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Distanze nella collocazione di apiari: Validità delle prescrizioni
anche su mulattiere e strade di campagna. (Giudice di Pace di Anagni, sentenza
n. 144/05)
Nota a cura del dott. Dario
Simonelli
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Nel rispetto
degli adempimenti necessari alla collocazione di apiari, con specifico
riferimento alla distanza prevista di 40 metri dalle strade e all’altezza
richiesta per le reti di cinta, non può rilevare, quale esimente la
responsabilità per mancato rispetto di tali limiti, la circostanza che la
stessa sia una mulattiera frequentata esclusivamente dall’apicoltore, dai suoi
familiari e dai soli confinati o vicini.
Il principio
espresso dal Giudice di Pace di Anagni (Fr), segue un ricorso avverso ordinanza
ingiunzione presentato da un apicoltore del luogo che, ritenendo inesistente il
vincolo normativo in quanto la
mulattiera non sarebbe rientrata nell’ambito della disciplina vigente ai tempi della
violazione, agiva per l’annullamento del provvedimento.
Il
Giudicante, ha di converso rigettato il ricorso, condividendo le argomentazioni
difensive dell’Ente resistente che, individuando nella disciplina volta a
regolamentare l’apposizioni di distanze dalle strade per la costruzioni di
apiari , l’intento del legislatore di tutelare la sicurezza di tutti i
consociati, compresi confinanti e vicini, nonché l’incolumità di chiunque e
a qualunque titolo potesse trovarsi nelle vicinanze, vedeva accolte le proprie
argomentazioni.
La Legge
Regionale 75/88, vigente ai tempi della violazione, ha
volutamente non classificato la tipologia delle strade proprio per
ricomprendervi ogni via libera al transito di chiunque e, come nel caso,
equiparata ipso iure ad una strada
normale (basti pensare a cosa accadrebbe se per l’applicazione di ciascuna
norma si dovesse esplicitamente enunciare tutte le singole specie di strade
esistenti nel dizionario giuridico).
Il dettato
normativo che qui interessa, chiarisce che per strada deve intendersi anche
quella a fondo naturale o stabilizzato ed include nella sua nozione il sentiero
o mulattiera o tratturo che è appunto una strada a fondo naturale formatasi a
seguito del passaggio pedonale o animale ai sensi dell’art. 3 del C.d.S.
La
legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per tale suo
carattere superare i limiti di quella Regionale, deve essere interpretata
anzitutto in coerenza con la prima.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Giudice di Pace
di Anagni
Nella persona
della dott.ssa Miranda Giacoletti
Nella causa civile
iscritta al n. 292/04 RAC
TRA
PXXXX MXXXXXXXXX, residente in Anagni alla via XXXXXXX
XXXXX XXX XXXXX X X, elett.te domiciliato presso lo studio degli avv. ti Athos e
Carla Russo dai quali è rappresentato e difeso in virtù di delega in calce al
presente ricorso.
opponente
E
Comune di Anagni in persona del Sindaco p.t. rapp.to e
difeso dall’Avv. Fulvio De Santis e dal Dott. Dario Simonelli, elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Frosinone, via G.B. Grappelli giusta delega
a margine dell’atto di costituzione passiva.
Opposto
SENTENZA
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione del
08/10/2004 prot. 16691 elevato dai VV:UU del Comune di Anagni.
Conclusione come in atti
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno
29/10/04, l’opponente proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione
indicata in epigrafe chiedendo l’annullamento della stessa. Con ordinanza del
04/11/04 depositata in pari data, il Giudice fissava udienza di comparizione al
17/02/05 ordinando al Comune di Anagni di depositare in cancelleria copia del
rapporto con gli atti relativi all’accertamento della violazione.
All’udienza del 17/02/05
compariva per il ricorrente l’avv. Carla Russo la quale si riportava al
proprio ricorso introduttivo chiedendone l’integrale accoglimento. Per il
Comune di Anagni era presente l’Avv. Fulvio De Santis, assistito dal Dott.
Dario Simonelli, il quale, respingendo le motivazioni di parte ricorrente, si
riportava al proprio atto di costituzione in giudizio. Entrambi i procuratori
chiedevano l’articolazione dei mezzi istruttori e cioè, ammettersi
l’escussione dei testi indicati sulle circostanze richieste e, pertanto,
all’udienza del 17/03/05 si dava inizio alle prove testimoniali ammesse sui
capitoli di prova precedentemente indicati. Esaurite, nelle successive udienze,
tali prove la causa veniva rinviata al 29/09/05 per la discussione ed, in tal
data, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
L’opposizione così formulata
non merita accoglimento.
Il verbale n. 31-01-C elevato
dai VV UU del Comune di Anagni in data 05/06/2001 evidenziava l’esistenza di
un apiario composto da 35 alveari posti ad una distanza di m. 20 dalla strada
vicinale XXXXX XXXXXXXX, distanza inferiore a quella prevista dalla legge (m.
40) e l’omissione di tale attività alle autorità competenti. Tale violazione
veniva confermata da un ulteriore accertamento avvenuto il 09/06/2001 e ribadito
in sede di giudizio dai verbalizzanti escussi in qualità di testi (Brig.
Fuselli Giuseppe e Ag. Scelto Olevano Anna Maria) i quali dichiaravano che, al
momento del sopralluogo, non esisteva alcuna rete come asserito invece dal
ricorrente, e che la siepe di separazione dalla strada era costituita da
vegetazione spontanea che, all’epoca, non raggiungeva l’altezza prevista di
m. 20, rivelandosi, quindi, del tutto idonea allo scopo.
Per quanto attiene, poi,
all’avvenuta denuncia del ricorrente al Sindaco del Comune di Anagni, malgrado
controlli effettuati non risulta esistente e, pertanto, non può essere accolta
la tesi di smarrimento in quanto, nelle mani dell’opponente, non risulta la
prova di un positivo recapito ma, al contrario, nei verbali viene riportato il
diniego del XXXXX di esibire tale documentazione. Per quanto riguarda, poi, la
circostanza che, a detta del ricorrente, la strada in questione verrebbe
percorsa solo dai proprietari e dai familiari, questo Giudicante condivide le
argomentazioni di parte opposta e cioè che il Legislatore tende a tutelare
tutti i consociati, compresi confinati e vicini, per l’incolumità di chiunque
possa trovarsi nelle vicinanze, richiamando sia l’art. 3 del C.d.S. sia la
sentenza n. 2479/02 della Cassazione Civile.
Per la complessità della causa
in questione, motivi di opportunità consigliano la compensazione delle spese di
lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Anagni nella persona della dott.ssa
Mirando Giacoletti pronunciando sul ricorso in opposizione ad ordinanza
ingiunzione dell’8/10/04 numero di protocollo 16691 a carico di XXXXX
XXXXXXXXXX così decide:
a)
Respinge il ricorso e per l’effetto convalida la predetta ordinanza
ingiunzione a carico di XXXXX XXXXXXXXXX.
b)
Compensa le spese di lite.
Anagni, lì 13.10.2005
Il Giudice di Pace