Aria. D.Lv. 152-06 e dpr 203-1988
Data: Giovedì, 08 maggio @ 14:30:00 CEST
Argomento: Aria


Cass. Sez. III n. 13225 del 28 marzo 2008 (Cc 5 feb. 2008)
Pres. Lupo Est. Sensini Ric. PM in proc. Spera
Aria. D.Lv. 152-06 e dpr 203-1988

Il vigente dettato normativo non distingue più tra impianti preesistenti e successivi all'entrata in vigore del D.L.vo n. 152/2006 (con la relativa differenza tra l'art. 24 e 25 D.P.R. n. 2031988) e, soprattutto, non ripete più il dettato del vecchio art. 25 comma l, che aveva dato luogo a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la semplice presentazione della domanda di autorizzazione era idonea a determinare la cessazione della permanenza del reato, in quanto, da quel momento, la P.A. era messa in grado di esercitare la sua funzione di controllo, così soddisfacendo l'interesse penalmente tutelato. La formulazione dell'art. 279 D.L.vo n. 152/2006 prevede distinte fattispecie di reato, che possono essere integrate dal fatto di " installare" o " esercitare" un impianto in assenza della prescritta autorizzazione, dal continuare l'esercizio dell' impianto o dell'attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata, ovvero dal sottoporre un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 8. A sua volta, l'art. 269, in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, appunto al comma ottavo, prevede un ulteriore distinguo tra modifica "sostanziale" (quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse) e "non sostanziale", ricollegando al verificarsi dell'una o dell'altra ipotesi effetti e sanzioni diverse sul piano penale.


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