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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Ordinanze rimozione: competenza
Inserito il Giovedì, 20 aprile @ 05:25:00 CEST da God

Rifiuti New Page 2

T.A.R. Veneto Sez. III sent. 1010 del 29 marzo 2006
Rifiuti. Ordinanze rimozione rifiuti: competenza

Si ringrazia Alan VALENTINO per la segnalazione



New Page 1

Ric. n.581/2006 Sent.n. 1010/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 581/2006, proposto da Finotto Walter e Cadamuro Ada, rappresentati e difesi dagli avv. Franco Buran e Carla Giuliana Piva, con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in Venezia, S. Croce n. 466/G;
contro
Il Comune di San Donà di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Parrotta, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; e la Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti di
Livia Dolci, Stefano Finotto e Laura Finotto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 4 del 5.1.2006, notificata il 10.1.2006, con cui si ordina lo smaltimento dei rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi e caratterizzazione del suolo;
Visto il ricorso, notificato il 10 marzo 2006 e depositato presso la Segreteria il 17 marzo 2006, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 29 marzo 2006 (relatore il consigliere Rita De Piero), l’avv. Piva, per i ricorrenti, e l’avv. Parrotta per il Comune di San Donà di Piave;
considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. - che i ricorrenti risultano destinatari di un provvedimento sindacale, emesso a tenore dell’art. 14, comma 3, del D.Lg. 22/97, con cui si ordina lo smaltimento di rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, in relazione ad un deposito non autorizzato di materiale ferroso e pneumatici fuori uso ed usati, insistente su di un’area di proprietà (pro quota indivisa) anche degli stessi;
2. – che, tra le varie doglianze proposte nei confronti di tale atto, vi è anche quella di incompetenza del Sindaco, in quanto il provvedimento, non avendo i caratteri di contingibilità ed urgenza, deve ritenersi di competenza dirigenziale, e ciò perchè, ancorchè il ricordato art. 14 conferisca al Sindaco - quale capo dell’Amministrazione locale e non in veste di ufficiale di governo - la competenza ad emettere l’ordinanza de qua, la norma va coordinata con le posteriori disposizioni, inerenti al riparto di competenze fra organi di indirizzo politico e organi burocratici. In particolare, va letta alla stregua di quanto disposto dall’art. 107 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente (e tali non sono evidentemente gli atti emessi ex art. 14 cit.); inoltre, lo stesso art. 107, al V comma, specifica che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al precedente capo I titolo III”, tra cui è incluso il sindaco, l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, “si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54, che qui non trovano applicazione;
3. - che, pertanto, è fondata l’assorbente eccezione d’incompetenza proposta dalla parte ricorrente (cfr.: T.A.R. Sardegna, II, 24 gennaio 2005, n. 104; T.A.R. Molise, 25 novembre 2004, n. 729; T.A.R. Basilicata, 18 settembre 2003, n. 878; T.A.R. Campania Napoli, I, 12 giugno 2003, n. 7532; T.A.R. Sicilia Palermo, II, 8 maggio 2002, n. 1152; T.A.R. Lombardia - Brescia, 25 settembre 2001, n. 792 e Tar Veneto sez. III, 24.1.2006, n. 130);
che le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento opposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 29 marzo 2006.
Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione


 
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