|
SENTENZA N. 247
ANNO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale
MARINI Presidente
- Franco BILE
Giudice
- Giovanni Maria FLICK
"
- Francesco
AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo
MADDALENA "
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso
Quaranta "
- Franco GALLO
"
- Luigi
MAZZELLA "
- Gaetano
SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 27
maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 25 luglio 2005, depositato in cancelleria il 2 agosto 2005 ed iscritto al
n. 74 del registro ricorsi 2005.
Udito
nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Bile;
udito
l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con
ricorso notificato il 25 luglio 2005 e depositato il 2 agosto 2005, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della legge
della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia
di rifiuti radioattivi), per violazione degli artt. 117, primo e secondo
comma, lettera s), e 120 della Costituzione, degli artt. 174,
30 e 10 del Trattato della Comunità europea, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/641/Euratom, 90/64/Euratom
e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti).
L'Avvocatura
generale dello Stato premette che la legge regionale citata vieta sul
territorio regionale il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di
materiali nucleari non prodotti nel medesimo territorio, ad esclusione dei
materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica (art. 1,
comma 1). La rilevazione tecnica e strumentale di presenze necessarie sul
territorio regionale di materiale nucleare è affidata alle «strutture
preposte alla vigilanza ambientale sanitaria regionale» (art. 1, comma 2).
La Regione adotta altresì «le misure di prevenzione idonee ai fini di cui al
comma 1» (cioè a contrastare il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio
di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale) (art. 1, comma
2).
La legge regionale
impugnata ha, quindi, l'effetto di denuclearizzare l'intero territorio
regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo.
2. – Secondo
l'Avvocatura dello Stato, la legge impugnata violerebbe innanzi tutto
l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 174, 30 e 10
del Trattato della Comunità europea, nonché il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314. Lo smaltimento di
materiale radioattivo è, infatti, oggetto di disciplina comunitaria
nell'ambito della tutela dell'ambiente, in quanto le esigenze connesse con
la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'art. 6 del
Trattato della Comunità europea, in particolare nella prospettiva di
promuovere lo sviluppo sostenibile. Le direttive in materie di rifiuti
perseguono un duplice obiettivo, garantire, in primo luogo, il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di rifiuti
al fine di abolire le disparità che potrebbero creare condizioni di
concorrenza diseguali e, in secondo luogo, realizzare una delle finalità
della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e di miglioramento
della qualità della vita, con l'istituzione d'una normativa in materia di
smaltimento di rifiuti.
La normativa
comunitaria nel settore dei rifiuti radioattivi è stata recepita
nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(e successive modifiche), che contiene principi fondamentali e standard di
tutela uniforme, senza i quali "l'equilibrio ambientale" non sarebbe
garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio
nazionale.
3. – L'Avvocatura
dello Stato deduce anche la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost. e dell'art. 120 Cost. In materia ambientale, la
Costituzione attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusiva,
sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle
Regioni, fondate sulle rispettive competenze, diretta al conseguimento di
finalità di tutela ambientale. La legge regionale impugnata interviene in
questa materia devoluta alla competenza esclusiva dello Stato con l'effetto
di denuclearizzare l'intero territorio regionale da fonti estranee al
territorio regionale medesimo. L'effetto non risponde ad una esigenza
localizzata di tutela ambientale, che potrebbe prospettarsi nell'unica
ipotesi in cui nella Regione si verificasse una situazione di accumulo con
effetti nocivi eccezionali nel territorio medesimo o in quelli circostanti.
Inoltre, il problema dello smaltimento di rifiuti pericolosi, quali sono
quelli radioattivi, non può essere risolto sulla base di un criterio di
"autosufficienza" delle singole Regioni, poiché occorre tener conto della
eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che
producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento di rifiuti
radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente idonei per
conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei
rifiuti medesimi.
Secondo l'Avvocatura
dello Stato, l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s),
Cost. è violato anche sotto un altro profilo. La legge regionale n. 22 del
2005 applica impropriamente il "principio di autosufficienza" come recepito
dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione della
direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE su rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio. Il decreto legislativo di recepimento, invero, esclude dal suo
campo di applicazione i "rifiuti radioattivi" (art. 8, comma 1, lettera a),
con ciò esplicitando la specialità del settore. La limitazione contenuta nel
decreto legislativo n. 22 del 1997 risponde alla esigenza di soddisfare
l'interesse unitario alla protezione ambientale – nella sua accezione
comunitaria – dal rischio di inquinamento nucleare. La esclusione, e quindi
la disciplina separata, della regolamentazione dello smaltimento e della
circolazione dei rifiuti nucleari risponde ai principi di razionalità e di
proporzionalità in relazione a tutti i parametri comunitari, che
costituiscono attuazione del principio contenuto nell'art. 6 Trattato CE, ai
quali fa riferimento la norma contenuta nel primo comma dell'art. 117 Cost.
4. – La
Regione Molise non si è costituita.
Considerato in diritto
1. – L'impugnativa
del Governo investe l'art. 1 della legge regionale del Molise 27 maggio
2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), nella
parte in cui vieta il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di
materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei
materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.
Tale disposizione,
che esaurisce l'intero contenuto della legge stessa, è censurata per
violazione: a) dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
agli articoli 174, 30 e 10 del Trattato CE, nonché del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in
quanto lo smaltimento di materiale radioattivo è oggetto di disciplina
comunitaria nell'ambito della tutela dell'ambiente, mentre la legge
regionale del Molise n. 22 del 2005 concretizza un inadempimento comunitario
del quale deve rispondere lo Stato; b) degli artt. 117, secondo comma,
lettera s), e 120 Cost. nonché del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, in quanto la Costituzione attribuisce allo Stato una
competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, sia pure in termini
che non escludono il concorso di normative delle Regioni, le quali però non
possono adottare, in materia di disciplina dei rifiuti radioattivi, il
criterio di "autosufficienza" delle singole Regioni, poiché occorre tener
conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività
che producono tali rifiuti; c) ancora degli artt. 117, primo e secondo
comma, lettera s), e 120 Cost. sotto il profilo che il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE su rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, esclude dal suo campo di
applicazione i "rifiuti radioattivi" (art. 8, comma 1, lettera a),
con ciò esplicitando la specialità del settore nel quale non può trovare
applicazione il principio dell'autosufficienza.
2. – Il ricorso del
Governo – nella parte in cui deduce la violazione dei limiti della
competenza legislativa regionale (art. 117, secondo comma, lettera s,
e art. 120 Cost.) – è fondato.
Analoga questione è
stata già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 62 del 2005, avente
ad oggetto l'impugnativa di altre similari leggi regionali (n. 31 del 2003
della Regione Basilicata, n. 26 del 2003 della Regione Calabria e n. 8 del
2003 della Regione Sardegna), che, parimenti, contenevano una disciplina
limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi non
prodotti nel territorio della Regione. In particolare, la legge n. 31 della
Regione Basilicata prevedeva anch'essa il divieto di transito e di
stoccaggio di tal genere di rifiuti, contemplando – al pari della legge
regionale del Molise n. 22 del 2005, attualmente impugnata – un'eccezione in
caso di esigenze sanitarie o scopi di ricerca scientifica.
Nella menzionata
pronuncia, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale delle tre leggi
regionali impugnate, questa Corte ha ribadito che la materia dell'ambiente e
dell'ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117,
secondo comma, lettera s, Cost.), anche se ciò non esclude il
concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (quale
quella afferente alla salute e al governo del territorio: art. 117, terzo
comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale.
Inoltre, questa
Corte ha escluso che la Regione possa adottare misure dirette ad ostacolare
la circolazione di persone e cose tra le Regioni; ed ha affermato nella
menzionata pronuncia che le leggi regionali, allora impugnate, violavano
anche tale specifico ulteriore limite (art. 120, primo comma, Cost.).
Va altresì ribadito
che il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, che ha una
dimensione nazionale, non può essere risolto dal legislatore regionale in
base al criterio della c.d. autosufficienza a livello regionale, dovendo
invece tenersi conto della possibile irregolare distribuzione di tali
rifiuti sul territorio nazionale.
Le stesse ragioni
poste a fondamento della menzionata pronuncia di illegittimità
costituzionale delle citate precedenti leggi regionali concorrono –
assorbito il profilo della dedotta violazione dell'art. 117, primo comma,
Cost. – a ritenere costituzionalmente illegittima l'impugnata legge n. 22
del 2005 della Regione Molise.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 27 maggio
2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi).
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI,
Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 28 giugno 2006.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA |