dai CEAG
Cass. Sez. III sent.18226 del 17
maggio 2005
Pres. Zumbo Est. Postiglione imp. Di Stefano
Lo scarico di una lavanderia industriale a servizio di una casa di riposo
non è assimilabile a quello di acque reflue domestiche e necessita di
specifica ed espressa autorizzazione.
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Fatto e diritto
Di Stefano Carmelo,
presidente di una Casa di riposo, è stato ritenuto responsabile del reato di
scarico abusivo di acque reflue provenienti da una lavanderia di tipo
industriale, sito nella predetta casa, in violazione dell'art. 59, 1° comma
D.L.vo 152/99, come accertato il 21.12.2001 e condannato dal Tribunale di
Catania, Sezione Distaccata di Mascalucia in data 31.1.2003 alla pena di euro
5000 di multa.
Il Tribunale teneva conto
della carenza di autorizzazione, della testimonianza dei NAS e delle specifiche
circostanze di fatto risultanti del sopralluogo (trattavasi di lavanderia
nuova, di recente attivazione, sita al secondo piano dell'edificio, come
emergeva anche da una planimetria). L'imputato ha proposto ricorso per
Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione in ordine a
due circostanze di fatto (la natura civile e non industriale delle acque
reflue e la preesistenza dello scarico, denunciato a suo tempo alla P.A.).
Il ricorso è infondato.
Lo scarico da una lavanderia
di tipo industriale a servizio di una casa di Riposo - come nel caso in esame -
è soggetto all'obbligo penalmente sanzionato ex art. 59, 1° comma D.L.vo
152/99 di preventiva autorizzazione, non potendo essere assimilato ad un
ordinario scarico di acque reflue domestiche, considerata la natura dell'attività
da cui proviene (Confronta Cass. Sez. III, 13.9.2004, n. 35870 rv. 229012).
Esiste sul punto corretta
motivazione. I giudici di merito hanno ritenuto in punto di fatto che trattavasi
di una lavanderia sita al secondo piano dell'edificio, di recente attivazione e
non di lavanderia preesistente (circostanza peraltro giuridicamente
irrilevante, in quanto la legge esige l'autorizzazione per tutti gli scarichi di
acque reflue industriali in senso fisico, quale sia stata l'epoca di
attivazione).
Per gli scarichi di acque
reflue industriali è sempre necessaria l'autorizzazione espressa e specifica,
ossia un controllo preventivo formale ed esplicito della P.A. competente.