Rifiuti. Associazione per delinquere, momento consumativo del reato
Data: Martedi, 1 Luglio 2008
Argomento: Rifiuti


Cass. Sez. III n. 25206 del 20 giugno 2008 (Cc 8 mag. 2008)
Pres. Altieri Est. Lombardi Ric. Argentano
Rifiuti. Associazione per delinquere, momento consumativo del reato

Il delitto di associazione per delinquere, reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo e al momento della costituzione della associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati; ove non sia possibile ancora determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, è decisivo il luogo ove fu eseguito l'arresto, emesso il mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (fattispecie relativa ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)



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