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Dottrina: Polizia Giudiziaria. Circolare condono edilizio e acquisizione immobili abusivi
Inserito il Giovedì, 28 aprile @ 18:36:30 CEST da God

Polizia Giudiziaria Nuova pagina 2

Procura della Repubblica di Tivoli. Circolare "Abusi edilizi. Condono e procedure di acquisizione degli immobili abusivi"



Nuova pagina 1

P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A

T I V O L I

Ai Comandi Polizia Municipale

Ai Comandi Stazione Corpo Forestale dello Stato

Ai Comandi Stazione Arma dei Carabinieri

OGGETTO: Abusi edilizi. Condono e procedure di acquisizione degli immobili abusivi

PREMESSA

Al fine di soddisfare le richieste di diversi comandi ed amministrazioni comunali in merito alle procedure da seguire con riferimento al c.d. “condono edilizio” ed alla procedura di acquisizione degli immobili abusivi si ritiene opportuno rendere noto ai comandi in indirizzo l’orientamento di questa Procura, con preghiera di darne comunicazione anche agli Uffici Tecnici ed agli altri Uffici comunali eventualmente interessati.

ATTIVITA’ DI INDAGINE

Deve essere innanzi tutto richiamata l’attenzione sui contenuti delle direttive a suo tempo impartite da questa Procura (a tale proposito si allega la precedente circolare: ALLEGATO 1)

In più occasioni si è infatti avuto modo di constatare come siano sistematicamente disattese le disposizioni a suo tempo impartite ed espressamente contenute in ogni delega di indagine.

A tale proposito deve dunque essere rammentato che:

- deve essere dato completo adempimento alle direttive impartite, utilizzando la modulistica a suo tempo indicata. A tale proposito si allega uno schema di segnalazione redatto secondo le indicazioni a suo tempo fornite (ALLEGATO 2)

- la risposta alla delega di indagine deve pervenire COMPLETA entro il termine indicato dal magistrato delegante (salvo proroghe dallo stesso concesse). Il ritardo comporta, spesso, la necessità di richiedere al G.I.P. la proroga del termine di scadenza del fascicolo con aggravio di tempi e di costi.

- gli accertamenti delegati NON possono essere “subdelegati” agli uffici tecnici comunali i cui addetti non hanno funzioni di polizia giudiziaria e possono soltanto essere sentiti a verbale come persone informate sui fatti ovvero nominati ausiliari di PG ai sensi dell’articolo 348 cpp. In ogni caso non possono rifiutare di fornire le informazioni richieste.

- il sequestro deve essere tempestivamente eseguito così come ogni verifica in merito ad abusi in corso di esecuzione. Non dovrà ovviamente essere dato preavviso del controllo agli interessati

- l’eventuale presentazione di istanza di “condono” non è incompatibile con il sequestro

- in caso di rifiuto a consentire l’accesso al cantiere (e salvo che il fatto non configuri l’ipotesi di resistenza o violenza a P.U., reati per i quali è consentito l’arresto in flagranza) dovrà essere interpellato il magistrato assegnatario del procedimento o, in caso di sua assenza o impedimento, quello di turno che valuterà se emettere idoneo provvedimento la fine di consentire l’accesso ai luoghi anche con rimozione degli ostacoli fissi.

- Le fotografie dell’abuso NON devono essere realizzate con macchina del tipo Polaroid, vanno raccolte in fascicolo con didascalia e NON possono essere sostituite da fotocopie in bianco e nero.

Resta da sottolineare come sia del tutto inaccettabile che, nella quasi totalità delle segnalazioni, venga omessa l’individuazione di tutti i responsabili degli abusi e ciò anche in piccoli comuni ove l’acquisizione di tali informazioni è estremamente facile.

E’ inoltre assurdo che vengano spesso segnalati quali autori degli illeciti persone anziane non solo fisicamente impossibilitate a realizzare l’abuso ma anche del tutto prive delle cognizioni tecniche per realizzare immobili talvolta anche di rilevanti dimensioni.

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI

La procedura di acquisizione degli immobili è OBBLIGATORIA e deve essere portata a termine secondo le cadenze temporali stabilite dal legislatore.

Tale procedura DEVE essere avviata dal competente funzionario comunale con le seguenti cadenze che vengono qui di seguito sinteticamente ricordate:

- emissione ordinanza ai sensi dell’art. 27 d.p.r. 3801 e relativa TEMPESTIVA notifica. L’ordinanza deve contenere tutti gli estremi per l’identificazione dell’abuso (compresi foglio e mappale)

- verifica (attraverso sopralluogo della Polizia Municipale) dell’ottemperanza alla ordinanza con redazione del relativo verbale

- in caso di inottemperanza, il relativo verbale (che deve contenere gli estremi catastali dell’immobile) deve essere notificato ai soggetti interessati

- l’accertata inottemperanza determina per legge l’automatico passaggio della proprietà dell’abuso e dell’area di sedime all’amministrazione comunale nei termini indicati dall’articolo 31 dpr 3801

- il trasferimento di proprietà deve essere rapidamente trascritto.

Ciò posto, si è rilevata spesso una ostinata resistenza da parte dei competenti uffici comunali ad effettuare la trascrizione o a porre in essere regolarmente e tempestivamente la procedura di cui in premessa.

E’ pertanto opportuno che il personale di PG della Polizia Municipale sia reso edotto del fatto che:

- l’eventuale omissione o rifiuto da parte del personale competente a procedere può configurare i reati di abuso d’ufficio eo omissione o rifiuto di atti d’ufficio in ordine ai quali vi è l’obbligo di comunicazione a questa AG

- l’eventuale carenza di mezzi personale non giustifica eventuali ritardi od omissioni anche in considerazione del fatto che la trascrizione della proprietà richiede, per la predisposizione della nota con i sistemi informatici, pochi minuti di lavoro mediante utilizzazione di software liberamente scaricabile dal sito www.finanze.it

- non può ritenersi giustificata la mancata conoscenza delle procedure da seguire in quanto i soggetti preposti sono tenuti a conoscere le disposizioni che disciplinano le materie di loro competenza e l’attuale procedura di trascrizione è in uso da diversi anni

- il ricorso amministrativo al TAR o in altra sede NON sospende la procedura di acquisizione se non nel caso in cui venga emessa ordinanza cautelare di sospensiva

- in caso di presentazione di istanza di condono valgono le considerazioni indicate nel paragrafo seguente

Va aggiunto che questa Procura provvederà a segnalare alla competente Procura della Corte dei Conti ogni ritardo che possa comportare danno erariale riservandosi ovviamente ogni valutazione in merito alla rilevanza penale di ritardi eo omissioni da parte dei competenti uffici tecnici comunali.

CONDONO EDILIZIO

Sono numerosissime le domande di condono edilizio che continuano ad essere presentate anche per abusi visibilmente ultimati dopo il termine di legge del 3132003.

Ciò nonostante, si è notato che molti comandi non pongono in essere nessuna verifica circa la veridicità della domanda.

A tale proposito è opportuno ricordare che:

riguardo all’elemento temporale:

- ai fini del condono l’ultimazione dei lavori è prevista “al grezzo” e cioè con l’immobile completo ma privo delle finiture. NON può ritenersi dunque ultimato l’immobile che sia privo della copertura o delle tamponature laterali ovvero di quelle interne (in caso di più unità immobiliari)

- NON può ritenersi inoltre ultimato al grezzo l’immobile palesemente realizzato in tutto o in parte in modo fittizio (ad esempio quando un manufatto in muratura o cemento armato presenti il tetto in tavole di legno o lamiera, quando un manufatto sia realizzato in cemento armato ed abbia le pareti esterne in cartongesso etc.)

- eventuali situazioni del tipo di quelle descritte nei punti precedenti dovranno essere chiaramente indicate nella segnalazione

- la segnalazione deve contenere fotografie nitide dell’intero immobile su tutti i lati, compresa la sommità.

- In caso vengano accertate fittizie apposizioni di infissi, pareti, coperture etc. tale circostanza deve essere opportunamente ed adeguatamente documentata anche con fotografie.

- vanno fornite al PM tutte le informazioni idonee ad individuare correttamente la data effettiva di ultimazione lavori

- verrà reso noto, scoraggiando così eventuali false dichiarazioni da parte delle persone informate che questa Procura, a causa del numero rilevantissimo di domande di condono contenenti false dichiarazioni, ha istituito un apposito gruppo di consulenti tecnici che valuteranno la regolarità delle domande avvalendosi anche della documentazione fotografica aerea acquisita

riguardo alla tipologia delle opere:

- la legge sul condono edilizio indica chiaramente quali siano le opere assoggettabili a condono

- la Corte di cassazione ha tuttavia precisato in due recenti decisioni che il condono NON è ammesso:

1. per le nuove costruzioni aventi natura non‑residenziale, realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio, che costituiscono immobile integralmente abusivo e non si sostanzia in meri ampliamenti o addizioni (ipotesi esclusa dal comma 25 dell’art. 32 Legge 326

2. per gli abusi eseguiti in zona sottoposta a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici e diversi da quelli indicati nei pp. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 (ipotesi esclusa dall’articolo 32, comma 26 lettera A) legge 326 cit.

- la sospensione della procedura di acquisizione dell’immobile (così come quella del procedimento penale) prevista in caso di presentazione di domanda di condono può avere efficacia solo in presenza dei requisiti di condonabilità delle opere e non in ogni caso. NON sarà applicabile nel caso in cui sia accertato che l’immobile abusivo è stato realizzato oltre i limiti temporali (3132003) ovvero superando i limiti quantitativi di cubatura o nel caso in cui si tratti di opere non condonabili perché in zona vincolata o non residenziali

- per tali ragioni è auspicabile che i comandi in indirizzo offrano la massima collaborazione agli uffici tecnici comunali fornendo loro ogni indicazione che consenta di valutare la mancanza dei requisiti di condonabilità ed emettere i provvedimenti conseguenti

- eventuali diverse indicazioni contenute in circolari, pareri etc. non possono superare il dettato della legge ed eventuali disposizioni regionali da emanarsi dopo la nota pronuncia della Corte Costituzionale dovranno tenere conto dei principi comunque fissati dalla legge statale

- non assume alcuna rilevanza ed, anzi, appare anche impropria la prassi adottata da alcune amministrazioni di rilasciare attestati di “congruità” delle somme versate ovvero altre attestazioni relative alla procedura di condono non ancora perfezionata.

Gli stampati allegati possono anche essere richiesti in formato elettronico al Dott. Luca RAMACCI

Tanto premesso, si raccomanda la massima attenzione nell’espletamento delle attività in precedenza descritte.

Il Procuratore della Repubblica


 
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