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Dottrina: Acque. Acque meteoriche di dilavamento
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Acque meteoriche e di dilavamento fra D.Lgs. n. 152/1999 e TUA (nota a Cass. Pen. n. 33839/2007)
di Eugenio Falcone
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Articolo inserito da God il Mercoledì, 30 aprile @ 07:49:52 CEST (593 letture)
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Dottrina: Acque. Disinquinamento acque reflue
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Aspetti applicativi del carbone attivo granulare nel disinquinamento delle acque reflue. La nozione di adsorbimento in fase liquida
di Luigi Fanizzi e Saverio Misceo
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Articolo inserito da God il Sabato, 05 aprile @ 23:37:57 CEST (790 letture)
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FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
di Luigi Fanizzi – ECOACQUE
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Articolo inserito da God il Martedì, 01 aprile @ 15:30:00 CEST (827 letture)
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TAR Friuli SEz. I sent. 167 del 26 marzo 2008
Acque. Autorizzazione allo scarico nel sottosuolo
La ricorrente impugna le prescrizioni limitative apposte alla autorizzazione allo scarico negli scarichi superficiali del sottosuolo delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal proprio stabilimento, contenute nell’art. 2 del regolamento autorizzativo e che si ritengono viziate. Il ricorso è stato dichiarato infondato (si ringrazia per la segnalazione F. Mores)
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Giurisp.Penale Cass.: Acque. Applicabilità art. 674 c.p. agli scarichi di acque reflue domestiche senza autorizzazione
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Cass. Sez. III n. 6419 del 11 febbraio 2008 (Ud. 7 nov. 2008)
Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Costanza ed altri
Acque. Applicabilità art. 674 c.p. agli scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione
Vi è possibilità di concorso tra l'art. 674 C.P. e le norme speciali in materia ambientale (inquinamento atmosferico, inquinamento idrico e inquinamento elettromagnetico) Non sussiste rapporto di specialità, ex art. 9 della legge n. 689 del 1981, tra la norma che sanziona l’effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) e quella di cui all'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto esula dalla previsione della fattispecie sanzionata in via amministrativa il fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone.
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Cass. Sez. III Sent. 1817 del 14 gennaio 2008 (Ud. 20 nov. 2007)
Pres. De Maio Est. Squassoni Ric. Altobelli
Acque. Scarico da frantoi oleari
Lo scarico di liquami derivante dalla molitura delle olive necessita dell'autorizzazione della competente autorità atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e le relative acque di scarico sono da considerarsi industriali. Solo nel caso in cui l'attività del frantoio sia inserita con carattere di normalità e complementarietà in una impresa dedita alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura (ed in presenza delle condizioni richieste dall'art.28 c.7 DLvo 152-1999 ora art.101 c.7 DLvo 152-2006) le acque sono assimilabili a quelle reflue domestiche
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Cass. Sez. III Sent. 46858 del 18 dicembre 2007 (ud.28 set.2007)
Pres. Grassi Est. Mancini Ric. Foti
Acque. Metodiche di campionamento e analisi
In tema di controllo dei reflui degli scarichi il metodo di campionamento è regolamentato da una metodica flessibile in quanto accanto al criterio ordinario riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto. Ne deriva che nessuna nullità può nella specie ravvisarsi per non essere stato osservato il metodo ordinario di campionamento dovendosi piuttosto verificare se il metodo in concreto adottato e consistito in un prelevamento di reflui protrattosi per un tempo inferiore abbia prodotto risultati fallaci o comunque inattendibili.
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Giur.Amm. T.a.r.: Acque. Scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
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TAR Sicilia (PA) Sez. I sent.82 del 21 gennaio 2008 Acque. Scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo L’art. 104 del d.lgs. 1522006, al terzo comma, prevede una deroga al generale divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo contenuto nel primo comma. Dunque, per assentire un’autorizzazione che si pone quale eccezione al generale divieto di scarico nel sottosuolo, il legislatore delegato ha previsto un modulo procedimentale, quale è l’intesa, destinato a sfociare in un atto complesso, risultato della manifestazione di volontà di diverse Amministrazioni titolari della cura di interessi pubblici diversi; a tutte si imputa l’atto finale. Quest’ultimo coinvolge, intuitivamente, interessi pubblici di varia natura, spesso –in astratto- confliggenti tra di loro, come quelli legati alla tutela dell’ambiente e del territorio e quelli legati allo sviluppo economico ed all’approvvigionamento energetico del Paese. Nel caso del citato comma terzo dell’art. 104 il legislatore delegato, chiamando a concorrere, attraverso lo strumento dell’intesa, tutte le Amministrazioni latrici dei differenti interessi pubblici coinvolti alla decisione in ordine alla possibilità di autorizzare uno scarico nel sottosuolo –generalmente vietato- in occasione di particolari fasi della coltivazione degli idrocarburi, ha fatto mostra di ben tenere presente sia la naturale contrapposizione dialettica di tali interessi, che la pari dignità da riconoscere, in astratto, a ciascuno di essi, che, infine, la necessità che sia raggiunta una sintesi finale tra tali interessi. Tale sintesi deve concretarsi in un atto che ha natura discrezionale mista, in quanto deve esprimere sia la scelta sull’an (ossia sul punto se nel singolo caso concreto si possa, o non, effettuare lo scarico), che –in caso di risposta positiva- sul quomodo (quali debbano essere le modalità di effettuazione dello scarico).
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Dottrina: Acque. Effluenti di allevamento
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Effluenti di allevamento: le modifiche introdotte dall’ultimo decreto correttivo. dell' Avv. Claudio SABBATINI
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Articolo inserito da God il Venerdì, 29 febbraio @ 17:00:00 CET (942 letture)
(Leggi Tutto... | 3658 bytes aggiuntivi | Dottrina | Voto: 5)
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Cass. Sez. III n. 42109 del 15 novembre 2007 (Ud. 12 ott. 2007) Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Morelli ed altro. Acque. Mare territoriale - Configurabilità - Pesca marittima con uso di materie esplodenti - Delitto di detenzione illegale di esplosivi o contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. - Concorso formale - Ammissibilità.
È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità.
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Cass. Sez. III n. 44290 del 28 novembre 2007 (Ud. 7 nov. 2007) Pres. Postiglione Ric.Lombardi Ric. Cacio. ACQUE - Tutela delle acque dall'inquinamento - Deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido - Reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità - Ragioni - Titolarità di autorizzazione allo scarico - Irrilevanza - Fattispecie: stoccaggio in vasche di raccolta di acque reflue derivanti dal lavaggio di strutture ed attrezzature dell'impresa.
Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido (art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria), nè il reato è escluso in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto l'attività di stoccaggio attribuisce ai medesimi la natura di rifiuti allo stato liquido.
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Cass. Sez. III n. 43823 del 26 novembre 2007 (Ud. 4 ott. 2007) Pres. De Maio Est. Franco Ric. Pagliarin. ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Utilizzazione agronomica di liquami zootecnici senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa regionale - Reato previsto dall'art. 59, comma undicesimo ter, D.Lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità - Condizioni.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, configura il reato previsto dall'art. 59, comma undicesimo ter, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 la utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento al di fuori dei casi e delle procedure (criteri e norme tecniche generali) previste dalla disciplina regionale di cui all'art. 38, comma secondo; diversamente, la medesima condotta integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 54, comma settimo, nel caso in cui le attività di utilizzazione agronomica siano state effettuate in violazione della previgente disciplina regionale.
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Dottrina: Acque. illeciti amministrativi tra legge statale e legge regionale
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Gli illeciti amministrativi tra legge statale e legge regionale: il caso emblematico della L.R. Abruzzo (parte prima) di Franco Giampietro, Andrea Quaranta
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Articolo inserito da God il Mercoledì, 20 febbraio @ 16:05:00 CET (711 letture)
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Dottrina: Acque. Gli impianti urbani per lo sfruttamento dell'acqua meteorica di dilavamento
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Gli impianti urbani per lo sfruttamento dell'acqua meteorica di dilavamento di Gigi FANIZZI
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Articolo inserito da God il Mercoledì, 13 febbraio @ 01:15:00 CET (658 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Acque. Differenza tra scarico e rifiuti liquidi (fattispecie relativa a reflui da attività sanitarie
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Cass. Sez. III Sent. 2246 del 16 gennaio 2008 (Cc. 29 nov. 2007) Pres. Papa Est. Ianniello Ric. Canaletti Acque. Differenza tra scarico e rifiuti liquidi (fattispecie relativa a reflui da attività sanitarie)
Il parametro di riferimento per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante. Il sistema non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Allora (art. 36, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152-99) come ora (art. 110, comma 3, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152-06), la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel fatto che vengano smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite canalizzazione. Ed è appunto con riferimento a questi "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" che si riferisce l'art. 185 del D. Lgs. n. 152-06 nell'affermare la applicabilità agli stessi della disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto, quella appunto sui rifiuti, salva l'eventuale possibilità di scarico nella rete fognaria consentita alle condizioni di cui all'art. 110 citato. Devesi poi escludere che il quadro normativo così delineato subisca una qualche deviazione in materia di rifiuti ospedalieri, dato che l'art. 227 del Decreto legislativo del 2006 dichiara applicabili a tali rifiuti la disciplina del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, il quale all'art. 6 ribadisce che "lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D. Lgs. n. 152 del 1999", disciplina appunto oggi trasfusa nella parte terza del D. Lgs. n. 152-06.
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 27 novembre 2007
Autorizzazione all'impiego in mare di alcuni prodotti assorbenti, da impiegare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. GU n. 7 del 9-1-2008
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Cass. Sez. III n. 44293 del 28 novembre 2007 (Ud 7 nov. 2007) Pres. Postiglione Est. Lombardi Ric. Condina Acque. Differenza tra utilizzazione agronomica e scarico
L’immissione diretta sul suolo mediante tubo in pvc recapitante previo ruscellamento in una vasca ad assorbimento priva di impermeabilizzazione di acque reflue da frantoio è del tutto estranea al concetto di utilizzazione agronomica e deve essere inquadrata nello scarico non autorizzato di reflui industriali
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La valutazione della qualita` delle acque sotterranee nella Direttiva 2006/118/CE: criteri fumosi e modalita` operative incerte
di Alberto Muratori
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Articolo inserito da God il Giovedì, 20 dicembre @ 15:49:12 CET (894 letture)
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Corte di Giustizia Sez. VIII sent. 18 dicembre 2007 Commissione c. Repubblica Italiana
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Artt. 5, n. 1, e 15, n. 2 – Politica comunitaria in materia di acque – Distretto idrografico – Relazione di sintesi e analisi – Comunicazione – Insussistenza»
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Cass. Civ. Sez. U Sent. 16796 del 30 luglio 2007 Presidente: Carbone V. Estensore: Bonomo M. Endesa Italia Spa (Dell'Anno Paolo) contro Regione Lombardia (Fidani Viviana ed altro) ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE - Canoni per le utenze di acque pubbliche - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 - Riduzione prevista dall'art. 18, comma 1, legge n. 36 del 1994 - Emanazione del decreto di cui all'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 152 del 1999 - Necessità - Esclusione.
La riduzione del canone relativo alle utenze di acqua pubblica, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nella misura del 50 per cento per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, a favore del concessionario che restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, era immediatamente applicabile, a condizione che non fosse in contestazione la corrispondenza qualitativa delle acque restituite a quelle prelevate, anche prima che l'art. 26, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 prevedesse che con un successivo d.m. sarebbero state definite le modalità per la relativa applicazione. (La S.C. ha escluso la rilevanza, nel caso di specie, dell'abrogazione, da parte dell'art. 175 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia dell'art. 18 della legge n. 36 del 1994 che dell'art. 26 del d.lgs. 152 del 1999, decorrendo tale abrogazione dalla data di entrata in vigore della parte terza del d.lgs. 152/2006 e restando validi ed efficaci, secondo l'art. 170, comma 11, d.lgs. 151/2006, fino all'emanazione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della medesima parte terza, i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175).
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Cass. Sez. III Sent. 25175 del 3 luglio 2007 (ud.11 mag. 2007) Pres. Grassi Est.Sensini Ric.Gagliardi e altro Acque. Sversamento di liquidi da scarichi autorizzati in corso d'acqua pubblica - Attitudine potenziale a molestare persone - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia. (Fattispecie di sversamento di reflui industriali da scarichi autorizzati che avevano determinato una colorazione nera e marrone del corso di acqua pubblica in cui sversavano).
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DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 205 Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Gazzetta Ufficiale N. 261 del 9 Novembre 2007
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DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in G.U.C.E. L del 6 novembre 2007, n. 288)
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DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007 , n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. Gazzetta Ufficiale N. 261 del 9 Novembre 2007
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EMERGENZA SICCITA’: LA REGIONE NULLA SPENDE SUL RICICLO DELL’ACQUA PIOVANA (Luigi Fanizzi – ECOACQUE®)
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Articolo inserito da God il Domenica, 11 novembre @ 15:05:00 CET (948 letture)
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 26 Settembre 2007 Autorizzazione all'impiego in mare di alcuni prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. Gazzetta Ufficiale N. 258 del 6 Novembre 2007
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Giurisp.Penale Cass.: Acque. Nozione di scarico, acque meteoriche, bonifiche e getto pericoloso di cos
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Cass. Sez. III n. 40191 del 30 ottobre 2007 (CC 11 ottobre 2007) Pres. Papa Est. Petti Ric. Schembri Acque. Nozione di scarico, acque meteoriche, bonifiche e getto pericoloso di cose
1. Nonostante il mancato riferimento nella definizione di scarico contenuta nel D.lv. 152-06 all'immissione tramite condotta e nonostante qualche imprecisione terminologica, si può escludere un ritorno allo scarico indiretto che era previsto dall'articolo 1 lettera a) della legge Merli e che non è stato riproposto nel decreto legislativo n 152 del 2006. Quindi anche in base al citato decreto legislativo per scarico si deve intendere l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni. 2. La definizione di acque reflue industriali contenuta nel D.lv. 152-06, come la precedente, esclude dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, precisando però che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento. Sembrerebbe perciò che quando le acque meteoriche siano, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non debbano più essere considerate come "acque meteoriche di dilavamento", con la conseguenza che dovrebbero essere considerate reflui industriali”. 3. L'articolo 674 c.p.. prevede due ipotesi di reato:la prima vieta in ogni caso, salvo la limitazione del luogo , il getto (di corpi solidi ) o il versamento di cose ( liquidi) atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone; la seconda vieta l'emissione di gas, vapori e fumo nei soli casi non consentiti dalla legge. Si tratta in entrambe le ipotesi di reato di pericolo e non di danno, come si desume dalla circostanza che ai fini della sua configurabilità è sufficiente l'idoneità a creare semplici molestie. La prima ipotesi però richiede una condotta attiva non essendo sufficiente l'omissione di cautele idonee ad evitare il possibile imbrattamento o la molestia alle persone. La seconda ipotesi invece può essere integrata sia da una condotta attiva che passiva. L'espressione nei casi non consentiti dalla legge costituisce una precisa indicazione circa la necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Di conseguenza, contenendo la legge una sorta di presunzione di legittimità di emissione dei fumi, vapori gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, è necessario dimostrare il superamento dei limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge speciale. Argomentando diversamente, si verrebbe ad ammettere che il legislatore abbia fissato prescrizioni e limiti il cui rispetto non sarebbe sufficiente a tutelare la salute . Tuttavia il problema del superamento dei limiti di tollerabilità si pone per le attività autorizzate, allorché l'emissione di fumi e vapori sia una conseguenza diretta dell'attività. Se l'attività non è autorizzata e o se l'emissione, ancorché autorizzata, non è una conseguenza naturale dell' attività, ma dipende da deficienze dell'impianto o da negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone. 4. La disciplina per la bonifica contenuta nel D.lv. 152-06 ha per oggetto, oltre ai suoli ed al sottosuolo, anche le acque sotterranee e prevede (art 242) che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento debba mettere in atto entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e dare immediata comunicazione ai sensi dell' articolo 304 del medesimo decreto legislativo nonché svolgere una preliminare indagine sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato, debba provvedere al ripristino della zona contaminata dandone notizia al comune ed alla provincia. Qualora accerti l'avvenuto superamento delle anzidette concentrazioni anche per un solo parametro deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure adottate e nei successivi trenta giorni deve presentare alle amministrazioni ed alla regione competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato n 2. La segnalazione è quindi dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall' articolo 257 il quale non punisce solo l'omessa bonifica ma anche l'omessa segnalazione.
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Dottrina: Acque. Acque meteoriche di dilavamento
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Sistemi di drenaggio urbano per l'evacuazione delle acque meteoriche di dilavamento di L. FANIZZI e S. MISCEO
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Articolo inserito da God il Domenica, 04 novembre @ 00:33:22 CET (1058 letture)
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Corte di Giustizia Sez. II sent. 25 ottobre 2007
«Inadempimento di uno Stato – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Direttiva 80/68/CEE»
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Cass. Sez. III n. 26708 del 10 luglio 2007 (Up 16 mag. 2007) Pres. Papa Est. Ianniello Ric. Manica Acque. Delega di funzioni (requisiti)
La delega di funzioni nell'ambito dei una impresa dai vertici aziendali ai sottoposti, seppure non necessita di atto scritto, per poter conseguire l'effetto di escludere la responsabilità penale del delegante originariamente tenuto per legge a determinati comportamenti attivi od omissivi, deve essere espressa (anche attraverso la concreta preposizione a settori autonomi in cui è stata articolata una organizzazione aziendale complessa), inequivoca nel contenuto e certa e deve investire persona dotata delle necessarie nozioni e capacità tecniche, alla quale devono essere attribuiti poteri decisionali e di intervento anche finanziario nel settore di competenza, fermo l'obbligo del datore di lavoro di vigilare che il delegato usi correttamente i poteri delegati. Nell'ottica considerata, non appaiono delegabili o comunque nella pratica non sono delegati se non eccezionalmente i poteri relativi alla decisione in ordine alla struttura e alla organizzazione aziendale in quanto di stretta pertinenza dell'imprenditore, mentre sono delegabili e sono ampliamente delegati, soprattutto nelle strutture complesse, i poteri inerenti l'ordinario funzionamento dell'organizzazione data o dell'impianto prescelto per il tipo di produzione o servizio intrapreso.
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| Martedì, 23 ottobre | | · | Acque. Scarico in reti fognarie |
| Lunedì, 08 ottobre | | · | Acque. PTA Puglia |
| Martedì, 02 ottobre | | · | Acque. Smaltimento acque di vegetazione delle olive |
| Venerdì, 28 settembre | | · | Acque. Scarichi di sostanze cancerogene |
| Lunedì, 24 settembre | | · | Acque. Acque meteoriche di dilavamento (disciplina) |
| Giovedì, 20 settembre | | · | Acque. Impianti depurazione |
| Mercoledì, 19 settembre | | · | Acque. PTA Regione Puglia |
| Martedì, 18 settembre | | · | Acque. Chemiodefosfatazione nei processi di biocoprecipitazione |
| · | Acque. Qualificazione giuridica dei reflui da rete fognaria |
| Sabato, 08 settembre | | · | Acque. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola |
| Mercoledì, 08 agosto | | · | La Legge sulla difesa del mare ed il rapporto con il T.U. dell’ambiente |
| Lunedì, 30 luglio | | · | Acque. Demanio pubblico |
| Venerdì, 27 luglio | | · | Acque. Acque di balneazione (ossigeno disciolto) |
| Lunedì, 23 luglio | | · | Acque. Opere idrauliche soggette a V.ia. |
| Venerdì, 20 luglio | | · | Acque. Acque meteoriche di dilavamento ed obbligo di autorizzazione. |
| Martedì, 17 luglio | | · | Acque. Dossier idrocarburi nel mediterraneo |
| · | Acque. Nozione di acque reflue industriali |
| Martedì, 10 luglio | | · | Acque. Campionamento |
| Lunedì, 09 luglio | | · | Acque. Campionamento ed analisi dei reflui |
| Mercoledì, 27 giugno | | · | Acque. Sanzioni amministrative scarichi non autorizzati |
| · | Acque.Acque di drenaggio di un cantiere |
| Venerdì, 22 giugno | | · | Acque. Assimilabità reflui di allevamento alle acque domestiche |
| Martedì, 19 giugno | | · | Acque. Scarichi in fognatura |
| · | Acque. Scarico da depuratore |
| · | Acque. Analisi di campioni |
| · | Acque. Laguna di Venezia |
| Domenica, 03 giugno | | · | Acque. Dossier idrocarburi nel mediterraneo |
| Venerdì, 01 giugno | | · | Acque. Consorzi di bonifica |
| Venerdì, 11 maggio | | · | Acque.Determinazione del valore limite della capacità residua di trattamento |
| Martedì, 24 aprile | | · | Acque. Limitazioni dell'utilizzabilità di acque in concessione |
| · | Acque. responsabilità titolare dello scarico per violazione amministrativa |
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