Nuova pagina 1
Cass. Sez. III n. 22044 del 23 giugno 2006 (ud. 19 ma 2006)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio
Acque - Utilizzazione agronomica effluenti da allevamento.
Il mero stoccaggio degli effluenti è attività prodromica alla commissione del reato e, pertanto, non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali o eventualmente punibile per diverso titolo di reato con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche.
New Page 1
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina
ha affermato la colpevolezza di Di Fabbio Maurizio in ordine al reato di cui
all’art. 59, co. 11 ter, del D.L.vo n. 152/99, ascrittogli per avere effettuato
l’utilizzazione agronomica di effluenti dell’allevamento di bovini provenienti
dall’azienda agricola di cui è titolare il medesimo imputato, in assenza della
prescritta autorizzazione.
La sentenza ha fondato la pronuncia di
colpevolezza sull’ispezione, effettuata da agenti dei NAS, dalla quale era
emerso che l’imputato aveva stoccato le deiezioni organiche prodotte dai bovini,
allevati in numero di circa 60 capi, nonché sul convincimento espresso dal
giudice di merito che le predette deiezioni dovevano essere impiegate per la
fertirrigazione di un annesso terreno della estensione di circa sette ettari,
adibito alla produzione di foraggio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il
difensore dell’imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente
denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 59, co. 11 ter, del
D.L.vo n. 152/99.
Si deduce che la disposizione citata punisce
chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, in
assenza della prescritta autorizzazione, mentre nel caso in esame era stato
accertato il solo stoccaggio delle deiezioni degli animali, sicché non poteva
ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla norma penale, in assenza
dell’effettivo spargimento sul terreno degli effluenti senza la prescritta
autorizzazione.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente
denuncia la sentenza per manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce che il giudice di merito ha desunto
l’intenzione dell’imputato di effettuare la fertirrigazione illecita dalla
circostanza che lo stesso ha chiesto l’autorizzazione due giorni dopo l’accesso
dei NAS, senza tener conto del fatto che la richiesta di autorizzazione doveva
essere considerata assolutamente tempestiva, in relazione alla attività avente
ad oggetto lo spargimento sul terreno delle deiezioni bovine, ed ha
illogicamente equiparato la detenzione delle predette deiezioni alla concreta
utilizzazione delle stesse in difformità delle prescrizioni della norma citata.
Il ricorso è fondato.
E’ stato reiteratamente precisato da questa Corte,
sia pure nella vigenza della normativa precedente all’entrata in vigore del
D.L.vo n. 152/99, che “In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, per
fertirrigazione si intende la distribuzione uniforme e razionale di concimi
organici o minerali sul terreno, di regola con impianto irriguo a pioggia....”
(sez. III, 1 febbraio 1993 n. 826, Cupelli ed altri; sez. III, 19 novembre 1994
n. 11555; sez. III, 30 gennaio 1991 n. 1018).
Anche con riferimento alla fattispecie prevista
dall’art. 59, co. 11 ter, del D.L.vo n. 152/99, introdotto dall’art. 23, co. I
lett. g), del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 258, deve, pertanto, affermarsi che la
norma sanziona l’effettivo spargimento sul terreno degli effluenti di
allevamento e delle altre sostanze citate dal predetto comma, derivando il
pericolo di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee, con le modalità
previste dalla disposizione di cui alla contestazione, solo dall’effettivo
compimento della descritta attività, sicché per integrare l’ipotesi di reato non
è sufficiente il mero stoccaggio degli effluenti.
Quest’ultimo deve qualificarsi quale attività
prodromica alla commissione del reato non punibile, stante la non
configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali, o
eventualmente punibile per un diverso titolo di reato, con riferimento alla
necessità che l’interessato ottenga anche un’autonoma autorizzazione per lo
scarico dei liquami in apposite vasche (cfr. sez. III, 16 ottobre 1999 n.
12174).
La sentenza impugnata deve essere, pertanto,
annullata senza rinvio, dovendo l’imputato essere assolto perché il fatto di cui
alla imputazione non sussiste.