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Dottrina: Beni Ambientali. Dichiarazione di bene peasaggistico
Inserito il Martedì, 31 gennaio @ 07:19:27 CET da God

Beni Ambientali New Page 2

I PROVVEDIMENTI DI DICHIARAZIONE DI UN BENE PAESAGGISTICO EMESSI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI PREVIGENTI AL CODICE URBANI
Breve nota a commento della sentenza della Corte di Cassazione n. 45609 del 16 dicembre 2005 -

A cura del Dott. Massimo Latini



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Con la sentenza in commento, la III Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione ha recentemente espresso una significativa posizione circa la valenza della pregressa legislazione in materia di patrimonio culturale, di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il cosiddetto “Codice Urbani”).

In particolare, si chiarisce, relativamente alla procedura di individuazione di un bene paesaggistico (o, per estensione, di un bene culturale), che la procedura di dichiarazione prevista dagli articoli 136 e ss. del Codice Urbani e’ sostanzialmente analoga a quella prevista dal d.lgs. 490 del 1999 e dalla legge n. 1497 del 1939.

Ne consegue, che la fattispecie criminosa prevista nell’ipotesi di esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico è configurabile anche se riferita a provvedimenti emessi secondo le norme pregresse al Codice Urbani.

In particolare è legittima l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in presenza della violazione dell’articolo 181, comma 1 bis del d.lgs. n. 42/04.

La sentenza in commento, analogamente a un’altra recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 44275 del 5 dicembre 2005, pubblicata in questo sito il 30 dicembre 2005 con una nota a commento, cui si rimanda), insiste sulla questione della insorgenza dei provvedimenti di dichiarazione e delle conseguenze sanzionatorie derivanti.

La sentenza n. 44275, si ricorda, chiariva in proposito che l’insorgenza del regime vincolistico deve essere notificata al proprietario del suolo e non potrà essere, in via autonoma, imposta direttamente dall’autorità comunale competente per mezzo dei piani regolatori o per mezzo di altri strumenti urbanistici che stabiliscono le destinazioni d’uso del territorio comunale.

*****

Il fatto ha avuto origine dalla esecuzione di lavori di trasformazione di un terreno di natura boschiva e silvo-pascolativa mediante un intervento di disboscamento di numerose querce spontanee e di sradicamento delle ceppaie in un area sottoposta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico, e per avere proceduto, nella medesima zona, alla frantumazione meccanica delle rocce preesistenti che costituivano muretti a secco.

Il G.I.P. del Tribunale di Trani ha applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all’articolo 181, comma 1 bis, del d.lgs n. 42/04.

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha successivamente confermato tale provvedimento mediante un’ordinanza del 27 giugno 2005, ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato oggetto di indagini e rilevando per l’indagato l’esistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo della commissione di ulteriori reati della stessa specie.

Il ricorso alla Suprema Corte è stato proposto dall’indagato avverso tale ultima ordinanza, la quale ha affermato che detta fattispecie delittuosa sussisteva per effetto di un provvedimento emanato in epoca antecedente all’esecuzione dei lavori e in base alle procedure già previste prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/04.

Il ricorso è stato proposto dall’indagato, con unico motivo, per violazione di legge, lamentando l’applicazione della contravvenzione di cui all’articolo 181, comma 1, del d.lgs. n. 42/04 e non del delitto di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, nonché la non corretta applicazione dell’articolo 136 del d.lgs. n. 42/04, il quale prescrive la notificazione del provvedimento impositivo del vincolo al proprietario, possessore o detentore dell’immobile e la trascrizione nei registri immobiliari, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione Italiana.

La Corte ha dichiarato non fondato il ricorso.

La legge 15 dicembre 2004 n. 308 di “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” ha apportato importanti novità in materia ambientale, mirando, ad esempio, a conseguire maggiore efficienza e tempestività nei controllo ambientali, certezza delle sanzioni coordinando e integrando la disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale e modificando alcune norme di riferimento in materia come il d.lgs. n. 22/97 o lo stesso Codice Urbani.

Più in particolare, al d.lgs. n. 42/04, detta legge, oltre a rivedere rendendo più cogente le modalità di rimessione in pristino o di versamento dell’indennità pecuniaria di cui all’articolo 167 (articolo 36 lettera a) e b) della legge n. 308/04), ha notevolmente inciso sulla rilevanza sanzionatoria delle pene previste in caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, di cui all’articolo 181 del d.lgs. 42/04 (articolo 36 lettera c) della legge n. 308/04) il quale disciplina le sanzioni di cui alla parte III del Codice Urbani “Beni paesaggistici”.

La legge n. 308/04 ha aggiunto dopo il comma 1 dell’articolo 181 del Codice Urbani, il quale rimanda semplicemente alle pene previste dall’articolo 20 della legge n. 47/85, i seguenti commi:

“1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell’articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1”.

Ai sensi del comma 1 bis applicato all’indagato si configura quale delitto l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere che alterino gli immobili o le aree espressamente dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. n. 42/04 e seguenti, ovvero l’esecuzione di volumetrie di particolare consistenza nelle aree sottoposte per legge a vincolo ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto (già articoli 1 e 1 quater del d.l. n. 312/85, convertito con modificazioni dalla legge n. 431/85 - legge Galasso -, recepiti nell’articolo 136 del d.lgs. n. 490/99).

Con riferimento agli immobili di notevole interesse pubblico, inoltre, l’articolo 157 del d.lgs. n. 42/04 dispone che rimangano efficaci a tutti gli effetti le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche eseguite in base alla legge n. 778/22, gli elenchi compilati e i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge n. 1497/39, i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, del DPR n. 616/77, nonché i provvedimenti di dichiarazione e di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del d.lgs. n. 490/99.

Secondo quanto fin qui richiamato, la Suprema Corte di Cassazione arriva a rigettare il ricorso, in quanto l’articolo 181, comma 1 bis, lettera a) del d.lgs. n. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio è chiaramente configurabile anche nell’ipotesi di esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione, nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico in base a provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni previdenti alla emanazione del citato codice.

Il provvedimento contenente la dichiarazione di notevole interesse pubblico deve essere notificato al proprietario, possessore o detentore dell’immobile solo in caso di cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica o in caso di ville, parchi e giardini distinti per la loro bellezza non comune; mentre, per i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e per le bellezze panoramiche considerate come quadri, nonché i punti di vista o di belvedere dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze, costituisce sufficiente pubblicità la pubblicazione del provvedimento impositivo del vincolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Con precipuo riferimento all’area in questione dichiarata di notevole interesse estetico e paesaggistico, sia in base al d.lgs. 42/04 che in base alla pregressa legislazione (legge n. 1487/39), non doveva essere prevista alcuna specifica notificazione del provvedimento di vincolo ai proprietari, detentori o possessori.

La Corte, infine, non ha rilevato alcun profilo di illegittimità costituzionale della norma in esame, in quanto le diverse forme di pubblicità previste corrispondono a una diversa natura e caratteristiche degli immobili e aree cui si riferisce.


 
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