TAR Veneto Sez. I n. 3996 del 17 dicembre 2007
Urbanistica. Variante urbanistica e interesse a ricorrere
E' qualificato, ai fini della legittimazione a ricorrere, l’interesse del proprietario di un fondo non direttamente coinvolto dalle prescrizioni di una variante urbanistica qualora la stessa incida, in qualche misura, sul godimento o sul valore di mercato del bene di proprietà del ricorrente medesimo o, in ogni caso, sull’interesse alla conservazione dell’assetto dell’ambiente in cui è inserito l’immobile
Ricorsi nn. 2842/2003 e 527/2005 Sent. n. 3996/07
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della
L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
|
Bruno Amoroso Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
-R.G.
2842/2003): proposto da Baetta Lucio e Farina Manzoni Laura, rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaele
Breoni e dall’Avv. Alvise Cecchinato, con elezione di domicilio presso lo
studio di quest’ultimo in Venezia, San Marco n. 4603;
contro
il Comune
di Castel d’Azzano (Verona), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall’Avv. Donato Bragantini e dall’Avv. Giorgio Pinello, con elezione di
domicilio presso lo studio do quest’ultimo in Venezia, San Polo n. 3080/L;
e nei confronti
della Regione
Veneto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio,
nonchè
della Flaren
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Codognato ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Venezia –Mestre,
Calle del Sale n. 33;
e con l’intervento ad opponendum
di Lorenza
Degani e Alessandra Degani,
costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dall’Avv. Donato Bragantini e
dall’Avv. Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio di
quest’ultimo in Venezia, San Polo n. 3080/L;
-R.G.
527/2005): proposto da Farina Manzoni Laura, rappresentata e
difesa dall’Avv. Raffaele Breoni, dall’Avv. Riccardo Ravignani e dall’Avv.
Alvise Cecchinato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo
in Venezia, San Marco, 4603;
contro
-il Comune
di Castel D’Azzano, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall’Avv. Donato Bragantini e dall’Avv. Giorgio Pinello, con elezione di
domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo n. 3080/L;
-la Regione Veneto,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Cusin e
dall’Avv. Enrico Specchio, entrambi dell’Avvocatura Regionale, con domicilio
eletto in Venezia presso la sede della Giunta Regionale, Dorsoduro n. 3901,
- la Flaren S.r.l., non costituitasi in giudizio;
- Degani
Lorenza e Degani Alessandra,
costituitesi in giudizio, rappresentate
e difese dall’Avv. Donato Bragantini e dall’Avv. Giorgio Pinello, con elezione
di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo n. 3080/L;
per l’annullamento
- R.G. 2842 del 2003): della
deliberazione del Consiglio Comunale di Castel d’Azzano, n. 19 dd. 26 agosto
2003 n. 19, recante l’approvazione del piano di lottizzazione presentato Flaren S.r.l.; nonché del nulla osta rilasciato dal Dirigente
preposto all’Ufficio regionale del Genio Civile di Verona e comunicato con nota
12 marzo 2003 n. 3577, con cui la
Flaren S.r.l. è stata autorizzata, tra l’altro, a costruire,
nell’ambito della lottizzazione, un edificio a distanza inferiore a m. 10 dalla
“Fossa Piombina”;
- R.G. 527/2005): della deliberazione del
Consiglio Comunale di Castel d’Azzano n. 11 dd. 6 maggio 2002, recante l’adozione
di una Variante generale al Piano regolatore generale comunale, nella parte in
cui classifica l’area 4/B come “area di
espansione edilizia residenziale”; nonché della deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto 3 dicembre 2004 n. 3901 recante l’approvazione della
Variante generale al Piano regolatore generale adottata dal Consiglio Comunale
di Castel d’Azzano in data 6 maggio 2002, nella parte in cui viene confermata
la classificazione dell’area 4/B come “area
di espansione edilizia residenziale”;
visti
i ricorsi, rispettivamente notificati il 20 novembre 2003 e il 17 febbraio 2005
e depositati il 4 dicembre 2003 e l’8 marzo 2005, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio
del Comune di Castel d’Azzano, della Flaren S.r.l. e di Degani Lorenza e
Alessandra, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza collegiale n. 5 del 2006
resa in data 7 dicembre 2006 dalla Sezione;
viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi,
nella pubblica udienza del 7 giugno 2007 (relatore il consigliere Fulvio
Rocco), l’Avv. Breoni per i ricorrenti,
l’Avv. Sorpresa, in sostituzione di Brigantini, per il Comune di Castel
d’Azzano e per le intervenienti Degani Lorenza e Degani Alessandra, l’Avv.
Sartori, in sostituzione dell’Avv. Codognato, per Flaren S.r.l..
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.1. Il primo dei ricorrenti sub R.G.
2842/2003, Sig. Lucio Baetta, espone di essere titolare, come coltivatore
diretto, insieme alla moglie, di un’impresa familiare di allevamento avicolo e
di bovini nel comune di Castel D’Azzano (Verona) e di coltivare inoltre alcuni
terreni per produrre foraggio per l’alimentazione di animali.
Il medesimo Baetta espone – altresì - di utilizzare, per l’irrigazione dei campi,
le acque del canale denominato “Fossa Piombina” e di essere componente della
Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione, nel quale è stato assorbito il Consorzio
di irrigazione e manutenzione della Fossa Piombina.
La seconda ricorrente sub R.G. 2842/2003,
Signora Farina Manzoni, espone a sua volta di essere proprietaria di un fondo
agricolo coltivato a risaia e situato in parte nel Comune di Vigasio (Verona)e
in parte in quello di Isola della Scala(Verona) , confinanti entrambi con il
Comune di Castel d’Azzano.
La medesima ricorrente afferma, inoltre, di
essere titolare della concessione ad utilizzare, per l’irrigazione del fondo,
le acque della “Fossa Baldona”: e ciò in forza di decreti di concessione
emanati sin dal 1934 e a tutt’oggi sempre rinnovati.
La ricorrente precisa che le acque della
Fossa Piombina e della Fossa Baldona scorrono in prossimità di un’area ubicata
nel territorio comunale di Castel d’Azzano
interessata da un progetto di lottizzazione proposto dalla Flaren S.r.l.
e che prevede la realizzazione di
edifici a uso residenziale per un centinaio circa di abitanti teorici in un
contesto da lei ritenuto di particolare interesse paesaggistico e naturalistico.
1.2. Ciò premesso, con il primo dei ricorsi
in epigrafe (R.G. 2842/2003) il Baetta e la Farina Manzoni
chiedono l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Castel
d’Azzano, n. 19 dd. 26 agosto 2003 n. 19, recante l’approvazione del piano di
lottizzazione presentato Flaren S.r.l.,
nonché del nulla osta rilasciato dal
Dirigente preposto all’Ufficio regionale del Genio Civile di Verona e
comunicato con nota 12 marzo 2003 n. 3577, con cui la Flaren S.r.l. è stata
autorizzata, tra l’altro, a costruire, nell’ambito della lottizzazione
anzidetta , un edificio a distanza inferiore a m. 10 dalla “Fossa Piombina”.
I ricorrenti,
dopo avere riassunto le vicende urbanistiche che hanno contrassegnato
l’area interessata dal Piano di lottizzazione Flaren, hanno dedotto, a sostegno
della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, quattro censure,
concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
2.1. Con il secondo ricorso il epigrafe (R.G.
527/2005), la
Signora Farina Manzoni afferma che il Comune di Castel
d’Azzano, mediante l’adozione della variante generale n. 11 del 2002 al P.R.G.,
avrebbe illegittimamente classificato “di espansione edilizia” (C2)
l’area oggetto del Piano di lottizzazione Flaren, e che altrettanto
illegittimamente la
Giunta Regionale
avrebbe confermato tale destinazione senza provvedere allo stralcio a’ sensi
dell’art. 45 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, non tenendo pertanto nella debita
considerazione la rilevanza paesaggistica e naturalistica dei terreni e la loro
peculiarità e fragilità sotto il profilo idro –geologico.
Dopo aver quindi ribadito che il Piano di
lottizzazione Flaren contemplerebbe la realizzazione di costruzioni in un’area
di particolare interesse, nella quale scorrono corsi d’acqua utilizzati per
l’irrigazione dei fondi, la ricorrente chiede l’annullamento della
deliberazione del Consiglio Comunale di Castel d’Azzano n. 11 dd. 6 maggio
2002, recante l’adozione di una Variante generale al Piano regolatore generale
comunale, nella parte in cui classifica l’area 4/B come “area di espansione edilizia residenziale”, nonché della
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 3 dicembre 2004 n. 3901 recante
l’approvazione della Variante generale al Piano regolatore generale adottata
dal Consiglio Comunale di Castel d’Azzano in data 6 maggio 2002, nella parte in
cui viene confermata la classificazione dell’area 4/B come “area di espansione edilizia residenziale”.
La ricorrente deduce censure imperniate su
violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1. Nel giudizio proposto sub R.G. 2842/2003
si sono costituiti il Comune di Castel d’Azzano e la Flaren S.r.l.
Sono – altresì – intervenute in giudizio ad opponendum le signore Lorenza e
Alessandra Degani.
3.2. Nel giudizio proposto sub R.G. 527/2005
si sono costituiti il Comune di Castel d’Azzano e le anzidette Signore Degani.
3.3. Le parti costituite hanno sollevato
alcune eccezioni in rito, in particolar modo contestando la carenza di legittimazione o comunque il
difetto di interesse ad agire da parte dei ricorrenti, posto che le proprietà
del Baetta e della Farina Manzoni risulterebbero distanti dall’area interessata
dalla lottizzazione, dalla realizzazione della quale le proprietà stesse non
subirebbero pertanto pregiudizi di sorta.
E’ stata - altresì - eccepita l’improcedibilità
dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse dato che il Consiglio
Comunale, mediante propria deliberazione del 3 marzo 2005, avrebbe individuato
come edificabile un’area contigua a quella del Piano di lottizzazione in esame
prevedendovi il trasferimento della cubatura realizzabile.
Inoltre, con riferimento all’impugnazione del
nulla–osta emesso dal dirigente del Genio Civile di Verona, è stato
eccepito il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo nel presupposto della sussistenza, al riguardo, della
giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
3.4.
Nel merito le controparti hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
4.1. Alla pubblica udienza dell’11 maggio
2006 i due ricorsi in epigrafe sono stati discussi e, quindi, per la prima
volta sono stati trattenuti in
decisione.
4.2.1. Con sentenza parziale e interlocutoria
n. 3599 dd. 31 ottobre 2006 la Sezione ha preliminarmente disposto la riunione
dei due ricorsi “per evidenti ragioni di
connessione soggettiva e oggettiva”.
4.2.2. La Sezione ha quindi disaminato le
eccezioni in rito proposte dal Comune di Castel d’Azzano, da Flaren e dalle
Degani.
Per quanto attiene all’eccezione di carenza
di legittimazione o comunque di interesse ad agire dei ricorrenti mossa sul
rilievo che le proprietà del Baetta e della Farina Manzoni sarebbero distanti
rispetto all’area interessata dalla lottizzazione, dalla cui attuazione le
proprietà stesse non verrebbero pregiudicate, le difese del Comune e di Flaren,
nell’evidenziare che il Baetta è proprietario di un’area agricola situata a
oltre 500 metri
dall’area in discussione e che la signora Farina Manzoni
è proprietaria di terreni situati addirittura in un altro comune, negano “che un tale vago e lontano interesse possa
giustificare l’impugnazione di un piano di lottizzazione”, posto che
l’esperimento di tale rimedio giudiziale presupporrebbe ex se la credibile prospettazione di pregiudizi diretti per le
proprietà dei ricorrenti.
L’eccezione è stata respinta dalla Sezione,
la quale ha in tal senso rilevato che, su questioni per certi versi analoghe a
quella odierna, la giurisprudenza considera qualificato, ai fini della
legittimazione a ricorrere, l’interesse del proprietario di un fondo non
direttamente coinvolto dalle prescrizioni di una variante urbanistica qualora
la stessa incida, in qualche misura, sul godimento o sul valore di mercato del
bene di proprietà del ricorrente medesimo o, in ogni caso, sull’interesse alla
conservazione dell’assetto dell’ambiente in cui è inserito l’immobile (cfr. ,
ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2005 n. 479 e Sez. V, 10 ottobre 2002 n.
5312, secondo le quali il riconoscimento di un interesse, qualificato e
differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati,
all’annullamento del provvedimento impugnato, presuppone l’esistenza di un
collegamento concreto, stabile e significativo, tra l’interesse del quale è
portatore il ricorrente e l’area coinvolta dall’atto impugnato).
Nella predetta sentenza n. 3699 del 2006,
resa dalla Sezione, si afferma che la verifica del collegamento suddetto
costituisce il risultato di una indagine che va fatta necessariamente caso per
caso, e che nella fattispecie in esame, per quanto riguarda la posizione della
Farina Manzoni, dai documenti prodotti in giudizio e, in particolare, dalle
relazioni idrogeologiche dott. Sommaruga in data 8 settembre 2004 e 5 aprile
2005 si ricava che:
a) il Piano di lottizzazione prevede la
realizzazione di edifici a breve distanza dalla Fossa Baldona;
b) la zona circostante la Sorgente Baldona
è inserita tra le aree con vulnerabilità idrogeologica da elevata a
estremamente elevata;
c) la predetta ricorrente ha diritto all’uso
delle acque della Fossa Baldona a scopo irriguo in virtù di decreti di
concessione risalenti al 1934 e sino ad oggi sempre rinnovati; la medesima
ricorrente è stata inoltre autorizzata dalla Regione Veneto –Ufficio del Genio
Civile di Verona, a derivare acqua dalla falda sotterranea Baldona in comune di
Castel d’Azzano –loc. Castello -Lago Violini;
d) le acque della Fossa Baldona vengono
utilizzate dalla ricorrente per coltivare terreni a risaia –coltura che, come è
noto, richiede l’allagamento dei terreni- ubicati nei limitrofi Comuni di Vigasio e di Isola della Scala;
e) appare credibile la prospettazione della
ricorrente secondo cui la cementificazione, in corrispondenza dei piani di
fondazione degli edifici in progetto sull’area Flaren vicina a quella sulla
quale scorrono le acque della Fossa Baldona, appare in grado di ostacolare il
deflusso delle acque medesime verso le risorgive con un significativo calo
della portata d’acqua e conseguenti danni per le risaie della ricorrente,
situate più a valle.
Pertanto, la Sezione ha ritenuto che
l’attuazione del Piano di lottizzazione e, comunque, la realizzazione di
edifici all’interno della zona residenziale di espansione, possano incidere
negativamente sulla portata d’acqua della Fossa Baldona, con conseguente
pregiudizio per le coltivazioni della Farina Manzoni: e, poiché apparivano
sussistenti sia la vicinitas, sia il pericolo dedotto, la posizione della
ricorrente medesima risulta qualificata e differenziata rispetto a quella degli
altri soggetti che fanno parte della comunità locale.
Con riferimento alla posizione del Baetta, la
Sezione ha considerato che lo stesso
coltiva alcuni terreni nel territorio comunale di Castel d’Azzano e che
a questo fine egli utilizza le acque della Fossa Piombina, la quale scorre al
confine con l’area Flaren.
In relazione a ciò, quindi, la Sezione ha
ritenuto sussistente, anche nel caso del Baetta e alla stessa guisa di quanto
sopra rilevato per la posizione della Farina Manzoni, un collegamento concreto,
stabile e significativo tra il fondo del medesimo Baetta e l’area Flaren: e ciò pure in relazione al
pericolo, per il regime delle acque, derivante dalla costruzione di edifici,
necessario per considerare la posizione del ricorrente qualificata e
differenziata rispetto a quella degli altri cittadini.
4.2.3. La Sezione, a questo punto, si è pure
pronunciata sull’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sui ricorsi (o,
per dir meglio, con riferimento alle censure principali mosse contro i
ricorsi), sollevata allegando la sopravenuta adozione della deliberazione del
Consiglio Comunale di Azzano n. 5 dd. 3 marzo 2005 che avrebbe determinato il
trasferimento della cubatura in area limitrofa a quella Flaren ma a ridosso di
aree completamente urbanizzate e al di fuori dell’ambito delle risorgive.
La Sezione ha respinto anche tale eccezione
reputandola infondata, posto che se è vero – come è stato detto innanzi - che
la Variante generale al P.R.G. adottata nel 2002 e approvata dalla Regione nel 2004 ha classificato come
area di espansione edilizia –C2 l’area Flaren e che con la deliberazione n. 5
del 2005 il Consiglio Comunale di Castel d’Azzano ha stabilito di aderire a una
segnalazione contenuta nel voto n. 250 del 2004
della Commissione Tecnica Regionale, fatto proprio dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 3901 del 2004, nella parte in cui viene indicata
“la possibilità di trasferire in area più
idonea la cubatura realizzabile nell’ambito 4/B”, va comunque evidenziato
che l’eliminazione dell’area di espansione edilizia residenziale individuata in
precedenza con la contestuale identificazione di una nuova area di espansione
non incide sulla persistenza dell’interesse dei ricorrenti a vedere decisa la
causa nel merito: e ciò anche in considerazione della circostanza che la
predetta deliberazione consiliare n. 5 del 2005 non constava a quel tempo
sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale.
“In
altre parole” - afferma
sempre la Sezione nella propria sentenza n. 3599 del 2006 - “se è vero che il Comune, con
la deliberazione 3 marzo 2005, n. 5, ha
individuato come edificabile un’area contigua a quella del Piano di lottizzazione
in esame, prevedendovi il trasferimento della cubatura realizzabile, non si può
essere d’accordo con le conclusioni –tratte dalla difesa della società Flaren-
secondo le quali l’area in discussione sarebbe già diventata inedificabile e il
Piano di lottizzazione in essa previsto non potrebbe più essere realizzato, con
conseguente sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti a ottenere una
pronuncia di accoglimento dei ricorsi. Va rimarcato infatti che le modifiche alla
variante al P.R.G.., proposte dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 5
del 3 marzo 2005, vanno introdotte con deliberazione della Giunta Regionale.
Poiché, dunque, il procedimento di variante è, attualmente, ancora “in itinere”, e non è ancora terminato, persiste l’interesse a vedere annullata la
delibera consiliare n. 19 del 2003”
(cfr. sent. cit., pag. 10 e ss.).
4.2.4. Sempre in via preliminare, è stata
pure eccepita la mancata impugnazione della delibera consiliare n. 20 del 2003,
concernente la
lottizzazione Degani.
La Sezione ha reputato ininfluente, ai fini
dell’ammissibilità del giudizio, l’omessa impugnazione di tale provvedimento,
in quanto tale diverso Piano di lottizzazione non risulterebbe interessare le
fosse Baldona e Piombina e, in generale, il sistema delle risorgive.
Peraltro, poiché l’area 4/B , classificata
come area di espansione edilizia residenziale, corrisponde alle aree di
lottizzazione Flaren e Degani, approvate nel 2003 e, come si è appena visto,
l’area Degani non è interessata dal sistema delle risorgive, la Sezione ha
reputato insussistente l’interesse dei ricorrenti a censurare la variante
generale al P.R.G. nella parte in cui viene confermata la destinazione
urbanistica di espansione residenziale su tale area e, pertanto, entro tali
limiti l’eccezione è stata ritenuta fondata, ed è stata conseguentemente
accolta.
4.2.5. Per quanto attiene al difetto di
giurisdizione eccepito con riferimento alla impugnazione del nulla osta
idraulico rilasciato dall’Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, la
Sezione ha reputato assorbente il difetto di interesse dei ricorrenti a
contestare tale provvedimento.
L’accoglimento della censura stessa, infatti,
non arrecherebbe ai ricorrenti alcun vantaggio, posto che - come ha
ripetutamente evidenziato la difesa di Flaren - in sede di attuazione del Piano
di lottizzazione la Società medesima ha rinunciato alla deroga concessa, con la
conseguenza che tutti gli edifici della lottizzazione saranno edificati a
distanza di dieci metri dai corsi d’acqua esistenti, conformemente a quanto
stabilito nella convenzione di lottizzazione del 27 aprile 2004.
4.3.1. Venendo al merito di causa, sempre con
la precedente sentenza n. 3599 la Sezione ha preso atto che è stata rinunciata
la prima censura contenuta nel ricorso proposto sub R.G. 2842 del 2003 e
recante la deduzione della violazione degli artt. 3 e 4 della L.R. 27 giugno
1985 n. 61 nonché di eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti
provvedimenti.
Per quanto attiene alla terza censura del
medesimo ricorso proposto sub R.G. n. 2842 del 2003, riguardante la domanda di
annullamento del nulla osta idraulico
rilasciato dal dirigente responsabile del Genio Civile di Verona e comunicato
con nota 12 marzo 2003 n. 3577, nulla osta con cui è stata tra l’altro
autorizzata la costruzione di edifici, la stessa è stata dichiarata
inammissibile per difetto di interesse.
La
Sezione ha evidenziato che a sostegno della censura stessa era stata dedotta la
violazione dell’art. 96 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523, in forza del quale
“sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese”, la realizzazione, tra l’altro, di fabbriche a distanza
minore di metri dieci dal piede degli argini (cfr. art. 96 cit., lettera f ).
Ma,
come si è detto innanzi, anche a
prescindere dalla questione relativa alla possibile devoluzione della
censura alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la
censura è stata dichiarata dalla Sezione inammissibile per carenza di interesse,
posto che il suo eventuale accoglimento non arrecherebbe ai ricorrenti alcun
vantaggio in relazione all’intervenuta rinuncia, da parte di Flaren, alla
deroga pur ad essa concessa, con la conseguenza che tutti gli edifici della
lottizzazione saranno realizzati a distanza di dieci metri dai corsi d’acqua
esistenti, come del resto stato stabilito nella convenzione di lottizzazione
del 27 aprile 2004.
Per
quanto attiene alla quarta censura contenuta nel ricorso proposto sub R.G.
2842/2003, con essa è stata dedotta l’illegittimità della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 2003 sotto il profilo dell’eccesso di potere,
stante l’incongruità del valore da attribuire alla monetizzazione delle aree
per l’urbanizzazione secondaria non cedute all’Amministrazione Comunale.
La Sezione ha rilevato che, secondo la
prospettazione dei ricorrenti, nell’ipotesi di monetizzazione il valore da
considerare dovrebbe essere quello di
mercato e non quello - assai inferiore - di esproprio e che, nello specifico,
la monetizzazione richiesta alla Flaren è parametrata a circa 52 euro al metro
quadro, ossia alla metà del prezzo di vendita.
La
censura è stata ritenuta inammissibile dalla Sezione, non potendosi configurare
un interesse dei ricorrenti a vedere annullata la deliberazione impugnata nella
parte in cui la monetizzazione è stata quantificata in una determinata misura
anziché in una misura doppia, posto che essi non sono parti della lottizzazione
medesima.
Per quanto attiene al secondo motivo di
ricorso proposto sub R.G. 2842/2003, è stata dedotta l’illegittimità della
deliberazione consiliare n. 19 del 2003 nella parte in cui viene prevista
l’edificazione anche su mappali il cui volume edificabile sarebbe già stato
utilizzato per la realizzazione della precedente lottizzazione Edilseven.
In
particolare, nel ricorso si legge che alcuni dei terreni che attualmente rientrano nella lottizzazione
Flaren sarebbero pervenuti all’Amministrazione Comunale, nell’ambito della
lottizzazione Edilseven, come “aree
rese inedificabili”, posto che il
volume delle stesse sarebbe stato utilizzato nei lotti edificati, ovvero come
standard urbanistici.
I
ricorrenti evidenziano, quindi, l’illegittimità del Piano di lottizzazione
Flaren in quanto comprendente, nel proprio ambito, anche alcune aree che
costituirebbero standard di una
diversa e precedente lottizzazione, nel mentre per altre aree si sarebbe
proceduto ad una cessione di volume.
Risulterebbe evidente, secondo i ricorrenti
che un’area, già sfruttata a fini edificatori (ancorchè indirettamente,
mediante la cosiddetta “cessione di
volume”), non possa più essere utilizzata al medesimo fine edificatorio in
una successiva lottizzazione; e ad analoga conclusione si giunge anche
nell’ipotesi di destinazione di alcune aree a
standard urbanistici.
Ove
risultassero fondati i rilievi dei ricorrenti,
Flaren avrebbe quindi utilizzato alcune delle aree anzidette per
standard della propria lottizzazione, e si troverebbe quindi legittimata a
costruire più cubatura rispetto a quanto
consentito.
La
difesa dei ricorrenti aveva offerto alla Sezione i risultati di una relazione
tecnica di parte (cfr. doc. 26 di parte ricorrente sub R.G. 2842/2003) dalla
quale emergerebbe che sussiste una parziale sovrapposizione di lottizzazioni
tra Flaren ed Edilseven, che alcune particelle sono state trasferite dalla
Edilseven alla Flaren e che, nell’ambito del Piano di lottizzazione Flaren, le
stesse sarebbero state (ri)utilizzate per fini edificatori, ovvero hanno
concorso al piano di cessione gratuito previsto per l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria.
4.3.2.
Le difese del Comune e di Flaren hanno contestato che le aree di cui ai mappali
indicati nel ricorsi siano state dapprima utilizzate come cubatura, o per il
calcolo degli standards, nella lottizzazione Edilseven, e quindi conteggiate, a
fini edificatori o come standards urbanistici, per la lottizzazione Flaren.
4.3.3
La Sezione, per parte propria, dando atto della divergenza di posizioni tra le
parti su un punto della controversia reputato – per contro - decisivo,
coerentemente con quanto richiesto dalla stessa difesa dei ricorrenti nella
memoria del 3 dicembre 2004,
ha ritenuto di disporre una verificazione diretta a
chiarire, previo esame degli atti e dei documenti di causa - e, ove del caso,
previa acquisizione di documentazione ulteriore presso l’Amministrazione
resistente - quanto segue:
a) se i terreni situati in Castel d’Azzano e
censiti in catasto terreni, al foglio 4, con i mappali nn. 595 (ora 822), di mq. 456, 716 (ora 826) di mq. 252, 596 di
mq. 352, 598 di mq. 356 e 715 di mq. 1167 siano stati oggetto della
lottizzazione denominata Edilseven approvata dal Comune di Castel d’Azzano con
le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 71 e 72 del 1996 e successive
varianti;
b) se i terreni anzidetti abbiano concorso a
determinare la superficie del Piano di lottizzazione Edilseven e, in caso di
risposta affermativa, quale sia stata la destinazione urbanistica dei terreni
predetti nella lottizzazione medesima;
c)
se i terreni di cui trattasi siano stati oggetto anche della lottizzazione
Flaren approvata con la predetta deliberazione consiliare n. 19 del 2003 e, in
particolare, se i terreni stessi abbiano concorso a determinare la superficie
del Piano di lottizzazione Flaren e quale sia stata la destinazione urbanistica
di tali terreni nella lottizzazione medesima: ossia, se i terreni in questione
siano stati sfruttati – o meno - a fini edificatori, anche indirettamente,
mediante la c. d. “cessione di volume”
in entrambe le lottizzazioni, ovvero se i terreni medesimi, per entrambe le
lottizzazioni, abbiano costituito standard
urbanistici.
La
verificazione è stata affidata alla Regione Veneto –Direzione Urbanistica, in
persona del suo Dirigente pro tempore,
con facoltà di delegare l’esecuzione
dell’incombenza ad altro qualificato funzionario tecnico in servizio presso la
Direzione medesima;
Per
quanto riguarda il compenso dovuto al verificatore, è stato disposto che i
ricorrenti costituiscano un fondo -
spese depositando, presso la Segreteria della Sezione, entro un mese dalla data
della pubblicazione della sentenza parziale, un assegno circolare trasferibile,
intestato al Direttore di Segreteria della Prima Sezione del T.A.R. Veneto,
Giuseppe Curreri, per la somma complessiva di euro 400,00.- (quattrocento/00).
Il
verificatore era tenuto a depositare una succinta e documentata relazione
presso la Segreteria della Sezione entro i tre mesi successivi alla data della
pubblicazione della sentenza, con facoltà per i consulenti di formulare osservazioni entro i 30 giorni
successivi alla comunicazione dell’avvenuto deposito in Segreteria della
relazione anzidetta.
5.
Nel frattempo, si è costituita in giudizio limitatamente al ricorso proposto
sub R.G. 527/2005 la
Regione Veneto, evidenziando che con l’impugnata
deliberazione n. 3901 dd. 3 dicembre 2004, recante a’ sensi dell’art. 46 della
L.R. 27 giugno 1985 n. 61 l’approvazione con proposte di modifica della
Variante generale del P.R.G. del Comune di Castel d’Azzano, la Giunta Regionale
ha invitato l’Amministrazione Comunale a verificare la possibilità di
trasferimento del Piano di lottizzazione di Flaren in un’area più idonea, e che
il Consiglio Comunale, mediante l’anzidetta deliberazione n. 5 del 2005, ha aderito a tale
richiesta.
La
difesa della Regione documenta – quindi – che con deliberazione della Giunta
Regionale n. 801 dd. 28 marzo 2007 (cfr. doc. 2 depositato in copia dalla
Regione medesima) la
Giunta Regionale ha approvato in via definitiva la variante
in questione, e rimarca che con quest’ultimo suo provvedimento la Giunta
medesima ha invitato l’Amministrazione Comunale a perfezionare il procedimento
di spostamento dell’ambito 4b, specificando il tipo di Variante adottata al
riguardo e con l’indicazione del riferimento legislativo in concreto
utilizzato, posto che il completamento del procedimento stesso segue una
disciplina diversa a seconda del dettato normativo prescelto.
Anche
la difesa della Regione conclude, pertanto, per la reiezione del ricorso.
6. In data 29 gennaio 2007
l’Arch. Mauro Grison, funzionario incaricato dall’Arch. Vincenzo Fabris,
Dirigente preposto alla Direzione Urbanistica della Regione Veneto, ha
depositato il proprio elaborato.
In
relazione ai tre quesiti elencati al § 4.3.3. della presente sentenza, il
verificatore ha formulato i seguenti responsi.
Quesito
a) I mappali nn. 596 e 598 non fanno parte del Piano di lottizzazione Seven;
viceversa, i mappali nn. 595, 715 e 716 rientrano nella lottizzazione medesima.
“ Quesito b)
Solo i mappali nn. 595, 716, 715 fanno parte del Piano di lottizzazione
Edilseven e hanno concorso a determinarne la superficie. ; Il mappale n. 595,
parte del mappale n.560 (diventato successivamente n. 716) assieme alla parte
del mappale 558 (diventato successivamente 824 e 825), nel Piano di lottizzazione
Edilseven sono destinati a standard primario a verde e non hanno concorso a
determinare il volume del Piano di lottizzazione. Mentre la parte del mappale
558 (diventato successivamente n. 715) nel Piano di Lottizzazione Edilseven viene individuato come lotto n. 21
inedificabile, con destinazione a verde in esubero rispetto agli standard di
lottizzazione del Piano di lottizzazione, mentre il volume di mc. 2673,33
(determinato dall’indice fondiario di 1,5 mc/mq. moltiplicato per la superficie
del lotto n. 21 di mq. 1782,22) è stato trasferito negli altri lotti dello
stesso Piano di lottizzazione.
Quesito c) Si rinvia alle considerazioni
riportate nel Verbale allegato, in quanto sufficientemente esaustive. Si può
comunque sintetizzare che: i mappali nn.596 e 598 fanno parte solo del Piano di
lottizzazione Flaren; i mappali nn. 595 (solo la parte che assume
successivamente il n. 822), 716 (solo la parte che assume successivamente il n.
826), 715 fanno parte anche del Piano di lottizzazione Flaren. Tutti i succitati mappali hanno concorso a
determinarne (sic) la superficie del Piano di lottizzazione Flaren e hanno
avuto la seguente destinazione: i
mappali nn.596 e 598 che fanno parte solo del Piano di lottizzazione Flaren
hanno avuto come destinazione urbanistica “lotto edificabile”; i
mappali nn. 822, 826, assieme al n. 824 hanno avuto come destinazione
urbanistica “nuova viabilità pubblica”, conformemente a quanto previsto
dalla Variante Generale al P.R.G. che risultava adottata e in regime di salvaguardia
al momento di approvazione del Piano di lottizzazione Flaren e che, per tale
previsione, è attualmente approvata e vigente, non essendo stata oggetto di
proposta di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR 27 giugno 1985 n. 61 con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 3901 del 3 dicembre 2004
che ha approvato la Variante generale al P.R.G. Tale previsione attualmente ha,
quindi, sostituito definitivamente le precedenti destinazioni derivanti dal
Piano di lottizzazione Edilseven per la parte che si sovrappone alla nuova
previsione viabilistica fatta dalla Variante Generale al P.R.G.; la parte del mappale n. 558 che assume il n. 715, ha avuto le seguenti
destinazioni urbanistiche: in parte “nuova
viabilità pubblica compreso il marciapiede”, conformemente a quanto previsto
dalla Variante Generale al P.R.G. che risultava adottata e in regime di
Salvaguardia al momento di approvazione del Piano di lottizzazione Flaren e che, per tale previsione, è attualmente
approvata e vigente, non essendo stata oggetto di proposta di modifica ai sensi
dell’art. 46 della LR 27 giugno 1985 n. 61 con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 3901 del 3 dicembre 2004
che ha approvato la Variante al P.R.G..
Tale previsione attualmente ha quindi sostituito definitivamente le precedenti
destinazioni derivanti dal Piano di lottizzazione Edilseven per la parte che si
sovrappone alla nuova previsione viabilistica fatta dalla Variante Generale al
P.R.G.; in parte “pista ciclabile”, in parte “parcheggio
pubblico”; in parte “giardino
pubblico”. Soltanto i terreni destinati a “parcheggio pubblico” e “giardino
pubblico” corrispondono allo standard primario dovuto dal Piano di
lottizzazione Flaren e non si sovrappongono allo standard primario del Piano di
lottizzazione Edilseven. Va precisato inoltre che i terreni con destinazione
urbanistica “pista ciclabile”, “parcheggio pubblico”, “giardino
pubblico” , non hanno contribuito alla formazione della superficie
territoriale sulla quale è stato calcolato il volume edificabile del Piano di
lottizzazione Flaren, ma sono stati utilizzati unicamente per l’ubicazione
dello standard primario dello stesso Piano di lottizzazione. Soltanto i terreni
corrispondenti ai mappali nn. 822, 826, 824, e parte del n. 558 che assume il
n. 715, che hanno avuto come destinazione “nuova viabilità pubblica compreso
il marciapiede”, hanno concorso a determinare la superficie territoriale
sulla quale è stato calcolato il volume del Piano di lottizzzazione Flaren in base all'indice territoriale di 1,1
mc/mq., conformemente a quanto previsto dalla Variante Generale al P.R.G. che
risultava adottata e in regime di salvaguardia al momento di approvazione del
Piano di lottizzazione Flaren e che, per tale previsione, è attualmente
approvata e vigente, non essendo stata oggetto di proposta di modifica ai sensi
dell’art. 46 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 3901 del 3 dicembre 2004 che ha approvato la Variante generale al
P.R.G.. Tale previsione attualmente ha quindi sostituito definitivamente le
precedenti destinazioni derivanti dal Piano di lottizzazione Edilseven per la
parte che si sovrappone alla nuova previsione viabilistica fatta dalla Variante
Generale al P.R.G. Inoltre, solo la parte del mappale n. 558 che assume il n.
715 e viene destinata a nuova viabilità pubblica nel Piano di lottizzazione
Flaren e a Lotto n. 21 nel Piano di lottizzazione Edilseven ha generato volume
potenzialmente edificabile in entrambi i Piani di lottizzazione nella quantità
di seguito esposta:
Piano di lottizzazione Edilseven
( mq. 374 x mc/mq. 1,5). = 561 mc.
Piano di lottizzazione Flaren
( mq.374 x mc/mq. 1,1 ) = 411,40 mc.
Va
però rilevato che il volume potenzialmente edificabile dal Piano di
lottizzazione Edilseven e generato dal Lotto 21, di fatto, in gran parte non è
stato utilizzato, come rilevabile dalla Tabella fornita dal Comune nella
riunione del 15 gennaio 2007, dalla quale si evidenzia che c’è stato un
risparmio volumetrico (volume potenzialmente utilizzabile e non usufrutto) di
mc. 1.758,00, il quale è nettamente superiore al volume del Piano di
lottizzazione Edilseven (mq. 374 x mq. 1,5) = 561 mc., derivante dalla parte in
comune con il Piano di lottizzazione Flaren. Si conclude quindi che: l) non c’è
sovrapposizione tra gli Standard Primari del Piano di lottizzazione Edilseven e
quelli del Piano di lottizzazione Flaren; 2) Pur essendoci una piccola
sovrapposizione tra le aree che hanno generato volume in .entrambi i Piani di
lottizzazione, di fatto tale volume non è stato utilizzato dal Piano di
lottizzazione Ediseven. Inoltre il Piano di lottizzazione Flaren non poteva
disattendere delle specifiche previsioni della Variante generale al P.R.G.
(quella della Nuova Viabilità Pubblica e quella della trasformazione dell’Indice
Fondiario in Indice Territoriale con la
contestuale riduzione da 1,5
a 1,1), che alla data della sua adozione era in
salvaguardia ed ha comportato fa riduzione della potenzialità volumetrica
esistente prima dell’adozione della Variante generale al P.R.G.”.
7. A sua volta, la difesa dei ricorrenti, con
memoria dd. 18 maggio 2006 (recte: 2007) ha affermato che la Sezione,
mediante la propria sentenza interlocutoria n. 3599 del 2006, avrebbe di fatto
respinto il ricorso proposto sub R.G. 527 del 2005 avverso la Variante al P.R.G. del Comune di Castel
d’Azzano e che in relazione a tale
pronuncia è stato proposto dalla Farina Manzoni ricorso sub R.G. 220/2007
presso la Sezione IV
del Consiglio di Stato.
Secondo la difesa dei ricorrenti, rimarrebbe
pertanto di fatto pendente il solo ricorso proposto sub R.G. 2842 del 2003 dal
Baetta e dalla Farina Manzoni avverso il provvedimento di approvazione del
Piano di lottizzazione Flaren e che, peraltro, nelle more dell’incombente
istruttorio anzidetto, la
Regione Veneto ha avanzato le sopradescritte proposte di
modifica dei contenuti della variante al P.R.G. anzidetta.
Come documentato dalla stessa difesa della
Regione, tali modifiche sono state in parte accolte dall’Amministrazione
Comunale (cfr. al riguardo anche i doc.ti 31 – 33 depositati dalla difesa dei
ricorrenti), classificando – tra l’altro – l’area Flaren come zona territoriale
omogenea F3 (zona attrezzata a parco gioco e sport).
In relazione a tale circostanza, i ricorrenti
reputano pertanto superflua la prosecuzione del giudizio, non essendo in tal
modo più esistente la
lottizzazione Flaren, e chiedono che il ricorso sia definito
mediante sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, a
spese compensate.
8. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 la
causa è stata nuovamente trattenuta per la decisione.
9. Tutto ciò premesso, il Collegio aderisce
alla richiesta dei ricorrenti, posto che in effetti i sopravvenuti
provvedimenti adottati sia dal Consiglio Comunale che dalla Giunta Regionale,
modificando la precedente destinazione urbanistica dell’area in questione,
hanno eliminato il Piano di lottizzazione reso oggetto di impugnativa.
Come è ben noto, la cessazione della materia del contendere non è formula
istituzionalizzata di terminazione del processo civile od amministrativo, ma
solo il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale,
allorquando questa dà luogo al venir meno della ragion d’essere della lite in
forza di un fatto sopravvenuto che priva i litiganti di ogni interesse a
proseguire il giudizio (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2003 n.
603).
La cessazione della materia del contendere
può, pertanto, essere dichiarata allorquando l’Amministrazione
intimata annulla o riforma, in senso conforme all'interesse della parte
ricorrente, il provvedimento da questa impugnato (cfr., ad es., Cons. Stato,
Sez. IV, 26 febbraio 2002 n. 1125): e tale evenienza, in effetti, sussiste nel
caso di specie, posto che il mutamento della destinazione dell’area disposto
dalla Giunta Regionale e dal Consiglio Comunale caduca il provvedimento ab
origine reso oggetto di impugnazione, sostanziandosi in tal senso come
satisfattivo per i ricorrenti.
10. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere
integralmente compensate tra tutte le parti.
11. Le spese di verificazione sono liquidate nella
complessiva misura di € 2.100,00.- (duemilacento/00) e sono poste
esclusivamente a carico dei ricorrenti, del Comune di Castel d’Azzano e della
controinteressata Flaren S.r.l. in tre quote da € 700,00.- (settecento/00) tra
loro eguali.
In relazione a ciò, la parte ricorrente corrisponderà al
verificatore la residua somma di € 1.700,00.- (millesettecento/00) rispetto
all’anticipo di € 400,00.- (quattrocento/00) a lui già liquidato, e riscuoterà
sia dal Comune di Castel d’Azzano, sia dalla Flaren S.r.l. la somma di €
700,00.- (settecento/00) per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima
sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata
la materia del contendere.
Compensa
integralmente tra le parti le spese e gli onorari del
giudizio.
Provvede sulle spese di
verificazione come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 7
giugno 2007 .
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art.
55, L.
27/4/1982, n. 186)
Il
Direttore della Prima Sezione