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I PROVVEDIMENTI DI DICHIARAZIONE
DI UN BENE PAESAGGISTICO EMESSI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI PREVIGENTI AL
CODICE URBANI
Breve nota a commento della sentenza della Corte di Cassazione n. 45609
del 16 dicembre 2005 -
A cura del Dott.
Massimo Latini
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Con la sentenza in commento, la III Sezione Penale
della Corte Suprema di Cassazione ha recentemente espresso una significativa
posizione circa la valenza della pregressa legislazione in materia di patrimonio
culturale, di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (il cosiddetto “Codice Urbani”).
In
particolare, si chiarisce, relativamente alla procedura di individuazione di un
bene paesaggistico (o, per estensione, di un bene culturale), che la procedura
di dichiarazione prevista dagli articoli 136 e ss. del Codice Urbani e’
sostanzialmente analoga a quella prevista dal d.lgs. 490 del 1999 e dalla legge
n. 1497 del 1939.
Ne consegue,
che la fattispecie criminosa prevista nell’ipotesi di esecuzione di lavori senza
la prescritta autorizzazione nelle aree dichiarate di notevole interesse
pubblico è configurabile anche se riferita a provvedimenti emessi secondo le
norme pregresse al Codice Urbani.
In
particolare è legittima l’applicazione della misura cautelare degli arresti
domiciliari in presenza della violazione dell’articolo 181, comma 1 bis del
d.lgs. n. 42/04.
La sentenza
in commento, analogamente a un’altra recente sentenza della Corte di Cassazione
(la n. 44275 del 5 dicembre 2005, pubblicata in questo sito il 30 dicembre 2005
con una nota a commento, cui si rimanda), insiste sulla questione della
insorgenza dei provvedimenti di dichiarazione e delle conseguenze sanzionatorie
derivanti.
La sentenza
n. 44275, si ricorda, chiariva in proposito che l’insorgenza del regime
vincolistico deve essere notificata al proprietario del suolo e non potrà
essere, in via autonoma, imposta direttamente dall’autorità comunale competente
per mezzo dei piani regolatori o per mezzo di altri strumenti urbanistici che
stabiliscono le destinazioni d’uso del territorio comunale.
*****
Il fatto ha
avuto origine dalla esecuzione di lavori di trasformazione di un terreno di
natura boschiva e silvo-pascolativa mediante un intervento di disboscamento di
numerose querce spontanee e di sradicamento delle ceppaie in un area sottoposta
a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico, e per avere
proceduto, nella medesima zona, alla frantumazione meccanica delle rocce
preesistenti che costituivano muretti a secco.
Il G.I.P. del
Tribunale di Trani ha applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti
domiciliari per il reato di cui all’articolo 181, comma 1 bis, del d.lgs n.
42/04.
Il Tribunale
di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha successivamente confermato tale
provvedimento mediante un’ordinanza del 27 giugno 2005, ravvisando la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato oggetto di indagini e
rilevando per l’indagato l’esistenza delle esigenze cautelari connesse al
pericolo della commissione di ulteriori reati della stessa specie.
Il ricorso
alla Suprema Corte è stato proposto dall’indagato avverso tale ultima ordinanza,
la quale ha affermato che detta fattispecie delittuosa sussisteva per effetto di
un provvedimento emanato in epoca antecedente all’esecuzione dei lavori e in
base alle procedure già previste prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.
42/04.
Il ricorso è
stato proposto dall’indagato, con unico motivo, per violazione di legge,
lamentando l’applicazione della contravvenzione di cui all’articolo 181, comma
1, del d.lgs. n. 42/04 e non del delitto di cui al comma 1 bis del medesimo
articolo, nonché la non corretta applicazione dell’articolo 136 del d.lgs. n.
42/04, il quale prescrive la notificazione del provvedimento impositivo del
vincolo al proprietario, possessore o detentore dell’immobile e la trascrizione
nei registri immobiliari, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione
Italiana.
La Corte ha
dichiarato non fondato il ricorso.
La legge 15
dicembre 2004 n. 308 di “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione” ha apportato importanti novità in materia ambientale, mirando, ad
esempio, a conseguire maggiore efficienza e tempestività nei controllo
ambientali, certezza delle sanzioni coordinando e integrando la disciplina del
sistema sanzionatorio, amministrativo e penale e modificando alcune norme di
riferimento in materia come il d.lgs. n. 22/97 o lo stesso Codice Urbani.
Più in
particolare, al d.lgs. n. 42/04, detta legge, oltre a rivedere rendendo più
cogente le modalità di rimessione in pristino o di versamento dell’indennità
pecuniaria di cui all’articolo 167 (articolo 36 lettera a) e b) della legge n.
308/04), ha notevolmente inciso sulla rilevanza sanzionatoria delle pene
previste in caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità
da essa, di cui all’articolo 181 del d.lgs. 42/04 (articolo 36 lettera c) della
legge n. 308/04) il quale disciplina le sanzioni di cui alla parte III del
Codice Urbani “Beni paesaggistici”.
La legge n.
308/04 ha aggiunto dopo il comma 1 dell’articolo 181 del Codice Urbani, il quale
rimanda semplicemente alle pene previste dall’articolo 20 della legge n. 47/85,
i seguenti commi:
“1-bis. La
pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma
1:
a) ricadano
su immobili od aree che, ai sensi dell’articolo 136, per le loro caratteristiche
paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori;
b) ricadano
su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano
comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della
medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o
pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente
accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma
1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i
lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica,
che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento
di quelli legittimamente realizzati;
b) per
l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i
lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui
al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del
vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli
interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies.
La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli
paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio
dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna,
estingue il reato di cui al comma 1”.
Ai sensi del
comma 1 bis applicato all’indagato si configura quale delitto l’esecuzione di
lavori di qualsiasi genere che alterino gli immobili o le aree espressamente
dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs.
n. 42/04 e seguenti, ovvero l’esecuzione di volumetrie di particolare
consistenza nelle aree sottoposte per legge a vincolo ai sensi dell’articolo 142
del medesimo decreto (già articoli 1 e 1 quater del d.l. n. 312/85, convertito
con modificazioni dalla legge n. 431/85 - legge Galasso -, recepiti
nell’articolo 136 del d.lgs. n. 490/99).
Con
riferimento agli immobili di notevole interesse pubblico, inoltre, l’articolo
157 del d.lgs. n. 42/04 dispone che rimangano efficaci a tutti gli effetti le
notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche
eseguite in base alla legge n. 778/22, gli elenchi compilati e i provvedimenti
di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge n.
1497/39, i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico
emessi ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, del DPR n. 616/77, nonché i
provvedimenti di dichiarazione e di riconoscimento delle zone di interesse
archeologico emessi ai sensi del d.lgs. n. 490/99.
Secondo
quanto fin qui richiamato, la Suprema Corte di Cassazione arriva a rigettare il
ricorso, in quanto l’articolo 181, comma 1 bis, lettera a) del d.lgs. n. 42/04
Codice dei beni culturali e del paesaggio è chiaramente configurabile anche
nell’ipotesi di esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione, nelle
aree dichiarate di notevole interesse pubblico in base a provvedimenti emessi ai
sensi delle disposizioni previdenti alla emanazione del citato codice.
Il
provvedimento contenente la dichiarazione di notevole interesse pubblico deve
essere notificato al proprietario, possessore o detentore dell’immobile solo in
caso di cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di
singolarità geologica o in caso di ville, parchi e giardini distinti per la loro
bellezza non comune; mentre, per i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e per le bellezze
panoramiche considerate come quadri, nonché i punti di vista o di belvedere dai
quali si goda lo spettacolo di queste bellezze, costituisce sufficiente
pubblicità la pubblicazione del provvedimento impositivo del vincolo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Con precipuo
riferimento all’area in questione dichiarata di notevole interesse estetico e
paesaggistico, sia in base al d.lgs. 42/04 che in base alla pregressa
legislazione (legge n. 1487/39), non doveva essere prevista alcuna specifica
notificazione del provvedimento di vincolo ai proprietari, detentori o
possessori.
La Corte,
infine, non ha rilevato alcun profilo di illegittimità costituzionale della
norma in esame, in quanto le diverse forme di pubblicità previste corrispondono
a una diversa natura e caratteristiche degli immobili e aree cui si riferisce.