Cass. Sez. III Sent. 559 del 9 gennaio 2008 (Ud. 21 nov.. 2007)
Pres. Lupo Est. Sarno Ric. Picconi
Elettrosmog. Installazione impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata e disciplina urbanistica
Vi è una differenza sostanziale tra la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata (art. 16 L. 223-90) e la concessione per servizio pubblico (art. 4 L. cit.) da un lato ed il permesso di costruire ed i nulla osta ambientali dall'altro. Si tratta evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del Dlgs n. 259-2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali.
UDIENZA del 06/11/2007
SENTENZA N. 02629 /2007
REG. GENERALEN.
023436/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO
ERNESTO
PRESIDENTE
1.Dott.GENTILE
MARIO
2.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
3.Dott.SARNO GIULIO
4.Dott.GAllARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) PICCONI FRANCESCO N. IL 18/10/1961 avverso SENTENZA del 23/01/2007
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO
GIULIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott Angelo Di Paolo che
ha concluso per il rigetto del ricorso
Picconi Francesco, già condannato dal tribunale di Tivoli alla pena di
giustizia con il beneficio della sospensione condizionale e con la
demolizione del manufatto abusivo a spese dell'imputato, per i reati di
cui agli artt. 30 co. 1 in relazione all'art. 6 della L. n. 394/91
(legge quadro sulle aree protette); 44 co. 1 lett. c) DPR 380/2001; 163
del D.L.vo 490/99 per avere, tra il 15.04.2003 e il 12.05.2003, in
qualità di legale rappresentante e amministratore unico della Soc.
RADIO Azzurra Italia, in assenza di nulla osta preventivo rilasciato
dall'Ente parco e di permesso di costruire, installato all'interno
dell'area protetta denominata Parco Regionale dei Monti Lucretili, in
località Vetta Monte Gennaro, una antenna radio costituita da traliccio
metallico di circa 25,00 mt. di altezza ancorata con tiranti in acciaio
alle rocce circostanti, propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 23/1/07 con la
quale veniva confermata la decisione di primo grado.
Con motivo unico eccepisce il ricorrente l'insussistenza dei
presupposti di legge per l'applicazione della sanzione penale e
l'assenza dell'elemento psicologico del reato. Sostiene al riguardo che
non può ritenersi scontata - come fatto dai giudici di merito -
l'esistenza del vincolo contestato e che, a riprova di ciò, l'Ufficio
Condono del Comune di Palombara Sabina, al fine di accertare se
l'immobile per il quale era stata prodotta istanza di condono ricadeva
in area sottoposta a vincoli, aveva espressamente richiesta una
dichiarazione resa da un tecnico abilitato sull'esistenza di eventuali
vincoli. Ritiene inoltre il ricorrente che, quantomeno in relazione al
profilo soggettivo dei reati contestati, erroneamente i giudici di
merito non abbiano tenuto conto che l'antenna era stata realizzata in
sostituzione di altra preesistente abbattuta dal vento; che la Vetta
del Monte Gennaro era occupata da anni da antenne radiofoniche delle
emittenti; che ai sensi dell'art. 1 co.1 della L. 223/90 "La diffusione
di programmi radiofonici o televisivi realizzata con qualsiasi mezzo
tecnico ha carattere di preminente interesse generale" e che l'art. 4
della stessa legge, sancisce che il rilascio della concessione equivale
a dichiarazione di pubblica utilità.
Si aggiunge anche che al momento del rilascio della concessione
avvenuto in data 3/5/1994 il Ministero delle Poste e Comunicazioni
aveva accertato la ricorrenza di tutti i presupposti il che deponeva
ancora una volta per la buona fede nella condotta accertata.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Rispetto alle doglianze esposte va anzitutto ribadita la differenza
sostanziale che intercorre tra la concessione per l'installazione e
l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata
(art. 16 L. 223/90) e la concessione per servizio pubblico (art. 4 L.
cit.) da un lato ed il permesso di costruire ed i nulla osta ambientali
dall'altro.
Si tratta evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di
interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87
del Dlgs n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) -
peraltro entrato in vigore solo successivamente all'accertamento dei
fatti in esame -, pur avendo unificato il titolo concessorio in
ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa,
contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie
amministrazioni interessate tra di esse ricomprendendo quelle preposte
alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali. Ed, infatti, come
evidenziato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 129 del 2006)
"l'unificazione dei procedimenti non priva l'ente locale del suo potere
di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto per cui si
chiede l'autorizzazione. Il citato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003
prevede infatti che tali installazioni vengano autorizzate dagli enti
locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.
Questi ultimi sono specificati dall'art. 3, comma 1, lettera d), numeri
1 e 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici). Nella suddetta disposizione sono compresi «i criteri
di localizzazione» e «gli standard urbanistici». La tutela del
territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle
norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali
competenti, i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005),
non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma
sono semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico
procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in
essere un distinto procedimento".
Trattandosi di fatti antecedenti alla data di entrata in vigore del
D.l.gs 259/2003 correttamente dunque i giudici di merito hanno ritenuto
necessario, per la realizzazione del nuovo traliccio, il rilascio in
via autonoma del permesso di costruire, del nulla osta dell'Ente Parco
e della concessione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Né vale richiamare, come fa il ricorrente, l'art. 4 della L. 223/90.
In proposito questa Corte, proprio in una fattispecie relativa a
costruzione, senza concessione edilizia, di una piattaforma in cemento
armato e di un traliccio metallico, ha già affermato, infatti, che
secondo la legge 6 agosto 1990, n. 223, il rilascio della concessione
per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e
televisiva privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere connesse e
dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie
concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma primo). In particolare (ex
art. 4, comma secondo) i comuni territorialmente competenti provvedono
ad acquisire od occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla,
e a rilasciare la concessione edilizia. Pertanto, lungi dall'equiparare
la concessione radiotelevisiva a quella edilizia, il disposto normativo
richiede espressamente la necessità di due autonome e distinte
concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia.
(Sez. 3, n. 1599 dei 04/12/1995 Rv. 204386).
Quanto alla sussistenza del vincolo paesistico essa non è contestata
dal ricorrente che sul punto si limita in realtà a dedurre l'errore
incolpevole sulla conoscenza degli stessi. Orbene, fermo restando il
limite rappresentato dalla non deducibilità in sede di legittimità
delle questioni di merito, occorre sul piano dei principi ricordare
che, come più volte affermato da questa Corte, l'elemento soggettivo
nei reati contravvenzionali è escluso dalla buona fede dell'agente,
circa la liceità del suo comportamento; buona fede determinata non
dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo
esterno (es. circolare ministeriale) che abbia indotto il soggetto in
errore incolpevole (Sez. 1, n. 8860 del 01/07/1993 Rv. 197013).
Correttamente dunque i giudici di merito non hanno ritenuto decisiva la
richiesta dell'Ufficio condono posto che la stessa, oltre ad essere
evidentemente successiva alla commissione dell'illecito, era unicamente
finalizzata al completamento dell'attività istruttoria della pratica di
condono attraverso l'acquisizione della documentazione che
l'interessato è tenuto in via autonoma a fornire per il completamento
dell'iter amministrativo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il
6.11.2007