Sez. 3, Sentenza n. 14250 del 21/03/2006 Ud. (dep.
21/04/2006 ) Rv. 234121
Presidente: Postiglione A. Estensore: De Maio G.
Relatore: De Maio G. Imputato: Cilla. P.M. Di Popolo A.
(Conf.)
(Dich. inammissibile,Trib.Lucera,sez.dist. Apricena, 16 dicembre 2004)
588 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - 028 CAMPIONI
(PRELIEVO E ANALISI) PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI
ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) - Reato di cui
all'art. 5 lett. b) e d) legge n. 283 del 1962 - Alimenti in evidente
cattivo stato di conservazione - Prelievo campioni per accertamenti di
laboratorio - Necessità - Esclusione.
Per l'accertamento del reato di cui all'art. 5, lett. b) e d) legge n.
283 del 1962 (disciplina igienica delle sostanze alimentari), ed in
particolare per l'accertamento della condotta di detenzione per la
vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non
è necessario procedere al prelievo di campioni ove i
prodotti alimentari si presentino all'evidenza mal conservati. (La
Corte ha altresì precisato che l'eventuale violazione delle
norme sul prelievo di campioni, siccome si inquadra in
un'attività preliminare e pre-processuale, non determina
alcuna nullità).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/03/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00472
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 030481/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CILLA GIOVANNI, N. IL 07/04/1942;
avverso SENTENZA del 16/12/2004 TRIB. SEZ. DIST. di APRICENA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE
MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che
ha concluso per inammissibile il ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 16.12.2004 del Tribunale di Lucera, sez. distacc.
di Apricena, Giovanni CILLA fu condannato alla pena di giustizia,
perché riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n.
283 del 1962, art. 5, lett. b e d (perché, nella sua
qualità di responsabile ed esercente
dell'attività di pescheria, deteneva per la vendita e il
commercio la cella frigo utilizzata per la conservazione del prodotto
congelato spenta e in precarie condizioni igienico-sanitarie per la
presenza di incrostazioni sul pavimento pervaso dal ghiaccio e
impregnato di sporco stantio, pure rinvenendosi all'interno della
stessa cella i seguenti prodotti alimentari, prevalentemente prodotto
ittico, in evidente cattivo stato di conservazione, per la temperatura
inidonea in fase di scongelamento e risultati molli al tatto:", segue
l'indicazione dei prodotti per complessivi circa 150 kg, in S. Paolo di
Civitate, acc. il 17.7.2000).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione personalmente
l'imputato, il quale deduce con unico motivo solo e testualmente che i
verbalizzanti, "durante la loro visita ispettiva presso la
pescheria...hanno apposto i sigilli alla cella frigo senza prelevare
previamente campioni di pesce in essa contenuto; senza identificare con
contrassegni i citati campioni e senza redigere il verbale di
prelevamento dei campioni in questione". Il ricorso va dichiarato
inammissibile per manifesta infondatezza, innanzi tutto,
perché è pacifico che l'eventuale violazione
delle norme sul prelevamento dei campioni, inquadrandosi lo stesso
nell'ambito di un'attività preliminare e pre-processuale
attinente al dovere di vigilanza amministrativa che la legge
attribuisce a determinati organi per la tutela della salute pubblica,
non determina, di per sè, nullità alcuna.
Inoltre, i militari del NAS (le cui dichiarazioni sono state riportate
dettagliatamente in sentenza) hanno riferito di aver proceduto al
sequestro della cella frigorifera con i prodotti nella stessa contenuti
in considerazione della inutilità di procedere a
prelevamento di campioni e successiva analisi, "stante il cattivo stato
di conservazione derivante dall'inidoneità della temperatura
e della sporcizia della cella" ("... in particolare, la cella frigo era
spenta e si presentava in precarie condizioni igienico-sanitarie; essa
era in fase di scongelamento, desunta dal gocciolio del radiatore;
all'interno della stessa i prodotti ittici si presentavano molli al
tatto; kg. 40 di cozze rinvenuti sotto il banco di esposizione
risultavano, inoltre, conservati a temperatura ambiente e privi di
bollo sanitario..."). In siffatto contesto, la situazione processuale
va ricondotta alla valutazione della attendibilità dei testi
e degli altri dati processuali acquisiti, valutazione che non
è oggetto di censura e che, comunque, è stata
compiuta con rigore e precisione dal Giudice di merito (il quale ha
rilevato, tra l'altro, come le citate dichiarazioni dei verbalizzanti,
già di per sè attendibili per la loro qualifica e
competenza professionale, siano risultate confermate in pieno dal
successivo verbale "redatto dagli incaricati della ASL FG-1 in data
1.8.2000"). Sulla base del complesso dei rilievi esposti dal primo
Giudice, deve pertanto concludersi che risultano dimostrati in modo
insuperabile, da un lato, l'inutilità di procedere al
prelevamento dei campioni e, dall'altro, il cattivo stato di
conservazione dei prodotti in questione.
È opportuno precisare che: 1) in considerazione della natura
del motivo, incentrato solo sull'inosservanza delle norme sul
prelevamento, non può farsi questione di
applicabilità della norma transitoria di cui alla L. n. 46
del 1996 concernente il vizio di motivazione; 2) in considerazione
della natura originaria della causa di inammissibilità, non
è ipotizzabile l'estinzione del reato contestato per
prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata. Alla declaratoria di
inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle
spese processuali, nonché (non essendo ravvisabile una
ipotesi di assenza di colpa) al versamento alla Cassa delle ammende
della somma, equitativamente fissata, di Euro 500,00. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006
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