Dottrina: Trasporto di rifiuti: servirà il vocabolario di italiano a bordo dell'autocarro?
Inserito il Mercoledì, 31 maggio @ 07:08:00 CEST da God |
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DGL ha scritto "Trasporto di rifiuti: servirà il vocabolario di italiano a bordo dell'autocarro?
Dott. Giovanni Lengueglia
Il D.L.vo 152/2006, contenente disposizioni in materia di tutela e protezione del territorio e dell’ambiente, sta entrando nel pieno della sua efficacia attraverso l’emanazione di una serie di decreti ministeriali di attuazione. Alcune norme, che non necessitano di ulteriori decreti attuativi, sono in vigore sin dal 29 aprile 2006.
Una di queste, contenuta nella sezione dedicata alla gestione dei rifiuti, sta disturbando il sonno di numerosi imprenditori, che si sono ritrovati ad essere “fuori legge” improvvisamente, o almeno senza che le associazioni di categoria e gli Enti competenti in materia avessero per tempo operato l’opportuna informazione.
L’antefatto consiste nella esenzione, valida fino al 29 aprile 2006, per i soggetti esercenti attività di impresa, dall’ottenimento di specifica autorizzazione per trasportare i propri rifiuti verso gli impianti idonei e autorizzati a riceverli. Tale esenzione è stata condannata dall’Unione Europea con formale procedura d’infrazione, ritenendo che la Direttiva Comunitaria sui rifiuti preveda che tutti i soggetti che trasportano rifiuti devono essere autorizzati, attraverso una procedura stabilita dagli Stati membri, senza alcuna distinzione tra coloro che esercitano attività di trasporto di rifiuti come attività professionale e chi il trasporto di rifiuti lo effettua come attività accessoria di altra attività e solo ed esclusivamente nei confronti dei rifiuti prodotti dalle proprie attività.
In altre parole, l’Unione Europea ammette la possibilità, per gli Stati membri, di differenziare tra i diversi soggetti il "modo" (procedura) di ottenimento dell’autorizzazione, ma non di derogare sul "se" ottenere l’autorizzazione.
L’Italia aveva invece introdotto una deroga a tale obbligo. A seguito della “tirata di orecchie” è stata introdotta la norma che impone alle imprese “che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti come attività ordinaria e regolare” di iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, e a seguito dell’iscrizione, di essere autorizzate a svolgere questa attività (di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi).
La norma ha sùbito creato difficoltà, poiché l’esercizio di attività di trasporto di rifiuti senza la debita autorizzazione comporta sanzioni penali. E i soggetti gestori degli impianti che ricevono i rifiuti sono stati determinati a credere che in caso di ammissione allo scarico di soggetti non autorizzati avrebbero corso il rischio di essere coinvolti nella contestazione del reato.
Oltre a coloro che hanno tempestivamente attivato la procedura per ottenere l’iscrizione, alcuni soggetti hanno tentato di interpretare la norma in modo restrittivo, individuando negli aggettivi “ordinaria e regolare” la chiave di volta per vanificare l’efficacia della norma stessa.
Questi soggetti ritengono che chi effettua l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in maniera discontinua ed occasionale, rispetto alla propria attività (agricola, artigianale, industriale, ecc) non abbia l’obbligo di ottenere l’autorizzazione.
A mio avviso, ovviamente sempre con l’intento di partecipare al dibattito e al confronto costruttivo, tale interpretazione non può essere condivisa.
Infatti, i due aggettivi devono essere posti in relazione all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività, nel senso che se in modo ordinario (che non esce dall’ordine, consueto) e regolare (che è conforme alla regola,), l’impresa, dopo averli prodotti con frequenza conseguente alla tipologia di attività svolta, allontana i propri rifiuti non pericolosi impiegando mezzi propri, effettuando quindi tale attività “accessoria” senza avvalersi di soggetti terzi autorizzati al trasporto di rifiuti, è soggetta all’obbligo di autorizzazione.
Qualora, invece, il trasporto dei propri rifiuti, comunque prodotti, si configuri come un evento straordinario ed eccezionale rispetto alla regola e all’abitudine dell’affidamento ad un trasportatore professionale, in tal caso quel trasporto potrà essere svolto senza che l’impresa sia autorizzata.
Tale interpretazione, mi sembra rigorosa sia sotto il profilo della lingua, che della logica sistematica, tenendo conto delle motivazioni giuridiche e pratiche che hanno portato il legislatore ad introdurre questa novità.
Ovviamente anche tale interpretazione pone problemi pratici di applicazione, soprattutto perché la violazione della norma non potrebbe essere contestata se non dopo una attenta indagine sulle abitudini e le regole dell’impresa. Pertanto, si ritiene che la contestazione del concorso nel reato ai soggetti gestori degli impianti sia lontana da avere fondamento giuridico. Presuppone, infatti, che il gestore dell’impianto sia in condizioni di conoscere e di indagare sulle abitudini e le regole dell’impresa conferente in ordine al trasporto dei rifiuti dalla stessa prodotti. Non credo si possa gravare tali soggetti di un simile compito di indagine e, pertanto, di fronte all’affermazione che quel trasporto specifico è straordinario ed eccezionale rispetto alle regole dell’impresa, il gestore dell’impianto nulla può opporre.
Queste considerazioni dovranno essere sicuramente impiegate per valutare quei casi di trasporto senza autorizzazione, e di conseguente accettazione da parte dei gestori degli impianti, che sicuramente si sono verificati nel periodo di prima applicazione, confusa e spesso disattesa per carenza di adeguata informazione, della norma.
Ovviamente, caso per caso, potranno configurarsi ipotesi di “mala fede”, ma dovranno essere valutate dopo attenta indagine.
Un altro aspetto, che personalmente ritengo più interessante, è la carenza di effettiva imposizione dell’obbligo di autorizzazione. Il comma 5 dell’art. 212 del D.L.vo 152/2006, afferma che l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è “requisito” per lo svolgimento di una serie di attività inerenti i rifiuti. Tra queste figura “la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi”, ma non “la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti dal soggetto stesso che li raccoglie e trasporta”.
Il comma 6 stabilisce che l’iscrizione “costituisce titolo” per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto di rifiuti (e di altre che non interessano queste considerazioni).
Sembrerebbe che ci sia differenza tra requisito e titolo, e che solo quest’ultimo, sia necessario all’impresa che intenda svolgere l’attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti, in modo ordinario e regolare.
I commi successivi stabiliscono le procedure da seguire per ottenere questo “requisito” alias “titolo”, le condizioni per ottenerlo e alcuni rinvii ad un successivo decreto di attuazione che sostituirà quello in vigore (D.M. 406/1998).
Il comma 8, quello che introduce il concetto di “attività ordinaria e regolare”, sembra in questo contesto inserirsi piuttosto come una deroga alla “ordinaria e regolare” procedura di iscrizione, limitandola ad una “semplice richiesta scritta”, e alla “corresponsione di un diritto annuale di iscrizione”.
A questo punto, seguendo una linea interpretativa sistematica, si potrebbe affermare che tutti i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti debbano avere “titolo” per farlo (in accordo con le disposizioni dell’Unione Europea), che per averlo tutti devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, che la procedura è diversa per alcuni soggetti, i quali hanno in comune la caratteristica di trasportare rifiuti propri.
Tale interpretazione apre il fianco ad una critica: se tutti devono avere titolo, anche quelli che effettuano attività straordinaria e irregolare di trasporto di rifiuti propri devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, ma essendo esclusi, interpretando a contrario il comma 8, da quelli che devono semplicemente richiedere l’iscrizione, si troverebbero al pari di coloro che devono dimostrare di possedere specifici requisiti e condizioni per accedere all’Albo stesso (trasportatori di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi).
Le stesse norme, del resto, relativamente ai rifiuti pericolosi, sono ineccepibili, poiché il comma 5 contempla “la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi” tra le attività che necessitano di iscrizione come “requisito”, senza distinzione tra le attività che li hanno prodotti, il comma 6 ribadisce la valenza di “titolo” all’iscrizione per tutte le attività di trasporto di rifiuti, senza distinzione tra pericolosi e non, e il comma 8 introduce la deroga alla procedura “ordinaria e regolare” per l’iscrizione dei soggetti che “trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno”.
E’ evidente in questo caso l’intenzione di derogare alla procedura, non all’obbligo, per alcuni particolari soggetti.
A conclusione, si ritiene di aver dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, che si è persa una buona occasione per evitare il rischio di garantire confusione interpretativa e conseguentemente lavoro agli organi di controllo e giudiziari.
Dott. Giovanni Lengueglia
Consulente Legale di Diritto Ambientale
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