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A caccia di buon senso
di Luca RAMACCI
pubblicato su “La Nuova Ecologia” ottobre 2005
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Come ogni anno si è aperta, tra le polemiche, la
stagione venatoria. Registrato il primo morto ed i primi scontri (a fuoco) tra
bracconieri e guardie, le cronache registrano con la consueta indifferenza lo
svolgersi di un’attività che ci si ostina a definire “sportiva” e che,
fortunatamente, vede tra i giovani sempre meno seguaci.
Si tratta, ovviamente, di
un’attività perfettamente lecita se svolta nel rispetto della legge ma
disciplinata, a mio avviso, in modo eccessivamente permissivo per i cacciatori,
forse perché forniscono alle aziende del settore lauti guadagni.
La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” pur
prevedendo sanzioni anche penali è di scarsa attuazione per l’evidente
difficoltà dei controlli.
Alcuni cacciatori, poi, altro non sono se non volgari
bracconieri che violano sistematicamente le regole cacciando con mezzi non
consentiti ed in spregio ad ogni regola.
Un’altra disposizione
(l’articolo 842 del codice civile) consente poi ai cacciatori di accedere alla
proprietà privata a meno che il fondo non sia chiuso con modalità particolari
o via siano colture in atto. Questo principio si ritrova nell’articolo 15
della legge n.15792.
Non si può fare a meno di
ricordare, ancora una volta, come si tratti di una norma non solo anacronistica,
ma anche assurda che consente ad una persona armata di fare ingresso nella
proprietà altrui mentre non potrebbe farlo chi semplicemente voglia passeggiare
per ammirare il paesaggio.
Nell’impossibilità di
impedire quanto ritenuto legittimo dal codice civile, alcuni sindaci del Lazio
hanno trovato una soluzione che potrebbe dare buoni risultati.
Preso atto delle proteste dei
cittadini i quali denunciano il mancato rispetto da parte dei cacciatori delle
distanze minime di sicurezza da edifici e strade, atteggiamenti offensivi e
minacciosi da parte di cacciatori armati nonché la preclusione del diritto al
riposo già prima dell’alba e della libera fruizione delle strade pubbliche,
hanno adottato ordinanze di divieto di esercizio di attività venatoria a tutela
della pubblica incolumità e del rispetto dell’ordine pubblico in parte del
territorio comunale.
I trasgressori potrebbero
incorrere nella violazione prevista dall’articolo 650 del codice penale.
Si tratta di sanzioni non
particolarmente gravi ma che comunque potrebbero indurre a più miti consigli
chi ritiene di essere autorizzato a fare il proprio comodo a discapito della
collettività.
Vedremo come andrà a finire.
Luca RAMACCI