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Abbacinamento
per il quarto genetliaco del “decreto acque” :
il
D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152, finalmente compie 4 anni!!
di Silvano Di Rosa (*)
Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.
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Sommario:
– 1.
Premessa; – 2. L’ex Regime transitorio; – 3. Un salto
indietro di otto anni; – 4. Una ipotesi paradigmatica; – 5. La previsione di cui all’art. 62, comma 11, terzo periodo;
– 6. L’abbacinamento
di questi ultimi mesi; – 7.
Conclusioni.
1 – Premessa
Proprio oggi si festeggia il quarto compleanno
del “giovane”[1]
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, (S.O.)
ed entrato in vigore il 13
giugno 1999. Gli addetti ai lavori, e
non soltanto loro, sanno bene come – ancora
infante – tale decreto sia
stato modificato ed integrato con il successivo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258;
ma tutto ciò, oramai, ha una ben scarsa rilevanza, in quanto: il
secondo decreto – sostanzialmente –
fa parte del primo, così che non ha alcun pregio continuare a mantenere un
distinguo che si rivelerebbe del tutto superfluo. Ne consegue che possiamo
tranquillamente riferirci, all’unisono,
al nostro “decreto acque 152/99”, inteso nel proprio testo coordinato
attualmente vigente.
2 – L’ex Regime transitorio
Da questo momento, pertanto, il famoso regime
transitorio di cui all’art. 62 del decreto – con
particolare ma non esclusivo riguardo ai commi 11 e 12 – finirà di
essere al centro delle tante attenzioni e delle note dispute, sulle quali non
abbiamo la minima intenzione di intrattenerci, perché già molto e bene è
stato scritto al riguardo[2];
oltretutto, in tutta onestà, sarebbe oggi del tutto inutile farlo. A dire il
vero la data che più ha generato contenziosi e polemiche è quella del 13
giugno dello scorso anno; perché il
tema più dibattuto è stato certamente quello relativo alle previsioni di cui
al primo[3]
ed al secondo[4]
periodo del comma 11 del precitato
art. 62. La ricorrenza più attesa, quindi, era innegabilmente quella del terzo
anniversario della entrata in vigore del decreto !
Non ce la sentiamo però di trascurare del tutto i successivi periodi: terzo[5]
e quarto[6]
dello stesso comma[7],
perché anch’essi portatori di novità; anzi – a
seconda dell’interprete di turno – vere fonti di fantasiose
elaborazioni. …Ma di questo vedremo poco appresso.
3 – Un salto indietro di otto anni
Facendo questa capriola acrobatica nel tempo (ogni
tanto un salto indietro nel tempo serve a rinfrescare la memoria e mantenerla in
forma) potremmo riuscire a trovarci –
mesetto più, mesetto meno –
al 17 maggio 1995 e leggere, sull’allora odierna gazzetta ufficiale, il testo
del D.L. 17 marzo 1995, n. 79, coordinato con quello della specifica legge di
conversione 17 maggio 1995, n. 172.
Già…! Ci riferiamo alla famosa legge
172/95! Si tratta di un pezzo, bello o brutto, di storia della normativa
italiana, che non può essere trascurato; anche se “qualcuno” mostra di
averlo fatto.
Per farla breve – senza bisogno di
tornare nel passato ! – ci sembra il caso di rileggere tutti
insieme il testo dell’art. 7 di tale legge[8].
Così facendo ci ricorderemo subito che:
1)
Entro sei mesi, a far data dal 17 maggio 1995 (data
di pubblicazione e contestuale entrata in vigore della legge di conversione del
citato D.L.; per previsione espressa del proprio art. 9), le autorità
competenti avrebbero dovuto provvedere al riesame
delle autorizzazioni (tutte!!)
allo scarico idrico (ex-legge
10.05.1976, n° 319); terminandolo, quindi, entro il 17
novembre 1995;
2)
Tale riesame avrebbe dovuto
riguardare prioritariamente le
autorizzazioni provvisorie rilasciate,
«in forma tacita», ai sensi
dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
3)
A partire dal 17 maggio 1995 le autorizzazioni allo scarico idrico dovevano
essere rinnovate ogni quattro anni (e
quindi, con tale cadenza, ne doveva essere richiesto il rinnovo
da parte del soggetto interessato).
Si potrà anche discutere sul fatto che le autorità
competenti abbiano realmente
provveduto al citato riesame, e
potremmo anche divertirci a cercare di acquisire dati concreti per verificare se
l’abbiano fatto proprio entro la prevista data di scadenza del 17.11.1995.
Potrebbe, altresì, essere interessante capire se tale riesame
abbia effettivamente riguardato
“prioritariamente” le autorizzazioni provvisorie
rilasciate, «in forma tacita» (cioè
non negate), ai sensi della legge Merli. Sappiamo bene, però,
che rischieremmo di fare qualcosa di sterile. Una cosa, invece, è certamente
utile e da sottolineare: a partire da quella data – indipendentemente
da cosa abbiano fatto le autorità
competenti – le
autorizzazioni allo scarico idrico dovevano
essere rinnovate ogni quattro anni.
Appare evidente che a questa nuova “scadenza”, fissata ex-lege,
doveva attribuirsi un termine di
decorrenza ………… e qui ci fermiamo, perché “alcuni” hanno
interpretato la norma individuandolo nella stessa data del riesame;
“altri” l’hanno interpretata – a
vantaggio di una maggiore uniformità – nel senso di far decorrere il
conteggio dei 4 anni a partire dal 17 maggio 1995[9]
. In ogni caso, indipendentemente da quale ne fosse la decorrenza (quella
ex-lege o quella fissata in sede di riesame), risultava
chiaro che, nell’arco di circa 4 anni, ogni titolare di autorizzazione allo
scarico (tacita od espressa)
avrebbe dovuto richiederne il “rinnovo”. Che poi tale decorrenza fosse:
- prima
ed entro il 17 maggio 1999 (per
i casi di mancato riesame da parte delle autorità competenti),
- oppure
prima ed entro il 17 novembre 1999 (per
i casi di riesame condotto da parte delle autorità competenti entro il
termine previsto),
- od
anche prima ed entro una data successiva al 17 novembre 1999 (per
i casi di riesame condotto da
parte delle autorità competenti oltre il termine previsto),
la cosa non avrebbe apportato grandi cambiamenti, perché l’ultimo periodo
dell’art. 7 (della sopramenzionata
legge 172/95) non lasciava e non lascia spazio a troppe interpretazioni
difformi: prima della scadenza di 4 anni
occorreva richiedere il “rinnovo” dell’autorizzazione; pena il
ritrovarsene sprovvisti.
Concludiamo, per questo argomento, precisando come, all’epoca, si
parlasse correttamente di “rinnovo”,
in quanto l’azienda – o comunque il
soggetto – era già titolare di una autorizzazione (esplicita
o tacita) richiesta e rilasciata (o
non negata) ai sensi della sorpassata legge 10-05-1976, n° 319. Quindi:
stessa legge, stessi criteri, stessi parametri, stessi obiettivi, ecc.
ecc….tutto regolare!
4 – Una ipotesi paradigmatica
Per gli insediamenti titolari di autorizzazione tacita
o, comunque, non divenuta oggetto di riesame
– per inerzia delle competenti
autorità o quant’altro – la decorrenza del termine quadriennale di
validità rimaneva fissata, per legge, al 17 maggio 1995 con scadenza per il
primo rinnovo al 17 maggio 1999.
Per le altre evenienze è forse preferibile fare alcuni esempi. Poniamo
il caso, per mera ed astratta ipotesi, che un’azienda (all’epoca
si chiamavano insediamenti produttivi!!), al termine del procedimento di riesame
dell’autorizzazione avviato dalla p.a., fosse stata interessata da un
provvedimento espresso emanato in data 10 ottobre 1995. Dal testo di tale
provvedimento, ovviamente, avrebbe dovuto risultare una validità
dell’autorizzazione pari a 4 anni, con decorrenza dalla data di rilascio,
oppure a partire dal 17-05-95 (a
seconda delle interpretazioni date). In ogni caso, il titolare
dell’insediamento produttivo sapeva, e/o avrebbe dovuto sapere, che nel corso
dell’anno 1999 – mese più
mese meno – sarebbe stato, per lui, necessario richiedere il “rinnovo”
dell’autorizzazione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come
perfezionata (riguardo alla durata
delle autorizzazioni) dalla citata legge 172/95.
Se, invece, la decorrenza del termine quadriennale fosse stata indicata
proprio nel 17 maggio 1995 (ma forse è
un caso “limite”!!), il titolare dell’impresa (in
ipotesi) avrebbe dovuto chiedere il “rinnovo”
dell’autorizzazione (ex-legge
319/76), grosso modo, intorno ai
primi giorni di aprile del 1999; questo al fine di avere la certezza di ottenere
il rinnovo della stessa entro il fissato termine di scadenza. Nel caso la
richiesta fosse stata inoltrata ad un’autorità competente piuttosto solerte, quell’insediamento, chiamiamolo “Alfa”, avrebbe avuto
il rinnovo dell’autorizzazione ex-legge
Merli – per altri 4 anni – a
partire dalla metà di maggio 1999.
Nel caso in cui la stessa ditta “Alfa”, in sede di “riesame”
della propria autorizzazione – verificatosi
nell’ottobre del 1995 –, si fosse vista indicare (come
nell’esempio sopra riportato) proprio il 10 ottobre 1995, quale termine
di decorrenza del periodo quadriennale di validità, il titolare
dell’insediamento, al momento
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99, in tutta probabilità non avrebbe ancora provveduto a presentare la domanda di “rinnovo”,
perché, in teoria, ci sarebbero stati ancora diversi mesi di tempo per poterlo
fare. A quel punto però, con la pubblicazione del D.Lgs. 152/99, il titolare
del citato insediamento non avrebbe più dovuto richiedere “quel rinnovo”
della propria autorizzazione (ex-legge
Merli) – in forza della
previsione di cui all’art. 7 della legge 172/95 –, bensì avrebbe
dovuto cominciare ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal famoso
regime transitorio del nuovo decreto: art. 62, comma 11, terzo periodo.
5 – La previsione di cui all’art. 62, comma 11, terzo periodo
La norma prevede che: «I
titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta
di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo
scadere dell'autorizzazione e comunque non
oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto».
Da ciò emerge come tale norma:
a)
sia rivolta,
in maniera esplicita ed inequivocabile, ai titolari di scarichi idrici “esistenti”
e già “autorizzati” ai sensi
della legge 319/1976;
b)
implichi l’obbligo, per tali titolari, di procedere alla “richiesta
di autorizzazione” e non
di rinnovo; in quanto, oltre
all’indiscussa evidenza lessicale che caratterizza la proposizione in esame,
sarebbe comunque stato – ed è
ancora oggi – impensabile
concepire l’effettuazione del rinnovo
di una “vecchia” autorizzazione – rilasciata
secondo i criteri, i principi e le finalità di cui alla legge 319/76 –
in base ai criteri del nuovo decreto legislativo del 1999 – notoriamente
caratterizzato da scopi, principi e le finalità molto
diversi rispetto a quelli della legge Merli – (qualcuno
potrebbe dire: vino nuovo in otri nuovi!)
c)
precisi che trattasi di una richiesta di autorizzazione “in
conformità alla presente normativa”, e cioè in conformità
al decreto 152/99;
d)
confermi, e dia per scontato, come l’autorizzazione (tacita
o
espressa) di cui si era titolari –
in forza della normativa precedente
– “avesse per forza una scadenza”
(appunto: «
allo scadere dell'autorizzazione » fissato dalla legge 172/95); scadenza
oltre la quale avrebbe perso di validità.
e)
stabilisca che la richiesta di (nuova
!!!) autorizzazione debba
essere effettuata – ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto legislativo 152/99 –
proprio in prossimità
della scadenza (…allo
scadere…) della
vecchia autorizzazione ex-legge Merli; chiarendo – una
volta per tutte ed in maniera inequivocabile – la differenza esistente
fra la richiesta del “rinnovo” di cui all’art. 45, comma 7[10],
del D.Lgs. 152/99 (stabilita, in
maniera tanto precisa quanto assurda, in “un anno” prima della scadenza dell’autorizzazione ex DLgs 152/99)
e la richiesta di “nuova autorizzazione”
di cui all’art. 62, comma 11, terzo periodo, del D.Lgs. 152/99 (da
effettuarsi allo scadere della validità della precedente autorizzazione ex-legge 10.05.1976 n. 319)
f)
preveda che, in ogni caso, la richiesta di (nuova
!!!) autorizzazione debba
essere comunque effettuata non oltre
quattro anni dal 13 giugno 1999
(cioè dall’entrata in vigore del
decreto legislativo di cui trattasi); così che – scomodando
nuovamente la nostra ditta “Alfa” (di cui alla precedente sezione 4)
– nel caso in cui l’azienda si fosse vista indicare (come
predetto) la data del 10 ottobre 1995, come termine di decorrenza del
periodo quadriennale di validità della propria (vecchia)
autorizzazione ex-legge Merli, il suo titolare non poteva e
non doveva attendere l’ottobre del 2003 per richiedere la (nuova
!!!) autorizzazione ai sensi del decreto vigente: doveva e/o avrebbe
dovuto richiederla entro oggi: 13 giugno
2003!!!
Riguardo al quarto periodo[11]
del comma 11 del citato art. 62, non c’è molto da dire, se non che –
con il proprio rimando al terzo
e quarto periodo del
comma 7, dell’art. 45 del decreto de quo
– vi si ritrova un’ulteriore conferma del necessario distinguo fra il rinnovo
dell’autorizzazione (già
rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/99) di cui
all’art. 45.7[12]
– che implica la possibilità (salvo
la presenza di sostanze pericolose) di mantenere in funzione lo scarico: nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino
all'adozione di un nuovo provvedimento, e se la domanda di rinnovo
è stata tempestivamente presentata con un
anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista – e la richiesta
di (nuova) autorizzazione allo
scarico di cui all’art. 62.11, terzo
periodo – in cui, quantomeno in
maniera esplicita, non è prevista la possibilità di mantenere lo scarico (per
quanto parrebbe assurdo il contrario!!) –.
6 – L’abbacinamento di questi ultimi mesi
Preme sottolineare come, da alcuni mesi – in
più e varie occasioni, da parte di alcuni invece che
altri soggetti – risulta essere stata promossa una sorta di «propaganda
composita», tesa ad mettere in risalto (forse
eccessivo) l’importanza della data del 13 giugno 2003; “campagna
pubblicitaria” – chiamiamola così!
– che, ad avviso di chi scrive, ha rischiato – per
alcuni aspetti – di confonderle le idee, piuttosto
che chiarirle!
Le aziende, in alcuni “casi limite”:
- si
sono sentite rammentare la prossimità del termine del “13
giugno 2003” per il rinnovo (sic!!)
dell’autorizzazione allo scarico (ad
esempio) di acque reflue industriali;
- hanno
preso atto che tutti gli scarichi idrici, di qualunque tipo essi siano (in
acque superficiali o in pubblica fognatura), devono essere
autorizzati (e questo, invece, non
sembra del tutto corrispondente al vero; dal momento in cui – a titolo di meri esempi – lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso[13],
che le acque meteoriche “non
disciplinate ai sensi del comma 1 dell’art. 39 del decreto in esame”
non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal
decreto stesso[14],
e che anche lo scarico di acque
reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura non è affatto dato per scontato sia necessariamente sottoposto
ad autorizzazione, stante la dizione
con cui termina il settimo comma dell’ art. 45 del decreto: «…, ove
soggetti ad autorizzazione,...»[15]);
- hanno
appreso che la disciplina del decreto 152/99 non regolamenta
soltanto le richieste di nuova autorizzazione, ma anche le richieste di rinnovo
(un altro sic!!)
di quelle esistenti;
- sono
state edotte sul fatto che gli impianti già in esercizio ed
autorizzati alla data del 13 giugno 1999 avrebbero dovuto chiedere il rinnovo
(ancora sic!!)
dell’autorizzazione già posseduta, secondo le nuove procedure, allo
scadere di quest’ultima e comunque dovranno farlo entro e non oltre il 13
giugno 2003 (trascurando –
viceversa e purtroppo – che se
è stata superata la data di scadenza della precedente autorizzazione, la
previsione dell’ulteriore termine del 13 giugno 2003 non avrebbe apportato
alcun beneficio al malcapitato, in quanto trattasi di termine non costitutivo di ulteriore “ancora
di salvezza”, essendo stato posto al solo fine di ridurre
i periodi di validità
“troppo ampi” eventualmente derivanti dal riesame ex-legge
172/95 delle autorizzazioni; quindi nessuna
legittima deroga alla scadenza naturale prevista per la vecchia
autorizzazione);
- possono
aver creduto che c’era tempo fino al 13 giugno 2003 per
richiedere l’autorizzazione allo scarico (senza
ulteriori e più adeguate precisazioni);
ed altre e più fantasiose ipotesi (veri
abbacinamenti da “calura estiva”)
su cui si ravvisa la necessità di stendere un velo
pietoso.
Il mondo è bello perché è vario;
in democrazia c’è libertà di
espressione ed ognuno può, nel rispetto dei diritti altri, esternare le proprie
affermazioni; nessuno può dire di
avere la verità in tasca. Queste sono tutte affermazioni sacrosante! Ma a
volte bisognerebbe stare un po’ attenti ai suggerimenti che si danno,
soprattutto quando corrono il rischio di illudere gli ascoltatori; i quali, nel
caso in cui rimangano soltanto degli illusi:
poco male; il problema, viceversa, si presenta nel caso in cui, oltre ad essersi
illusi si ritrovano anche sanzionati,
senza neppure aspettarselo.
7 – Conclusioni
Per quanto predetto, si può ribadire: þ
- che la richiesta di cui all’art. 62, comma 11 terzo periodo, del D.Lgs. 152/99 è una richiesta di
(nuova)
autorizzazione e non una richiesta di
rinnovo (della vecchia
autorizzazione ex-legge Merli);
þ
- che la data del 13 giugno 2003 – a
differenza della corrispondente data dell’anno prima – costituisce solo e soltanto un termine
fissato (ex-lege)
per “ridurre” la durata di quelle autorizzazioni (“rinnovate”
o “rilasciate” espressamente ai
sensi della precedente legge 319/76)
aventi scadenza quadriennale “esplicita” che – se
rinnovate per tempo nell’anno 1999
– sarebbe andata a cadere in data successiva al 13.06.2003; þ
- che le autorizzazioni (ex-legge
Merli) riesaminate e dotate di termine quadriennale di scadenza
decorrente dal 13 giugno 1995 o da data “precedente” (quindi
nel periodo intercorrente fra il 17-05-1995
ed il 12-06-1995), scadevano prima del 13 giugno 1999 e, conseguentemente
– ma
a condizione che siano state
ulteriormente rinnovate per tempo nel
corso del 1999 –, prima
del 13 giugno 2003, implicando ciò la necessaria richiesta di una nuova autorizzazione (ex-decreto
acque) “allo scadere”
di quella vecchia (e non al 13 giugno
2003); þ
- che tutte le altre
autorizzazioni (parliamo sempre di
quelle “vecchie”: rilasciate, espressamente
oppure anche tacitamente,
ai sensi della legge 319/76) non riesaminate
ai sensi della legge 172/95 –
vuoi per inerzia delle autorità
competenti, vuoi per trascuratezza delle aziende – andavano a scadere, ex-lege,
il 17 maggio 1999 e, conseguentemente
– ma,
lo ribadiamo, solo e soltanto se ulteriormente
rinnovate per tempo nel corso del 1999
– il 17 maggio 2003; tanto
che la richiesta di una nuova
autorizzazione (ex-decreto
acque), in tal caso, doveva essere presentata entro quest’ultima
data (e non entro il 13.06.2003).
Niente di più, niente di meno!!
S.E.O.O.
(*) Dottore in giurisprudenza
Consulente legale ambientale
membro A.N.E.A. n°
335
silvanodiros@email.it
– silvanodiros@yahoo.it
[1]
Giovane rispetto alla datata legge 10 maggio 1976, n. 319 (
alias: «
legge Merli»)
[2]
Fra i tanti: Amendola Gianfranco,
Il
nuovo decreto sulle acque: regime transitorio e nozione di “scarico
esistente”, Ambiente& Sicurezza, Il Sole – 24 Ore Pirola, 1999,
n° 13, 70; Fonderico Francesco,
La
disciplina transitoria nel decreto sulle acque: osservazioni preliminari, Ambiente,
Ipsoa, 1999, n° 9, 828; Gianpietro Franco,
Regime
transitorio nel D.Lgs. n. 152/99: Norme incompatibili e ruolo del giudice
penale, Ambiente, Ipsoa, 2000, n° 7, 607; Gianpietro Pasquale,
IlD.Lgs.
n. 152/99 al vaglio della cassazione:…ed è già confusione, Ambiente,
Ipsoa, 1999, n° 11, 1071; Paone Vincenzo,
La
disciplina transitoria nel D.Lgs. n. 152/1999, Ambiente& Sicurezza,
Il Sole – 24 Ore Pirola, 2000, n° 9, 80; Paone Vincenzo,
Scarichi
esistenti e adeguamento al D.Lgs. n. 152/99, Ambiente, Ipsoa, 2000, n°
6, 549;
Santoloci Maurizio,
Lo
scarico esistente nel regime transitorio del D.Lgs. n. 152/99, Ambiente&
Sicurezza, Il Sole – 24 Ore Pirola, 2000, n° 22, 62.
[3]
Che recita: «
Fatte salve le
disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi
esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto»
[4]
Ove si legge: «
Lo stesso termine
vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione
preventiva è stato introdotto dalla presente normativa.»
[5]
Secondo il quale: «
I titolari degli
scarichi esistenti
e autorizzati procedono alla richiesta
di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere
dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in
vigore del presente decreto».
[6]
Che precisa come: «
Si applicano in
tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo
45»
[7]
Sono quattro proposizioni interessanti ed è utile vagliarle tutte; come
fossero “quattro amici” che si mettono ad un tavolino e, parlando del più
e del meno, cercano di far chiarezza il più possibile su un certo
argomento; ovviamente entro i limiti della umana resistenza, e cioè fin
quando, il solito mattacchione dei quattro –
scontatamente
non proprio femminista –
ricorda all’ultimo arrivato: «
…ma
alle donne… non dovevi pensare te
?». Da quel momento si verifica un evidente calo di attenzione!
(n.d.r.)
[8]
Il cui primo ed unico comma prevede: «
1.
Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (
17
maggio 1995 !)
le autorità
competenti provvedono al riesame
delle autorizzazioni allo scarico, con priorità
per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'art.
15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Le
autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni. »
[9]
In questo caso tutte le autorizzazioni, all’epoca vigenti, sarebbero
scadute (se non tempestivamente
rinnovate)
il 17 maggio 1999 –
proprio due
giorni prima dell’emanazione del nostro decreto
acque (ovviamente nel 1995 non si poteva sapere quando e se ci sarebbe
stato un D.Lgs. 152/99!!!) –
[10]
Che recita: «
7. Salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.
Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino
all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi
contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale tempo, lo scarico
dovrà cessare immediatamente…………»
.
[11]
Ove si prevede che: «
Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del
comma 7 dell'articolo 45 »
[13]
Art. 45, comma 4: «
In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre
ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio
idrico integrato.»
[14]
Così stabilisce il secondo comma dello
stesso articolo: «2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi
del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti
dal presente decreto.»
[15]
Ne riportiamo la parte omessa in
precedenza:
«7. …omissis… La
disciplina regionale di cui al comma 3 può
prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove
soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito
della medesima.»;
»