Urbanistica. Pertinenza (legnaia)
Data: Lunedì, 31 marzo @ 15:30:00 CEST
Argomento: Urbanistica


Cass. Sez. III n. 4081 del 28 gennaio 2008 (Ud. 22 Nov. 2007)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Cestari
Urbanistica. Pertinenza (legnaia)

La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell' edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell' edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell‘immobile cui accede. La strumentalità rispetto all'immobile principale, ossia la relazione funzionale con la costruzione preesistente, deve essere in ogni caso "oggettiva", cioè connaturale alla struttura dell' opera. e non può desumersi, a differenza di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza. esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore, sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'edificazione di un manufatto che, asseritamente destinato a legnaia, consenta invece, per natura e struttura. una pluralità di destinazioni e sia logicamente ed economicamente utilizzabile in altro modo che non sia quello di servire l'immobile al quale accede.



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