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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Stagionalità dell'opera
Inserito il Venerdì, 29 ottobre @ 17:10:17 CEST da God

Urbanistica Nuova pagina 1

Sez. 3, Sentenza n. 11880 del 12/03/2004 (Ud. 19/02/2004 n.00301 ) Rv. 227572
Presidente: Raimondi R. Estensore: Lombardi AM. Imputato: Pieri. P.M. Fraticelli M. (Conf.)
(Rigetta, App.Firenze, 26 ottobre 2001).
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Costruzione edilizia - Stagionalità dell'opera - Rilievo ai fini della necessità del permesso di costruire - Esclusione - Fondamento.
CON MOTIVAZIONE



Nuova pagina 2

Massima (Fonte CED Cassazione)

In materia edilizia, ai fini della necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di costruire) non rileva il carattere stagionale del manufatto realizzato, atteso che il carattere stagionale non implica precarietà dell'opera potendo essere la stessa destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 19/02/2004
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 301
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 450/2002
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Avv. Carlo Alberto Antongiovanni, difensore di fiducia di Pieri Rino, n. a Camaiore il 25.6.1943, res. in Viareggio via Ceragioli n. 15;
avverso la sentenza in data 26.10.2001 della Corte di Appello di Firenze, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, in data 13.22001, venne condannato alla pena di giorni sette di arresto e L. 7.000.000 di ammenda, quale colpevole del reato: a) di cui all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di colpevolezza del Pieri in ordine alla violazione della legge urbanistica ascrittagli per avere realizzato una struttura in legno ancorata al muro di un immobile e fissata al suolo tramite appositi supporti in metallo senza concessione edilizia. La sentenza ha rigettato il motivo di gravame con il quale l'appellante aveva dedotto la natura precaria del manufatto di cui alla contestazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione della legge penale ed illogicità della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della norma incriminatrice, deducendo che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la natura precaria del manufatto di cui alla contestazione, in quanto si trattava di una struttura mobile, idonea ad essere rimossa in qualsiasi momento ed era destinata a costituire un riparo dal sole per i motorini durante la stagione estiva, di talché ne risultava evidente la destinazione ad un utilizzo temporaneo. Si deduce inoltre che la motivazione delta sentenza si palesa illogica nella parte in cui, pur essendosi preso atto, in base alla deposizione del vigile verbalizzante, che il piano regolatore del Comune di Viareggio consente la realizzazione di manufatti del genere di quello di cui alla contestazione, ne' è stato ritenuto egualmente il carattere abusivo. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che il manufatto di cui alla contestazione non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003, non essendo qualificabile quale costruzione residenziale. Nel merito del ricorso è noto che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, "rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono la concessione dell'autorità comunale non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di qualsiasi genere, nel suolo o sul suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui si sia assicurata la stabilità del manufatto (infissione o appoggio al suolo), in quanto la stabilità non va confusa con l'inamovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non provvisorio, ossia nell'attitudine ad una destinazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporaneo o contingente." (sez. 3^, 199405326, Alzetta, riv. 197451; conf. sez. 3^,. 200000354, Carrodano, riv. 217686; sez. 1^, 200108920, Fusaro e altri, riv. 218220).
Nè, peraltro, rileva, al fine di escludere la necessità della concessione edilizia, il carattere eventualmente stagionale del manufatto realizzato, in quanto il carattere stagionale non significa assoluta precarietà dell'opera (cfr. sez. 3^, 199812890, Colao M e altro, riv. 212185; conf. sez. 3^, 199510058, riv. 202960). Orbene, la sentenza impugnata ha applicato puntualmente gli enunciati principi di diritto, avendo escluso che il carattere precario della struttura in legno realizzata dal Pieri possa essere desunta dalla agevole rimovibilità della stessa o dalla sua destinazione ad un uso stagionale, peraltro ribadito in sede di gravame dallo stesso ricorrente.
Infine, non è ravvisabile alcun vizio logico nella motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si prende atto della astratta compatibilità del manufatto con le previsioni del piano regolatore del Comune di Viareggio, essendo stato esattamente evidenziato dalla sentenza che una cosa è l'astratta conformità del manufatto alle opere assentibili in base allo strumento urbanistico ed altra la necessità che la concessione edilizia venga effettivamente rilasciata, al fine di escludere la sussistenza del reato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Pieri Rino al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004


 
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