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LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON E’ UN FATTO PENALMENTE RILEVANTE (nota
a Cass., III sez. pen., n.26854)
di
Cristiano BRUNELLI
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Il
Tribunale di Udine, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento del
ricorso proposto dalla parte, ha annullato il decreto di sequestro preventivo di
un impianto chimico – fisico specializzato al trattamento di percolato emesso
dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nell’ambito
della fase investigativa per il reato di cui all’art. 51, comma 1, DLgs 22/97.
Le
motivazioni addotte a sostegno della decisione specificano che
dall’informativa resa dalla polizia giudiziaria, sulla quale il sequestro è
stato fondato, risulta che l’impianto oggetto della misura cautelare non è ancora in funzione affermandosi così
l’insussistenza di sufficienti elementi idonei a configurare il reato oggetto
di indagine.
Al
riguardo la Procura della Repubblica proponeva ricorso avverso tale ordinanza
deducendo che la costruzione non autorizzata di un impianto per lo smaltimento
dei rifiuti integra la fattispecie criminosa indicata e disciplinata
dall’articolo 51, comma 1, DLgs 22/97 poiché il contenuto normativo della
norma sanziona anche la realizzazione, oltre che la gestione, di una discarica;
di poi si deve ritenere che l’elencazione descrittiva delle condotte afferenti
alla gestione dei rifiuti, contenuta nel citato comma primo, sia solo
esemplificativa e non tassativa e dunque le condotte vietate dalla norma devono
essere individuate con riferimento alle singole autorizzazioni previste dalle
disposizioni precettive.
Inoltre
l’assunto del ricorrente evidenziava come i giudici del riesame non avessero
ravvisato la sussistenza del comportamento contra legem degli indagati in relazione a quanto disposto
dall’art. 20 lettera b) della legge 47/85, attualmente sostituito dall’art.
44, lettera b) del Dpr 380/01, derivando dalla consulenza tecnica ordinata che
le varianti dell’impianto sono state eseguite in assenza dell’autorizzazione
prevista all’art. 27 del D.Lgs 22/97.
Il
ricorso è stato giudicato non fondato innanzitutto perché la norma citata e
della quale viene ipotizzata la violazione configura come reato comportamenti
che presuppongono necessariamente una concreta attività di gestione dei
rifiuti; nel caso di specie la condotta può configurarsi semplicemente come un
tentativo nei confronti del quale per di più non emergono elementi di giudizio
in sede di legittimità.
Di
conseguenza l’esigenza di disporre misure cautelari al fine di evitare la
successiva commissione di altri reati risulta destituita di ogni fondamento e
legittimità mancando gli elementi del fumus.
Di poi la
doglianza del ricorrente con la quale si censura il provvedimento impugnato per
non avere rilevato di ufficio la configurabilità nel caso in esame della
fattispecie criminosa dell’art. 44, lettera b) del Dpr 380/01 è stata
ritenuta inammissibile non essendo possibile, in sede di legittimità, indagare
sulla configurabilità di una fattispecie criminosa fondata su rilievi diversi
da quelli proposti al giudice di merito.
La
pronuncia della Suprema Corte esclude dunque ogni forma possibile di
risarcimento, con l’impossibilità di perseguire tale obiettivo attraverso la
speciale azione di risarcimento del danno ambientale dettata dal legislatore a
favore dello Stato ex art. 18 l. n. 349/86 (in questo caso sono legittimati ad
agire in giudizio anche gli Enti territoriali); per essere risarcibile il danno
deve essere diretta conseguenza di fatti commissivi o omissivi, dolosi o
colposi, in violazione della legge o di provvedimenti adottati in base ad essa.
La
responsabilità per danno ambientale è solo formalmente di tipo riparatorio, ma
in realtà è sanzionatorio, perché per la sua determinazione vengono
utilizzati parametri propri al diritto penale per la graduazione della pena.
Infine
la Cassazione ha emesso una tipologia di giudicato propria del delitto
ammettendo il tentativo mentre, al contrario, alle contravvenzioni, e quindi
alla condotta oggetto della sentenza in epigrafe, non è applicabile quanto
previsto e disposto dall’art. 56 del codice penale.
Invero
nel vigente ordinamento penale l’ammissibilità del tentativo è esclusa
soltanto con riguardo a tre categorie di reati: a) i reati contravvenzionali,
riferendosi l’art. 56 c.p. solo ai “delitti”; b) i reati a consumazione
anticipata, nei quali, consistendo la condotta tipica nel compiere atti o usare
mezzi diretti all’offesa del bene giuridico, ciò che costituisce il minimum
per l’esistenza del tentativo da già luogo a consumazione; c) i reati
colposi, mancando in essi l’intenzione (senza la quale il tentativo non può
esistere) di realizzare l’evento previsto dalla norma incriminatrice.
Dott. Cristiano Brunelli