Rifiuti. Ecopiazzole o isole ecologiche
Data: Sabato, 19 aprile @ 09:41:04 CEST
Argomento: Rifiuti


Cass. Sez. III n. 9103 del 28 febbraio 2008 (ud. 15 gen. 2008)
Pres. Lupo Est. Sarno Ric. Gasparini ed altro
Rifiuti. Ecopiazzole

Le “isole ecologiche” sono soggette ad autorizzazione e non è di ostacolo a tali conclusioni il richiamo all'art. 21 Dlvo 22/97 (ora 198 Dlvo 152/06). Vero è che la disposizione in esame affida al Comune la scelta sulle modalità di servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come quelle di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti stessi al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, ma ciò di per sé non esclude evidentemente la necessità dell' autorizzazione regionale e/o provinciale secondo quanto previsto dal DLvo 22/97 ed ora 152/2006 o, comunque, il ricorso alla procedura semplificata secondo quanto indicato da talune normative regionali (es. art. 22 decreto del presidente della giunta regionale toscana 25 febbraio 2004, n. 14-R; art. 25 legge regionale abruzzi 28 aprile 2000, n. 83). Non va dimenticato, infatti, che tanto il DLvo 22/97 quanto il DLvo 152/06 prevedono che la gestione dei rifiuti sul territorio avvenga mediante un'azione integrata e di coordinamento del comune con gli altri enti territoriali di riferimento - regione e provincia - e, soprattutto, con la prima cui anche nella vigenza del DLvo 152/2006 continuano ad essere riservati nella specifica materia poteri di coordinamento e di controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle relative autorizzazioni (artt. 196 e 200 co. 4).


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