Tribunale di Paola sent. 104 del 19 febbraio 2008
Est. Scognamiglio Imp. Quintieri
Polizia Giudiziaria. Guardia volontaria giurata e violazione dell'art. 348 c.p.
N.
371/07 R.G.
N. 104/08 REG. SENT. P.
N. 4505/06 R.G.N.R.
Dep. il 20/02/20008
Il Cancelliere C1
D.ssa Gemma Viganò
TRIBUNALE DI PAOLA
GIUDICE MONOCRATICO IN SEDE PENALE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio, alla pubblica
udienza del 19/02/2008 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la
seguente
SENTENZA
nei confronti di :
QUINTIERI Emilio (Libero – Contumace)
Nato a Cetraro il 01/05/1986, ivi
residente alla Via Stazione nr. 30, difeso
di fiducia dall’Avv. Letizia De Cesare, presente
IMPUTATO
Per il reato p. e p. dall’Art. 348 c.p.
perché nella sua qualità di Responsabile dell’Associazione Verdi Ambiente e
Società Onlus – Nucleo di Vigilanza Faunistico Ambientale, Struttura
Provinciale di Cosenza con sede in Cetraro, in possesso (peraltro per il solo
biennio 2004 – 2005) del riconoscimento di nomina di Guardia Giurata Volontaria
da parte della Provincia di Cosenza per l’attività venatoria, esercitava
mansioni generali di Polizia Giudiziaria Ambientale all’infuori del campo
dell’attività venatoria, senza il possesso del prescritto decreto prefettizio.
Accertato in Guardia P.se il 15/07/2006
CON L’INTERVENTO DEL :
P.M. : Dott.ssa Angela Caprio, V.P.O.
AVV. : Letizia De Cesare, Difensore di
Fiducia.
LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE :
IL PUBBLICO MINISTERO : condanna ad Euro
200 di multa
LA
DIFESA :
assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine condanna alla
sola pena pecuniaria.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Decreto del 13/03/2007 Quintieri
Emilio veniva tratto a giudizio in relazione al reato epigrafato.
All’odierna Udienza, rigettata la
richiesta di rinvio per impedimento dell’imputato coma da Ordinanza letta in
Udienza e dichiarata la contumacia del Quintieri, le parti formulavano le
rispettive richieste dei mezzi di prova e producevano la documentazione in
atti.
Si procedeva quindi all’escussione del
Vice Prefetto Aggiunto Pezone Francesca, in servizio presso la Prefettura di Cosenza,
e del Dott. Vitari Lorenzo, in servizio presso la Provincia di Cosenza.
All’esito, in difetto di ulteriori
richieste istruttorie, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni sopra
riportate ed il Tribunale decideva dando lettura del dispositivo.
Orbene il capo di imputazione contesta a
Quintieri Emilio di aver svolto mansioni generali di Polizia Giudiziaria senza
essere munito del prescritto decreto prefettizio.
Dalla documentazione in atti emerge che
Quintieri Emilio è il Responsabile del Nucleo Regionale dell’Associazione Verdi
Ambiente e Società Onlus (V.A.S.) e che tale Associazione venne riconosciuta
come legittimata a proporre, ai sensi dell’Art. 27 della Legge n. 157/1992, la
nomina di Guardie Giurate Volontarie per contribuire alla vigilanza
sull’attività venatoria (confronta nota della Provincia di Cosenza del
27/09/2006).
Il Quintieri venne indicato come Guardia
Giurata Volontaria.
Risulta altresì che alla predetta V.A.S.
venne affidato, dal Comune di Cetraro, con Delibere della Giunta Comunale
dell’11 Maggio 2004 e del 16 Giugno 2005 il compito di coadiuvare il Corpo di
Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia nel controllo e nella
repressione degli abusi in materia ambientale.
Emerge altresì che il Quintieri Emilio,
quale Guardia Giurata Volontaria della predetta Associazione, è stato in più
occasioni nominato Custode Giudiziario nell’ambito di Procedimenti istruiti
dalla Procura della Repubblica di Paola.
Ciò premesso, occorre verificare se la
contestazione portata dalla rubrica, al di là della sua genericità (mansioni
generali di Polizia Giudiziaria), integri effettivamente un reato.
Ebbene l’Art. 348 del Codice Penale
punisce l’esercizio abusivo di una professione che richiede una speciale
abilitazione dello Stato : scopo della norma è la tutela dell’interesse
pubblico concernente il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione,
che esige che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in
possesso di una speciale abilitazione amministrativa, al fine di garantire ai
cittadini i requisiti di idoneità e capacità in colui che l’esercita.
La norma fa riferimento per
giurisprudenza costante alle professioni protette e non appare estensibile,
anche per il divieto di analogia vigente nel campo penale, a chi, titolare
comunque di una nomina a Guardia Giurata Volontaria, esorbiti, come asserito
nella prospettazione accusatoria, dalle sue attribuzioni.
Nemmeno è possibile ritenere che nella
specie sia configurabile il delitto di cui all’Art. 347 del Codice Penale che
punisce l’usurpazione di pubbliche funzioni, dal momento che tale norma
richiede, per la sua configurabilità, che un soggetto abbia agito per fini
esclusivamente propri (Cass. 05/03/1968, n. 1754), in contrasto con quelli
della Pubblica Amministrazione, ipotesi che non è certo contestata a carico del
Quintieri.
Diventa quindi irrilevante anche ogni
indagine sull’elemento soggettivo del reato ed in particolare sulla
consapevolezza da parte del Quintieri di esorbitare dalle sue attribuzioni :
agli atti vi è una nota Prot. nr. 7945/05 della Procura Generale della
Repubblica di Catanzaro in cui si indica espressamente che “le Guardie appartenenti all’Associazione V.A.S. Calabria nell’ambito
dell’attività di istituto possono espletare le funzioni di Agenti di Polizia
Giudiziaria a norma degli Artt. 55 e 57 ultimo comma c.p.p.”.
E’ indubbio che tale nota poteva
ragionevolmente indurre l’imputato a ritenere che egli potesse svolgere, per
usare le espressioni della rubrica, mansioni generali di Polizia Giudiziaria,
ma, come detto, in assenza di tipicità del fatto, diventa irrilevante ogni
indagine sull’elemento oggettivo.
Il comportamento dell’imputato non ha
pertanto integrato il delitto contestato e si impone quindi un’assoluzione
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, formula che si utilizza
anziché quella del fatto non sussiste, in quanto il fatto nella sua realtà storica
esiste, ma non è penalmente rilevante.
Le molteplici funzioni esercitate dallo
scrivente (Giudice Monocratico Civile e Penale; Giudice Collegiale Penale,
Giudice con Udienze presso la Sezione
Distaccata di Scalea) inducono una prudenziale riserva dei
motivi per giorni sessanta.
P.Q.M.
Letto l’Art. 530 del Codice di Procedura
Penale
ASSOLVE
Quintieri Emilio dall’imputazione
ascrittagli perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato.
Motivi riservati per giorni sessanta.
Paola 19/02/2008
IL GIUDICE
Dott. Paolo SCOGNAMIGLIO
IL CANCELLIERE C1
D.ssa Gemma VIGANO’