Urbanistica. Normativa Regione Sicilia
Data: Mercoledi, 15 Ottobre 2008
Argomento: Urbanistica


Cass. Sez. III n.38405 del 9 ottobre 2008 (Ud. 9 lug. 2008)
Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Di Benedetto ed altro
Urbanistica. Normativa Regione Sicilia

La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che la normativa regionale siciliana liberalizza una serie di opere interne, quali la chiusura di terrazze, la copertura di spazi interni e la chiusura di verande e balconi con opere precarie. Secondo una interpretazione costituzionalmente corretta della competenza primaria riconosciuta alla Regione siciliana, tuttavia, la deroga alla disciplina nazionale deve essere limitata alla materia dell'urbanistica, ma non può essere estesa alle materie della disciplina edilizia antisismica e di quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato. Infatti, la norma - di rango costituzionale - che in via eccezionale riconosce la competenza primaria della Regione siciliana fa riferimento soltanto alla materia "urbanistica", che attiene all'assetto e al governo del territorio, mentre la legislazione antisismica e quella sulle costruzioni in cemento armato sono materie diverse, che attengono alla sicurezza statica degli edifici e - come tali - appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost.. Questa differenza di interessi tutelati si riflette anche nella differenza, almeno parziale, delle autorità competenti, essendo la urbanistica riservata tradizionalmente all'autorità comunale, e le altre materie predette assegnate invece agli uffici del genio civile e ora agli uffici tecnici regionali.
E' priva di fondamento giuridico la tesi secondo cui la disciplina nazionale per le costruzioni in zone sismiche non si applica alle opere precarie. Infatti, ai sensi degli artt. 83 e 94 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, la predetta disciplina riguarda tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità in zone dichiarate sismiche, sicché in queste zone non si possono iniziare lavori edilizi di qualsiasi genere senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Da questo punto di vista non fa alcuna differenza che le opere edilizie abbiano natura permanente oppure precaria (sia in senso strutturale sia in senso funzionale), essendo evidente che anche un'opera precaria, sino a che non venga rimossa, può attentare alla sicurezza collettiva se non è costruita secondo le regole tecniche stabilite per le zone sismiche. E' invece fondata la seconda tesi secondo cui la disciplina nazionale per le opere in conglomerato cementizio armato e per le opere a struttura metallica si applica soltanto quando tali opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio.



 file pdf





Questo Articolo proviene da Lexambiente.it
http://www.lexambiente.it

L'URL per leggere direttamente questo articolo è:
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4662