Regolamento Reach: start up
a cura del Dott. Filippo Bonfatti e del Dott. Michele Rotunno
Sempre maggiori informazioni e flussi di dati arrivano ogni giorno via e-mail in tema di Regolamento(CE) 1907/2006 (cd.Reach). In effetti la recente disciplina è relativamente complessa e impegnativa per i diversi “attori” coinvolti a partire dal produttore e importatore di sostanze e articoli come definiti dall’art.3 del medesimo disposto normativo fino ad arrivare al rappresentante unico e agli utilizzatori finali.
Ciascuno deve recitare un piccolo ruolo affinché il sistema funzioni effettivamente al meglio tenendo conto che il sistema rappresenta un’opportunità di miglioramento e non solo un aggravio operativo.
Premettiamo che tutti gli strumenti per adempiere al Regolamento sono reperibili sul sito dell’ECHA (http://echa.europa.eu) e del Ministero della Salute (http://www.ministerosalute.it), tuttavia con questa breve nota si cercherà di riassumere brevemente per chi fosse ancora all’oscuro della materia quali sono gli immediati obblighi da ottemperare.
In conformità al Regolamento la maggior parte delle sostanze chimiche deve essere preregistrata; il tempo utile va dal 1 giugno al 1 dicembre 2008. Potranno essere preregistrate, come noto, solo le sostanze “phase in”, ovvero già catalogate nell’indice EINECS oltre che i “no longer polymers” (si veda una pubblicazione precedente su questo tema pubblicata su lexambiente). Nel caso in cui non venga effettuata una preregistrazione di una sostanza chimica, a partire dal 1 dicembre p.v. non sarà più possibile continuare a produrla o ad importarla, fino a quando la stessa non sarà registrata presso l’ECHA (agenzia europea per le sostanze chimiche).
Obbligati a preregistrare sono le aziende con sede legale in UE che:
- fabbricano o importano sostanze chimiche;
- producono o importano articoli che rilasciano, in modo intenzionale, sostanze chimiche.
Altresì obbligati solo i cd. “only reprensentative” (rappresentanti esclusivi) di produttori di Paesi terzi. Gli utilizzatori a valle, cd. “downstreams users”, non devono preregistrare a meno che essi stessi non importino sostanze chimiche da Paesi extra UE.
Essi possono continuare ad utilizzare solo quelle sostanze che sono state preregistrate o registrate e soprattutto sono tenuti a verificare lo stato di preregistrazione o registrazione delle sostanze chimiche che acquistano dai loro fornitori.
Ricordiamo che sono soggetti ad obblighi di preregistrazione e registrazione le sostanze importate in UE o prodotte in quantità superiore o uguale ad 1 tonnellata/anno.
Per gli articoli va preregistrata o registrata solo la sostanza il cui rilascio è intenzionale e prevedibili in condizioni d’uso previste normalmente. Ovviamente nel computo delle quantità si terrà conto solo della quota-parte della sostanza presente in percentuale nell’articolo.
Per ciascuna sostanza chimica si dovrà presentare all’ECHA un form di preregistrazione (da inviare on line) in cui compaiono il nome della sostanza, il numero EINECS, il numero CAS, il nome e i riferimenti dell’azienda, la scadenza prevista per la registrazione e le quantità prodotte o importate. Altre informazioni saranno richiesta nella successiva fase di registrazione.
Ricordiamo che la preregistrazione è facoltativa e potrà avvenire attraverso il portale REACH-IT utilizzando le seguenti modalità:
- preregistrazione on-line
- preregistrazione tramite software IUCLID 5 per generare un file in formato XML
- preregistrazione tramite sistema equipollente per la generazione di file XML
e dovrà avvenire per ogni entità legale. A tale scopo si consiglia l’utilizzo integrato del code L.E.O. o L.E.O.x.
Il portale consentirà al dichiarante di controllare l’identità di chi ha effettuato la preregistrazione della sostanza al fine di favorire l’interscambio di informazioni e la partecipazione a consorzi e SIEF (forum di scambio di informazioni sulla sostanza, a partecipazione diretta solo dopo la preregistrazione). L’elenco delle sostanze preregistrate sarà pubblicato sul sito dell’ECHA entro il 1 gennaio 2009. La partecipazione ai SIEF permetterà la condivisione obbligatoria delle informazioni sulla sostanza (ci sarà un SIEF per ogni sostanza) e la valutazione congiunta per la preparazione di una eventuale registrazione comune della sostanza ad opera di un dichiarante capofila, con conseguente risparmio economico soprattutto a livello di costi di sperimentazione che verranno quindi “spalmati”. Ogni azienda pagherà inoltre una tassa di registrazione per la sostanza e per gli usi consentiti. La preregistrazione non rende obbligatoria la successiva registrazione, ma nel caso in cui essa venga lasciata decadere senza convertirla in registrazione, la sostanza non potrà più essere immessa sul mercato.
Le tempistiche di registrazione sono funzionali alle quantità di sostanza prodotte o importate e avranno scadenza rispettivamente:
- entro il 1 dicembre 2010: per le sostanze importate o prodotte in quantità maggiore o uguale a 1.000 ton/anno
- entro il 1 giugno 2013: per le sostanze importate o prodotte in quantità maggiore o uguale a 100 ton/anno
- entro il 1 giugno 2018: per le sostanze importate o prodotte in quantità maggiore o uguale a 1 ton/anno
Seguono invece regole di registrazione e tempistiche specifiche le sostanze cancerogene, mutagene e teratogene e quelle persistenti e biaccumulabili. Nell’ottica della collaborazione, chiunque detenga informazioni rilevanti su una sostanza preregistrata può renderlo noto all’agenzia tramite il portale REACH-IT, se tali dati verranno utilizzati per una registrazione, il detentore riceverà adeguato indennizzo economico.
Filippo Bonfatti, Michele Rotunno