Cass. Sez. III n. 7466 del 19 febbraio 2008 (ud. 15 gen. 2008)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Pagliaroli
Rifiuti. Nozione di rifiuto
L'articolo 6 lettera a) del decreto Ronchi definiva rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie riportate nell'allegato A) ,di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene. La definizione è stata sostanzialmente riprodotta nell'articolo 183 lettera a) del decreto legislativo n 152 del 2006 e consiste in definitiva nella traduzione di quella contenuta nella direttiva comunitaria già utilizzata nel D.P.R. n 915 del 1982. Dalla definizione dianzi indicata emerge chiaramente che il legislatore ha optato per la nozione cosiddetta" oggettiva" del rifiuto, legata, da un lato, all' obiettiva possibilità di ricondurre determinate sostanze entro le categorie predeterminate a livello comunitario e, dall' altro, all' obiettiva condotta del detentore o ad un obbligo cui lo stesso è tenuto. Disfarsi di un rifiuto significa avviarlo alla sua normale destinazione costituita dal recupero o dallo smaltimento. Pertanto, se la destinazione data dal detentore ad una determinata sostanza è costituita dal recupero o dallo smaltimento, non v'è dubbio sulla natura di rifiuto della sostanza stessa . In altri termini la natura di rifiuto di una determinata sostanza sussiste, non solo quando il detentore abbia deciso di disfarsene, ma anche quando ha l'obbligo di disfarsene avviando la sostanza stessa al recupero o allo smaltimento.
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