Cass. Sez. III n. 28366 del 8 agosto 2006 (ud. 5 lug. 2006)
Pres. Papa Est. Teresi Ric. Cestari
Rifiuti – Raccolta e trasporto in forma ambulante
L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in
forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo
previo conseguimento del titolo abilitativo e limitatamente ai rifiuti
compresi nell’attività autorizzata.
Svolgimento
del
processo
Con
sentenza 27 settembre 2005 il
Tribunale di Asti assolveva perché il fatto non è
previsto come reato Cestari
Filippo dall’imputazione di cui all’art. 51, comma
1 lettera a) in
relazione all’art. 58 comma 7 quater,
del
d.lgs. n. 22/1997 per avere svolto attività di raccolta e
commercio ambulante
di materiali ferrosi senza alcun titolo abilitativo rilevando che la
novella
introdotta con la legge n. 426/1998 [che aveva
stabilito che le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30
del
decreto non si applicano alle attività di raccolta e
trasporto di rifiuti
effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali
attività in forma
ambulante; art. 58, comma 7 quater] e l’abrogazione
dell’art. 121 del TU leggi
p. s. avevano comportato l’esclusione della
sanzionabiità penale di tali
attività.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando
violazione di legge in
ordine alla ritenuta abrogazione del reato, che invece
è ancora configurabile anche a seguito
delle sopraindicate modifiche normative, e
chiedendo l’annullamento della sentenza.
Il ricorso è
fondato.
Per le attività di smaltimento dei
rifiuti il d.lgs.n.22/1977 prevede una serie
di adempimenti e di obblighi per ogni
singola fase del ciclo finalizzati
alla tutela dell’ambiente.
Sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti vigono
le
disposizioni degli art. 11,
12,
15 e 30 del decreto che, con
l’introduzione
dell’art. 58, comma 7-quater, non
si applicano alle
attività di raccolta e
trasporto di
rifiuti effettuati da soggetti abilitati
alla svolgimento di tali attività in forma
ambulante.
Ne consegue che l’attività di
raccolta e trasporto di rifiuti in forma
ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo
conseguimento del
titolo abilitativo [dopo l’abrogazione dell’art. 121 TU leggi p. s, è
necessaria l’iscrizione
dell’attività presso la CCIA e l’apertura
della partita IVA
per l’esercizio della medesima attività]
e limitatamente ai rifiuti compresi nell’attività
autorizzata,
sicché in mancanza di
abilitazione è configurabile il reato contestato.
Però la sentenza deve essere annullata
senza rinvio perché
dalla data di commissione del
fatto decorso del termine
massimo di anni 4 mesi 6.