta all’istanza del Comune ricorrente di
partecipare alla
conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs
n. 22/97, il
Comune di Pozzo d'Adda ha proposto impugnativa al Tar della Lombardia,
per i
seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art.
27, comma 2, del
D.Lgs n. 22/1997 e dei principi generali in materia di procedimenti
amministrativi. Nonostante interessato alla discarica in quanto nel
proprio
territorio già esiste una discarica finitima e una serie di
terreni destinati
ad uso agricolo, il Comune di Pozzo D'Adda, è stato invitato
alla conferenza di
servizi costituita per l’approvazione del progetto di
realizzazione della
discarica come semplice “uditore” senza alcuna
possibilità di incidere sulla
decisione finale, in violazione dell’art. 27 del D.Lgs n.
22/97. La D.G.R. n.
29257 del 12 giugno 1997 avente ad oggetto “norme di
funzionamento della
conferenza di servizi” non è sufficiente ad
escludere la partecipazione in
quanto tale provvedimento risulta in contrasto con l’art. 27
del D.Lgs n.
22/1997; 2) violazione degli artt. 2, 5 e 27 del D.Lgs n. 22/97 e degli
artt.
5, 6 e 7 del DPR 12 aprile 1996; violazione della L.R. Lombardia n.
20/99 ed
eccesso di potere per travisamento dei presupposti: Il giudizio
positivo di
compatibilità ambientale della discarica è stato
sottoposto a 26 prescrizioni
limitative. Non sono, poi, stati presi in considerazione diversi
elementi di
fatto né valutati gli effetti della discarica su quella
finitima, il mancato
inserimento della discarica nelle previsioni del P.T.C.P. e
dell’impossibilità
di recuperare ad uso agricolo le aree confinanti con la nuova
discarica. La
Regione non ha poi considerato il gravoso peso ambientale che
già affligge
l’area della Martesana.
2)
Con
i primi motivi aggiunti, il Comune ricorrente ha impugnato il decreto
n. 5883
del 20 aprile 2005, con cui il Direttore generale servizi di pubblica
utilità
della Regione Lombardia ha approvato il progetto per la realizzazione
della discarica
di seconda categoria tipo B per rifiuti speciali non pericolosi nel
Comune di
Inzago, il decreto n. 4852 del 24 marzo 2004 e gli atti relativi al
procedimento con il quale è stato dato il giudizio positivo
di compatibilità
ambientale al progetto di che trattasi.
2.1)
Premessa l’illegittimità derivata del
provvedimento di approvazione del
progetto e richiamate le censure dell’atto introduttivo
(punti sub 1 e 2 dei
motivi aggiunti), avverso il decreto n. 5883 del 20 aprile 2005 sono
state
proposte le seguenti censure (punto 3 dei motivi aggiunti): 3.1)
violazione
dell’art. 27 del D.Lgs n. 22/97 e dell’art. 5, co.
2, D.P.R. 12 aprile 1996. Il
Comune di Pozzo D’Adda non è stato invitato a
partecipare alla prima seduta
delle conferenza di servizi, e lo è stato in
qualità di semplice uditore nelle
successive. Non è stato, infine invitato a partecipare
all’ultima seduta della
conferenza tenutasi il 16 dicembre 2004. 3.2) Al Comune di Pozzo
D’Adda non
sono stati trasmessi lo studio d’impatto ambientale e di
altri documenti
relativi allo discarica. 3.3.) L’approvazione del progetto di
realizzazione
della discarica è avvenuto senza affrontare le problematiche
di assetto
idrogeologico, senza assolvere all’obbligo del completo
recupero del lotto “C”
della discarica previsto dal D.G.R. III 153 253 in data 11.6.1985,
senza
adeguata motivazione sui pareri contrari del Comune di Inzago e del
Consiglio
Provinciale di Milano senza considerare il piano cave e la
necessità del
recupero ambientale. 3.4) Difetto di motivazione. Il provvedimento di
approvazione è stato emanato senza che fosse completato il
recupero della cava
preesistente né risolte le relative problematiche.
3)
Con
i secondi motivi aggiunti, il Comune di Pozzo D’Adda ha
dedotto ulteriori
profili avverso il decreto n. 5883 del 20 aprile 2005, del Direttore
generale
servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia di
approvazione del
progetto per la realizzazione della discarica di seconda categoria tipo
B per
rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Inzago e avverso il
decreto n.
4852 del 24 marzo 2004 e gli atti relativi al procedimento con il quale
è stato
dato il giudizio positivo di compatibilità ambientale al
progetto di che
trattasi. Premesse, nei primi tre punti dell’atto le vicende
e le ragioni da
cui era scaturita l’impugnativa il Comune deduce
ulteriormente: 3.1)
incompetenza e violazione dell’art. 27
del D.Lgs n. 22/1997 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003. Il
decreto n. 5883
del 20 aprile 2005 è stato adottato dal Dirigente Generale
dei servizi di
pubblica utilità della Regione Lombardia in luogo della
Giunta Regionale. Il
provvedimento impugnato non poteva essere emanato dal dirigente, anche
perché
la Regione Lombardia non ha adeguato il proprio ordinamento
all’art. 27 del
D.Lgs. n. 165/2001. 3.2) violazione degli artt. 12 e 39 della L.R. n.
14 del
1998. il progetto prevede l’impiego di parte di
un’area già cavata e cessata e
in parte di un’area dove è concessa
l’autorizzazione per una nuova cava: era
pertanto necessaria l’autorizzazione della Provincia. 3.3)
violazione degli
artt. 4 e 7 della direttiva 75/442/CEE e dell’art. 9 della
direttiva
1999/31/CEE, violazione degli artt. 19, 20, 22, 27 del D.Lgs. n. 22/97
e degli
art. 16, 17, 19, 20 e 55 della L.R. n. 25/2003. La Regione Lombardia
non ha
fatto precedere l’approvazione del progetto di discarica
dalla previsione del
piano regionale e provinciale che avrebbe, tra l’altro,
dovuto provvedere alla
localizzazione dell’impianto. Il decreto n. 5883/2005
è stato altresì adottato
in violazione del D.Lgs. n. 36/03 che pone una serie di limitazione
alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
4)
Con
i terzi motivi aggiunti il Comune di Pozzo D’Adda ha
altresì impugnato il
decreto dirigenziale n. 9724 del 24 giugno 2005 che ha rettificato in
parte il
precedente provvedimento regionale n. 5883 del 20 aprile 2005. Nei
primi tre
punti vengono richiamati i provvedimenti e le vicende da cui
è scaturito l’atto
impugnato. Ha poi dedotto in particolare, sub 3.1, 3.2 e 3.3 le stesse
censure,
precisamente . 3.1) incompetenza e violazione dell’art. 27
del D.Lgs. n.
22/1997 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003. Il decreto n.
9724 del 24 giugno
2005 doveva essere emesso dalla Giunta Regionale. 3.2) violazione degli
artt.
12 e 39 della L.R. n. 14 del 1998. Era necessaria
l’autorizzazione della
Provincia sul progetto perché le aree erano oggetto di cava.
3.3) violazione
degli artt. 4 e 7 della direttiva 75/442/CEE e dell’art. 9
della direttiva
1999/31/CEE, violazione degli artt. 19, 20, 22, 27 del D.Lgs. n. 22/97
e degli
art. 16, 17, 19, 20 e 55 della L.R. n. 25/2003 per erronea applicazione
dei
principi e dei criteri per l’ubicazione degli impianti. La
Regione Lombardia
non ha fatto precedere l’approvazione del progetto di
discarica dalla previsione
del piano regionale e provinciale che avrebbe, tra l’altro,
dovuto provvedere
alla localizzazione dell’impianto. 3.4) Violazione della
D.G.R. n. 8/220 del 27
giugno 2005, incompetenza. E’ stata violata la competenza
della Provincia nella
localizzazione di nuovi impianti né è stato
tenuto conto della distanza minima
che deve correre fra l’impianto e il centro abitato. 3.5)
eccesso di potere per
genericità in relazione al protocollo d’intesa
sulle modalità di controllo
dell’impianto e sulla urgenza di iniziare
l’attività di discarica.
5)
In
primo grado si sono costituite la Regione Lombardia e la
società Transeco
chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti
perché infondati nel
merito. È intervenuta ad adiuvandum la Provincia di Milano.
La società Transeco
ha altresì eccepito in memoria
l’inammissibilità dell’intervento ad
adiuvandum
della Provincia di Milano.
6)
Con
la sentenza impugnata, il Tar della Lombardia ha dichiarato
inammissibile
l’intervento ad adiuvandum della Provincia di Milano in
quanto le censure
dedotte avrebbero dovuto formare oggetto di autonomo ricorso da
proporre nei
termini decadenziali di cui all’art. 21, comma 1, della L. n.
1034/1971. Ha poi
accolto il ricorso limitatamente all’incompetenza
del
Direttore Generale dei servizi di pubblica
utilità della Regione
Lombardia che ha sottoscritto i decreti n. 5883 del 20 aprile 2005 e n.
9724
del 24 giugno 2005 di approvazione del progetto per la realizzazione da
parte
della società Transeco della discarica di seconda categoria
tipo B per rifiuti
speciali non pericolosi nel Comune di Inzago.
7)
Appellano la decisione la s.r.l. Systema Ambiente (R.G. n. 6147/06) e
la
Regione Lombardia (R.G. n. 6490/06) chiedendo la riforma della sentenza
per
avere annullato per incompetenza
i
provvedimenti del Direttore
Generale dei
servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia e
ripropongono nel merito
le stesse considerazioni svolte nei confronti del ricorso di primo
grado (e dei
motivi aggiunti) di cui chiedono il rigetto nel merito. Si sono
costituiti nel
primo giudizio la regione Lombardia, rinviando al proprio appello
autonomo e la
Provincia di Milano. Si sono costituiti nel secondo giudizio il Comune
di Pozzo
D'Adda che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della
società
Systema Ambiente succeduta alla società Transeco, la
provincia di Milano e la
società Systema ambiente che ha chiesto la riunione del
presente appello con il
n. 6147/2005 da lei proposto.
Nel
corso dell’odierna Camera di Consiglio fissata per la
discussione delle domande
cautelari è stato dato avviso alle parti che i ricorsi
sarebbero stati
introitati direttamente in decisione ai sensi degli artt. 21 e 26 della
legge
n. 1034 del 1971
DIRITTO
1)
La
S.r.l. Systema Ambiente e la Regione Lombardia impugnano la sentenza in
epigrafe
che, in accoglimento del ricorso del Comune di Pozzo D’Adda,
ha dichiarato
illegittimo il decreto n.
5883 del 20 aprile 2005
(rettificato con decreto n. 9724 del 24 giugno 2005) con il quale
è stata
autorizzata la realizzazione della discarica di seconda categoria
“B” per
rifiuti speciali non pericolosi in comune di Inzago ed approvato il
relativo
progetto, perché
emanato, in luogo della
Giunta regionale, dal Dirigente generale dei servizi di pubblica
utilità della
Regione Lombardia.
Ai
sensi dall'art. 52 r.d. n. 642/1907, gli
appelli n.
6147/06 della società Systema Ambiente a r.l. quale
incorporante di Transeco
s.r.l. e n. 6490/2006 della Regione Lombardia, vanno riuniti e decisi
con una
sentenza unica per evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte
soggettiva (Cons. Stato, V, 17 gennaio
1994, n. 30).
Secondo la sentenza
di primo grado, la competenza dell’art. 27 co.
5 del D.Lgs. n. 22/1997, ad approvare il progetto e autorizzare la
realizzazione dell’impianto di smaltimento e di recupero dei
rifiuti, rimane
attribuita alla Giunta regionale, in assenza dei regolamenti e degli
atti
generali di indirizzo nel rispetto dei quali l’art. 107, co.
3 lett. f) del
D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.F.L.) limita l’esercizio della
discrezionalità dei
dirigenti. In questo senso più ristretto sono attribuiti ai
dirigenti della
Regione i provvedimenti in precedenza emanati dalla Giunta ad opera
della L.R.
24 giugno 2002, n. 13. L’approvazione del progetto e
l’autorizzazione a
realizzare l’impianto non poteva, pertanto, essere
autorizzata dal dirigente
generale dei servizi di pubblica utilità prima della
pianificazione regionale,
che si sensi dell’art. 19, co. 3 della L.R. 29 dicembre 2003,
n. 26, si
conclude con l’approvazione del Piano per la gestione
integrata e razionale dei
rifiuti da parte della Giunta regionale. Il Tribunale amministrativo
regionale
della Lombardia ha perciò dichiarato illegittimo il decreto
di autorizzazione
emesso il 20 aprile 2005 in favore della S.r.l. Transeco (cui
è succeduta
l'appellante S.r.l. Systema Ambiente), perché antecedente
all’approvazione
definitiva del Piano regionale, avvenuta il 27 giugno 2005, oltre che
privo
dell’individuazione puntuale dell’area
potenzialmente idonea da parte della
Provincia di Milano, competente tramite il Piano di gestione
provinciale, da
adottare successivamente alla consulta preliminare dei comuni sui
criteri.
2) Secondo gli
appellanti, S.r.l. Systema Ambiente e Regione
Lombardia, la L.R. n. 13 del 2002 attribuisce ai dirigenti la
competenza
generalizzata sui provvedimenti della regione che non siano
espressamente
attribuiti alla Giunta da una norma successiva alla sua emanazione.
L’approvazione del progetto e l’autorizzazione a
realizzare l’impianto di
smaltimento e di recupero dei rifiuti erano perciò di
competenza del direttore
generale dei servizi di pubblica utilità e non della Giunta
regionale anche in
assenza dell’approvazione definitiva del programma di
gestione dei rifiuti
previsto dall’art. 17 co. 3, L.R. n. 26 del 2003. La censura
è fondata per ambedue
i profili.
3)
L’autorizzazione a realizzare nuovi impianti di smaltimento o
di recupero di rifiuti ed approvare i progetti, attribuita alla giunta
regionale dall’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997, fa parte delle
competenze che le
regioni possono lasciare inalterate oppure trasferire ai loro organi
burocratici, dopo la separazione della funzione d’indirizzo
politico dalla
gestione amministrativa inaugurata dal D.Lgs. n. 29/1993. Nei rapporti
fra
organi politici e burocratici, l’art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993
ha attribuito
agli organi di direzione politica gli obiettivi e i programmi da
attuare e ai
dirigenti degli atti e provvedimenti amministrativi …
nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa. In
questo quadro normativo, l’individuazione nella giunta
regionale dell’organo
competente ad emanare i provvedimenti sugli impianti di smaltimento e
recupero
dei rifiuti ad opera dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997,
rispondeva all’intento
del legislatore statale di concentrare nell’organo esecutivo
delle regioni
l’intera attività di versione dei rifiuti
dall’elaborazione di piani alle
operazioni di smaltimento (cfr. art. 19, lett. da a) a e) D.Lgs. n.
22/1997).
3.1) Con il
completamento della separazione tra compiti e responsabilità
di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione
amministrativa
stabilito dall’art. 11, co. 4 della legge n. 59 del 1997,
prima il D.Lgs. n. 80
del 1998 e poi il D.Lgs. n. 165 del 2001 hanno attribuito ai dirigenti
generali
tutti i provvedimenti amministrativi ancora di competenza
dell’organo politico
e ne hanno escluso lo svolgimento delle funzioni solamente gestionali
che hanno
riservato agli Uffici burocratici.
Al suesposto impianto
normativo, le regioni hanno dato attuazione
nell’ambito della loro autonomia. Nella Lombardia, con L.R.
n. 13/2002 (art. 1,
co. 1, lett. a) sono state soppresse le lettere e) ed l)
dell’art. 2, comma 1
della L.R. n. 16/1996 che, rispettivamente, demandavano alla Giunta
l’approvazione delle proposte dei direttori generali
sull’articolazione
organizzativa degli uffici e tutti i provvedimenti attuativi non
espressamente
posti in capo ai dirigenti. Per effetto della soppressione della
competenza
della Giunta in materia di organizzazione degli uffici e di emanazione
degli
atti di gestione, alla dirigenza della regione Lombardia è
perciò stata
attribuita, oltre alla potestà organizzativa, la
titolarità di tutti i
provvedimenti amministrativi di competenza della regione, esclusi
quelli
espressamente riservati alla Giunta da specifiche leggi regionali.
3.2) Delle
attribuzioni della Regione in materia di gestione dei
rifiuti del D.Lgs. n. 22/1997, è da considerare di
competenza dei dirigenti
amministrativi quella dell’art. 27, relativa
all’approvazione del progetto e
all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto
di smaltimento o di
recupero, per effetto della soppressione generalizzata delle
attribuzioni
amministrative della giunta, di cui all’art. 1, co. 1, lett.
a), L.R. n.
13/2001. E’ rimasta, invece in capo alla Giunta regionale la
competenza ad
approvare il Piano regionale di gestione dei rifiuti, prevista
dall’art. 22
segg. D.Lgs. n. 22/1997, perché espressamente attribuita
dall’art. 19 comma 3,
L.R. n. 26/2003 sulla gestione dei rifiuti che inserisce il piano
stesso nella
programmazione regionale che si completa con l’atto di
indirizzi di competenza
del Consiglio.
Per le regioni sinora
esposte, la sentenza di primo grado non può
essere condivisa nella parte in cui nega il trasferimento generalizzato
ai dirigenti
delle competenze amministrative prima esercitate dalla giunta
regionale. Deve,
diversamente essere affermato il principio che con la soppressione, ad
opera
della L.R. n. 13/2002, delle lett. e) e l) dall’art. 2, co.
1, L.R. n. 16/1996
ai dirigenti regionali siano stati attribuiti tutti i provvedimenti
amministrativi di competenza della regione previsti dalle leggi
statali, ad
eccezione di quelli attribuiti ad organi diversi (fra i quali la giunta
e il
consiglio) da leggi regionali ad hoc.
Ad emanare il decreto
del 20 aprile 2005, n. 5883 (rettificato con
decreto n. 9724 del 24 giugno 2005) di autorizzazione alla
realizzazione della
discarica era pertanto competente il Dirigente generale dei servizi di
pubblica
utilità e non la Giunta regionale della Lombardia. Dopo la
soppressione, da
parte della L.R. n. 13/2002 delle competenze amministrative della
Giunta
regionale, la potestà attribuita dall’art. 27 co.
5, D.Lgs. n. 22/1997 ad
approvare il progetto e autorizzare la realizzazione
dell’impianto di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, era stata correttamente esercitata dal
dirigente
della Regione ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 16/1996.
3.3) Diversamente
dalla sentenza di primo grado, la distribuzione
delle competenze così delineata è stata
confermata dalla Sezione, che ha
ricondotto l’approvazione del progetto di smaltimento di
rifiuti alla figura
dell’atto autorizzatorio a rilevanza esterna, sottoratto
all’organo politico e
soggetto ad un preciso "iter" procedurale volto semplicemente a
verificare la rispondenza del progetto alle esigenze di carattere
ambientale,
nonché a quelle urbanistico - edilizie e paesaggistiche. (Cons. Stato, V, 8 agosto 2003, n. 4596).
A parte riferirsi
all’ordinamento di una regione da quella ora in
esame, la Sezione non ha subordina la validità
dell’autorizzazione alla
preventiva approvazione del piano dei rifiuti né richiamato
(ancora
diversamente dalla sentenza) i limiti ai programmi e agli indirizzi
degli
organi di governo dell’ente previsti nell’art. 107
comma 3 D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) per i dirigenti dei comuni e delle province. La Sezione, ha,
invero,
evidenziato che nel riparto delle competenze fra organi della regione,
il criterio
è quello dell’autonomia della potestà
dei dirigenti.
E, sotto questo
aspetto, anche priva di supporto l’affermazione
della sentenza impugnata che l’autorizzazione del dirigente
sia subordinata
agli indirizzi della Giunta regionale, contenuti del Piano per la
gestione dei
rifiuti e all’individuazione puntuale delle aree
potenzialmente idonee allo
smaltimento ad opera del piano di gestione provinciale, stante la
competenza
delle Province, ai sensi del D.G.R. 27 giugno 2005, di individuare i
siti non
idonei applicando i criteri di esclusione contenuti nel Piano regionale
con
quelli disponibili a livello provinciale.
4) La sentenza
impugnata deve essere conclusivamente riformata e
dichiarata legittima l’approvazione, ad opera del Dirigente
generale dei
servizi di pubblica utilità della Lombardia, del progetto e
dell’autorizzazione
a realizzare l’impianto di smaltimento e di recupero dei
rifiuti.
5) Devono, a tal
punto, essere esaminati i motivi di merito del
ricorso di primo grado e i motivi aggiunti, pretermessi dal Tribunale
amministrativo regionale
della Lombardia,
nell’ordine in cui sono stati riproposti nell’atto
di
costituzione depositato il 29 agosto 2006 del Comune di Pozzo
D’Adda.
5.1) Va
preliminarmente rigettata l’eccezione di carenza di
legittimazione della Società Systema Ambiente incorporante
la società Transeco.
L’appellante ha dato atto che con decreto n 2290 del 2 Marzo
2006 il Direttore
Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità della Regione
Lombardia ha
volturato a Systema Ambiente S.rl l'autorizzazione già
rilasciata alla Società
Transeco S.r.l..
5.2) E’
necessario premettere all’esame del merito che le
considerazioni del Comune di Pozzo D’Adda riportate a pagg.
9-11 della memoria
costitutiva depositata il 29 agosto 2006 sono prive di fondamento per
ciò che
attiene al contrasto fra il Programma Regionale della Gestione dei
Rifiuti e la
discarica con riferimento alla distanza minima di cinquecento metri dai
centri
abitati. Presupposto del contrasto -a quanto è dato
comprendere dalla censura- è
che in realtà la discarica si presta ad accogliere anche
rifiuti urbani
putrescibili. Il presupposto si pone in evidente contraddizione con
l’intero
procedimento seguito dalla regione volto ad autorizzare una discarica
di
rifiuti inerti, per i quali è prescritta una distanza pari a
duecento metri dai
centri abitati.
6) I motivi di primo
grado riproposti dal Comune di Cassano D’Adda
che si esaminano nell’ordine della memoria depositata il 29
agosto 2006 sono da
respingere perché infondati.
6.1) E’ da disattendere
il difetto di motivazione del decreto n. 4852 del 24 marzo
2004 con il quale il dirigente della Direzione Generale Territorio ed
Urbanistica della Regione Lombardia ha espresso giudizio positivo sulla
compatibilità ambientale del progetto di discarica. E,
invero: gli obiettivi
previsti dall’art. 14 L.R. n. 26/2003 (efficace
protezione della salute e dell'ambiente – riduzione della la
quantità e
pericolosità – integrazione delle operazioni di
riutilizzo)
hanno valenza di
orientamento dell’azione regionale e non rappresentano
parametro cui la Regione
debba necessariamente attenersi. Nella parte dispositiva del decreto si
dà atto
che il sito in progetto non è interessato da alcun vincolo
territoriale
specifico e che nel territorio circostante risulta le presenza di
ulteriori
ricettori. Non era pertanto richiesta una valutazione di recupero
dell’area ad
usi agricoli.
6.2) Nel secondo motivo il Comune assume
che la
partecipazione nella qualità di semplice uditore non
abilitato ad esprimere
parere perché confinante con il comune di Inzago nel quale
doveva essere
realizzata la discarica comprime il suo diritto a concorrere alla
valutazione
degli elementi del progetto e dei fattori di rischio espressamente
riconosciuti
agli enti locali interessati.
Va precisato in punto di fatto che
il Comune di Pozzo
D’Adda, in un primo tempo non convocato, lo è
stato in seguito ad espressa
richiesta, nella qualità di soggetto non esprimente parere.
Alle riunioni del 3
dicembre e del 16 dicembre 2004, il Comune è stato
regolarmente invitato senza
le limitazioni poste in origine dalla Regione. Il medesimo Comune ha
partecipato alla Conferenza di servizi conclusiva del 16 dicembre 2004,
rappresentato dal Sindaco sig. Calvi.
Ne risulta
l’inammissibilità della censura per difetto
d’interesse, non avendo la convocazione come semplice uditore
inficiato il
diritto dell’ente a rappresentare le proprie ragioni in sede
di Conferenza,
anche considerato il carattere soltanto interlocutorio delle precedenti
sedute
alla quali il comune non aveva partecipato e il tenore dei successivi
inviti
pervenuti al Comune a partecipare alle ulteriori sedute senza alcuna
limitazione e pertanto a pieno titolo. Sempre in tale veste, e non in
quella di
semplice uditore, il Comune di Pozzo D’Adda ha partecipato
alla seduta
conclusiva della conferenza di servizi. E’ il caso di
precisare che dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 79/1996 non discende
automaticamente
l’illegittimità della deliberazione della G.R. n.
VI/29257 del 12 giugno 1997
in tema di funzionamento della Conferenza di servizi sugli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti. Il divieto di commettere gli
adempimenti
istruttori ad un gruppo di valutazione di responsabili dei servizi
regionali
con esclusione dei Comuni interessati non implica di per sé
che la
partecipazione di costoro possa essere variamente limitata in regione
della
prevalenza del criterio della semplificazione e concentrazione
istruttoria su
quello del raccordo e del reciproco coordinamento nell’ambito
della conferenza di
servizi, specie se priva di competenze decisorie come quella prevista
dall'art.
27 D.Lgs. n. 22/1997 (Cons. Stato, VI,
4 giugno 2004, n. 3505).
Il motivo va perciò
disatteso.
6.3) Nel terzo motivo di censura si
afferma la carenza
di idonea motivazione del decreto n. 5883 del 20 maggio 2005 per
insufficiente
valutazione delle problematiche connesse all’esistenza di tre
pozzi pubblici ad
uso idropotabile del comune di Pozzo D’Adda situati a valle
della discarica. Il
provvedimento avrebbe condiviso acriticamente lo S.I.A. senza rilevare
la
necessità di ulteriori approfondimenti.
E, invero, lo S.I.A. è
stato esaminato ma non recepito
acriticamente. Nel provvedimento viene garantita la tutela dei pozzi
privati ad
uso idropotabile esistenti a valle dell’impianto tramite un
Systema di
monitoraggio e campionamenti delle acque sotterranee al fine di
intervenire nel
caso di perdite e infiltrazioni nella falda. È poi prevista
un’analisi del
sottosuolo onde determinare la preesistenza di sostanze contaminanti in
misura
superiore ai limiti accettabili, trattandosi di cava abbandonata. La
società
Transeco ha presentato elaborati integrativi di recepimento delle
predette
prescrizioni e fornito, con nota 28 dicembre 2004, le ulteriori
precisazioni e
integrazioni richieste dall’U.O. Gestione rifiuti e
dall’A.R.P.A.. Il motivo va
perciò respinto, non esistendo ragione alcuna di aggravare
il procedimento con
una ulteriore istruttoria il cui risultato nulla avrebbe aggiunto a
quanto già
noto in sede di conferenze di servizi onde valutare le prescrizioni e
le
precauzioni alla quali assoggettare l’attività di
smaltimento a recupero dei
rifiuti. Non inficiano la motivazione del provvedimento il non avere
tento
conto dei pareri espressi dal Consiglio Provinciale di Milano e da
varie
associazioni locali in quanto meramente soprassessori.
6.4) Nel quarto motivo si desume il
difetto di
motivazione dall’omesso esame della problematica relativa ad
una cava già
esistente. In sede di conferenza di servizi
l’Unità Organica Attività Estrattive
aveva rappresentato che la realizzazione della discarica è
compatibile con le
previsioni del Piano Cave a condizione che venga risolto il problema
inerente
al recupero ambientale ed ha preso atto del parere espresso
dall'Unità
Organizzativa Legale - Struttura Giuridico in merito non
applicabilità al caso
della normativa e dei particolari limiti previsti per le cave
trattandosi di
impianto di pubblica utilità. Il ripristino ambientale
dell’area era poi stato
oggetto di specifiche prescrizioni al riguardo.
6.5)-6.6) Delle due censure,
l’incompetenza del
dirigente è stata in precedenza esaminata e la necessità di
attendere l’elaborazione del piano
provinciale di smaltimento rifiuti è infondata in
considerazione della potestà
della Provincia in materia di rifiuti diversi da quelli urbani,
limitata
dall’art. 20 D.Lgs. n. 22/1997 all’individuazione
delle zone non idonee alla
localizzazione degli impianti. La conclamata necessità
è perciò priva di
giuridico supporto per l’impianto di che trattasi, relativo
ad una discarica di
seconda categoria tipo B per rifiuti speciali.
6.7) Il settimo motivo,
appuntato nei confronti del decreto 9727 del 24 giugno 2005
è infondato. A
norma del punto 7 dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003
l'autorità competente
provvede ad approvare i piani … di sorveglianza e controllo
… che deve
prevedere l'assenso degli enti addetti al controllo … Nulla
vieta la
possibilità di demandare le modalità di controllo
ad un protocollo fra gli enti
interessati (Provincia di Milano, ARPA, Comune di Inzago e
società Transeco)
anche perché il provvedimento n. 5883 del 20.4.2005
conteneva già il Piano di
Gestione Operativa e il Piano di Sorveglianza e di controllo con
analitica
indicazione di tutte le prescrizioni.
Al
protocollo d'intesa risultano demandate sole le modalità
operative delle
attività di controllo e la loro formalizzazione con il
coinvolgimento degli
enti specificamente competenti
6.8)
L’ultimo motivo è inammissibile per
genericità e mancanza di contenuto
impugnatorio. Il Comune intende infatti dimostrare
l’inosservanza del limite
dei 500 metri dal centro abitato dalla natura putrescibile dei rifiuti,
laddove
il limite è giustificato non dalle caratteristiche organiche
dei rifiuti ma
dalla qualificazione della discarica. ai
rifiuti
inerti, è prescritta una distanza pari a duecento metri dai
centri abitati.
7) Vanno conseguentemente
respinte perché infondate le considerazioni svolte
nell’intervento della
Provincia di Milano.
8) Gli appelli riuniti
devono conclusivamente essere accolti, con riforma della sentenza
impugnata. Va
respinto il ricorso di primo grado e i successivi motivi aggiunti.
Le spese del presente
giudizio vanno tuttavia compensate fra tutte le parti del giudizio per
giusti
motivi.
P.
Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione
Quinta riunisce gli
appelli e li accoglie. In riforma della sentenza impugnata, esamina il
ricorso
di primo grado e i successivi motivi aggiunti e li respinge.
Spese compensate fra tutte le parti
in causa.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2006 con
l’intervento
dei Sigg.ri:
Sergio
Santoro
Presidente
Raffaele
Carboni
Consigliere
Chiarenza
Millemaggi Cogliani
Consigliere
Cesare
Lamberti
Consigliere
est.
Caro
Lucrezio Monticelli
Consigliere
L'ESTENSORE
IL
PRESIDENTE
f.to Cesare Lamberti
f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
f.to Francesco
Cutrupi
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 21 novembre 2006
(Art.
55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL
DIRIGENTE
f.to Antonio
Natale