Acque. Frantoi oleari
Data: Mercoledì, 28 aprile @ 17:52:03 CEST
Argomento: Acque


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SEZ. 3 SENT. 37562 DEL 03/10/2003 (UD.25/06/2003) RV. 226320
PRES. Toriello F REL. Postiglione A COD.PAR.351
IMP. Malpignano PM. (Diff.) Iacoviello F
502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui alla legge 574 del 1996 - Condizioni - Individuazione.
L. DEL 11/11/1996 NUM. 574 ART. 1 *COST.
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 28
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22



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Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive possono essere oggetto di utilizzazione agronomica (ai sensi dell'art. 1 della Decreto Legge 11 novembre 1996 n. 574), attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, e previa autorizzazione sindacale, non rientrando, pertanto, nella disciplina sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che non abbiano subito alcun trattamento, ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione della acque per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura degli impianti.
Fonte CED Cassazione







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