LA LEGGE QUADRO 447/95 SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO E I DECRETI ATTUATIVI
Luca Menini, e-mail: menini@altavista.net
IL PUNTO SULL
1. INTRODUZIONE
La legge 447 del 26/10/95 "Legge
quadro sull’inquinamento acustico" definisce e delinea le
competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione,
pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono
essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.
Il carattere onnicomprensivo della legge è evidenziato dalla
definizione stessa di "inquinamento acustico" che è riportata
nella legge. Con questo termine si intende infatti "l’introduzione di
rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti,
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi".
A questa legge, che ha definito il "quadro di
riferimento", sono collegati una serie di decreti attuativi e le leggi
regionali. Sono proprio le leggi regionali infatti che permetteranno di
completarne l’applicazione.
Ad oggi sono stati emanati i seguenti decreti attuativi della
447/95:
Due regioni ad oggi, la liguria
e la toscana, hanno finora emanato la propria legge.
2. ANALISI DEI TESTI LEGISLATIVI
La legge quadro affida la funzione centrale di indirizzo al
Ministero dell’Ambiente. Competenze specifiche sono attribuite anche ai
Ministeri della Sanità, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Navigazione,
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Regioni, Province e comuni
ricoprono un ruolo determinante.
La legge si compone di 17 articoli e ha come finalità di
stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Ai principi introdotti
è stato assegnato il valore di principi fondamentali non modificabili dal
potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell’art. 117 della
costituzione.
Tra le definizioni troviamo quella di inquinamento acustico
che è molto più ampia e articolata rispetto a quella di rumore del DPCM
1/3/91 e ne dilata il settore di tutela.
Nella legge viene definito anche l’ambiente abitativo
limitandolo agli ambienti interni ad un edificio destinati alla permanenza di
persone. E’ una definizione di fatto sovrapponibile con la vecchia definizione
del DPCM 1/3/91.
La legge individua anche una nuova figura professionale: il
tecnico competente che ha il compito di svolgere le attività tecniche connesse
alla misurazione dell’inquinamento acustico, alla verifica del rispetto o del
superamento dei limiti e alla predisposizione degli interventi di riduzione
dell’inquinamento acustico.
La legge individua le competenze dello stato, delle regioni,
delle province e le funzioni e compiti dei comuni.
- Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo,
coordinamento o regolamentazione. La legge prevede in particolare che
vengano emanati 14 decreti.
- Le Regioni dovranno promulgare una legge che definirà, tra le
altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale.
Su questo settore molte regioni sono già intervenute. Alle Regioni spetta
inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della
documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte
dei comuni e l’organizzazione della rete dei controlli. La parte più
importante della legge regionale riguarderà infatti l’applicazione
dell’art. 8 della 447/95.
- Le competenze affidate alle province sono quelle dell’art. 14 della
142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale
o sovracomunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo
stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative.
- Le funzioni e i compiti dei comuni le troviamo definite su più
articoli. Rispetto alla normativa precedente le competenze sono molto più
articolate. L’art. 6 elenca le competenze amministrative; l’art. 7
tratta dei piani di risanamento dei comuni; l’art. 8 dell’impatto
acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; l’art. 10
delle sanzioni amministrative che si pagano ai comuni; l’art. 14 sui
controlli ha uno specifico comma dedicato ai comuni.
2.1 La definizione dei limiti nel DPCM 14/11/97 e le
tecniche di rilevamento e misurazione del DM 16/3/98.
Prima della legge quadro, dal DPCM 1/3/91 erano fissati i
soli limiti di immissione, assoluti e differenziali. Per particolari
sorgenti inoltre varia normativa specifica fissava i limiti di emissione.
La legge innova e introduce anche i valori di attenzione e di qualità.
Nell’impostazione della legge quadro si lega l’attenzione
a rumori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute o per
l’ambiente e la qualità agli obiettivi di tutela.
Il decreto che fissa i limiti e valori riportati in figura 1,
è il DPCM 14/11/97 entrato in vigore il 1° gennaio 1998.
Precisamente gli articoli a cui fare riferimento sono:
- art. 2 per i limiti di emissione;
- art. 3 per i limiti assoluti di immissione;
- art. 4 per i limiti differenziali di immissione;
- art. 6 per i valori di attenzione;
- art. 7 per i valori di qualità.
Figura 1 - Valori limite, di qualità e di attenzione
introdotti dalla legge 447/95
Limite di emissione: valore
massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente.
Limite di immissione: è suddiviso in
assoluto e differenziale. Valore massimo di rumore che può essere
immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno.
Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.
Valore di attenzione: rumore
che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o
per l’ambiente.
Superare il valore di attenzione comporta piano di
risanamento.
Valore di qualità:
obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo.
La classificazione in zone è fatta per
l’applicazione dei valori di qualità.
Il DPCM 14/11/97 conferma l’impostazione del DPCM 1/3/91
che fissava limiti di immissione assoluti per l’ambiente esterno in un’unica
tabella valida per tutte le tipologie di sorgenti e che ha creato non poche
difficoltà per l’applicazione dei limiti a strade e ferrovie.
Questo limite è un valore "tutti dentro" ed è
determinato in un qualsiasi punto ricettore come somma dei contributi di tutte
le sorgenti.
Il valore numerico del limite assoluto di immissione è
suddiviso per sei zone di destinazione d’uso e corrisponde esattamente ai
limiti fissati dal DPCM 1/3/91.
Figura 2 – Valori limite assoluti di immissione
per l’ambiente esterno fissati dal DPCM 14/11/97 (art. 3 e tabella C).
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classi di destinazione d'uso del territorio
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tempi di riferimento
|
|
diurno (6.00-22.00)
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notturno (22.00-6.00)
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I aree particolarmente protette
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50
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40
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|
II aree prevalentemente residenziali
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55
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45
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III aree di tipo misto
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60
|
50
|
|
IV aree di intensa attività umana
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65
|
55
|
|
V aree prevalentemente industriali
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70
|
60
|
|
VI aree esclusivamente industriali
|
70
|
70
|
Al tavolo tecnico della Conferenza Stato-Regioni (era
previsto dalla legge quadro che su questo decreto fossero sentite le regioni e
le province autonome) la scelta di "clonare" i limiti assoluti di
immissione fissati dal DPCM 1/3/91 nel DPCM 14/11/97, fu criticata dalle regioni
che proposero, in alternativa, di prevedere limiti assoluti di immissione
diversificati per tipologia di sorgente.
Il decreto è poi costretto a far rientrare dalla finestra la
necessità di non assoggettare le infrastrutture dei trasporti ai limiti
riportati in figura 2.
Infatti stabilisce "fasce di pertinenza" sia per le
infrastrutture stradali che ferroviarie demandando a successivi decreti la
fissazione di limiti propri all’interno della fascia nonché la larghezza
della fascia stessa.
Ad oggi quindi sia le strade che le ferrovie non hanno limiti
di rumore.
Anche i limiti differenziali di immissione coincidono con
quelli già fissati dal DPCM 1/3/91 e precisamente all’interno degli ambienti
abitativi l’incremento al rumore residuo apportato da una sorgente specifica
non può superare il limite di 5 dB in periodo diurno e di 3 dB in periodo
notturno.
Sono una novità invece i limiti di emissione.
Per come è impostato il decreto i limiti di emissione sono
da intendersi, più propriamente, come "livelli di emissione relativi a una
specifica sorgente valutati al ricettore". Il decreto li fissa anch’essi
suddivisi nelle sei classi di destinazione d’uso del territorio e
numericamente li pone ad un valore che è 5 dB inferiore al limite assoluto di
immissione per la stessa classe. Questi quindi sono valori che, con
l’esclusione delle infrastrutture dei trasporti, devono essere rispettati
dalle singole sorgenti sonore.
Altra novità del decreto sono i valori di qualità fissati
anch’essi diversificati per le classi di destinazione d’uso e numericamente
di 3 dB più bassi del limite assoluto di immissione per la stessa classe.
Con l’emanazione del DM 16/3/98, entrato in vigore il
2/4/98, vengono definitivamente abbandonate le metodologie e le tecniche di
misurazione fissate dal DPCM 1/3/91 e rimaste transitoriamente in vigore dopo
l’emanazione del DPCM 14/11/97.
I due decreti assieme quindi, il DPCM 14/11/97 e il DM
16/3/98, si integrano e fissano limiti, indicatori utilizzati per la definizione
dei limiti, metodologie e tecniche per il controllo del rispetto dei limiti.
Tutti i limiti (emissione, immissione) e valori (attenzione,
qualità) si basano sul "livello energetico medio secondo la curva di
ponderazione A" (curva che simula la sensibilità dell’orecchio umano).
Il limite di emissione, il limite assoluto di immissione, il
valore di attenzione e il valore di qualità sono fissati come "livello
equivalente" (LAeq) riferito all’intero periodo di riferimento
(che può essere diurno oppure notturno).
Il limite assoluto di immissione, il valore di attenzione e
il valore di qualità vengono determinati come somma del rumore prodotto da
tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo (il decreto lo chiama
rumore ambientale).
L’emissione invece va riferita a una sorgente specifica ed
è quindi un livello di sorgente che si valuta in corrispondenza di punti
ricettori utilizzati da persone e comunità. Ovviamente la difficoltà della sua
determinazione è legata alla possibilità e capacità di "scorporo"
del contributo della sorgente.
Il limite differenziale di immissione invece utilizza ancora
un LAeq valutato su un tempo di misura rappresentativo del fenomeno
sonoro della specifica sorgente che si vuol valutare.
Dai decreti risulta chiaro che il livello differenziale di
rumore (e quindi il rispetto del limite differenziale di immissione) si valuta
unicamente negli "ambienti abitativi" che per come sono definiti al
comma 1 lettera b) dell’art. 2 della 447/95 possono essere solo "ambienti
interni ad un edificio".
2.2 Gli impianti a ciclo produttivo continuo
Il DPCM 1/3/91 al comma 3 dell’art. 2 prevedeva che gli
impianti a ciclo produttivo continuo che non rispettavano il limite
differenziale, avessero cinque anni di tempo per l’adeguamento.
Si affermava quindi che anche questa categoria di impianti
era tenuta al rispetto dell’incremento massimo del rumore residuo.
Fu chiaro da subito che per questo tipo di impianti il limite
differenziale, anche per le modalità con le quali è definito, offriva ampie
possibilità di discrezionalità ed eclatanti possibilità di contestazione.
La legge quadro ha chiaro il problema e infatti all’art.
15, che tratta del regime transitorio, stabilisce che con apposito decreto
vengano fissati i criteri e le modalità per applicare il disposto del DPCM
1/3/91 che richiede alle aziende a ciclo continuo di rispettare il limite
differenziale.
Tale decreto è il DM 11/12/96 "Applicazione del
criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
In estrema sintesi questo decreto esonera gli "impianti
a ciclo produttivo continuo esistenti" dal rispetto del limite di
immissione differenziale se rispettano i limiti di immissione assoluti.
Questo decreto in particolare dopo l’emanazione del DPCM
14/11/97 (il decreto che fissa i limiti) offre tali e tanti spunti a dubbi
interpretativi che probabilmente sarà necessario che il Ministero lo riveda o
emani una circolare interpretativa.
Una delle questioni più rilevanti, a mio avviso, riguarda
quando un impianto può essere considerato a ciclo produttivo continuo. Infatti
la definizione nell’art. 2 del decreto è solo apparentemente chiara. Ad
esempio non è chiaro se il termine "impianto" si debba riferire
all’intero processo produttivo o solo a quelle parti che costituiscono la
"parte" che non si può interrompere. Altra questione poi non
completamente chiarita riguarda il riferimento a contratti nazionali che
potrebbe automaticamente far classificare un "impianto" come continuo
anche se non opera su 24 ore e per 7 giorni alla settimana.
Dal punto di vista poi del controllo del rispetto del limite
differenziale rimangono valide le critiche a suo tempo mosse al DPCM 1/3/91; è
intrinseco al concetto di "limite differenziale" il problema della
definizione sia della "sorgente" di cui si vuole determinare
l’incremento, che di che cosa si debba intendere per "rumore
residuo" a cui necessariamente si deve fare riferimento.
2.3 Requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.
Con il DPCM 18/9/97 vengono fissati i requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo sia in ambiente chiuso che aperto.
Questo decreto è impropriamente noto come "decreto
discoteche"; infatti il richiamo all’art. 3 lettera h) della legge quadro
chiarisce che il decreto si applica sia ai luoghi di intrattenimento danzante
che di pubblico spettacolo.
Per questi ambienti il decreto stabilisce che il livello
sonoro non debba superare il valore massimo di 103 dB(A) (valutato con
caratteristica dinamica "slow") e il livello energetico medio
(valutato come LAeq) permanga inferiore a 95 dB(A).
Inoltre il gestore deve dotarsi di un sistema di valutazione
del livello sonoro le cui registrazioni devono essere mantenute a disposizione
delle strutture di controllo.
Considerata la difficoltà tecnica di acquisire e installare
tali apparecchiature di controllo nei 60 giorni previsti, con il DPCM 19/12/97
il termine per dotarsi di un tale sistema di registrazione è stato prorogato al
19/6/98.
2.4 Il rumore aeroportuale
Due sono i decreti, emanati a seguito della legge quadro, che
regolano il rumore aeroportuale: il DM 31/10/97 che tratta delle misure del
rumore e il DPR 11/12/97 n. 496 che fissa norme per la riduzione
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.
Il DM 31/10/97 prevede tre zone, denominate A, B e C,
nell’interno dell’aeroporto in funzione del valore dell’indicatore LVA.
Questo parametro, da valutarsi in dB(A), corrisponde al livello energetico medio
sulle tre settimane dell’anno di maggior movimento, dovuto al solo contributo
del passaggio di aeromobili. In altre parole è il livello di emissione
dell’aeroporto valutato ai ricettori.
Figura 3 – Zone nell’intorno aeroportuale previste
dal DM 31/10/97.
I confini delle zone sono identificati da una commissione
istituita dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e presieduta dal
direttore della circoscrizione aeroportuale. Prima di poter attivare queste
commissioni bisogna attendere la conclusione dei lavori delle due commissioni
istituite dall’art. 4 del DM 31/10/97.
Prima del DPCM 5/12/97 in Italia era regolamentata
l’acustica negli edifici scolastici e definiti alcuni parametri di rumore
nell’edilizia convenzionata.
Il decreto introduce una serie di valori, distinti per
categoria di edificio, relativi agli indici di valutazione del potere
fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R’W),
dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,W), del
livello di rumore di calpestio normalizzato (Ln,W). Sono introdotti
anche limiti massimi di rumorosità per gli impianti a funzionamento sia
continuo che discontinuo.
Il decreto attualmente non ha alcuna efficacia, al di fuori
di rapporti contrattuali, in quanto mancano le disposizioni di tipo procedurale
per garantire la conformità di un singolo edificio ai requisiti del decreto.
3. IL TECNICO COMPETENTE
L’attività di tecnico competente è regolata dai commi 6,
7 e 8 dell’art. 2 della legge 447/95.
Per poter svolgere l’attività di tecnico competente è
necessario presentare domanda all’assessorato preposto all’ambiente della
regione di residenza.
L’inserimento nell’elenco regionale non è una
certificazione della capacità professionale del tecnico ma è solo
un’attestazione del possesso dei requisiti di legge che sono:
Per risolvere i problemi principalmente connessi al titolo di
studio, è stato emanato il DPCM 31/3/98 come atto di indirizzo e coordinamento.
Da tutto ciò emerge quindi che per poter operare nel campo
dell’acustica ambientale e in particolare per effettuare le misurazioni,
verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle norme, redigere i piani di
risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo è necessario
servirsi di "tecnici competenti in acustica ambientale".
E questo è valido sia per le strutture pubbliche
territoriali che per altri enti o soggetti sia pubblici che privati.
E’ concessa l’unica deroga alle strutture pubbliche
territoriali limitatamente al personale che svolgeva attività di acustica
ambientale alla data di entrata in vigore della legge.
L’atto di indirizzo e coordinamento ha specificato inoltre
che tale deroga vale esclusivamente per permettere di continuare a svolgere
l’attività nell’ambito della propria struttura di appartenenza.
Si viene così a configurare un unico regime per tutti i
tecnici che operano nei settori regolamentati dalla legge 447/95 che devono
possedere identici requisiti professionali nonché il previsto attestato di
riconoscimento regionale.
4. COMPETENZE DEI COMUNI
Infine i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti
sono obbligati a redigere una relazione biennale sullo stato acustico. La
prima scadenza era dicembre 1997.