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Corte di Giustizia Sez. I sent. 17 aprile 2008
Tutela consumatori. Vendita e garanzie dei beni di consumo
«Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Diritto del venditore di esigere dal consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, un’indennità per l’uso di tale bene – Gratuità dell’uso del bene non conforme»
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Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008, che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca [notificata con il numero C(2008) 987]
GUCE L 89 del 1 aprile 2008
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Cass. Sez. III n. 46656 del 14 dicembre 2007 (Cc 08 Nov. 2007)
Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Stuffer.
Tutela consumatori Immissione sul mercato di prodotti pericolosi - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 206 del 2005 - Reati previsti dall'art. 112, commi primo e secondo - Configurabilità - Condizioni.
In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, è configurabile il reato previsto dall'art. 112, comma primo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), in caso di inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione in commercio di determinati prodotti, purchè siano "effettivamente" pericolosi; diversamente, ove difetti tale provvedimento interdittivo, è configurabile il reato previsto dall'art. 112, comma secondo (che punisce il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi) in presenza di una "verosimile" pericolosità del prodotto, purchè intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto
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Cass. Sez. III n. 27250 del 12 luglio 2007 (Cc 15 mar 2007) Pres. Vitalone Est. Franco Ric. P.M. in proc. Contarini
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - Marchio di origine "made in Italy" - Prodotti agroalimentari - Marchi di origine DOP e IGP - Luogo di derivazione geografica - Necessità - Prodotti agroalimentari "generici" - Individuazione dell'origine - Codice doganale comunitario - Necessità.
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, la disciplina dettata dall'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del "made in Italy"), deve essere interpretata nel senso che l'origine degli stessi è definita dalla loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP (denominazione di origine protetta) ovvero IGP (indicazione geografica protetta) attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari "generici" perchè sprovvisti di detti marchi, per stabilirne l'origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992).
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Cass. Sez. III n. 46656 del 14 dicembre 2007 (Cc. 8 nov. 2007) Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Stuffer Tutela Consumatori. Immissione sul mercato di sostanze pericolose
La decisione in commento costituisce una delle prime occasioni nelle quali la Corte si è pronunciata sulla nuova disicplina penale introdotta nel 2005 dal cosiddetto Codice del consumo. Nel caso esaminato (originato da un sequestro di “minimoto” ritenute, secondo la tesi accusatoria, di “verosimile” pericolosità) la Corte ha affermato che la condotta penalmente sanzionata dalla nuova fattispecie, introdotta dall’art. 112, comma primo, del D.Lgs. n. 206 del 2005, è l’inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione in commercio di determinati prodotti, sempre che gli stessi siano effettivamente pericolosi. Ne consegue che, in difetto del provvedimento amministrativo interdittivo della loro immissione in commercio, dovendosi escludere la configurabilità del predetto reato, residua la violazione contravvenzionale contemplata dall’art. 112, comma secondo, del D.Lgs. citato (norma che punisce il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi), essendo sufficiente ad integrarla una “verosimile” pericolosità del prodotto, purchè intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto.
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Legisl. Nazionale: Tutela Consumatori. Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali sco
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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007 Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.
Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2007
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Legisl. Nazionale: Tutela Consumatori .Pubblicita' ingannevole e comparativa illecita.
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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007 Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita. Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2007
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DECRETO LEGISLATIVO 23 Ottobre 2007 , n. 221 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Gazzetta Ufficiale N. 278 del 29 Novembre 2007
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Cass. Civ. Sez. III n. 22884 del 30 ottobre 2007 Presidente P. Vittoria, Relatore A. Segreto Tutela Consumatori. Danno da fumo
La Corte pone le premesse per ricomporre il contrasto interno che sembrava si stesse delineando sulla configurabilità della categoria del danno esistenziale: la sentenza afferma che nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (e a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, ma che dall’altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso (fattispecie in tema di danni da fumo).
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Corte di Giustizia Sez. I sent. 4 ottobre 2007 «Direttiva 87/102/CEE – Credito al consumo – Diritto del consumatore di procedere contro il creditore nell’ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito – Presupposti – Menzione del bene o del servizio finanziato nell’offerta di credito – Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti differenti – Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio il diritto del consumatore di procedere contro il creditore»
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DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 146 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 Gazzetta Ufficiale N. 207 del 6 Settembre 2007
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DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 145 Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole. Gazzetta Ufficiale N. 207 del 6 Settembre 2007
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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 2 Agosto 2007 Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza. (Deliberazione n. 418/07/CONS). Gazzetta Ufficiale N. 189 del 16 Agosto 2007
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Cass. Civ. Sez.III sent. 15231 del 4 luglio 2007 Tutela consumatori. Pubblicità ingannevole
L’apposizione sui pacchetti di sigarette della dicitura “lights” costituisce pubblicità ingannevole, in quanto induce il consumatore a ritenere – erroneamente - che con il consumo di questo tipo di sigarette il rischio di danni da fumo per la salute sia ridotto, indipendentemente dall’esplicito divieto di utilizzo di tale dicitura. Essa può rilevare quale fatto idoneo a provocare un danno ingiusto, risarcibile secondo le regole della responsabilità civile; tuttavia l’esistenza del danno non può ritenersi in re ipsa ma va provata in concreto.
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Dottrina: Tutela consumatori. Diritti fondamentali dei consumatori
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Diritti fondamentali dei consumatori e definizioni nella giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia e nel codice del consumo di Lorenzo DELLI PRISCOLI relazione tenuta nell'incontro di studio del CSM sul tema: “Il codice del consumo” Roma, 14 - 16 maggio 2007
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Articolo inserito da God il Lunedì, 16 luglio @ 16:00:00 CEST (1119 letture)
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Dottrina: Tutela consumatori. Accesso alla giustizia
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Interessi individuali ed interessi collettivi. Accesso alla giustizia e rapporti tra azioni individuali e collettive: La tutela d’urgenza Dott.ssa Maria ACIERNO Giudice del Tribunale di Bologna Relazione tenuta all'incontro di studio del CSM “Il codice del consumo” Roma, 14 - 16 maggio 2007
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Articolo inserito da God il Venerdì, 13 luglio @ 15:30:00 CEST (1104 letture)
(Leggi Tutto... | 512 bytes aggiuntivi | Dottrina | Voto: 0)
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Cass. Sez. III n. 8684 del 1/3/2007 (Ud.24/01/2007) Presidente: De Maio G. Estensore: Sensini MS. Imputato: P.M. in proc. Emili. (Rigetta, Gip Trib. Como, 26 Gennaio 2006) REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - Prodotti fabbricati all'estero - Commercializzati con formule che fanno risalire il prodotto al solo stile italiano - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento e condizioni.
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (mod. dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80), con l'espressione origine e provenienza del prodotto si è inteso fare riferimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de qua allorchè il prodotto, presentato con la dicitura "Italian design" sia stato prodotto all'estero su progetto italiano.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 16 Febbraio 2007 Approvazione del Piano di comunicazione per l'anno 2007 per l'organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all'informazione del cittadino, all'affermazione di una corretta alimentazione, al sostegno dell'intero comparto agricolo e agroalimentare, per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori, l'educazione alimentare e le altre attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gazzetta Ufficiale N. 134 del 12 Giugno 2007
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Decisione della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica la decisione 2004/210/CE che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente 2007/264/CE GUCE L 114 del 1 maggio 2007
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TAR Lazio (Roma) Sez.IIIter sent. 724 dell'1 febbraio 2007
Tutela consumatori. Accesso agli atti amministrativi
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Decisione della
Commissione, del 22 dicembre 2006, recante
attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento
europeo e
del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili
dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto
concerne l'assistenza reciproca [notificata con il numero
C(2006) 6903] GUCE L32
del 6
febbraio 2007
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DECRETO-LEGGE
31 gennaio 2007, n.7
Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese
Gazzetta
Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2007
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODECRETO 27 novembre 2006
Aggiornamento
dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti, iscritte
all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, per l'anno 2006.
Gazzetta Ufficiale N. 287 del 11 Dicembre 2006
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Nuova pagina 3
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti
dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
Gazzetta Ufficiale N. 199 del 28 Agosto 2006
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Nuova pagina 1
Truffe a tavola 2006
III rapporto sulle frodi alimentari in italia
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Nuova pagina 2
DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n.194
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2005,
n. 50, in materia di informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici.
Gazzetta Ufficiale N. 123 del 29 Maggio 2006
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Corte di giustizia I sezione sent. 9 febbraio 2006
«Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi –
Nozione di “messa in circolazione” del prodotto – Fornitura del produttore ad
una società interamente controllata»
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 10 gennaio 2006
«Art. 234 CE – Direttiva 93/13/CEE – Consumatori – Clausole abusive – Normativa nazionale resa conforme alla direttiva dopo la conclusione da parte di uno Stato terzo di un accordo di associazione con le Comunità europee prima dell’adesione del detto Stato all’Unione europea – Incompetenza della Corte »
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AVVISO DI RETTIFICA Comunicato
relativo al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.». (Decreto
legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 162/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 dell'8 ottobre 2005).
Gazzetta Ufficiale N. 2 del 3
Gennaio 2006
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Sez. 3, Sentenza n. 14644 del 23/02/2005 Cc. (dep. 20/04/2005 ) Rv. 231611
Presidente: Savignano G. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Di
Castri. P.M. Passacantando G. (Conf.)
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI -
Momento consumativo - Nozione di "messa in circolazione" - Fattispecie.
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali
con segni mendaci (art. 517 cod.pen.), la condotta di messa in vendita o di
messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di
custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità
di circolazione. (Nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano
detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro
distribuzione finale nei punti vendita). Massima (Fonte CED Cassazione)
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