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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Opere in cemento armato
Inserito il Lunedì, 28 febbraio @ 17:02:00 CET da God

Nuova pagina 1

Sez. 3, Sentenzan. 36093 del 09/09/2004 (Ud. 03/06/2004 n.01161 ) Rv. 229131
Presidente: Dell'Anno P. Estensore: Franco A. Imputato: Salerno. P.M. Ciampoli L. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Brindisi, 2 luglio 2002).
EDILIZIA - IN GENERE - Opere in cemento armato - Denuncia di inizio dei lavori - Fondamento - Circolari amministrative individuanti l'ambito di applicabilità della legge n. 1086 del 1071- Irrilevanza.
CON MOTIVAZIONE



Nuova pagina 2

Massima (Fonte CED Cassazione)
La prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista dall'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1089, è giustificata dalla necessità di consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo l'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 1 e 4 della citata legge n. 1089, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, non rilevando in proposito le eventuali circolari amministrative emanate in senso contrario dall'autorità regionale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 03/06/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1161
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 37749/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Salerno Mele Paolo, nato a Taranto il 14 febbraio 1948, e da Manograssi Francesco, nato a Oria il 19 aprile 1964;
avverso la sentenza emessa il 2 luglio 2002 dal giudice del tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana;
udita nella Pubblica udienza del 3 giugno 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, dichiarò Salerno Mele Paolo e Manograssi Francesco colpevoli del reato di cui agli artt. 2, 4, 13 e 14 legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato una vasca in cemento armato all'interno di una fossa di m. 5,00 x 6,30 x 3,00, senza progetto esecutivo, direttore dei lavori e denunzia al genio civile, e li condannò alla pena di E. 150,00 ciascuno, mentre li assolse dal reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n, 47, perché estinto per sopravvenuta concessione edilizia in sanatoria e dichiarò non doversi procedere contro il Salerno per il reato di cui all'art. 51 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, perché il fatto non sussiste.
Gli imputati propongono ricorso per Cassazione deducendo:
a) inapplicabilità nella specie della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Osservano che è pacifico che si è trattato di una vasca in cemento armato a servizio di un frantoio oleario esistente, dalle contenute dimensioni, avente l'unico fine di impermeabilizzazione, ossia di raccogliere le acque provenienti dal lavaggio delle olive. È anche pacifico che le dimensioni della buca scavata sono più ampie della vasca realizzata e tra la vasca in cemento armato e le pareti della buca resta una considerevole intercapedine, sicché il cemento armato della vasca non ha nessuna funzione di contenimento dello scavo. È inoltre evidente che la base della vasca è in cemento armato proprio e soltanto ai fini della impermeabilizzazione. Pertanto nella specie si tratta di una unica struttura costituita dalle pareti della vasca, realizzata con una unica gettata di cemento armato, che non realizza alcun volume e che comunque non ha alcuna finalità statica, e quindi non rientra tra quelle di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.
b) mancanza di motivazione in ordine all'irrilevanza della circolare della regione Puglia in atti, che esclude dall'applicazione dell'art. 4 della legge in questione anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una limitata importanza nel contesto statico dell'opera. Nella specie mancano tutti i connotati tipici individuati dalla norma incriminatrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, esattamente citata dal giudice a quo, infatti, "gli artt. 1 e 4 della legge n. 1086 del 1971 si riferiscono a tutte le opere in cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le dimensioni e le caratteristiche, richiamate, invece, dall'art. 2 al fine di individuare il tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra) cui commettere la redazione del progetto e la direzione dei lavori. L'art. 1 comma quarto della legge n. 1086 del 1971 indica una prescrizione, quella della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il costruttore deve attenersi per consentire all'ente preposto di venire a conoscenza dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità" (Sez. 3^, 10 giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791).
È vero, peraltro, che, sul punto richiamato dal ricorrente sono rinvenibili due orientamenti giurisprudenziali che in parte si differenziano: secondo un primo orientamento, invero, un'opera in tanto è sottoposta alla disciplina della legge 5 novembre 1971, n. 1086, in quanto risulti dal concorso di una pluralità di strutture, restando invece al di fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura (come, ad es., il solaio di una stalla, l'architrave di una porta) (Sez. 3^, 23 novembre 1998, Consolo, m. 212.177; Sez. 3^, 19 novembre 1996, Elia, m. 206.474), mentre secondo un altro orientamento rientra nella normativa anche una struttura unitaria (come la realizzazione di un architrave o di una scala) atteso che non è necessario che l'elemento materiale sia costituito da un complesso di strutture, essendo rilevante l'elemento funzionale (Sez. 3^, 3 novembre 1995, Civello, m. 203.159; Sez. 3^, 29 novembre 2000, Arena, m. 218.797).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la questione è irrilevante perché, secondo quanto accertato dal giudice del merito, l'intervento incriminato non si è esaurito nella mera messa in opera di una soletta di cemento avente esclusivamente funzione di impermeabilizzazione, essendo esso consistito, al contrario, nella realizzazione di una vasca, composta oltre che dalla base anche da quattro pareti (di m. 5,0 x 6,30 x 3,00), e quindi non già in un'unica struttura o membratura in conglomerato, bensì appunto in quel complesso di strutture (collegate tra loro ed esplicanti una funzione statica e di contenimento) al quale la norma incriminatrice fa riferimento.
Il riferimento ad una circolare dell'assessorato della regione Puglia (che, com'è noto, non costituisce fonte di diritto oggettivo neppure di livello secondario, sicché per essa non opera il principio tura novit curia), che non è stata depositata in atti e della quale non sono stati neppure indicati gli estremi, è del tutto irrilevante, anche perché la giurisprudenza di questa Corte ha già esattamente affermato l'irrilevanza di alcune "circolari" amministrative regionali emanate in senso contrario all'interpretazione adottata da questa Corte circa l'ambito delle opere in cemento armato rientranti nella previsione degli artt. 1 e 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Sez. 3^, 10 giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004


 
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