La Newsletter di
Lexambiente
Notizie sugli aggiornamenti del sito
QUI
|
| Richiedi sentenze e leggi! |
|
|

Se non hai trovato nella sezione "Cerca nel sito" un testo di
legge
o una sentenza scrivi a Lexambiente. Lo riceverai gratuitamente via
posta
elettronica. Quanto da te richiesto verrà poi inserito
nell''archivio a
disposizione di tutti gli utenti.
Leggi le istruzioni qui
|

Lexambiente.it su palmare e cellulare
Informazioni
qui
|
|

Vai nello spazio dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente
clicca QUI
|
|
 |
 |
Usually I order tramadol online in the BrandPillStore.com. It is best place to buy tramadol no prescription. Yaah, I'm very happy to offer you this site.
|
Dottrina: Danno Ambientale. Discipina nel ''testo unico ambientale''
|
|
La responsabilita` per danno all’ambiente nel TUA: un passo avanti e due indietro ... di Franco Giampietro
|
Articolo inserito da God il Venerdì, 18 gennaio @ 15:30:00 CET (1512 letture)
(Leggi Tutto... | 330 bytes aggiuntivi | Dottrina | Voto: 5)
|
|
Cons. Stato Sez. VI sent. 5453 del 19 ottobre 2007 Danno ambientale. Legittimazione a ricorrere
La generale legittimazione a ricorrere spetta all’associazione Legambiente, nella sua veste di associazione ambientalistica di livello nazionale, riconosciuta con apposito decreto ministeriale; tale non è il Circolo Gaia di Legambiente, che costituisce solo una struttura territoriale facente capo all’associazione nazionale, ma che, in quanto mera associazione d’ambito locale, in se e per se non riconosciuta, non può ritenersi legittimata alla proposizione del gravame; tale potestà spettando solo all’associazione nazionale riconosciuta in quanto tale e non alle sue strutture associative d’ambito locale; donde il difetto di legittimazione a ricorrere di detta associazione locale specie nel caso in cui non abbia dimostrato di patire un danno diretto e concreto a cagione dell’adozione dei provvedimenti impugnati
|
|
Giurisp.Penale Cass.: Danno Ambientale. Risarcimento alla PA e irrilevanza del comportamento della ste
|
|
Cass. Sez. III n. 39413 del 25 ottobre 2007 (Ud. 27 set. 2007) Pres. Papa Est. Sensini Ric. Amm.ne Prov.le Imperia in proc. Pizzimbone Danno Ambientale. Risarcimento alla PA e irrilevanza del comportamento della stessa
Eventuali carenze dell'attività di vigilanza della Pubblica Amministrazione non possono riflettersi negativamente, pena un percorso argomentativo logicamente viziato, sul risarcimento dei danni che l'Ente ha comunque diritto di conseguire per effetto del comportamento di terzi, lesivo del suo prestigio e della sua immagine. Invero, una volta affermata la penale responsabilità dei prevenuti, non è possibile elidere il danno in dipendenza del comportamento dell'Ente, comportamento che - a tutto voler concedere - potrebbe integrare soltanto un concorso di colpa (art. 2056 in relazione all'art. 1227 c.c.), incidente sulla quantificazione concreta del danno. Di nessuna incidenza è la mancata riscossione della polizza fidejussoria da parte della Amministrazione in considerazione del fatto che la mancata escussione non può in ogni caso riguardare la fonte del danno, ma piuttosto attiene ad un posterius, alla fase per così dire esecutiva e, pertanto, indipendente dalla prima. La riscossione della polizza fidejussoria presuppone che si sia verificato il danno a garanzia del quale la polizza è preordinata, ma la mancata riscossione è un elemento eventuale e, appunto, successivo, che non esclude il verificarsi del fatto garantito dalla polizza stessa.
|
|
Dottrina: Danno Ambientale. Il danno ambientale nel T.U.
|
|
Il danno all’ambiente nel T.U. tra interesse diffuso e posizioni soggettive di Luca Prati
|
Articolo inserito da God il Mercoledì, 12 settembre @ 17:00:00 CEST (2026 letture)
(Leggi Tutto... | 316 bytes aggiuntivi | Dottrina | Voto: 0)
|
|
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I sent. 1618 del 6 luglio 2007 Danno ambientale. Azione popolare
L'azione popolare di cui all'art. 9 co. 1 T.U.E.L. ha natura sostitutiva o suppletiva, in quanto è volta ad assicurare la tutela dei diritti e degli interessi del comune o della provincia nel caso di inerzia degli amministratori locali in ordine all'esercizio di tale tutela; si tratta dunque di una azione di tipo eccezionale, esercitata da un soggetto diverso da quello che è titolare della situazione sostanziale tutelata e che non può trasformarsi in una azione di tipo correttivo, in cui il cittadino faccia valere una posizione contrastante con quella espressa dall'ente esponenziale della collettività; in altre parole, l'azione popolare ex art. 9 presuppone che il comune o la provincia abbia omesso di esercitare le azioni ed i ricorsi che gli competevano e non può essere invece utilizzata dal cittadino per opporsi alla volontà manifestata dall'ente locale, perché ciò concreterebbe un evidente vulnus del principio di rappresentatività
|
|
Dottrina: Gli obblighi dell'operatore ed i poteri ministeriali in tema di danno ambientale
|
|
dan82 ha scritto "
Gli obblighi dell'operatore ed i
poteri ministeriali in tema di danno ambientale
di Daniele ESIBINI
"
|
Articolo inserito da God il Martedì, 21 agosto @ 19:00:00 CEST (1587 letture)
(Leggi Tutto... | 17141 bytes aggiuntivi | Dottrina | Voto: 0)
|
|
Cass. Sez. III n. 16575 del 2 maggio 2007 (Ud. 6 mar. 2007) Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Min. Ambiente ed altro in proc. Antonini ed altri Danno ambientale. Risarcibilità alla luce del D.Lv. 152-06
Anche a fronte delle disposizioni introdotte con il D.Lv. 152-06 (che pure presentano difetti dì coordinamento sia tra loro sia con altre disposizioni dello stesso testo legislativo) debbono ribadirsi le conclusioni alle quali si è pervenuto - in materia di risarcimento per equivalente patrimoniale - nell'interpretazione dell'art. 18 della legge n. 34/1986. Va affermato – in particolare - che integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le c.d. "perdite provvisorie", previste espressamente come componente del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) approvata il 21.4.2004 e considerate risarcibili dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sotto forma di "modifiche temporanee dello stato dei luoghi". La risarcibilità delle perdite temporanee è giustificata dal fatto che qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare quello speciale profilo di danno conseguente alla perdita di fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo. Anche ai sensi dell'art. 313, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 - "resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi". Ne consegue che può essere risarcita la lesione alla reputazione commerciale e la diminuzione dell'attività di ricezione turistica di un albergo
|
Cass. Sez. III n. 16575 del 2 maggio 2007 - depositata il 2 maggio 2007 Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Antonini Danno Ambientale. Risarcibilità
A giudizio della Corte, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza
di legittimità in tema di risarcimento per danno ambientale, in
particolare il superamento della funzione compensativa del
risarcimento, vanno ribadite anche dopo l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152, che ha espressamente abrogato l’art. 18 della legge
394 del 1986 (istitutiva del Ministero dell’Ambiente). In particolare
la Corte ha ritenuto che integri il danno ambientale risarcibile anche
il danno derivante medio tempore dalla mancata disponibilità di una
risorsa ambientale intatta, ovvero le cd. perdite provvisorie, già
previste quali componenti del danno risarcibile dalla Direttiva
2004/35/CE.
|
Cass. Civile Sez. 1, Sentenza n. 9211 del 01/09/1995 Presidente: Cantillo M. Estensore: Carbone V. P.M. Di Salvo E. (Conf.) Smithwline Beecham Farm. (Guarino ed altro) contro Com. Senago ed altri (Romanelli ed altro) (Cassa con rinvio, App. Milano, 20 novembre 1992). PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - Azione di risarcimento del danno ambientale - Promozione da parte di un Comune a norma dell'art. 18 legge n. 349 del 1986 - Prova del danno - Oggetto - Consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità.
Con riguardo ad azione di risarcimento del danno ambientale, promossa da un Comune a norma dell'art. 18 legge n. 349 del 1986 (nella specie, nei confronti di imprese che si assumono responsabili di produzione, circolazione e sversamento di rifiuti speciali industriali senza l'adozione di idonee cautele), nella prova dell'indicato danno bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione "in sè" del bene ambientale, la cui sussistenza è valutabile solo attraverso accertamenti, eseguiti da qualificati organismi pubblici, in presenza dei quali non può fondatamente rigettarsi la richiesta del danneggiato di consulenza tecnica di ufficio, non sussistendo in ottemperanza di questi all'onere della prova ed essendo la consulenza finalizzata alla verifica di fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali essa si presenta come strumento tecnicamente più funzionale ed efficace d'indagine.
|
Cass. Civile Sez. 3, Sentenza n. 1087 del 03/02/1998 Presidente: Grossi M. Estensore: Perconte Licatese R. P.M. Cafiero D. (Conf.) Comune Canosa (Lamesta) contro Calò (Palmieri) (Rigetta, App. Bari, 17 maggio 1995). RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - Danno ambientale - Dolo o colpa - Necessità - Prova - Onere del danneggiato.
L'ente territoriale, che agisce per il risarcimento del danno ambientale, deve dimostrare il dolo o la colpa del danneggiante, e, quindi, dopo la legge 8 luglio 1986 n. 349, la violazione di "disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", altrimenti vigendo il principio "qui iure suo utitur neminem laedit".
|
Cass. Civile Sez. U, Sentenza n. 10733 del 28/10/1998 Presidente: Bile F. Estensore: Garofalo G. P.M. Carnevali A. (Conf.) Comune S. Zeno Di Montagna (Manzi) contro Schena (Paoletti) (Cassa con rinvio, App. Venezia, 16 giugno 1995). GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - Condanna penale di un sindaco per il reato di lottizzazione abusiva - Richiesta di risarcimento del danno ambientale da parte del comune - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento.
L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e funzionari degli enti territoriali (nella specie, il sindaco di un comune) rientra nella giurisdizione contabile della Corte dei Conti soltanto per ciò che attiene al cosiddetto danno erariale, (quanto, cioè, agli esborsi indebitamente sostenuti dagli enti medesimi), mentre, con riferimento al danno urbanistico - ambientale (nella specie, derivante da lottizzazione abusiva della quale il sindaco era stato riconosciuto responsabile in sede penale), l'azione stessa è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ex art. 18 della legge n. 349 del 1986.
|
TRIBUNALE DI TOLMEZZO- SEZIONE PENALE- GIUDICE MONOCRATICO
ORDINANZA DEL 9.3.2007
Est.POIULUCCI
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL WWF ITALIA IN PROPRIO ED IN
SOSTITUZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER REATI
AMBIENTALI COMMESSI IN DATA ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
D.Legs. 152/06- AMMISSIBILITA'.
"Se la disciplina introdotta dal D.L.vo 152/06 con riguardo alla
legittimazione ad agire ha senza dubbio carattere processuale, il
principio del tempus regit actum risulta condizionato dal termine di
entrata in vigore previsto dall’art. 303 let. f), per il
quale l’applicabilità di tutta la parte VI del
decreto legislativo è esclusa con riguardo agli eventi
verificatisi anteriormente all’entrata in vigore di tale
normativa.
Deve pertanto ammettersi la costituzione di parte civile, anche sotto
il profilo della richiesta di risarcimento del danno in sostituzione
del Comune di Tolmezzo e della Provincia di Udine"
Si ringrazia l'Avv.
Maurizio Balletta per la segnalazione
|
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZ. PENALE COLLEGIO B Ord. 12 gennaio 2007
Azione per il risarcimento del danno
ambientale-
legittimazione attiva del solo ministero
dell'ambiente e tutela del territorio sulla base della vi parte del d.
legs:
152/06.
|
Cass. Sez. III n. 36514 del 3 novembre 2006 (ud. 3 ott. 2006)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Censi ed altri
Danno ambientale. Soggetto privato (legittimazione)
Anche la persona singola o associata e non solo i soggetti pubblici
sono legittimati al risarcimento del danno ambientale in nome
dell’ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore
di rilevanza costituzionale.
|
|